Articolo 34 del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578
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1 febbraio 1934
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25 giugno 1936
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8 maggio 1940
Art. 34.

Possono essere iscritti nell'albo speciale, a condizione che siano iscritti in un albo di avvocati, ancorche' non abbiano esercitato la professione per il periodo di tempo stabilito nell'articolo precedente:

a) i professori di ruolo di discipline giuridiche delle Universita' del Regno e degli Istituti superiori ad esse parificati, dopo cinque anni d'insegnamento; (4)

b) coloro che siano stati magistrati dell'Ordine giudiziario militare o amministrativo o del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, con grado non inferiore a quello di consigliere di Cassazione, di consigliere di Stato, di consigliere della Corte dei conti o con altro grado equiparato, oppure per almeno tre anni col grado di consigliere di Corte d'appello o altro equiparato;

c) coloro che abbiano tenuto l'ufficio di avvocato generale, vice avvocato generale, sostituto avvocato generale o avvocato distrettuale dello Stato; di capo del cessato ufficio legale delle Ferrovie dello Stato, o per tre anni almeno, di segretario generale o vice avvocato nell'Avvocatura dello Stato o di Ispettore capo superiore del cessato Ufficio legale delle Ferrovie dello Stato;

((d) coloro che, avendo conseguito l'abilitazione alla libera docenza e la definitiva conferma, abbiano esercitato per almeno otto anni un incarico d'insegnamento. La libera docenza e l'incarico debbono riguardare materia attinente all'esercizio professionale))

Coloro che non abbiano raggiunto, nell'insegnamento, nei gradi o negli uffici innanzi indicati, il periodo di tempo necessario per l'iscrizione nell'albo speciale, possono ottenerla dopo un periodo di esercizio professionale uguale a quello ancora occorrente per integrare il periodo richiesto a norma del precedente comma.

--------------- AGGIORNAMENTO (4)
La L. 28 maggio 1936, n. 1003 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "E' inoltre ridotto da cinque a quattro anni ai fini dell'iscrizione suddetta il periodo rispettivamente d'insegnamento e di esercizio professionale per i professori di ruolo di discipline giuridiche delle Universita' del Regno e degli Istituti superiori ad esse parificati e per gli avvocati ex combattenti, previsto negli articoli 34 comma primo, lettera a) e 72, comma primo dello stesso R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 ".
Entrata in vigore il 8 maggio 1940
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