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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 01/12/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
Composta da
Dott.ssa Donatella Aru Presidente
Dott.ssa Grazia Maria Bagella Consigliere
Dott. Giacomo Dominijanni Giudice ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23/2021 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Parte_1
IC ON, presso il cui studio, in Cagliari, in Via Cagna, 2 ha eletto domicilio;
appellante
CONTRO
, rappresentato e difeso, in forza di procura in calce alla comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta depositata nel secondo grado del giudizio, dall'Avv. Mario Rivano, presso il cui studio, in Cagliari, in Via XXIX Novembre, 57 ha eletto domicilio;
appellato
CONCLUSIONI nell'interesse dell' appellante: 1) in via principale: accertare e dichiarare la legittimazione passiva in capo alla sig.ra in qualità di comproprietaria dei terreni oggetto di CP_2
causa siti in Carloforte (foglio 25, mappali 219 e 3312) e, rilevata la sua mancata rituale citazione in giudizio, dichiarare la nullità della sentenza, per l'effetto rimettendo la causa al
Giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354 c.p.c.; 2) in via subordinata: riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda di usucapione proposta dal sig. avente ad oggetto l'attuale delimitazione del confine tra il mappale 219 Parte_1
di sua proprietà e quello 165 (oggi 3368) di proprietà del , per l'effetto accogliendo CP_1
1 tale domanda in quanto sostanzialmente mai contestata dal , il quale mai ha dedotto CP_1
uno spossessamento da parte del nel proprio mappale 3368 ex 165, nonché Pt_1
dimostrata dalle dichiarazioni testimoniali di parte appellante;
3) in via ulteriormente subordinata, riformare il capo della sentenza in cui ha condannato il al pagamento Pt_1
integrale delle spese processuali e sulla base dei motivi di cui alla parte espositiva voglia disporre la compensazione integrale o parziale delle stesse.. in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso forfettario e CPA come per legge;
Nell'interesse dell'appellato: in via pregiudiziale e preliminare, accertato che l'odierno appellante ha prodotto nuovi documenti calendati con i nn. 3,4,5,6,7,8,9 e 12 nell'atto di appello e che i medesimi non sono mai stati depositati nel giudizio di primo grado, dichiarare gli stessi inammissibili in virtù di quanto disposto dall'art. 345 comma 3 c.p.c. e per l'effetto disporne l'estromissione dal fascicolo;
sempre in via pregiudiziale e preliminare, accertato che l'avversa richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti della sig.ra CP_2
è fondata esclusivamente sui documenti nuovi e inammissibili prodotti per la prima
[...]
volta dal sig. nel giudizio di appello ovvero su circostanze dedotte solamente in Pt_1
grado di appello e/o che le stesse sono da ritenersi comunque infondate, rigettare l'avversa domanda di nullità della sentenza di primo grado e la contestuale richiesta di rimessione della causa al Giudice di primo grado in quanto priva di alcun fondamento;
nel merito, rigettare l'appello proposto dal sig. , e in particolare l'avversa domanda di Parte_1
usucapione, poiché infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado n. 2650/2020, emessa dal Tribunale di Cagliari in data 01.12.2020 e pubblicata in data 02.12.2020; in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali anche del giudizio di secondo grado, oltre alla restituzione degli esborsi anticipati dal sig. al CP_1
consulente tecnico d'ufficio Ing. Persona_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto in giudizio, davanti il Tribunale di Cagliari, Controparte_1 Parte_1
, deducendo:
[...]
- di essere proprietario, per averli acquistati il 26 febbraio 1973 con atti di compravendita per Notaio rep. 6193, racc. 2782) dei terreni siti in Carloforte in località Persona_2
2 “Fontane”, distinti in catasto al foglio 25, mappali 221 e 165 (insistente, su quest' ultimo, un fabbricato rurale);
- che tali terreni confinano, sul lato rivolto a Nord - Nord Est, tra gli altri, con quelli contrassegnati dai mappali 219 e 3312, di proprietà di;
Parte_1
- di essere entrato in contrasto con il relativamente a una striscia di terreno, di Pt_1
varia ampiezza, che si estende per tutta la lunghezza di confine, evidenziata in rosso nella planimetria prodotta (Doc. 2 del fascicolo di primo grado dell'attore);
- che, in particolare, secondo misurazioni effettuate sulla scorta del suo atto di acquisto, la linea di confine tra i suddetti fondi ricomprenderebbe nel mappale 221 anche la suddetta striscia, che però, recentemente, era stata recintata e occupata dal che la aveva Pt_1
erroneamente ritenuta parte dei mappali 219 e 3312;
- di avere reclamato la suddetta zona ma invano, avendo, quindi, interesse a ottenerne giudizialmente il rilascio previa esatta delimitazione del confine.
L'attore ha, quindi, chiesto l'accertamento della delimitazione del confine tra la sua proprietà e quella del convenuto e la condanna di questi al rilascio della striscia di terreno in contesa e all'abbattimento della recinzione ivi installata, con vittoria di spese.
Si è costituito in giudizio il quale ha contestato il fondamento della Parte_1
domanda, eccependo che la rappresentazione grafica di cui al citato Doc. 2 di parte attrice non descriveva fedelmente la consistenza e la situazione in fatto dei terreni per cui è causa, non essendo stata ricavata dal catasto ma palesandosi, invece, frutto della ricostruzione personale effettuata dall'attore che, peraltro, non teneva in conto il frazionamento del mappale 165 di sua proprietà, dal quale erano stati ricavati i mappali 3369 e 3368; di avere, comunque, usucapito tutte le porzioni immobiliari in contesa, tale situazione di fatto prevalendo sulle risultanze catastali, cui si può attingere, ai sensi dell'art. 950, comma 3
c.c., soltanto in mancanza di altri elementi.
Il convenuto ha, quindi, chiesto il rigetto delle domande dell'attore e ha proposto domanda riconvenzionale di accertamento di acquisto della proprietà per usucapione degli appezzamenti di terreno per cui è causa.
Istruita la causa con documenti, interrogatorio formale del convenuto, prova
3 testimoniale, consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 2650 pubblicata il 2 dicembre 2020, ha:
1) dichiarato che il confine tra le proprietà di (foglio 25, mappali 2217 e Controparte_1
3368) e (foglio 25, mappali 219 e 3312), conformemente alle risultanze Parte_1
catastali, corrisponde a quello rappresentato dalla linea con colorazione blu riprodotta nella planimetria di pag. 11 della relazione di CTU a firma dell'Ing. e nelle Persona_1
ultime due tavole dell'allegato D alla medesima relazione;
2) condannato il convenuto al rilascio in favore dell'attore della porzione di terreno corrispondente all'area colorata in verde nella planimetria alla pag. 11 della relazione di CTU
e nelle ultime due tavole della medesima relazione - con abbattimento della recinzione o suo arretramento con corrispondenza del suo tracciato al confine catastale – sul presupposto che la recinzione presente lungo il confine tra i mappali 3368 e 219 non rispettasse il confine catastale, in quanto accorpava al mappale 219 una porzione del mappale 3368 (ex 165);
3) autorizzato l'attore all'abbattimento della recinzione in caso di inadempimento del convenuto entro 30 giorni dalla notifica della sentenza;
4) rigettato la domanda riconvenzionale di usucapione del convenuto;
5) condannato il convenuto alla rifusione delle spese processuali a beneficio dell'attore.
Il giudice di primo grado ha ritenuto, in sintesi che:
- la CTU avesse accertato che le recinzioni presenti lungo i confini dei terreni delle parti fossero rispettose delle risultanze catastali, tranne nel tratto sul confine tra il mappale 3368
(derivato dal frazionamento del mappale 165), di proprietà dell'attore, e il mappale 219, di proprietà del convenuto, in cui una porzione di proprietà attrice – quella evidenziata in verde nelle ultime due tavole dell'allegato D della relazione di CTU e nella rappresentazione grafica di pag. 11 di tale relazione – risultava accorpata al fondo del dalla Pt_1
recinzione da questi realizzata, con situazione non conforme alle risultanze catastali, contemplanti, quale esatto confine, quello rappresentato dal CTU con linea blu nelle ultime due tavole dell'allegato D della relazione di CTU e nella rappresentazione grafica di pag. 11 della medesima relazione;
4 - il convenuto non avesse assolto all'onere della prova di avere acquistato per usucapione la proprietà della porzione immobiliare controversa, poiché nessuno dei testi, alcuni dei quali, peraltro, inattendibili in quanto genero e figlie del , ne aveva riferito in modo Pt_1
convincente il possesso ventennale.
Avverso la suddetta sentenza è stato proposto appello da parte di Parte_1
che la ha censurata:
1) per nullità del procedimento di primo grado che imporrebbe la rimessione della causa al primo giudice , ai sensi dell'art. 354 c.p.c., in quanto, come provato da una serie di documenti prodotti in allegati all'atto di gravame, i mappali 219 e 3312 sono intestati al solo per ½, e, per la restante metà, alla moglie , moglie del Pt_1 CP_2
in regime di comunione dei beni, ragione per la quale, versandosi in situazione di Pt_1
litisconsorzio necessario, l'azione di regolamento di confini avrebbe dovuto essere proposta anche nei suoi confronti;
2) per avere rigettato la domanda riconvenzionale del convenuto (quanto meno relativamente alla porzione di terreno nella zona di confine tra il mappale ex 165, del , CP_1
e 219/3312, del ) incorrendo in errore sulla individuazione della domanda principale Per_3
e su quella riconvenzionale da loro rispettivamente proposte, trascurando, in particolare, che:
- il primo, nel proporre l'azione di regolamento di confini, aveva dedotto, in realtà, lo sconfinamento, da parte del proprietario limitrofo, nel solo mappale 221 e non anche nel mappale 165 (poi divenuto 3368), perfino illustrando tale circostanza nella rappresentazione grafica dei luoghi di cui al Doc. 2 delle sue produzioni, in cui veniva disegnato uno scostamento della recinzione da parte del , appunto, sul mappale 221, mentre in Pt_1
corrispondenza del confine tra i mappali ex 165, del , e 219, del , veniva CP_1 Pt_1
raffigurato un fabbricato, ciò escludendo l'esistenza, in questo tratto di confine, di una recinzione e, quindi, l'occupazione del di parte del terreno dell'attore con la Pt_1
modifica di essa;
- il convenuto aveva allegato il proprio possesso ultraventennale su entrambi i Pt_1
propri mappali 219 e 3312 nella loro attuale effettiva estensione al fine di ottenerne la
5 declaratoria dell'acquisto della proprietà a titolo originario sia sul lato confinante col mappale
221 (quello su cui il aveva effettivamente lamentato lo sconfinamento), sia sul lato CP_1
confinante con il mappale ex 165 (pure del ma estraneo alla sua domanda), CP_1
deducendo, sul tema, prova testimoniale;
- nonostante il suddetto atteggiamento processuale del convenuto, l'attore aveva CP_1
persistito nel coltivare l'unico oggetto della domanda - situazione al confine tra i mappali
221, di proprietà , e 219 e 3312, di proprietà - soltanto su essa deducendo CP_1 Pt_1
prova per testi;
- pertanto, i testi del avevano riferito soltanto su una recinzione, sostituita dal CP_1
nel 2010, al confine tra i mappali 221 (del ) e 219 (del ) ma nulla, Per_3 CP_1 Pt_1
invece, su una recinzione (mai esistita) tra i mappali ex 165 (del ) e 219 (del CP_1
); Per_3
- relativamente alla porzione di terreno situata tra il mappale ex 165 e il mappale 219 avevano, invece, riferito i soli testimoni del . Per_3
Pertanto, secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe errato nel rigettare la domanda riconvenzionale di usucapione da esso proposta (almeno relativamente alla situazione del confine tra i mappali ex 165 e 219) sulla scorta della deposizione della teste del
[...]
concernente, però, appunto, la sola situazione al confine tra i mappali Testimone_1
221 e 219, non anche quella tra i mappali 219 ed ex 165: infatti, soltanto i mappali 219/3312
( ) e 221 ( ) sono separati da una recinzione, mentre il mappale ex 165 Per_3 CP_1
( ) è separato dal 219 ( ) da un muro aderente a un vecchio fabbricato del CP_1 Per_3
, come graficamente rappresentato da questi con il Doc. 2 prodotto in allegato all'atto CP_1
introduttivo del giudizio, e infatti l'attore aveva allegato unicamente lo spostamento della recinzione;
la sentenza impugnata, dunque, sarebbe, secondo l'appellante, ineseguibile nella parte in cui ha condannato il allo spostamento della recinzione tra il mappali Pt_1
ex 165 e 219, atteso che in tale tratto, come dedotto e rappresentato per illustrazione grafica dallo stesso attore principale e come emerso dalle deposizioni testimoniali nonché dalla stessa CTU, non sussiste alcuna recinzione ma soltanto, per circa sette metri, il muro appartenente a un vecchio fabbricato del , privo di aperture e accessi sul terreno CP_1
6 antistante il quale, quindi, anche per la conformazione naturale dei luoghi, sarebbe stato per oltre un ventennio nella esclusiva disponibilità del e in fatto inglobato nel suo Per_3
mappale 219 (quantunque catastalmente rientrante nell'ex 165) come è provato sia dal non essere stato dedotto, su tale versante, alcun spossessamento da parte del , sia dalla CP_1
sussistenza di un dirupo/fossato tra il suddetto muro e una parte di terreno – così, inaccessibile al - che il CTU ha affermato fare parte del mappale ex 165, sia dalle CP_1
deposizioni dei testimoni del;
Per_3
3) per avere rigettato la domanda riconvenzionale di usucapione sulla zona al confine tra i mappali 221 ( ) e 219/3312 ( ) nonostante il CTU avesse rilevato che la CP_1 Per_3
recinzione ivi posta dal convenuto fosse addirittura a detrimento della sua proprietà, nel senso che l'estensione catastale dei mappali del convenuto 219/3312 è più ampia rispetto a quella delimitata dalla recinzione: ciò, secondo l'appellante, avrebbe dovuto indurre il giudice di primo grado a dichiarare la cessazione della materia del contendere su tale parte della domanda riconvenzionale di usucapione e a rigettare la domanda principale, atteso che nessuno sconfinamento era stato attuato dal . Per_3
Si è costituito in secondo grado , il quale ha chiesto il rigetto Controparte_1
dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, eccependo, tra l'altro, la inammissibilità, ai sensi dell'art. 345, comma 3 c.p.c., dei documenti, prodotti soltanto in secondo grado, comprovanti la comproprietà della . CP_2
Sulle conclusioni sopra trascritte la causa è stata trattenuta in decisione nella udienza del 2 dicembre 2022.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Merita, infatti, accoglimento il primo motivo, incentrato sulla omessa integrazione del contraddittorio, in primo grado, nei confronti di , moglie del convenuto CP_2
e comproprietaria dei mappali per cui è causa. Controparte_3
È, innanzitutto, da premettere che la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di azione di regolamento di confini, se i fondi confinanti appartengono a più proprietari, non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario e ciascuno dei comproprietari è legittimato ad
7 agire o resistere senza l'intervento degli altri, a meno che alla domanda di regolamento, diretta a ottenere una sentenza dichiarativa, si accompagni la richiesta di rilascio o di riduzione in pristino della parte di fondo che si ritiene usurpata in conseguenza dell'incertezza oggettiva o soggettiva dei confini” (Cass., ordinanza n. 11770/2019).
Nella fattispecie, l'attore ha proposto, oltre alla domanda di accertamento del confine, anche quelle di condanna del convenuto al rilascio della striscia di terreno di cui si sente depauperato per essere stata illegittimamente occupata e all'abbattimento della recinzione, dovendosi, pertanto, ritenere, coerentemente al dictum della Corte di Cassazione, che sussista litisconsorzio necessario di tutti i comproprietari degli immobili oggetto di causa.
Tanto precisato, la qualità di comproprietaria dei terreni di con il CP_2
convenuto è stata da questi documentata soltanto in secondo grado, con Parte_1
la produzione, in allegato all'atto di appello, del rogito di acquisto degli immobili da questi stipulato il 14 febbraio 1990 e dell'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio contratto dal e dal il 7 maggio 1972 - in regime di comunione legale, in difetto di diversa Pt_1 CP_2
convenzione, ai sensi degli artt. 159 e 162 c.c. - con la conseguenza che il suddetto, successivo acquisto ricade nella comunione legale, ai sensi dell'art. 177 c.c..
L'appellato ha eccepito che la suddetta produzione documentale sarebbe inammissibile, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., comma 3 c.p.c., conseguendone l'irrilevanza della stessa e l'impossibilità di dichiarare l'incompletezza del contraddittorio, ma tale tesi non è condivisibile.
Occorre premettere che il litisconsorzio necessario è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio (Cass., sentenza n. 14820/2007).
Nella fattispecie, il CTU, in primo grado, aveva rappresentato, nel verbale dell'11 dicembre 2018, che “il tecnico del Sig. , Geom. ha accertato Pt_1 Persona_4
l'impossibilità di accedere alla proprietà di parte convenuta in quanto la comproprietaria,
Sig.ra , moglie del Sig. , non permette l'accesso in quanto CP_2 Parte_1
non facente parte della causa in epigrafe” (v. anche pag. 15 della relazione).
A fronte di tale rilievo dell'ausiliare, il giudice di primo grado, nell'esercizio del potere/dovere officioso di verificare la completezza del contraddittorio, avrebbe dovuto, a tal
8 fine, effettuare approfondimenti sul tema, sollecitando le parti a dedurre e a offrire chiarimenti e documentazione.
Tale attività non è stata compiuta dal Tribunale e questa Corte deve, alla luce del suddetto rilievo del CTU, provvedervi d'ufficio, ragione per la quale la questione non si pone in termini di tempestività, o meno, della produzione documentale dell'appellante ai sensi dell'art. 345 c.p.c., atteso che, comunque, i documenti avrebbero dovuto essere versati in ottemperanza ai chiarimenti sollecitati sul tema dalla Corte - tenuta a rilevare d'ufficio il contraddittorio necessario - risultando, pertanto, essi, utilizzabili.
Peraltro, non appare superfluo rilevare che l'attore in primo grado non ha offerto alcun elemento volto a comprovare la legittimazione passiva del convenuto e che la non integrità del contraddittorio implicherebbe emettere una sentenza “inutiliter data” poiché non avente alcun effetto e non eseguibile nei confronti della comproprietaria che non ha partecipato al presente giudizio. Alla luce delle esposte argomentazioni, ai sensi dell'art. 354 c.p.c. deve essere dichiarata la nullità della sentenza e la causa deve essere rimessa al Tribunale di
Cagliari.
Ne consegue l'accoglimento del primo motivo, che determina l'assorbimento degli altri.
Considerato che il difetto di integrità del contraddittorio è stato sollevato dall'odierno appellante solamente nel presente procedimento e non nel giudizio di primo grado, venendo a vanificare anche l'espletamento di una istruttoria complessa, si ritiene che sussistano giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese dei due gradi.
Si pongono a carico di ciascuna parte per la metà le spese della consulenza tecnico d'ufficio liquidate come in atti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, respinta ogni altra domanda ed eccezione, in riforma della sentenza impugnata:
1. dichiara la nullità della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 2650 pubblicata il 2 dicembre
2020;
2. rimette la causa davanti al Tribunale di Cagliari;
9 3. Compensa tra le parti le spese processuali dei due gradi del giudizio.
4. Pone definitivamente a carico di ciascuna parte per la metà le spese della CTU liquidate come in atti.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 23 novembre 2025.
Il Presidente Dott. Donatella Aru
Il Giudice Ausiliario estensore Dott. Giacomo Dominijanni
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
Composta da
Dott.ssa Donatella Aru Presidente
Dott.ssa Grazia Maria Bagella Consigliere
Dott. Giacomo Dominijanni Giudice ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23/2021 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Parte_1
IC ON, presso il cui studio, in Cagliari, in Via Cagna, 2 ha eletto domicilio;
appellante
CONTRO
, rappresentato e difeso, in forza di procura in calce alla comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta depositata nel secondo grado del giudizio, dall'Avv. Mario Rivano, presso il cui studio, in Cagliari, in Via XXIX Novembre, 57 ha eletto domicilio;
appellato
CONCLUSIONI nell'interesse dell' appellante: 1) in via principale: accertare e dichiarare la legittimazione passiva in capo alla sig.ra in qualità di comproprietaria dei terreni oggetto di CP_2
causa siti in Carloforte (foglio 25, mappali 219 e 3312) e, rilevata la sua mancata rituale citazione in giudizio, dichiarare la nullità della sentenza, per l'effetto rimettendo la causa al
Giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354 c.p.c.; 2) in via subordinata: riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda di usucapione proposta dal sig. avente ad oggetto l'attuale delimitazione del confine tra il mappale 219 Parte_1
di sua proprietà e quello 165 (oggi 3368) di proprietà del , per l'effetto accogliendo CP_1
1 tale domanda in quanto sostanzialmente mai contestata dal , il quale mai ha dedotto CP_1
uno spossessamento da parte del nel proprio mappale 3368 ex 165, nonché Pt_1
dimostrata dalle dichiarazioni testimoniali di parte appellante;
3) in via ulteriormente subordinata, riformare il capo della sentenza in cui ha condannato il al pagamento Pt_1
integrale delle spese processuali e sulla base dei motivi di cui alla parte espositiva voglia disporre la compensazione integrale o parziale delle stesse.. in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso forfettario e CPA come per legge;
Nell'interesse dell'appellato: in via pregiudiziale e preliminare, accertato che l'odierno appellante ha prodotto nuovi documenti calendati con i nn. 3,4,5,6,7,8,9 e 12 nell'atto di appello e che i medesimi non sono mai stati depositati nel giudizio di primo grado, dichiarare gli stessi inammissibili in virtù di quanto disposto dall'art. 345 comma 3 c.p.c. e per l'effetto disporne l'estromissione dal fascicolo;
sempre in via pregiudiziale e preliminare, accertato che l'avversa richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti della sig.ra CP_2
è fondata esclusivamente sui documenti nuovi e inammissibili prodotti per la prima
[...]
volta dal sig. nel giudizio di appello ovvero su circostanze dedotte solamente in Pt_1
grado di appello e/o che le stesse sono da ritenersi comunque infondate, rigettare l'avversa domanda di nullità della sentenza di primo grado e la contestuale richiesta di rimessione della causa al Giudice di primo grado in quanto priva di alcun fondamento;
nel merito, rigettare l'appello proposto dal sig. , e in particolare l'avversa domanda di Parte_1
usucapione, poiché infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado n. 2650/2020, emessa dal Tribunale di Cagliari in data 01.12.2020 e pubblicata in data 02.12.2020; in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali anche del giudizio di secondo grado, oltre alla restituzione degli esborsi anticipati dal sig. al CP_1
consulente tecnico d'ufficio Ing. Persona_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto in giudizio, davanti il Tribunale di Cagliari, Controparte_1 Parte_1
, deducendo:
[...]
- di essere proprietario, per averli acquistati il 26 febbraio 1973 con atti di compravendita per Notaio rep. 6193, racc. 2782) dei terreni siti in Carloforte in località Persona_2
2 “Fontane”, distinti in catasto al foglio 25, mappali 221 e 165 (insistente, su quest' ultimo, un fabbricato rurale);
- che tali terreni confinano, sul lato rivolto a Nord - Nord Est, tra gli altri, con quelli contrassegnati dai mappali 219 e 3312, di proprietà di;
Parte_1
- di essere entrato in contrasto con il relativamente a una striscia di terreno, di Pt_1
varia ampiezza, che si estende per tutta la lunghezza di confine, evidenziata in rosso nella planimetria prodotta (Doc. 2 del fascicolo di primo grado dell'attore);
- che, in particolare, secondo misurazioni effettuate sulla scorta del suo atto di acquisto, la linea di confine tra i suddetti fondi ricomprenderebbe nel mappale 221 anche la suddetta striscia, che però, recentemente, era stata recintata e occupata dal che la aveva Pt_1
erroneamente ritenuta parte dei mappali 219 e 3312;
- di avere reclamato la suddetta zona ma invano, avendo, quindi, interesse a ottenerne giudizialmente il rilascio previa esatta delimitazione del confine.
L'attore ha, quindi, chiesto l'accertamento della delimitazione del confine tra la sua proprietà e quella del convenuto e la condanna di questi al rilascio della striscia di terreno in contesa e all'abbattimento della recinzione ivi installata, con vittoria di spese.
Si è costituito in giudizio il quale ha contestato il fondamento della Parte_1
domanda, eccependo che la rappresentazione grafica di cui al citato Doc. 2 di parte attrice non descriveva fedelmente la consistenza e la situazione in fatto dei terreni per cui è causa, non essendo stata ricavata dal catasto ma palesandosi, invece, frutto della ricostruzione personale effettuata dall'attore che, peraltro, non teneva in conto il frazionamento del mappale 165 di sua proprietà, dal quale erano stati ricavati i mappali 3369 e 3368; di avere, comunque, usucapito tutte le porzioni immobiliari in contesa, tale situazione di fatto prevalendo sulle risultanze catastali, cui si può attingere, ai sensi dell'art. 950, comma 3
c.c., soltanto in mancanza di altri elementi.
Il convenuto ha, quindi, chiesto il rigetto delle domande dell'attore e ha proposto domanda riconvenzionale di accertamento di acquisto della proprietà per usucapione degli appezzamenti di terreno per cui è causa.
Istruita la causa con documenti, interrogatorio formale del convenuto, prova
3 testimoniale, consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 2650 pubblicata il 2 dicembre 2020, ha:
1) dichiarato che il confine tra le proprietà di (foglio 25, mappali 2217 e Controparte_1
3368) e (foglio 25, mappali 219 e 3312), conformemente alle risultanze Parte_1
catastali, corrisponde a quello rappresentato dalla linea con colorazione blu riprodotta nella planimetria di pag. 11 della relazione di CTU a firma dell'Ing. e nelle Persona_1
ultime due tavole dell'allegato D alla medesima relazione;
2) condannato il convenuto al rilascio in favore dell'attore della porzione di terreno corrispondente all'area colorata in verde nella planimetria alla pag. 11 della relazione di CTU
e nelle ultime due tavole della medesima relazione - con abbattimento della recinzione o suo arretramento con corrispondenza del suo tracciato al confine catastale – sul presupposto che la recinzione presente lungo il confine tra i mappali 3368 e 219 non rispettasse il confine catastale, in quanto accorpava al mappale 219 una porzione del mappale 3368 (ex 165);
3) autorizzato l'attore all'abbattimento della recinzione in caso di inadempimento del convenuto entro 30 giorni dalla notifica della sentenza;
4) rigettato la domanda riconvenzionale di usucapione del convenuto;
5) condannato il convenuto alla rifusione delle spese processuali a beneficio dell'attore.
Il giudice di primo grado ha ritenuto, in sintesi che:
- la CTU avesse accertato che le recinzioni presenti lungo i confini dei terreni delle parti fossero rispettose delle risultanze catastali, tranne nel tratto sul confine tra il mappale 3368
(derivato dal frazionamento del mappale 165), di proprietà dell'attore, e il mappale 219, di proprietà del convenuto, in cui una porzione di proprietà attrice – quella evidenziata in verde nelle ultime due tavole dell'allegato D della relazione di CTU e nella rappresentazione grafica di pag. 11 di tale relazione – risultava accorpata al fondo del dalla Pt_1
recinzione da questi realizzata, con situazione non conforme alle risultanze catastali, contemplanti, quale esatto confine, quello rappresentato dal CTU con linea blu nelle ultime due tavole dell'allegato D della relazione di CTU e nella rappresentazione grafica di pag. 11 della medesima relazione;
4 - il convenuto non avesse assolto all'onere della prova di avere acquistato per usucapione la proprietà della porzione immobiliare controversa, poiché nessuno dei testi, alcuni dei quali, peraltro, inattendibili in quanto genero e figlie del , ne aveva riferito in modo Pt_1
convincente il possesso ventennale.
Avverso la suddetta sentenza è stato proposto appello da parte di Parte_1
che la ha censurata:
1) per nullità del procedimento di primo grado che imporrebbe la rimessione della causa al primo giudice , ai sensi dell'art. 354 c.p.c., in quanto, come provato da una serie di documenti prodotti in allegati all'atto di gravame, i mappali 219 e 3312 sono intestati al solo per ½, e, per la restante metà, alla moglie , moglie del Pt_1 CP_2
in regime di comunione dei beni, ragione per la quale, versandosi in situazione di Pt_1
litisconsorzio necessario, l'azione di regolamento di confini avrebbe dovuto essere proposta anche nei suoi confronti;
2) per avere rigettato la domanda riconvenzionale del convenuto (quanto meno relativamente alla porzione di terreno nella zona di confine tra il mappale ex 165, del , CP_1
e 219/3312, del ) incorrendo in errore sulla individuazione della domanda principale Per_3
e su quella riconvenzionale da loro rispettivamente proposte, trascurando, in particolare, che:
- il primo, nel proporre l'azione di regolamento di confini, aveva dedotto, in realtà, lo sconfinamento, da parte del proprietario limitrofo, nel solo mappale 221 e non anche nel mappale 165 (poi divenuto 3368), perfino illustrando tale circostanza nella rappresentazione grafica dei luoghi di cui al Doc. 2 delle sue produzioni, in cui veniva disegnato uno scostamento della recinzione da parte del , appunto, sul mappale 221, mentre in Pt_1
corrispondenza del confine tra i mappali ex 165, del , e 219, del , veniva CP_1 Pt_1
raffigurato un fabbricato, ciò escludendo l'esistenza, in questo tratto di confine, di una recinzione e, quindi, l'occupazione del di parte del terreno dell'attore con la Pt_1
modifica di essa;
- il convenuto aveva allegato il proprio possesso ultraventennale su entrambi i Pt_1
propri mappali 219 e 3312 nella loro attuale effettiva estensione al fine di ottenerne la
5 declaratoria dell'acquisto della proprietà a titolo originario sia sul lato confinante col mappale
221 (quello su cui il aveva effettivamente lamentato lo sconfinamento), sia sul lato CP_1
confinante con il mappale ex 165 (pure del ma estraneo alla sua domanda), CP_1
deducendo, sul tema, prova testimoniale;
- nonostante il suddetto atteggiamento processuale del convenuto, l'attore aveva CP_1
persistito nel coltivare l'unico oggetto della domanda - situazione al confine tra i mappali
221, di proprietà , e 219 e 3312, di proprietà - soltanto su essa deducendo CP_1 Pt_1
prova per testi;
- pertanto, i testi del avevano riferito soltanto su una recinzione, sostituita dal CP_1
nel 2010, al confine tra i mappali 221 (del ) e 219 (del ) ma nulla, Per_3 CP_1 Pt_1
invece, su una recinzione (mai esistita) tra i mappali ex 165 (del ) e 219 (del CP_1
); Per_3
- relativamente alla porzione di terreno situata tra il mappale ex 165 e il mappale 219 avevano, invece, riferito i soli testimoni del . Per_3
Pertanto, secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe errato nel rigettare la domanda riconvenzionale di usucapione da esso proposta (almeno relativamente alla situazione del confine tra i mappali ex 165 e 219) sulla scorta della deposizione della teste del
[...]
concernente, però, appunto, la sola situazione al confine tra i mappali Testimone_1
221 e 219, non anche quella tra i mappali 219 ed ex 165: infatti, soltanto i mappali 219/3312
( ) e 221 ( ) sono separati da una recinzione, mentre il mappale ex 165 Per_3 CP_1
( ) è separato dal 219 ( ) da un muro aderente a un vecchio fabbricato del CP_1 Per_3
, come graficamente rappresentato da questi con il Doc. 2 prodotto in allegato all'atto CP_1
introduttivo del giudizio, e infatti l'attore aveva allegato unicamente lo spostamento della recinzione;
la sentenza impugnata, dunque, sarebbe, secondo l'appellante, ineseguibile nella parte in cui ha condannato il allo spostamento della recinzione tra il mappali Pt_1
ex 165 e 219, atteso che in tale tratto, come dedotto e rappresentato per illustrazione grafica dallo stesso attore principale e come emerso dalle deposizioni testimoniali nonché dalla stessa CTU, non sussiste alcuna recinzione ma soltanto, per circa sette metri, il muro appartenente a un vecchio fabbricato del , privo di aperture e accessi sul terreno CP_1
6 antistante il quale, quindi, anche per la conformazione naturale dei luoghi, sarebbe stato per oltre un ventennio nella esclusiva disponibilità del e in fatto inglobato nel suo Per_3
mappale 219 (quantunque catastalmente rientrante nell'ex 165) come è provato sia dal non essere stato dedotto, su tale versante, alcun spossessamento da parte del , sia dalla CP_1
sussistenza di un dirupo/fossato tra il suddetto muro e una parte di terreno – così, inaccessibile al - che il CTU ha affermato fare parte del mappale ex 165, sia dalle CP_1
deposizioni dei testimoni del;
Per_3
3) per avere rigettato la domanda riconvenzionale di usucapione sulla zona al confine tra i mappali 221 ( ) e 219/3312 ( ) nonostante il CTU avesse rilevato che la CP_1 Per_3
recinzione ivi posta dal convenuto fosse addirittura a detrimento della sua proprietà, nel senso che l'estensione catastale dei mappali del convenuto 219/3312 è più ampia rispetto a quella delimitata dalla recinzione: ciò, secondo l'appellante, avrebbe dovuto indurre il giudice di primo grado a dichiarare la cessazione della materia del contendere su tale parte della domanda riconvenzionale di usucapione e a rigettare la domanda principale, atteso che nessuno sconfinamento era stato attuato dal . Per_3
Si è costituito in secondo grado , il quale ha chiesto il rigetto Controparte_1
dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, eccependo, tra l'altro, la inammissibilità, ai sensi dell'art. 345, comma 3 c.p.c., dei documenti, prodotti soltanto in secondo grado, comprovanti la comproprietà della . CP_2
Sulle conclusioni sopra trascritte la causa è stata trattenuta in decisione nella udienza del 2 dicembre 2022.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Merita, infatti, accoglimento il primo motivo, incentrato sulla omessa integrazione del contraddittorio, in primo grado, nei confronti di , moglie del convenuto CP_2
e comproprietaria dei mappali per cui è causa. Controparte_3
È, innanzitutto, da premettere che la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di azione di regolamento di confini, se i fondi confinanti appartengono a più proprietari, non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario e ciascuno dei comproprietari è legittimato ad
7 agire o resistere senza l'intervento degli altri, a meno che alla domanda di regolamento, diretta a ottenere una sentenza dichiarativa, si accompagni la richiesta di rilascio o di riduzione in pristino della parte di fondo che si ritiene usurpata in conseguenza dell'incertezza oggettiva o soggettiva dei confini” (Cass., ordinanza n. 11770/2019).
Nella fattispecie, l'attore ha proposto, oltre alla domanda di accertamento del confine, anche quelle di condanna del convenuto al rilascio della striscia di terreno di cui si sente depauperato per essere stata illegittimamente occupata e all'abbattimento della recinzione, dovendosi, pertanto, ritenere, coerentemente al dictum della Corte di Cassazione, che sussista litisconsorzio necessario di tutti i comproprietari degli immobili oggetto di causa.
Tanto precisato, la qualità di comproprietaria dei terreni di con il CP_2
convenuto è stata da questi documentata soltanto in secondo grado, con Parte_1
la produzione, in allegato all'atto di appello, del rogito di acquisto degli immobili da questi stipulato il 14 febbraio 1990 e dell'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio contratto dal e dal il 7 maggio 1972 - in regime di comunione legale, in difetto di diversa Pt_1 CP_2
convenzione, ai sensi degli artt. 159 e 162 c.c. - con la conseguenza che il suddetto, successivo acquisto ricade nella comunione legale, ai sensi dell'art. 177 c.c..
L'appellato ha eccepito che la suddetta produzione documentale sarebbe inammissibile, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., comma 3 c.p.c., conseguendone l'irrilevanza della stessa e l'impossibilità di dichiarare l'incompletezza del contraddittorio, ma tale tesi non è condivisibile.
Occorre premettere che il litisconsorzio necessario è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio (Cass., sentenza n. 14820/2007).
Nella fattispecie, il CTU, in primo grado, aveva rappresentato, nel verbale dell'11 dicembre 2018, che “il tecnico del Sig. , Geom. ha accertato Pt_1 Persona_4
l'impossibilità di accedere alla proprietà di parte convenuta in quanto la comproprietaria,
Sig.ra , moglie del Sig. , non permette l'accesso in quanto CP_2 Parte_1
non facente parte della causa in epigrafe” (v. anche pag. 15 della relazione).
A fronte di tale rilievo dell'ausiliare, il giudice di primo grado, nell'esercizio del potere/dovere officioso di verificare la completezza del contraddittorio, avrebbe dovuto, a tal
8 fine, effettuare approfondimenti sul tema, sollecitando le parti a dedurre e a offrire chiarimenti e documentazione.
Tale attività non è stata compiuta dal Tribunale e questa Corte deve, alla luce del suddetto rilievo del CTU, provvedervi d'ufficio, ragione per la quale la questione non si pone in termini di tempestività, o meno, della produzione documentale dell'appellante ai sensi dell'art. 345 c.p.c., atteso che, comunque, i documenti avrebbero dovuto essere versati in ottemperanza ai chiarimenti sollecitati sul tema dalla Corte - tenuta a rilevare d'ufficio il contraddittorio necessario - risultando, pertanto, essi, utilizzabili.
Peraltro, non appare superfluo rilevare che l'attore in primo grado non ha offerto alcun elemento volto a comprovare la legittimazione passiva del convenuto e che la non integrità del contraddittorio implicherebbe emettere una sentenza “inutiliter data” poiché non avente alcun effetto e non eseguibile nei confronti della comproprietaria che non ha partecipato al presente giudizio. Alla luce delle esposte argomentazioni, ai sensi dell'art. 354 c.p.c. deve essere dichiarata la nullità della sentenza e la causa deve essere rimessa al Tribunale di
Cagliari.
Ne consegue l'accoglimento del primo motivo, che determina l'assorbimento degli altri.
Considerato che il difetto di integrità del contraddittorio è stato sollevato dall'odierno appellante solamente nel presente procedimento e non nel giudizio di primo grado, venendo a vanificare anche l'espletamento di una istruttoria complessa, si ritiene che sussistano giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese dei due gradi.
Si pongono a carico di ciascuna parte per la metà le spese della consulenza tecnico d'ufficio liquidate come in atti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, respinta ogni altra domanda ed eccezione, in riforma della sentenza impugnata:
1. dichiara la nullità della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 2650 pubblicata il 2 dicembre
2020;
2. rimette la causa davanti al Tribunale di Cagliari;
9 3. Compensa tra le parti le spese processuali dei due gradi del giudizio.
4. Pone definitivamente a carico di ciascuna parte per la metà le spese della CTU liquidate come in atti.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 23 novembre 2025.
Il Presidente Dott. Donatella Aru
Il Giudice Ausiliario estensore Dott. Giacomo Dominijanni
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