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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/04/2025, n. 6472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6472 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 12474/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
- SEZIONE XVI (già III) CIVILE -
All'udienza del 30.4.2025, aperto il verbale alle ore 10,32, è presente per l'attrice, in sostituzione dell'Avvocato Enz Raffaele Carbone, l'Avvocato Claudio Nicolais il quale si riporta agli scritti di parte e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il Giudice,
all'esito della discussione, si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato provvedimento del quale dà lettura alle ore 16,02.
Il G.O.P. Simone Tablò
R.G. 12474/2022
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Roma
- Sezione XVI (già III) civile -
in persona del Giudice Unico, G.O.P. Simone Tablò, nella causa civile in primo grado, R.G.A.C.
12474/2022, tra la SI.ra , quale titolare della ditta individuale Agripoint di De Vito Loredana Parte_1
(Avvocato Enzo Raffaele Carbone);
- attrice -
e la in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
- convenuta contumace -
ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., ha emesso e pubblicato, all'udienza del 30.4.2025, dando lettura del dispositivo e della presente motivazione – quali parti integranti del verbale di udienza – la seguente SENTENZA
1. Vertendo la presente controversia in tema di obbligazioni di natura contrattuale, va, anzitutto,
richiamato il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di adempimento,
secondo cui il creditore ha l'onere di provare unicamente la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa ovvero la non imputabilità a sé dell'inadempimento, ai sensi dell'art.1218 c.c. (cfr. Cass. civ.,
15.7.2011, n.15659; Cass. civ., Sez. Un., 30.10.2001, n.13533).
2. Nel caso in esame, sotto il primo profilo, l'istante ha offerto in comunicazione la fattura proforma
– priva di valore fiscale – con l'intestazione della convenuta (doc.1 del fascicolo attoreo). Tale
documento costituisce sicuramente un rilevantissimo indizio in ordine alla sussistenza del rapporto negoziale tra le parti.
3. L'attrice, poi, ha depositato la prova documentale dei versamenti effettuati in favore della convenuta (docc.2 e 6 del fascicolo attoreo).
4. Sotto il secondo profilo, la rimasta contumace, non ha Controparte_1
in alcun modo dimostrato di aver adempiuto la propria obbligazione ovvero la non imputabilità a sé
dell'inadempimento.
5. Ne segue l'accoglimento della domanda attorea e la conseguente condanna della convenuta alla restituzione della somma di euro 5.395,27.=;
6. In ordine alla domanda risarcitoria, l'attrice non ha in alcun modo dimostrato di aver subìto
(ulteriori) pregiudizi.
La richiesta, pertanto, deve essere disattesa.
7. Il rigetto della domanda di risarcimento dei danni comporta una compensazione delle spese di lite nella misura di un quarto.
P.Q.M.
il Giudice Unico, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- in accoglimento della domanda attorea, condanna la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione, in favore della SI.ra
, quale titolare della ditta individuale Agripoint di De Vito Loredana, della Parte_1
somma di euro 5.395,27.=;
- rigetta la richiesta risarcitoria avanzata dall'attrice;
- compensando le spese di lite nella misura di un quarto, condanna, infine, la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in Controparte_1
favore della SI.ra , quale titolare della ditta individuale Agripoint di De Vito Parte_1
Loredana, delle spettanze del presente giudizio, che vengono liquidate in complessivi euro
218,97.= per esborsi ed euro 2.400,00.= per compensi, oltre spese forfettarie, C.P.A. ed I.V.A.
come per legge.
Sentenza esecutiva ex lege.
Roma, 30 aprile 2025
Il G.O.P. Simone Tablò
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
- SEZIONE XVI (già III) CIVILE -
All'udienza del 30.4.2025, aperto il verbale alle ore 10,32, è presente per l'attrice, in sostituzione dell'Avvocato Enz Raffaele Carbone, l'Avvocato Claudio Nicolais il quale si riporta agli scritti di parte e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il Giudice,
all'esito della discussione, si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato provvedimento del quale dà lettura alle ore 16,02.
Il G.O.P. Simone Tablò
R.G. 12474/2022
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Roma
- Sezione XVI (già III) civile -
in persona del Giudice Unico, G.O.P. Simone Tablò, nella causa civile in primo grado, R.G.A.C.
12474/2022, tra la SI.ra , quale titolare della ditta individuale Agripoint di De Vito Loredana Parte_1
(Avvocato Enzo Raffaele Carbone);
- attrice -
e la in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
- convenuta contumace -
ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., ha emesso e pubblicato, all'udienza del 30.4.2025, dando lettura del dispositivo e della presente motivazione – quali parti integranti del verbale di udienza – la seguente SENTENZA
1. Vertendo la presente controversia in tema di obbligazioni di natura contrattuale, va, anzitutto,
richiamato il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di adempimento,
secondo cui il creditore ha l'onere di provare unicamente la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa ovvero la non imputabilità a sé dell'inadempimento, ai sensi dell'art.1218 c.c. (cfr. Cass. civ.,
15.7.2011, n.15659; Cass. civ., Sez. Un., 30.10.2001, n.13533).
2. Nel caso in esame, sotto il primo profilo, l'istante ha offerto in comunicazione la fattura proforma
– priva di valore fiscale – con l'intestazione della convenuta (doc.1 del fascicolo attoreo). Tale
documento costituisce sicuramente un rilevantissimo indizio in ordine alla sussistenza del rapporto negoziale tra le parti.
3. L'attrice, poi, ha depositato la prova documentale dei versamenti effettuati in favore della convenuta (docc.2 e 6 del fascicolo attoreo).
4. Sotto il secondo profilo, la rimasta contumace, non ha Controparte_1
in alcun modo dimostrato di aver adempiuto la propria obbligazione ovvero la non imputabilità a sé
dell'inadempimento.
5. Ne segue l'accoglimento della domanda attorea e la conseguente condanna della convenuta alla restituzione della somma di euro 5.395,27.=;
6. In ordine alla domanda risarcitoria, l'attrice non ha in alcun modo dimostrato di aver subìto
(ulteriori) pregiudizi.
La richiesta, pertanto, deve essere disattesa.
7. Il rigetto della domanda di risarcimento dei danni comporta una compensazione delle spese di lite nella misura di un quarto.
P.Q.M.
il Giudice Unico, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- in accoglimento della domanda attorea, condanna la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione, in favore della SI.ra
, quale titolare della ditta individuale Agripoint di De Vito Loredana, della Parte_1
somma di euro 5.395,27.=;
- rigetta la richiesta risarcitoria avanzata dall'attrice;
- compensando le spese di lite nella misura di un quarto, condanna, infine, la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in Controparte_1
favore della SI.ra , quale titolare della ditta individuale Agripoint di De Vito Parte_1
Loredana, delle spettanze del presente giudizio, che vengono liquidate in complessivi euro
218,97.= per esborsi ed euro 2.400,00.= per compensi, oltre spese forfettarie, C.P.A. ed I.V.A.
come per legge.
Sentenza esecutiva ex lege.
Roma, 30 aprile 2025
Il G.O.P. Simone Tablò