Corte Cost., sentenza 27/03/2026, n. 40
CCOST
Sentenza 27 marzo 2026

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  • Inammissibile
    Violazione dell'art. 13 Cost. per trattenimento ex lege

    Le questioni sono state dichiarate inammissibili per difetto di rilevanza, in quanto il giudizio a quo aveva ad oggetto la convalida di un provvedimento di trattenimento e non la legittimità della protrazione della detenzione ex lege precedente a tale provvedimento.

  • Inammissibile
    Violazione dell'art. 3 Cost. per irrazionalità e disparità di trattamento

    Le questioni sono state dichiarate inammissibili per difetto di rilevanza.

  • Inammissibile
    Violazione dell'art. 117, primo comma, Cost. in relazione all'art. 5 CEDU

    Le questioni sono state dichiarate inammissibili per difetto di rilevanza.

  • Inammissibile
    Violazione dell'art. 24 Cost. per vanificazione della tutela giurisdizionale

    Le questioni sono state dichiarate inammissibili per difetto di rilevanza.

  • Inammissibile
    Violazione dell'art. 111 Cost. per lesione del giusto processo

    Le questioni sono state dichiarate inammissibili per difetto di rilevanza.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 40 del 2026, si è pronunciata sulla legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2-bis, del d.lgs. n. 142 del 2015, introdotto dal d.l. n. 37 del 2025, convertito in legge. La questione è stata sollevata dalla Corte di cassazione, sezione prima penale, in riferimento agli artt. 3, 13, 24, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione a norme internazionali ed europee, nonché agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La disposizione censurata prevede che, nel caso di mancata convalida del provvedimento di trattenimento di un richiedente protezione internazionale adottato ai sensi del comma 3 dell'art. 6 (per presunta finalità dilatoria o impeditiva della domanda), il richiedente permanga nel centro fino alla decisione sulla convalida di un eventuale successivo provvedimento di trattenimento adottato ai sensi del comma 2 (per pericolosità o rischio di fuga). La Corte di cassazione ha ritenuto tale norma in contrasto con i principi costituzionali sulla libertà personale, la riserva di giurisdizione, la ragionevolezza, la tutela giurisdizionale e il giusto processo, nonché con gli obblighi internazionali ed europei in materia di trattenimento degli stranieri. Il caso specifico riguardava un cittadino straniero trattenuto in un Centro di Permanenza per i Rimpatri (CPR) dopo la mancata convalida di un primo provvedimento di trattenimento, e successivamente sottoposto a un nuovo trattenimento convalidato dalla Corte d'appello di Bari, la cui legittimità era oggetto del ricorso per cassazione.

La Corte Costituzionale ha dichiarato le questioni di legittimità costituzionale inammissibili per difetto di rilevanza. Ha infatti osservato che il giudizio a quo, concernente la convalida di un provvedimento di trattenimento adottato ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 2-bis, del d.lgs. n. 142 del 2015, ha ad oggetto la verifica della sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per tale provvedimento, ma non la legittimità della protrazione della detenzione avvenuta nel periodo antecedente all'adozione del provvedimento stesso, periodo in cui la privazione della libertà personale sarebbe derivata direttamente dalla legge censurata. La Corte ha precisato che la verifica della legittimità costituzionale di tale protrazione ex lege, che precede la decisione giudiziaria sulla convalida, non rientra nei poteri del giudice rimettente nel giudizio di convalida, ma potrebbe essere oggetto di azioni civili o di altre procedure. Pur dichiarando l'inammissibilità, la Corte ha evidenziato la necessità che il legislatore intervenga per rivedere la disciplina in materia, al fine di garantire la piena conformità con l'art. 13 Cost. e con il diritto dell'Unione europea, pur riconoscendo la legittimità dell'obiettivo di evitare che la presentazione di una domanda di protezione internazionale comporti l'automatica cessazione del trattenimento in vista dell'espulsione, specialmente in presenza di gravi reati o rischio di fuga.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte Cost., sentenza 27/03/2026, n. 40
    Giurisdizione : Corte Costituzionale
    Numero : 40
    Data del deposito : 27 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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