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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/04/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 13/03/2025 al n. 694 /2025 R.G. avente ad oggetto:
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili promosso da
(C.F.: ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv.to Aliperta Antonietta
CO GI (C.F.: ) nata a [...]anastasia (NA) C.F._2
il 26/12/1973 , rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv.to Travino
Giovanni;
-RICORRENTI -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- INTERVENIENTE NECESSARIO-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12/03/2025 gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Sant'Anastasia in data 4.5.2002 dalla cui unione nasceva una figlia il 4.1.2004, maggiorenne non autonoma Persona_1
economicamente, evidenziavano che il Tribunale di Nola aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi con decreto n. 548/2022 pubblicato in data
8.4.2022 reso nel procedimento R.G. n. 7521/2021 e che da quell'epoca la separazione si è protratta ininterrottamente.
Con note in sostituzione di udienza, ritualmente depositate, le parti si riportavano al ricorso chiedendo la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio e determinazione del contributo al mantenimento della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe il Tribunale si riservava di decidere.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero è provato il titolo della richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e cioè decreto di omologazione n. cronol. 548/2022, previa comparizione delle parti dinanzi al
Presidente del Tribunale di Nola in data 15.03.2022, risultato non impugnato.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda di divorzio a decorrere dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente, visto che non è stata eccepita la interruzione della separazione da tale data.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87 ; d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi. Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti riportandosi al ricorso ed alle condizioni di separazione, hanno concordato le seguenti pattuizioni rilevanti in questa sede:
“ 1. la figlia , essendo ormai divenuta maggiorenne, deciderà come e Per_1
quando trascorrere il proprio tempo con i rispettivi genitori, pur continuando a vivere presso la casa materna;
2. Attesa la non autosufficienza economica della stessa, il sig.re , Parte_1
corrisponderà a titolo di assegno per il mantenimento, alla Sig.ra CO
GI, la somma mensile di euro 400,00 (quattrocento/00), con adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT a decorrere dal deposito del presente ricorso ed entro il giorno 12 di ogni mese. Lo stesso, corrisponderà, altresì, la metà delle spese straordinarie sostenute dalla Sig.ra GI CO, purché previamente documentate, oltre quelle extra condizionate al preventivo accordo tra
i genitori, il tutto in ossequio al protocollo d'intesa tra il Tribunale di Nola e COA di Nola. Le predette somme, saranno corrisposte dall'obbligato sempre mediante bonifico entro 10 gg. dalla richiesta e/o accordo;
3. la Sig.ra GI CO dichiara di essere economicamente indipendente e rinuncia alla corresponsione di somme a titolo di mantenimento in suo favore;
4. relativamente alla casa coniugale, la stessa, resterà nel possesso del sig.re
[...]
avendo la sig.ra CO, trasferito la sua residenza in Sant'Anastasia Pt_1
alla via Starza 39;
5. i coniugi dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro.
6. Spese legali compensate. ”
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione.
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.:
Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra nato a [...] il [...] e CO GI Parte_1
nata a [...]anastasia (NA) il 26/12/1973 , il giorno 4.5.2002 a Sant'Anastasia, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Pollena Trocchia (atto n.29,
Parte II, Serie B, Anno 2002);
b) dispone che il sig. corrisponda alla sig.ra CO la somma di euro Pt_1
400,00 mensili a titolo di mantenimento della figlia benedetta, attesa la non autosufficienza economica della stessa, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, da versare entro il giorno 12 di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies Disp.att.c.pc. come introdotto dalla L. 149/2022 d) compensa le spese di lite;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 04/04/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 13/03/2025 al n. 694 /2025 R.G. avente ad oggetto:
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili promosso da
(C.F.: ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv.to Aliperta Antonietta
CO GI (C.F.: ) nata a [...]anastasia (NA) C.F._2
il 26/12/1973 , rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv.to Travino
Giovanni;
-RICORRENTI -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- INTERVENIENTE NECESSARIO-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12/03/2025 gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Sant'Anastasia in data 4.5.2002 dalla cui unione nasceva una figlia il 4.1.2004, maggiorenne non autonoma Persona_1
economicamente, evidenziavano che il Tribunale di Nola aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi con decreto n. 548/2022 pubblicato in data
8.4.2022 reso nel procedimento R.G. n. 7521/2021 e che da quell'epoca la separazione si è protratta ininterrottamente.
Con note in sostituzione di udienza, ritualmente depositate, le parti si riportavano al ricorso chiedendo la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio e determinazione del contributo al mantenimento della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe il Tribunale si riservava di decidere.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero è provato il titolo della richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e cioè decreto di omologazione n. cronol. 548/2022, previa comparizione delle parti dinanzi al
Presidente del Tribunale di Nola in data 15.03.2022, risultato non impugnato.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda di divorzio a decorrere dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente, visto che non è stata eccepita la interruzione della separazione da tale data.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87 ; d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi. Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti riportandosi al ricorso ed alle condizioni di separazione, hanno concordato le seguenti pattuizioni rilevanti in questa sede:
“ 1. la figlia , essendo ormai divenuta maggiorenne, deciderà come e Per_1
quando trascorrere il proprio tempo con i rispettivi genitori, pur continuando a vivere presso la casa materna;
2. Attesa la non autosufficienza economica della stessa, il sig.re , Parte_1
corrisponderà a titolo di assegno per il mantenimento, alla Sig.ra CO
GI, la somma mensile di euro 400,00 (quattrocento/00), con adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT a decorrere dal deposito del presente ricorso ed entro il giorno 12 di ogni mese. Lo stesso, corrisponderà, altresì, la metà delle spese straordinarie sostenute dalla Sig.ra GI CO, purché previamente documentate, oltre quelle extra condizionate al preventivo accordo tra
i genitori, il tutto in ossequio al protocollo d'intesa tra il Tribunale di Nola e COA di Nola. Le predette somme, saranno corrisposte dall'obbligato sempre mediante bonifico entro 10 gg. dalla richiesta e/o accordo;
3. la Sig.ra GI CO dichiara di essere economicamente indipendente e rinuncia alla corresponsione di somme a titolo di mantenimento in suo favore;
4. relativamente alla casa coniugale, la stessa, resterà nel possesso del sig.re
[...]
avendo la sig.ra CO, trasferito la sua residenza in Sant'Anastasia Pt_1
alla via Starza 39;
5. i coniugi dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro.
6. Spese legali compensate. ”
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione.
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.:
Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra nato a [...] il [...] e CO GI Parte_1
nata a [...]anastasia (NA) il 26/12/1973 , il giorno 4.5.2002 a Sant'Anastasia, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Pollena Trocchia (atto n.29,
Parte II, Serie B, Anno 2002);
b) dispone che il sig. corrisponda alla sig.ra CO la somma di euro Pt_1
400,00 mensili a titolo di mantenimento della figlia benedetta, attesa la non autosufficienza economica della stessa, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, da versare entro il giorno 12 di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies Disp.att.c.pc. come introdotto dalla L. 149/2022 d) compensa le spese di lite;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 04/04/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca