Articolo 391 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 390Articolo 392
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9 ottobre 2010
Art. 391. Invenzione depositata in Italia 1. Se l'invenzione e' stata depositata in Italia agli effetti del rilascio del brevetto, il richiedente non puo' alienarla, applicarla, divulgarla ne' depositarla presso Stati esteri, se non sono trascorsi almeno sessanta giorni dalla data del deposito; fermi i poteri attribuiti dalle disposizioni vigenti al Ministero della difesa per il vincolo del segreto dei brevetti interessanti la difesa nazionale.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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