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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 14/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GROSSETO
Sezione Lavoro
❖➢
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 14 gennaio 2025, sostituita dal deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 130 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
C.F. ( nato il [...] a [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Follonica (GR) alla Via Mario Camerini n. 77, elettivamente domiciliato in Napoli al Viale
Astronauti n. 19 presso l'avv. Salvatore Costabile, dal quale è rappresentato in virtù di procura alle liti in atti telematici.
OPPONENTE
E
con sede in Roma, in Controparte_1
persona del Presidente pro-tempore, difeso e rappresentato dall'Avv. Katya Lea Napoletano e dall'Avv. Ilario Maio, in virtù di procura generale alle liti.
OPPOSTO
N O N C H É
, con sede legale in Roma, via G. Grezar 14, Parte_2
C.F. , in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea P.IVA_1
Rosso e dall'Avv. Sara Trisoglio del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi difensori sito in Roma, Via Paleocapa n. 16/2b, giusta delega in atti telematici.
OPPOSTA OGGETTO: opposizione a cartelle esattoriali.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Opponente: “Piaccia all'l.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1. in via preliminare nell'ipotesi in cui non sia stata sospesa inaudita altera parte, sospendere
l'esecutorietà dell'impugnato avviso di addebito onde evitare un ingiusto pregiudizio al ricorrente, sussistendone i gravi motivi di cui sopra;
2. in via preliminare in rito: accertare e dichiarare che la notifica dell'avviso di addebito opposto è inesistente/nulla dal momento che risulta non conforme ai requisiti previsti dalla legge e per
CP_ l'effetto dichiarare l' carente del titolo legittimante all'esecuzione;
3. Nel merito accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto avviso di addebito per i motivi esposti nel presente ricorso ed in particolare per intervenuta decadenza e/o prescrizione;
4. Nel merito accertare e dichiarare non dovute le somme così come richieste con l'avviso di addebito per tutti i motivi esposti nel presente ricorso e per l'effetto annullarlo, revocarlo, dichiararlo nullo e/o inefficace;
5. condannare parte resistente alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali;
6. condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre spese forfettarie, Cassa come per legge con attribuzione ex art. 93 cpc a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Opposto “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni diversa istanza disattesa e reietta, in via CP_1
preliminare, dichiarare inammissibile il ricorso siccome tardivo;
In subordine: dichiarare la tardività delle eccezioni formali e comunque rigettare in toto il ricorso
CP_ avversario siccome infondato per le ragioni esposte in narrativa, assolvendo l' da ogni domanda ex adverso proposta. Con vittoria di spese, competenze professionali”.
Opposta Agenzia:“Piaccia al Tribunale Ill.mo; ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta;
previa ogni declaratoria meglio vista
1) Per le ragioni esposte e documentate, respingere le domande del ricorrente in Parte_1
quanto infondate in fatto ed in diritto. 2) Con vittoria delle spese e competenze di giudizio;
spese generali, iva e C.p.A. come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il giorno 24 febbraio 2024, ha proposto Parte_1
opposizione avverso gli avvisi di addebito n. 35120180001023424000 e
CP_ 35120190000586004000, emessi dall' per mancato versamento della contribuzione dovuta nella gestione degli esercenti attività commerciali in qualità di titolare di posizione previdenziale (precisamente gli avvisi sono stati emessi per il recupero della contribuzione dovuta nella gestione degli esercenti attività commerciale per il periodo dal 1/2017 al 9/2018, come risulta dalla documentazione prodotta dall' ). Parte CP_1 ricorrente lamentava l'intervenuta prescrizione;
eccepiva altresì l'intervenuta decadenza, avendo l'Istituto provveduto a iscrivere tardivamente a ruolo il proprio credito (quindi oltre il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento).
Contestava nel merito il credito sostenendo di non essere mai stato un dipendente, ma solo per un breve periodo un collaboratore occasionale a titolo gratuito;
quindi un familiare pensionato che forniva una prestazione collaborativa caratterizzata da occasionalità e gratuità.
2. L' si è costituito tempestivamente deducendo la mancata prescrizione per effetto CP_1
delle sospensioni disposte dalla normativa emergenziale COVID e la sussistenza, comunque, di un atto interruttivo della prescrizione costituito dalla presentazione all' della istanza di pagamento dilazionato in data 26.11.2019 (doc. 5). Rilevava CP_2
poi come l'eventuale decadenza avesse comunque meri effetti procedurali. Nel merito deduceva come la contribuzione richiesta fosse relativa al recupero della contribuzione dovuta nella gestione degli esercenti attività commerciale per contributi fissi e a percentuale sulla parte eccedente il minimale, come risulta dai due avvisi prodotti con le relative notifiche (docc. da 1 a 4).
3. Si costituiva evidenziando come gli avvisi di addebito non fossero stati CP_2
opposti sicché nessuna contestazione risultava ammissibile per consolidamento del credito. Evidenziava, in particolare, gli effetti interruttivi ascrivibili, per consolidata giurisprudenza, alla presentazione dell'istanza di rateizzazione accolta in data
26.11.2019 (doc. 5), riferita anche ai suddetti avvisi di addebito.
4. Alla prima udienza del 24.7.2024 le parti si riportavano ai rispettivi e chiedevano fissarsi udienza per la decisione della causa nelle forme della trattazione scritta.
Ritenuta la natura documentale della causa, all'odierna udienza – svoltasi nelle forme cartolari richieste - la stessa veniva decisa mediante sentenza depositata nel sistema telematico.
***
5. Infondata è l'eccezione di decadenza.
Ai sensi dell'art. 25 del D.lgs 26 febbraio 1999, n. 46: “I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza: a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente; b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento e' divenuto definitivo”.
L'art. 36, comma 6°, d.lgs. n. 46 del 1999, come sostituito dall'art. 78 della L. n.
388/2000, nonché dall'art. 38 della L. n. 289/2002 e, per ultimo, dall'art. 4 della L. n.
350/2003, così prevede: “Le disposizioni contenute nell'articolo 25 si applicano ai contributi e premi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2004”.
Come chiarito a più riprese dalla S.C., il mancato rispetto del termine decadenziale previsto per la iscrizione a ruolo dei crediti contributivi dall'art.25 d.lgs. n. 46/99, comporta soltanto l'impossibilità per l'istituto previdenziale di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere in giudizio l'accertamento dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito. La decadenza, dunque, non ha effetti sostanziali, ma solo processuali e non comporta l'estinzione del credito contributivo, il cui ammontare e la cui debenza nel merito, nel presente caso, non sono contestate (cfr. ad es. ordinanza n.5792 depositata il 23 marzo 2015). Peraltro, l'avviso n. 35120180001023424000 è stato emesso per il recupero di contribuzione relativa al periodo 2017/2018 ed è stato formato in data 8.9.2018 quindi prima dell'anno successivo al termine di versamento cui la contribuzione si riferisce. Lo stesso è a dirsi riguardo all'avviso n. 35120190000586004000.
6. L'incontestata notifica degli avvisi di addebito, in data 1.10.2018 quanto al primo e in data 5.9.2019 quanto al secondo, rende palese la tardività e quindi inammissibilità del ricorso per scadenza del termine perentorio di 40 giorni dalla notifica. Il termine per proporre opposizione nel merito ex art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, è previsto infatti a pena di decadenza (cfr. ad esempio, Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 11596 del 06/06/2016; Rv. 640229 – 01). Il che rende superfluo l'esame delle contestazioni di merito sollevate. Contestazioni peraltro infondate dal momento che la somma richiesta è relativa al recupero della contribuzione dovuta nella gestione degli esercenti attività commerciale per contributi fissi e a percentuale sulla parte eccedente il minimale.
Quindi le deduzioni di parte ricorrente relative alla propria posizione di pensionato e collaboratore occasionale risultano irrilevanti dal momento che l' basa la propria CP_1
pretesa sulla circostanza, documentale e non contestata, che il risulta iscritto Pt_1
nella gestione IVS/COM in qualità di titolare di posizione dal 1.11.2004 al 31.12.2018
(all. 07, mentre per il periodo precedente e successivo risulta iscritto quale lavoratore dipendente).
7. Il ricorrente ha inteso comunque far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo, in particolare, la prescrizione. La regolare notifica degli atti presupposti non consente di recuperare la possibilità di impugnare i detti atti per vizi sia formali che sostanziali. A ciò fa deroga la sola possibilità che il ricorrente intenda far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo, in particolare, la prescrizione. Il vizio di prescrizione, quale causa di estinzione della pretesa creditoria, è quindi idoneo a giustificare l'opposizione in quanto la prescrizione è fatto estintivo sopravvenuto alla notifica delle cartelle stesse (Cassazione civile, sez. II n. 9617 del
5.5.2014).
7.1. Nello specifico, in ordine all'eccezione di prescrizione, è bene chiarire innanzitutto che l'impugnazione attiene agli avvisi di addebito suddetti. Tuttavia, generando non poca confusione, il ricorrente (pur nulla producendo) ha fatto riferimento a una notifica avvenuta in data 15.1.2024 (di “un avviso di addebito”, così a pag. 2). Sul punto CP_1
ha precisato di non conoscere alcuna notifica di avvisi di addebito in quella data (producendo quelle dei due avvisi impugnati;
doc. da 1 a 4 della memoria di costituzione di ). dal canto suo, ha chiarito che risulta notificata nella data CP_1 CP_2
del 15.1.2024, indicata dallo stesso ricorrente, l'intimazione di pagamento n. 051 2023
9002937215000 (doc. 3 e 3bis della memoria di costituzione di , che richiama i CP_2
due avvisi nn. 35120180001023424000 e 35120190000586004000, a suo tempo già notificati da . Evidenziando altresì che nessuna contestazione è stata sollevata dal CP_1
in ordine alla regolarità formale di tale intimazione di pagamento e del relativo Pt_1
procedimento notificatorio.
Stante l'intervenuta e incontestata notifica dei due avvisi di addebito nel 2018 e nel
2019, l'istanza di rateizzazione accolta in data 26.11.2019 e riferita anche ai suddetti avvisi di addebito (doc. 5 della memoria di costituzione di , comporta CP_2
l'interruzione a tale data del termine prescrizionale, con conseguente inconfigurabilità di qualsivoglia prescrizione quinquennale. Nessuna replica è intervenuta in sede di prima udienza da parte del debitore tanto in ordine alla notifica degli avvisi di addebito che dell'atto interruttivo indicato da Del resto è principio notorio e consolidato CP_2
quello per cui la richiesta di rateizzazione, facendo ritenere conosciute le cartelle di pagamento relative alle somme che ne costituiscono l'oggetto, vale quale atto interruttivo della prescrizione e preclude, di regola, al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti (cfr. tra le tante Cass. ord. n. 3414/2024 e ord. n. 20260/2021). Nel caso di specie, nell'istanza il debitore ha espressamente indicato taluni avvisi di addebito, tra cui i due qui impugnati.
8. Per le suddette ragioni, il ricorso deve essere respinto in quanto inammissibile in relazione ai due avvisi di addebito e comunque infondato in relazione alla presunta prescrizione dei crediti portati dalla successiva notifica dell'intimazione di pagamento n. 051 2023 9002937215000 avvenuta in data 15.1.2024.
Esse si liquidano separatamente in favore delle parti vittoriose. La pronuncia di un'unica condanna alle spese di causa, con liquidazione cumulativa delle medesime, è consentita infatti a carico di più parti soccombenti, secondo la previsione dell'art. 97
c.p.c., ma non anche in favore di più parti vittoriose, che siano state assistite da difensori diversi. La solidarietà attiva, non essendo espressamente prevista, non si presume per cui la responsabilità delle parti soccombenti comporta che ciascuna delle controparti, ove abbia presentato distinte comparse e memorie, abbia diritto al proprio rimborso, tanto più se la difesa sia stata espletata da difensori diversi. (Cass. sent.
663/1999 e 13001/2005 e, da ultimo, ord. 18256/2017).
Con l'ulteriore precisazione alla difensa dell' non vanno liquidate I.V.A. e CP_1
C.P.A.: la prima infatti non è dovuta in quanto gli avvocati dell' sono dipendenti CP_1
dell'ente, sicché la prestazione lavorativa resa non costituisce né una cessione di beni, né un'erogazione di servizi nell'esercizio di una professione, rilevanti ai sensi del d.P.R. n.
633 del 1972; la C.P.A. non compete in quanto sono iscritti ad un albo speciale con apposita gestione separata e non alla Cassa previdenza avvocati.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del Parte_1
24.2.2024, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara il ricorso inammissibile con riferimento all'impugnazione dei due avvisi n.
35120180001023424000 e n. 35120190000586004000, nonché infondata l'eccezione di prescrizione dei sottostanti crediti dell' , richiamati nell'intimazione di pagamento n. 051 2023 CP_1
9002937215000, notificata in data 15.01.2024;
- condanna il ricorrente alla rifusione, in favore delle parti resistenti, delle spese di lite, che liquida in € 2.800 ciascuno per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA, ove dovute, come per legge.
Grosseto, 14 gennaio 2025
Il Giudice
Giuseppe Grosso