Art. 27. Disposizioni particolari 1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche al personale delle opere universitarie delle regioni a statuto speciale fino al loro definitivo trasferimento alle regioni medesime.
2. Con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 13 e 14, resta ferma la corresponsione, con periodicita' annuale, secondo i termini, le modalita' e le condizioni di cui all' art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567 , dell'indennita' di incentivazione e funzionalita'.
3. L'indennita' di cui al comma 2 e' incrementata, a decorrere dal 1 ottobre 1990, dei seguenti importi annui lordi:
qualifica I L. 135.000;
" II " 158.000;
" III " 180.000;
" IV " 201.000;
" V " 225.000;
" VI " 285.000;
" VII " 360.000;
" VIII " 450.000.
4. Nei confronti del personale appartenente alla nona qualifica funzionale, nonche' alla prima e seconda qualifica funzionale del ruolo speciale tecnico, scientifico e delle biblioteche, l'indennita' di cui al comma 5 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567 , e' incrementata, a decorrere dal 1 ottobre 1990, rispettivamente, dei seguenti importi annui lordi: L. 240.000, L. 900.000 e L. 1.200.000.
Note all'art. 27:
- Il testo dell' art. 23 del D.P.R. 28 settembre 1987, n. 567 , e' riportato in nota all'art. 13.
- Il testo del comma 5 dell'art. 20 del D.P.R. 28 settembre 1985, n. 567 , e' riportato, infra, in nota all'art. 15.
2. Con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 13 e 14, resta ferma la corresponsione, con periodicita' annuale, secondo i termini, le modalita' e le condizioni di cui all' art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567 , dell'indennita' di incentivazione e funzionalita'.
3. L'indennita' di cui al comma 2 e' incrementata, a decorrere dal 1 ottobre 1990, dei seguenti importi annui lordi:
qualifica I L. 135.000;
" II " 158.000;
" III " 180.000;
" IV " 201.000;
" V " 225.000;
" VI " 285.000;
" VII " 360.000;
" VIII " 450.000.
4. Nei confronti del personale appartenente alla nona qualifica funzionale, nonche' alla prima e seconda qualifica funzionale del ruolo speciale tecnico, scientifico e delle biblioteche, l'indennita' di cui al comma 5 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567 , e' incrementata, a decorrere dal 1 ottobre 1990, rispettivamente, dei seguenti importi annui lordi: L. 240.000, L. 900.000 e L. 1.200.000.
Note all'art. 27:
- Il testo dell' art. 23 del D.P.R. 28 settembre 1987, n. 567 , e' riportato in nota all'art. 13.
- Il testo del comma 5 dell'art. 20 del D.P.R. 28 settembre 1985, n. 567 , e' riportato, infra, in nota all'art. 15.