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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 18/09/2025, n. 1550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1550 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1920/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa TO RA Presidente Relatore dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere dott.ssa Susanna Zavaglia Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 1920/2024, promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e residente RT C.F._1 in Ravenna in via Carso n. 13, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Gabriella Di Pentima (Pec:
) ed elettivamente domiciliato nello studio di Email_1 quest'ultima in Forlì (FC) in Via Volturno n.7
APPELLANTE
contro
(C.F.: ), nata a [...] il [...] Controparte_2 C.F._2
e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Magnani (Pec:
) ed elettivamente domiciliata nel suo studio, in via Isaac Email_2
Newton n. 30/A, RAVENNA
APPELLATA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 963/2024, resa in data 11/11/2024 e pubblicata in data
14/11/2024, dal Tribunale di Ravenna
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO pagina 1 di 12 1 - Con sentenza n. 963/2024, emessa in data 11/11/2024 e pubblicata in data 14/11/2024, (nelle cause riunite R.G. n. 1149/202 e n. 2768/2021) il Tribunale di Ravenna, avendo già con sentenza parziale n
251/2023 pubblicata il 4 aprile 2023 pronunciato la separazione, ha definito le condizioni della separazione giudiziale di cui al giudizio promosso da nei confronti di RT CP_2
, così disponendo:
[...]
“Il Tribunale, disattesa, rigettata o dichiarata inammissibile ogni contraria istanza e domanda come in motivazione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1149/2021 R.G., a cui è riunito il
n. 2768/2021 RG, così provvede:
a) addebita la separazione a;
RT
b) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie con la RT corresponsione dell'importo mensile di euro 200,00, entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT;
c) revoca l'ammissione al patrocinio a spese dello TO , provvisoriamente Controparte_3 disposta con delibera del COA di Ravenna del 15/3/2022, a decorrere dall'1/11/2022;
d) compensa per 1/2 le spese di lite, con condanna di al pagamento della restante RT metà di tali spese che vengono liquidate per l'intero, ossia in misura comprensiva della parte compensata, in favore dello TO nella misura di euro 98,00 per spese vive ed euro 3808,00 per compenso professionale (fasi studio, introduttiva e ½ trattazione-istruttoria) ed in favore di CP_2
nella misura di euro 3808,00 per compenso professionale (fasi ½ trattazione-istruttoria e
[...] decisionale), oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, se dovuta;
e) provvede con separato decreto alla liquidazione del compenso spettante al difensore della parte ammessa in via provvisoria al patrocinio a spese dello TO”.
A sostegno della propria decisione il Tribunale ha i primo luogo accolto la domanda di addebito della separazione formulata da a carico di ritenendo Controparte_2 RT dimostrata l'attribuibilità al marito dell'intollerabilità della convivenza in considerazione delle condotte violente tenute nei confronti della moglie, in particolare nell'episodio accaduto il 22 ottobre 2020 (nel quale entrambi i coniugi riportarono lesioni, ma essendo molto più significative le conseguenze a carico della moglie) e per via delle minacce di morte rivolte alla moglie. Sulla base del quadro probatorio, quale ragione più liquida del decidere, il Collegio di prime cure ha ritenuto di dover comparare l'aggressione subita da parte di con quella ben più grave patita da RT
, aderendo all'orientamento per cui, a prescindere dalla posteriorità temporale delle Controparte_2 violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale, queste costituiscono un comportamento idoneo a pagina 2 di 12 sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazione della coppia. Ha conseguentemente invece ritenuto infondata la domanda di addebito della separazione formulata dal ricorrente, basata sull'assunto che intollerabilità della prosecuzione della convivenza con fosse dipesa dal Controparte_2 comportamento aggressivo assunto nel medesimo episodio del 22/10/2020 e che quest'ultima, senza giustificazione, a partire da tale data non fosse più rientrata nel domicilio coniugale, dovendosi ritenere giustificato l'allontanamento, proprio dalle condotte del marito.
E' stato inoltre riconosciuto il diritto di a ricevere un contributo al proprio Controparte_2 mantenimento, ritenuto congruo in misura di 200,00 euro mensili, tenuto conto delle ricostruite capacità reddituali e patrimoniali dei coniugi e della potenzialità reddituale della moglie e dell'impossibilità di porre a carico del marito il mantenimento della moglie per la parte che questa era in grado di guadagnare con il suo lavoro.
In punto di spese di lite, il giudice di prime cure, in ragione della prevalente soccombenza di CP_1
ha compensato per la metà il relativo ammontare, condannando quest'ultimo al pagamento
[...] della restante metà (in misura di euro 98,00 per spese vive ed euro3808 per compenso professionale) in favore dello TO per le fasi studio, introduttiva e trattazione della controversia e in favore di CP_2
per le fasi istruttoria e decisionale, revocando dal 1° novembre 2022 il patrocinio a spese dello
[...]
TO in favore di quest'ultima, per il superamento dei limiti di reddito ex art. 136, comma 1 DPR
115/2002.
2 - Avverso tale sentenza ha proposto appello impugnando i capi 1), 2) e 5) RT della sentenza, in punto di addebito, di assegno di mantenimento e di spese di lite, lamentando :
1) in relazione alle domande di addebito della separazione proposte dalle parti
- l'omessa considerazione di prove dirimenti e di primaria importanza, neppure citate nella motivazione: in particolare la testimonianza del figlio della coppia (di cui pure Testimone_1 produce s.i.t. rese in data 2.12.2020) il quale, pur non avendo assistito all'episodio, era sopraggiunto trovando il padre con il dito sanguinante, mentre il figlio della sola , , non CP_2 Persona_1 aveva contezza di nulla e doveva ritenersi inattendibile, al contrario di quanto ritenuto in sentenza.
Quanto all'episodio accaduto il 22.10.2020, l'appellante contesta poi il convincimento del Tribunale, per non aver considerato che l'accaduto aveva avuto origine da un'aggressione prima verbale e poi fisica posta in essere da nei confronti del marito, che avrebbe dunque agito al solo Controparte_2 scopo di difendersi;
- il ricorso alla “ragione più liquida” nel valutare la condotta violenta delle parti nel corso della colluttazione unicamente sulla base della durata dei giorni di prognosi attribuita al pronto soccorso,
pagina 3 di 12 essendo peraltro inimmaginabile che l'appellata alta e robusta, oltre che molto più giovane del marito, essere aggradito da quest'ultimo, esile e ormai dell'età di 75 anni;
- la mancata considerazione dell'abbandono del tetto coniugale da parte della moglie, la quale ha reso impossibile – prima ancora che intollerabile - la convivenza, posto che se n'era andata senza comunicare a nessuno dove si fosse recata:
2) in relazione all'assegno di mantenimento disposto in favore della CP_2
- l'erroneità della motivazione nella parte in cui non ha considerato le effettive condizioni reddituali delle parti, la loro età e attuale capacità lavorativa le loro proprietà. Afferma infatti l'appellante di essere pensionato e di non poter più esercitare la libera professione, fruendo di soli 27.000,00 euro annui, avrebbe ceduto 1/5 del proprio stipendio, non avrebbe beni immobili (fatta eccezione per n. 3 terreni in Burkina Faso) e avrebbe debiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per oltre euro
160.000,00; mentre, per converso, la sig.ra avrebbe un proprio reddito da lavoro, sarebbe CP_2 proprietaria di immobili (sia in Burkina Faso che in Italia) , oltre a essere molto più giovane del ricorrente, pertanto perfettamente in grado di svolgere attività lavorativa;
- la contraddittorietà della stessa per avere dapprima affermato che la moglie è in grado di trarre redditi dal proprio lavoro, e ritenuto cionondimeno di riconoscere l'assegno;
- l'insussistenza dei presupposti di legge per il relativo riconoscimento per tali ragioni, e in primis stante l'addebitabilità della separazione alla moglie, chiedendone comunque la revoca.
3) infine, in punto di spese di lite, l'appellante ha sostenuto la non condivisibilità del criterio adottato dal Tribunale di Ravenna “ in quanto seppur la soccombenza del IG. è stata prevalente, la CP_1 stessa è comunque parziale. Pertanto il criterio che doveva essere adottato è semmai quello della compensazione”.
L'appellante a quindi così concluso.:
“1) in via principale, in riforma dell'impugnata sentenza, ascrivere l'addebito della separazione in capo alla IG.ra e comunque revocare detto addebito al IG. , per i Controparte_2 RT motivi esposti in narrativa;
2) In via principale, in riforma dell'impugnata sentenza, revocare
l'assegno di mantenimento attribuito alla IG.ra , per i motivi esposti in narrativa e Controparte_2 comunque per illogicità manifesta della pronuncia di I grado;
3) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre oneri di legge, anche con riguardo al procedimento di I grado. 4) Confermare le restanti statuizioni della sentenza appellata”;
*
pagina 4 di 12 Si è costituta l'appellata deducendo l'improcedibilità dell'appello Controparte_2 avversario stante il mancato deposito da parte dell'appellante di copia della sentenza gravata.
Nel merito ha contestato le doglianze dell'appellante quanto all'addebitabilità della separazione, sottolineando la piena condivisibilità della decisione impugnata, nonché la tardività e inutilizzabilità, ai fini della decisione, delle s.i.t. rese da prodotte per la prima volta in sede di Parte_1 appello. Ha invece dedotto che nelle more del giudizio l'appellante è stato condannato dal Tribunale di
Ravenna – Sez penale, proprio per i fatti oggetto di causa, relativamente all'episodio del 22 ottobre
2020.
Quanto all'assegno di mantenimento, la resistente ha evidenziato la correttezza della determinazione cui è pervenuto il Tribunale di Ravenna, tenuto conto dell'indiscutibile disparità dei redditi delle parti, precisando che da sempre, in corso di causa, il ha percepito, oltre alla pensione, il reddito da CP_1 libera professione, come risultante dalle dichiarazioni dei redditi in atti, mentre l'appellata ha redditi modesti che le hanno assicurato l'ammissione al patrocinio a spese dello TO, il cui limite è stato superato solo a causa della convivenza con il figlio, che ha comportato la necessaria somma fra gli importi percepiti e precisando che in costanza di matrimonio (come già della convivenza che l'aveva preceduto), si era sempre occupata della famiglia, della casa, e anche dell'accudimento della suocera, svolgendo occupazioni saltuarie e poco retribuite.
Ha chiesto infine il rigetto della richiesta di compensazione integrale delle spese di lite, essendo più che favorevole all'appellante quella parziale così concludendo:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, prima sezione civile dichiarare l'improcedibilità del gravame avversario ed in subordine, rigettarlo integralmente, per infondatezza. Nell'uno e nell'altro caso, per le ragioni in narrativa esposte Vinte le spese del presente grado, da distrarsi a favore dello
TO, in costanza di ammissione dell'appellata al beneficio del patrocinio a spese dello TO”
*
E' intervenuto in giudizio il PROCURATORE GENERALE, il quale non ha ritenuto di rassegnare conclusioni.
All'udienza del 29 maggio 2025 sono comparsi i difensori
MOTIVI DELLA DECISIONE
3- E' bene premettere che il presente giudizio d'appello non è assoggettato al nuovo rito di cui al d.Lgsl- n 149/2022 Secondo l'interpretazione assolutamente prevalente , in base al novellato art. 35,
comma 4, del d.lgs. n. 149/2022, la nuova normativa si applica alle impugnazioni proposte con pagina 5 di 12 citazione (o con ricorso depositato) successivamente al 28 febbraio 2023 soltanto per quanto attiene al giudizio d'appello “ordinario”: la norma si riferisce soltanto alla disciplina dell'appello nel processo ordinario e non menziona l'appello in materia di famiglia, che ricade dunque sotto la previsione generale di cui al primo comma e, quindi, per quanto concerne le impugnazioni aventi ad oggetto controversie materia di famiglia, per le quali le nuove disposizioni troveranno applicazione solo con riguardo ai procedimenti iniziati in primo grado dopo il 28 febbraio 2023 e, cioè, solo ai procedimenti rispetto ai quali il ricorso introduttivo sia stato depositato dal 1° marzo 2023 (fatte salve le specifiche disposizioni già entrate in vigore il 22 giugno 2022) Poichè il procedimento di primo grado, conclusosi con la sentenza impugnata, è stato instaurato con ricorso depositato il 20 aprile 2021, l'odierno giudizio d'impugnazione segue il rito previgente la riforma.
4- Preliminarmente non si ritiene di condividere l'eccezione di improcedibilità dell'appello: pur dovendosi stigmatizzare l'omessa allegazione di copia della sentenza, infatti, poichè l'appello è stato proposto con atto depositato (necessariamente) in via telematica, non sussiste alcun dubbio in ordine all'atto impugnato, che oltretutto è presente nel fascicolo d'ufficio (cui è allegato il fascicolo telematico di primo grado) e non è configurabile al riguardo alcuna incertezza.
5- Nel merito, ritiene la Corte che le statuizioni e le argomentazioni della sentenza impugnata siano pienamente condivisibili, dovendosi respingere tutti i motivi d'impugnazione proposta.
5.1- In punto di addebito la motivazione della decisione è corretta e fondata su argomenti puntuali e comprovati dalle risultanze istruttorie.
Richiamato anche in questa sede l'orientamento consolidato della giurisprudenza in punto di condotte violente, secondo il quale le violenze inferte al coniuge costituiscono violazioni talmente gravi e inaccettabile dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare da sole la pronuncia di addebito, csserva il
Tribunale che È pacifico che i rapporti tra le parti nel settembre 2020 fossero gravemente compromessi. Il
teste della cui attendibilità non v'è ragione per dubitare, ha riferito che nel 2020, e cioè prima Testimone_2
di allontanarsi dalla casa familiare, la di lui madre dormiva su di un materasso sito nel salotto e di aver udito
pagina 6 di 12 da minacciarla di ucciderla lentamente per farla soffrire di più. Parimenti la testimone RT
, della cui attendibilità non v'è ragione per dubitare, ha riferito che l'odierna resistente nel Testimone_3
2020, prima cioè di allontanarsi dalla casa familiare, si recò a casa di ella deducente, perché aveva paura del
marito e del figlio e, per lo stesso motivo, a volte la notte dormiva nel negozio;
del Tes_1 Persona_2
pari la testimone ha narrato di aver appreso da delle minacce di morte a questa rivolte dal Controparte_2
marito (cfr. anche dichiarazioni de relato actoris, del medesimo tenore, di ). Persona_3
Deve ritenersi, allora, che l'allontanamento dalla casa familiare dell'odierna resistente conseguì proprio
all'intollerabilità della convivenza tra i coniugi e, dunque, non può essere causa di addebito della separazione
alla moglie.
Quanto invece all'allegazione di relativa al disinteresse di per il figlio RT Persona_4
, non v'è (allegazione e) prova della riferibilità causale dell'intollerabilità della prosecuzione della Tes_1
convivenza tra i coniugi a tale dedotto disinteresse.
Le dichiarazioni del teste (escusso all'udienza del 21 aprile 2023) appaiono puntuali, Testimone_2
inequivocabili e pertinenti alle domande poste, non emergendo alcuna effettiva ragione per ritenere, come eccepito dall'appellante che egli dovrebbe ritenersi inattendibile perché figlio soltanto dell'appellata e naturalmente propenso a prendere le sue parti.
Tanto meno può condividersi l'assunto dell'appellante per cui il giudice dovrebbe tener maggiormente conto di quanto riferito da figlio di entrambe le parti, del quale però la madre si sarebbe da Testimone_4
tempo disinteressata. Premesso che non risulta dimostrato dalle risultanze di causa che la madre si sia disinteressata del figlio è vero invece che la stessa difesa di deduce che egli era Testimone_1 CP_1
creditore dell'assegno di mantenimento da parte della madre e inoltre che egli è cessionario di un importante credito che il padre avrebbe nei confronti della stessa (circostanza riportata a pag 5 della sentenza ): ciò
renderebbe semmai portatore di un interesse che ne mina la capacità a testimoniare e comunque la Tes_1
credibilità. In ogni caso le circostanze riferite dal ragazzo sempre all'udienza del 21 aprile 2023 sono per così
dire neutre, avendo egli dichiarato di ricordare che “quel giorno io sono rientrato a casa e ho visto i miei genitori,
pagina 7 di 12 c'era anche una ambulanza, mio padre aveva un dito insanguinato, mi ha spiegato che c'era stata una colluttazione tra lui e mia madre in quanto mia madre voleva prendere le chiavi dell'ufficio di mio padre per prelevare dei documenti riguardanti le proprietà in Burkina Faso di mio padre.”
Non è ammissibile, perché tardiva, la produzione delle dichiarazioni a “s.i.t.” rese dal suddetto
[...]
del 2 dicembre 2020 prodotte dall'appellante per la prima volta con l'atto di appello (quale Tes_1 doc 1) senza specificazione alcuna circa la mancata produzione nel corso del giudizio di primo grado, instaurato il 20 aprile 2021.
Per quanto attiene all'episodio aggressivo del 22 ottobre 2020 sulla valutazione del quale - per come operata dal Tribunale – si incentrano le censure dell'appellante, l'assunto di quest'ultimo per cui il non avrebbe posto in essere alcuna aggressione, cercando invece soltanto di difendersi dalla CP_1
(definita “donna di grossa stazza, molto alta e peraltro molto giovane”, che avrebbe potuto CP_2
“verosimilmente aggredire in modo pesante chi è fisicamente più debole e cioè il sig. il quale è CP_1 di gracile costituzione ed ha ormai 75 anni”, pag 11 dell'atto di appello) è smentita dalla sentenza penale 127/2024 pronunciata sui medesimi fatti di causa (appunto l'episodio del 22.10.2020), la cui motivazione è stata depositata il 16 aprile 2024, dopo la pubblicazione della sentenza oggi appellata in questa sede e costituisce documento pertanto ammissibile, prima che significativo (ancorchè non vincolante, non essendovi prova del passaggio in giudicato).
Il Tribunale penale ha invero escluso che vi sia stata legittima difesa, ricostruendo l'episodio come una contesa fisica avviata da entrambe le parti, descrivendo la condotta di come “violenta , CP_1 costituita da spinte e prese per i vestiti della donna “, e ritenendo - diversamente che per quanto attiene alla – di non poter assolvere quest'ultimo, anche tenuto conto che” non si è trattato di un Tes_2 episodio isolato, alla luce delle varie e plurime scelte criminali che emergono dal suo casellario, essendo l'uomo già stato condannato anche, e non solo, per il delitto di maltrattamenti (e violenza sessuale), quindi espressivo di una modalità ordinaria di risoluzione delle criticità familiari” (pag 4 della sentenza penale, doc 12 di parte appellata)
Un simile inquadramento dell'episodio è pienamente coerente con il quadro emerso dalle risultanze dell'istruttoria espletata in primo grado, in particolare il fatto che dal 2020 tenesse tutte le CP_1 porte di casa chiuse a chiave ad eccezione del salotto, al bagno e alla cucina e la moglie dormisse su un materasso nel salotto e soprattutto la circostanza che egli ripetutamente minacciasse la moglie di pagina 8 di 12 volerla torturare per farla morire lentamente 1 (circostanze valorizzate nella motivazione della decisione impugnata).
Tanto premesso, non può che essere confermata la valutazione della complessiva condotta tenuta dall'appellante nei confronti della moglie come contraria ai doveri di solidarietà e rispetto derivanti dal matrimonio..
L'episodio del 20 ottobre 2020, nonostante che abbia visto anche l'odierna appellata partecipe della colluttazione, nel corso della quale ha provocato lesioni (anche se modestissime) al marito, ha evidentemente costituito il culmine di una serie di condotte di violenza anche morale ormai intollerabili, idonee a determinare la crisi dell'unione, delle quali l'uscita di casa è stata soltanto la conseguenza e non la causa.
Nessun'altra condotta ulteriore l'odierno appellante deduce a sostegno della domanda di addebito a carico della moglie, che va pertanto respinta.
5.2- - Anche il motivo di appello con il quale si contesta il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore della moglie va respinto. 1 Come riferito da : “Vero che nel 2020 la dormiva su un materasso posto sul pavimento di un Persona_1 CP_2 salotto della casa coniugale, che era l'unica stanza non chiusa a chiave dal oltre ad un bagno ed alla cucina” CP_1
Sì, è vero, mia mamma dormiva su di un materasso sito nel salotto.
Confermo anche che quella era l'unica stanza non chiusa a chiave oltre ad un bagno ed alla cucina.
6) “Vero che nel 2020 mi ha detto di avere molta paura del marito e che mi ha riferito che per tale motivo Controparte_2 a volte di notte dormiva nel proprio negozio, in Ravenna”
Sì, è vero, mia mamma mi diceva di aver paura del marito. Io mi accorgevo che a volte non era in casa a dormire.
7) “Vero che il , in costanza di matrimonio, andava in ferie con il solo , senza avvisare la RT Testimone_1 moglie, la quale ultima, non vedendoli tornare a casa, li cercava al telefono e solo in tale frangente apprendeva dagli stessi che erano andati in villeggiatura”
Sì, è vero, ero presente, questo è successo più di una volta;
10) Vero che nel 2020 il diceva alla moglie più volte: ti ucciderò lentamente per farti soffrire di più “ CP_1
Sì è vero io era presente, diceva che l'avrebbe torturata piano piano;
CP_1
18) Vero che, da quando, alla fine di febbraio 2022 sono rientrato stabilmente a Ravenna, nella ex casa coniugale sita in Via Ravegnana n. 17, ho visto che ivi abita, oltre a me, il solo . RT
E' vero che nel febbraio 2022 quando sono rientrato nell'abitazione di via Ravegnana 17 vivevano lì sia RT che suo figlio Dopo una settimana è andato via e dopo tre settimane anche Testimone_1 Testimone_1 CP_1 non era più a casa.
[...]
Dopo il loro allontanamento non sono più tornati, hanno tolto il nome dalle buchette delle lettere, ed hanno interrotto le utenze. Così anche i testi e , che pur “de relato” hanno confermato tali circostanze Testimone_3 Persona_3
pagina 9 di 12 In particolare è destituita di fondamento la doglianza per la quale la motivazione sarebbe sul punto contraddittoria, in quanto il primo giudice, dopo aver correttamente messo in luce le svariate capacità economico patrimoniali della donna e la sua capacità lavorativa, le avrebbe poi inspiegabilmente riconosciuto il diritto ad un assegno di mantenimento.
Va invero rilevato che il Tribunale ha condivisibilmente evidenziato che in sede di separazione occorre valutare i “redditi adeguati” alla stregua del criterio del mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, stante la perdurante attualità del dovere di assistenza materiale in questa sede – diversamente che in sede di divorzio, ove si ha riguardo alla solidarietà post coniugale.
Ciò detto va evidenziato che, se è vero che nella sentenza impugnata si sottolinea la potenzialità reddituale della moglie, che ha 52 anni ed è notevolmente più giovane del marito, che ne ha 75, come pure si richiama il fatto che ella ha svolto l'attività di OSS ed è proprietaria della casa familiare (sulla quale grava un mutuo), ciò segue la descrizione dei redditi percepiti dalle parti, nel caso di CP_2
, sono pari ad euro 977,00 nel 2019, ad euro 7687,00 nel 2020 e ad euro 5507,00 nel 2021 (cfr.
[...] dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e dichiarazioni dei redditi ivi allegate) da considerare insieme al fatto che Le rate del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare, di esclusiva proprietà della resistente, sono pari ad euro 1600,00. Quanto al invece “ il reddito da lavoro CP_1 autonomo e da pensione per le annualità 2016-2021 oscillava, complessivamente, da un minimo di
53.033,00 euro complessivi nel 2018 ad un massimo di 106.647,00 euro nel 2016” (come da dichiarazione dei redditi relative a tali anni).
Il giudice di prime cure ha quindi correttamente operato una comparazione fra le complessive condizioni economico-reddituali delle parti, ritenendo verosimile che non sia in grado di CP_1 mantenere la capacità reddituale manifestata fino all'anno 2021, in considerazione della sua età anagrafica, “implicante una progressiva dismissione dell'attività libero professionale svolta”, ma non ha mancato di rilevare che egli non ha più depositato alcuna dichiarazione dei redditi degli anni successivi al 2021 (che in effetti neppure in questa sede di appello ha prodotto).
Sulla base del materiale probatorio a disposizione il Tribunale ha correttamente ritenuto di dover riconoscere un contributo al mantenimento della coniuge, tenuto conto del tenore di vita assicurato al nucleo familiare dal marito, libero professionista e titolare di redditi dell'ordine di circa 106.647,00 euro nel 2016 all'epoca del matrimonio (24 settembre 2016, peraltro preceduto da una lunghissima convivenza, come riferito nel ricorso introduttivo in primo grado dallo stesso ricorrente – dalla quale nel 1994 era nato il figlio ), ma, proprio alla luce delle opportunità lavorative della Testimone_1 moglie, contenuto in soli 200,00 euro mensili.
pagina 10 di 12 Coniugando quanto stabilito nella sentenza impugnata sulla base delle risultanze di primo grado e i principi che regolano le impugnazioni, va inoltre osservato che e in questa sede era onere dell'appellante produrre puntuale documentazione fiscale e completa finalizzata a documentare tutti i suoi redditi e la loro eventuale inadeguatezza rispetto a quelli di controparte al fine di supportare la richiesta di riforma della decisione impugnata.
L'appellante invece, come si è detto, non ha allegato ulteriori dichiarazioni fiscali rispetto a quelle già prodotte in primo grado (soltanto fino al 2021), depositando successivamente all'atto di appello in data
21 maggio 2025 soltanto le certificazioni uniche rilasciate dell' per gli anni 2023, 2024 e 2025, CP_4 che documentano la sola pensione percepita negli anni precedenti (importi lordi 27.619,19 ; 29.532, 62;
31.127, 46) e che non escludono il perdurante esercizio di attività professionale, la proprietà di immobili e comunque altre fonti di redditi, potendosi comunque affermare con certezza che CP_1 gode di una pensione mensile media (al netto delle imposte) di 2.016,00 euro.
[...]
Dalle generiche affermazioni contenute in appello e dalla confusa documentazione non è dato comprendere la natura e l'entità dei debiti (fermo restando che l'appellante si dichiara creditore della moglie separata per un importante importo per il quale ha chiesto e ottenuto decreto ingiuntivo); non si rinviene la prova che la moglie abbia locato l'immobile di sua proprietà (nel quale la stessa afferma di risiedere insieme al figlio e ha aperto un piccolo negozio), mentre entrambi ammettono di essere proprietari di immobili nel Burkina Faso.
E' invece pacifico che l'appellata è onerata del mutuo contratto a suo tempo per l'acquisto della casa
(doc 4 ricorso introduttivo in primo grado), come evidenziato nella sentenza impugnata.
Alla luce di quanto sopra non può ritenersi che l'appellante abbia ottemperato al suo onere e pertanto anche la pronuncia sull'assegno, riconosciuto nella contenuta misura di 200,00 euro deve essere confermata.
6- In punto di spese processuali l'appello è destituito di fondamento, posto che la prevalente soccombenza del ricorrente non consente di ritenere sussistenti i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite, risultando favorevole al la statuizione di parziale CP_1 compensazione.
7- L'integrale rigetto dell'appello impone di non discostarsi dal principio della soccombenza in questo grado, e va quindi condannato a rifondere le spese dell'appellata, liquidate come da RT dispositivo ai sensi del DM 147/2022, sulla base del valore indeterminato della controversia da pagarsi in favore dello TO, stante attualmente la provvisoria ammissione di al patrocinio a Controparte_2 spese dello TO da parte del COA di Bologna per questo grado di appello (con delibera del
27/03/2025, in relazione alla domanda presentata in data 13/02/2025) e impregiudicata ogni pagina 11 di 12 valutazione in ordine alla perdurante sussistenza dei requisiti per l'ammissione in sede di eventuale domanda di liquidazione, che non risulta depositata
8 - Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115, se dovuto
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del grado lite, RT che liquida in complessivi euro 3.700,00 per compensi professionali, oltre a spese forfettarie al
15%, IVA e c.p.a. come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dello
TO;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115, se dovuto
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile in data 29 maggio 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa TO RA
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa TO RA Presidente Relatore dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere dott.ssa Susanna Zavaglia Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 1920/2024, promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e residente RT C.F._1 in Ravenna in via Carso n. 13, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Gabriella Di Pentima (Pec:
) ed elettivamente domiciliato nello studio di Email_1 quest'ultima in Forlì (FC) in Via Volturno n.7
APPELLANTE
contro
(C.F.: ), nata a [...] il [...] Controparte_2 C.F._2
e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Magnani (Pec:
) ed elettivamente domiciliata nel suo studio, in via Isaac Email_2
Newton n. 30/A, RAVENNA
APPELLATA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 963/2024, resa in data 11/11/2024 e pubblicata in data
14/11/2024, dal Tribunale di Ravenna
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO pagina 1 di 12 1 - Con sentenza n. 963/2024, emessa in data 11/11/2024 e pubblicata in data 14/11/2024, (nelle cause riunite R.G. n. 1149/202 e n. 2768/2021) il Tribunale di Ravenna, avendo già con sentenza parziale n
251/2023 pubblicata il 4 aprile 2023 pronunciato la separazione, ha definito le condizioni della separazione giudiziale di cui al giudizio promosso da nei confronti di RT CP_2
, così disponendo:
[...]
“Il Tribunale, disattesa, rigettata o dichiarata inammissibile ogni contraria istanza e domanda come in motivazione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1149/2021 R.G., a cui è riunito il
n. 2768/2021 RG, così provvede:
a) addebita la separazione a;
RT
b) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie con la RT corresponsione dell'importo mensile di euro 200,00, entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT;
c) revoca l'ammissione al patrocinio a spese dello TO , provvisoriamente Controparte_3 disposta con delibera del COA di Ravenna del 15/3/2022, a decorrere dall'1/11/2022;
d) compensa per 1/2 le spese di lite, con condanna di al pagamento della restante RT metà di tali spese che vengono liquidate per l'intero, ossia in misura comprensiva della parte compensata, in favore dello TO nella misura di euro 98,00 per spese vive ed euro 3808,00 per compenso professionale (fasi studio, introduttiva e ½ trattazione-istruttoria) ed in favore di CP_2
nella misura di euro 3808,00 per compenso professionale (fasi ½ trattazione-istruttoria e
[...] decisionale), oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, se dovuta;
e) provvede con separato decreto alla liquidazione del compenso spettante al difensore della parte ammessa in via provvisoria al patrocinio a spese dello TO”.
A sostegno della propria decisione il Tribunale ha i primo luogo accolto la domanda di addebito della separazione formulata da a carico di ritenendo Controparte_2 RT dimostrata l'attribuibilità al marito dell'intollerabilità della convivenza in considerazione delle condotte violente tenute nei confronti della moglie, in particolare nell'episodio accaduto il 22 ottobre 2020 (nel quale entrambi i coniugi riportarono lesioni, ma essendo molto più significative le conseguenze a carico della moglie) e per via delle minacce di morte rivolte alla moglie. Sulla base del quadro probatorio, quale ragione più liquida del decidere, il Collegio di prime cure ha ritenuto di dover comparare l'aggressione subita da parte di con quella ben più grave patita da RT
, aderendo all'orientamento per cui, a prescindere dalla posteriorità temporale delle Controparte_2 violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale, queste costituiscono un comportamento idoneo a pagina 2 di 12 sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazione della coppia. Ha conseguentemente invece ritenuto infondata la domanda di addebito della separazione formulata dal ricorrente, basata sull'assunto che intollerabilità della prosecuzione della convivenza con fosse dipesa dal Controparte_2 comportamento aggressivo assunto nel medesimo episodio del 22/10/2020 e che quest'ultima, senza giustificazione, a partire da tale data non fosse più rientrata nel domicilio coniugale, dovendosi ritenere giustificato l'allontanamento, proprio dalle condotte del marito.
E' stato inoltre riconosciuto il diritto di a ricevere un contributo al proprio Controparte_2 mantenimento, ritenuto congruo in misura di 200,00 euro mensili, tenuto conto delle ricostruite capacità reddituali e patrimoniali dei coniugi e della potenzialità reddituale della moglie e dell'impossibilità di porre a carico del marito il mantenimento della moglie per la parte che questa era in grado di guadagnare con il suo lavoro.
In punto di spese di lite, il giudice di prime cure, in ragione della prevalente soccombenza di CP_1
ha compensato per la metà il relativo ammontare, condannando quest'ultimo al pagamento
[...] della restante metà (in misura di euro 98,00 per spese vive ed euro3808 per compenso professionale) in favore dello TO per le fasi studio, introduttiva e trattazione della controversia e in favore di CP_2
per le fasi istruttoria e decisionale, revocando dal 1° novembre 2022 il patrocinio a spese dello
[...]
TO in favore di quest'ultima, per il superamento dei limiti di reddito ex art. 136, comma 1 DPR
115/2002.
2 - Avverso tale sentenza ha proposto appello impugnando i capi 1), 2) e 5) RT della sentenza, in punto di addebito, di assegno di mantenimento e di spese di lite, lamentando :
1) in relazione alle domande di addebito della separazione proposte dalle parti
- l'omessa considerazione di prove dirimenti e di primaria importanza, neppure citate nella motivazione: in particolare la testimonianza del figlio della coppia (di cui pure Testimone_1 produce s.i.t. rese in data 2.12.2020) il quale, pur non avendo assistito all'episodio, era sopraggiunto trovando il padre con il dito sanguinante, mentre il figlio della sola , , non CP_2 Persona_1 aveva contezza di nulla e doveva ritenersi inattendibile, al contrario di quanto ritenuto in sentenza.
Quanto all'episodio accaduto il 22.10.2020, l'appellante contesta poi il convincimento del Tribunale, per non aver considerato che l'accaduto aveva avuto origine da un'aggressione prima verbale e poi fisica posta in essere da nei confronti del marito, che avrebbe dunque agito al solo Controparte_2 scopo di difendersi;
- il ricorso alla “ragione più liquida” nel valutare la condotta violenta delle parti nel corso della colluttazione unicamente sulla base della durata dei giorni di prognosi attribuita al pronto soccorso,
pagina 3 di 12 essendo peraltro inimmaginabile che l'appellata alta e robusta, oltre che molto più giovane del marito, essere aggradito da quest'ultimo, esile e ormai dell'età di 75 anni;
- la mancata considerazione dell'abbandono del tetto coniugale da parte della moglie, la quale ha reso impossibile – prima ancora che intollerabile - la convivenza, posto che se n'era andata senza comunicare a nessuno dove si fosse recata:
2) in relazione all'assegno di mantenimento disposto in favore della CP_2
- l'erroneità della motivazione nella parte in cui non ha considerato le effettive condizioni reddituali delle parti, la loro età e attuale capacità lavorativa le loro proprietà. Afferma infatti l'appellante di essere pensionato e di non poter più esercitare la libera professione, fruendo di soli 27.000,00 euro annui, avrebbe ceduto 1/5 del proprio stipendio, non avrebbe beni immobili (fatta eccezione per n. 3 terreni in Burkina Faso) e avrebbe debiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per oltre euro
160.000,00; mentre, per converso, la sig.ra avrebbe un proprio reddito da lavoro, sarebbe CP_2 proprietaria di immobili (sia in Burkina Faso che in Italia) , oltre a essere molto più giovane del ricorrente, pertanto perfettamente in grado di svolgere attività lavorativa;
- la contraddittorietà della stessa per avere dapprima affermato che la moglie è in grado di trarre redditi dal proprio lavoro, e ritenuto cionondimeno di riconoscere l'assegno;
- l'insussistenza dei presupposti di legge per il relativo riconoscimento per tali ragioni, e in primis stante l'addebitabilità della separazione alla moglie, chiedendone comunque la revoca.
3) infine, in punto di spese di lite, l'appellante ha sostenuto la non condivisibilità del criterio adottato dal Tribunale di Ravenna “ in quanto seppur la soccombenza del IG. è stata prevalente, la CP_1 stessa è comunque parziale. Pertanto il criterio che doveva essere adottato è semmai quello della compensazione”.
L'appellante a quindi così concluso.:
“1) in via principale, in riforma dell'impugnata sentenza, ascrivere l'addebito della separazione in capo alla IG.ra e comunque revocare detto addebito al IG. , per i Controparte_2 RT motivi esposti in narrativa;
2) In via principale, in riforma dell'impugnata sentenza, revocare
l'assegno di mantenimento attribuito alla IG.ra , per i motivi esposti in narrativa e Controparte_2 comunque per illogicità manifesta della pronuncia di I grado;
3) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre oneri di legge, anche con riguardo al procedimento di I grado. 4) Confermare le restanti statuizioni della sentenza appellata”;
*
pagina 4 di 12 Si è costituta l'appellata deducendo l'improcedibilità dell'appello Controparte_2 avversario stante il mancato deposito da parte dell'appellante di copia della sentenza gravata.
Nel merito ha contestato le doglianze dell'appellante quanto all'addebitabilità della separazione, sottolineando la piena condivisibilità della decisione impugnata, nonché la tardività e inutilizzabilità, ai fini della decisione, delle s.i.t. rese da prodotte per la prima volta in sede di Parte_1 appello. Ha invece dedotto che nelle more del giudizio l'appellante è stato condannato dal Tribunale di
Ravenna – Sez penale, proprio per i fatti oggetto di causa, relativamente all'episodio del 22 ottobre
2020.
Quanto all'assegno di mantenimento, la resistente ha evidenziato la correttezza della determinazione cui è pervenuto il Tribunale di Ravenna, tenuto conto dell'indiscutibile disparità dei redditi delle parti, precisando che da sempre, in corso di causa, il ha percepito, oltre alla pensione, il reddito da CP_1 libera professione, come risultante dalle dichiarazioni dei redditi in atti, mentre l'appellata ha redditi modesti che le hanno assicurato l'ammissione al patrocinio a spese dello TO, il cui limite è stato superato solo a causa della convivenza con il figlio, che ha comportato la necessaria somma fra gli importi percepiti e precisando che in costanza di matrimonio (come già della convivenza che l'aveva preceduto), si era sempre occupata della famiglia, della casa, e anche dell'accudimento della suocera, svolgendo occupazioni saltuarie e poco retribuite.
Ha chiesto infine il rigetto della richiesta di compensazione integrale delle spese di lite, essendo più che favorevole all'appellante quella parziale così concludendo:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, prima sezione civile dichiarare l'improcedibilità del gravame avversario ed in subordine, rigettarlo integralmente, per infondatezza. Nell'uno e nell'altro caso, per le ragioni in narrativa esposte Vinte le spese del presente grado, da distrarsi a favore dello
TO, in costanza di ammissione dell'appellata al beneficio del patrocinio a spese dello TO”
*
E' intervenuto in giudizio il PROCURATORE GENERALE, il quale non ha ritenuto di rassegnare conclusioni.
All'udienza del 29 maggio 2025 sono comparsi i difensori
MOTIVI DELLA DECISIONE
3- E' bene premettere che il presente giudizio d'appello non è assoggettato al nuovo rito di cui al d.Lgsl- n 149/2022 Secondo l'interpretazione assolutamente prevalente , in base al novellato art. 35,
comma 4, del d.lgs. n. 149/2022, la nuova normativa si applica alle impugnazioni proposte con pagina 5 di 12 citazione (o con ricorso depositato) successivamente al 28 febbraio 2023 soltanto per quanto attiene al giudizio d'appello “ordinario”: la norma si riferisce soltanto alla disciplina dell'appello nel processo ordinario e non menziona l'appello in materia di famiglia, che ricade dunque sotto la previsione generale di cui al primo comma e, quindi, per quanto concerne le impugnazioni aventi ad oggetto controversie materia di famiglia, per le quali le nuove disposizioni troveranno applicazione solo con riguardo ai procedimenti iniziati in primo grado dopo il 28 febbraio 2023 e, cioè, solo ai procedimenti rispetto ai quali il ricorso introduttivo sia stato depositato dal 1° marzo 2023 (fatte salve le specifiche disposizioni già entrate in vigore il 22 giugno 2022) Poichè il procedimento di primo grado, conclusosi con la sentenza impugnata, è stato instaurato con ricorso depositato il 20 aprile 2021, l'odierno giudizio d'impugnazione segue il rito previgente la riforma.
4- Preliminarmente non si ritiene di condividere l'eccezione di improcedibilità dell'appello: pur dovendosi stigmatizzare l'omessa allegazione di copia della sentenza, infatti, poichè l'appello è stato proposto con atto depositato (necessariamente) in via telematica, non sussiste alcun dubbio in ordine all'atto impugnato, che oltretutto è presente nel fascicolo d'ufficio (cui è allegato il fascicolo telematico di primo grado) e non è configurabile al riguardo alcuna incertezza.
5- Nel merito, ritiene la Corte che le statuizioni e le argomentazioni della sentenza impugnata siano pienamente condivisibili, dovendosi respingere tutti i motivi d'impugnazione proposta.
5.1- In punto di addebito la motivazione della decisione è corretta e fondata su argomenti puntuali e comprovati dalle risultanze istruttorie.
Richiamato anche in questa sede l'orientamento consolidato della giurisprudenza in punto di condotte violente, secondo il quale le violenze inferte al coniuge costituiscono violazioni talmente gravi e inaccettabile dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare da sole la pronuncia di addebito, csserva il
Tribunale che È pacifico che i rapporti tra le parti nel settembre 2020 fossero gravemente compromessi. Il
teste della cui attendibilità non v'è ragione per dubitare, ha riferito che nel 2020, e cioè prima Testimone_2
di allontanarsi dalla casa familiare, la di lui madre dormiva su di un materasso sito nel salotto e di aver udito
pagina 6 di 12 da minacciarla di ucciderla lentamente per farla soffrire di più. Parimenti la testimone RT
, della cui attendibilità non v'è ragione per dubitare, ha riferito che l'odierna resistente nel Testimone_3
2020, prima cioè di allontanarsi dalla casa familiare, si recò a casa di ella deducente, perché aveva paura del
marito e del figlio e, per lo stesso motivo, a volte la notte dormiva nel negozio;
del Tes_1 Persona_2
pari la testimone ha narrato di aver appreso da delle minacce di morte a questa rivolte dal Controparte_2
marito (cfr. anche dichiarazioni de relato actoris, del medesimo tenore, di ). Persona_3
Deve ritenersi, allora, che l'allontanamento dalla casa familiare dell'odierna resistente conseguì proprio
all'intollerabilità della convivenza tra i coniugi e, dunque, non può essere causa di addebito della separazione
alla moglie.
Quanto invece all'allegazione di relativa al disinteresse di per il figlio RT Persona_4
, non v'è (allegazione e) prova della riferibilità causale dell'intollerabilità della prosecuzione della Tes_1
convivenza tra i coniugi a tale dedotto disinteresse.
Le dichiarazioni del teste (escusso all'udienza del 21 aprile 2023) appaiono puntuali, Testimone_2
inequivocabili e pertinenti alle domande poste, non emergendo alcuna effettiva ragione per ritenere, come eccepito dall'appellante che egli dovrebbe ritenersi inattendibile perché figlio soltanto dell'appellata e naturalmente propenso a prendere le sue parti.
Tanto meno può condividersi l'assunto dell'appellante per cui il giudice dovrebbe tener maggiormente conto di quanto riferito da figlio di entrambe le parti, del quale però la madre si sarebbe da Testimone_4
tempo disinteressata. Premesso che non risulta dimostrato dalle risultanze di causa che la madre si sia disinteressata del figlio è vero invece che la stessa difesa di deduce che egli era Testimone_1 CP_1
creditore dell'assegno di mantenimento da parte della madre e inoltre che egli è cessionario di un importante credito che il padre avrebbe nei confronti della stessa (circostanza riportata a pag 5 della sentenza ): ciò
renderebbe semmai portatore di un interesse che ne mina la capacità a testimoniare e comunque la Tes_1
credibilità. In ogni caso le circostanze riferite dal ragazzo sempre all'udienza del 21 aprile 2023 sono per così
dire neutre, avendo egli dichiarato di ricordare che “quel giorno io sono rientrato a casa e ho visto i miei genitori,
pagina 7 di 12 c'era anche una ambulanza, mio padre aveva un dito insanguinato, mi ha spiegato che c'era stata una colluttazione tra lui e mia madre in quanto mia madre voleva prendere le chiavi dell'ufficio di mio padre per prelevare dei documenti riguardanti le proprietà in Burkina Faso di mio padre.”
Non è ammissibile, perché tardiva, la produzione delle dichiarazioni a “s.i.t.” rese dal suddetto
[...]
del 2 dicembre 2020 prodotte dall'appellante per la prima volta con l'atto di appello (quale Tes_1 doc 1) senza specificazione alcuna circa la mancata produzione nel corso del giudizio di primo grado, instaurato il 20 aprile 2021.
Per quanto attiene all'episodio aggressivo del 22 ottobre 2020 sulla valutazione del quale - per come operata dal Tribunale – si incentrano le censure dell'appellante, l'assunto di quest'ultimo per cui il non avrebbe posto in essere alcuna aggressione, cercando invece soltanto di difendersi dalla CP_1
(definita “donna di grossa stazza, molto alta e peraltro molto giovane”, che avrebbe potuto CP_2
“verosimilmente aggredire in modo pesante chi è fisicamente più debole e cioè il sig. il quale è CP_1 di gracile costituzione ed ha ormai 75 anni”, pag 11 dell'atto di appello) è smentita dalla sentenza penale 127/2024 pronunciata sui medesimi fatti di causa (appunto l'episodio del 22.10.2020), la cui motivazione è stata depositata il 16 aprile 2024, dopo la pubblicazione della sentenza oggi appellata in questa sede e costituisce documento pertanto ammissibile, prima che significativo (ancorchè non vincolante, non essendovi prova del passaggio in giudicato).
Il Tribunale penale ha invero escluso che vi sia stata legittima difesa, ricostruendo l'episodio come una contesa fisica avviata da entrambe le parti, descrivendo la condotta di come “violenta , CP_1 costituita da spinte e prese per i vestiti della donna “, e ritenendo - diversamente che per quanto attiene alla – di non poter assolvere quest'ultimo, anche tenuto conto che” non si è trattato di un Tes_2 episodio isolato, alla luce delle varie e plurime scelte criminali che emergono dal suo casellario, essendo l'uomo già stato condannato anche, e non solo, per il delitto di maltrattamenti (e violenza sessuale), quindi espressivo di una modalità ordinaria di risoluzione delle criticità familiari” (pag 4 della sentenza penale, doc 12 di parte appellata)
Un simile inquadramento dell'episodio è pienamente coerente con il quadro emerso dalle risultanze dell'istruttoria espletata in primo grado, in particolare il fatto che dal 2020 tenesse tutte le CP_1 porte di casa chiuse a chiave ad eccezione del salotto, al bagno e alla cucina e la moglie dormisse su un materasso nel salotto e soprattutto la circostanza che egli ripetutamente minacciasse la moglie di pagina 8 di 12 volerla torturare per farla morire lentamente 1 (circostanze valorizzate nella motivazione della decisione impugnata).
Tanto premesso, non può che essere confermata la valutazione della complessiva condotta tenuta dall'appellante nei confronti della moglie come contraria ai doveri di solidarietà e rispetto derivanti dal matrimonio..
L'episodio del 20 ottobre 2020, nonostante che abbia visto anche l'odierna appellata partecipe della colluttazione, nel corso della quale ha provocato lesioni (anche se modestissime) al marito, ha evidentemente costituito il culmine di una serie di condotte di violenza anche morale ormai intollerabili, idonee a determinare la crisi dell'unione, delle quali l'uscita di casa è stata soltanto la conseguenza e non la causa.
Nessun'altra condotta ulteriore l'odierno appellante deduce a sostegno della domanda di addebito a carico della moglie, che va pertanto respinta.
5.2- - Anche il motivo di appello con il quale si contesta il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore della moglie va respinto. 1 Come riferito da : “Vero che nel 2020 la dormiva su un materasso posto sul pavimento di un Persona_1 CP_2 salotto della casa coniugale, che era l'unica stanza non chiusa a chiave dal oltre ad un bagno ed alla cucina” CP_1
Sì, è vero, mia mamma dormiva su di un materasso sito nel salotto.
Confermo anche che quella era l'unica stanza non chiusa a chiave oltre ad un bagno ed alla cucina.
6) “Vero che nel 2020 mi ha detto di avere molta paura del marito e che mi ha riferito che per tale motivo Controparte_2 a volte di notte dormiva nel proprio negozio, in Ravenna”
Sì, è vero, mia mamma mi diceva di aver paura del marito. Io mi accorgevo che a volte non era in casa a dormire.
7) “Vero che il , in costanza di matrimonio, andava in ferie con il solo , senza avvisare la RT Testimone_1 moglie, la quale ultima, non vedendoli tornare a casa, li cercava al telefono e solo in tale frangente apprendeva dagli stessi che erano andati in villeggiatura”
Sì, è vero, ero presente, questo è successo più di una volta;
10) Vero che nel 2020 il diceva alla moglie più volte: ti ucciderò lentamente per farti soffrire di più “ CP_1
Sì è vero io era presente, diceva che l'avrebbe torturata piano piano;
CP_1
18) Vero che, da quando, alla fine di febbraio 2022 sono rientrato stabilmente a Ravenna, nella ex casa coniugale sita in Via Ravegnana n. 17, ho visto che ivi abita, oltre a me, il solo . RT
E' vero che nel febbraio 2022 quando sono rientrato nell'abitazione di via Ravegnana 17 vivevano lì sia RT che suo figlio Dopo una settimana è andato via e dopo tre settimane anche Testimone_1 Testimone_1 CP_1 non era più a casa.
[...]
Dopo il loro allontanamento non sono più tornati, hanno tolto il nome dalle buchette delle lettere, ed hanno interrotto le utenze. Così anche i testi e , che pur “de relato” hanno confermato tali circostanze Testimone_3 Persona_3
pagina 9 di 12 In particolare è destituita di fondamento la doglianza per la quale la motivazione sarebbe sul punto contraddittoria, in quanto il primo giudice, dopo aver correttamente messo in luce le svariate capacità economico patrimoniali della donna e la sua capacità lavorativa, le avrebbe poi inspiegabilmente riconosciuto il diritto ad un assegno di mantenimento.
Va invero rilevato che il Tribunale ha condivisibilmente evidenziato che in sede di separazione occorre valutare i “redditi adeguati” alla stregua del criterio del mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, stante la perdurante attualità del dovere di assistenza materiale in questa sede – diversamente che in sede di divorzio, ove si ha riguardo alla solidarietà post coniugale.
Ciò detto va evidenziato che, se è vero che nella sentenza impugnata si sottolinea la potenzialità reddituale della moglie, che ha 52 anni ed è notevolmente più giovane del marito, che ne ha 75, come pure si richiama il fatto che ella ha svolto l'attività di OSS ed è proprietaria della casa familiare (sulla quale grava un mutuo), ciò segue la descrizione dei redditi percepiti dalle parti, nel caso di CP_2
, sono pari ad euro 977,00 nel 2019, ad euro 7687,00 nel 2020 e ad euro 5507,00 nel 2021 (cfr.
[...] dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e dichiarazioni dei redditi ivi allegate) da considerare insieme al fatto che Le rate del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare, di esclusiva proprietà della resistente, sono pari ad euro 1600,00. Quanto al invece “ il reddito da lavoro CP_1 autonomo e da pensione per le annualità 2016-2021 oscillava, complessivamente, da un minimo di
53.033,00 euro complessivi nel 2018 ad un massimo di 106.647,00 euro nel 2016” (come da dichiarazione dei redditi relative a tali anni).
Il giudice di prime cure ha quindi correttamente operato una comparazione fra le complessive condizioni economico-reddituali delle parti, ritenendo verosimile che non sia in grado di CP_1 mantenere la capacità reddituale manifestata fino all'anno 2021, in considerazione della sua età anagrafica, “implicante una progressiva dismissione dell'attività libero professionale svolta”, ma non ha mancato di rilevare che egli non ha più depositato alcuna dichiarazione dei redditi degli anni successivi al 2021 (che in effetti neppure in questa sede di appello ha prodotto).
Sulla base del materiale probatorio a disposizione il Tribunale ha correttamente ritenuto di dover riconoscere un contributo al mantenimento della coniuge, tenuto conto del tenore di vita assicurato al nucleo familiare dal marito, libero professionista e titolare di redditi dell'ordine di circa 106.647,00 euro nel 2016 all'epoca del matrimonio (24 settembre 2016, peraltro preceduto da una lunghissima convivenza, come riferito nel ricorso introduttivo in primo grado dallo stesso ricorrente – dalla quale nel 1994 era nato il figlio ), ma, proprio alla luce delle opportunità lavorative della Testimone_1 moglie, contenuto in soli 200,00 euro mensili.
pagina 10 di 12 Coniugando quanto stabilito nella sentenza impugnata sulla base delle risultanze di primo grado e i principi che regolano le impugnazioni, va inoltre osservato che e in questa sede era onere dell'appellante produrre puntuale documentazione fiscale e completa finalizzata a documentare tutti i suoi redditi e la loro eventuale inadeguatezza rispetto a quelli di controparte al fine di supportare la richiesta di riforma della decisione impugnata.
L'appellante invece, come si è detto, non ha allegato ulteriori dichiarazioni fiscali rispetto a quelle già prodotte in primo grado (soltanto fino al 2021), depositando successivamente all'atto di appello in data
21 maggio 2025 soltanto le certificazioni uniche rilasciate dell' per gli anni 2023, 2024 e 2025, CP_4 che documentano la sola pensione percepita negli anni precedenti (importi lordi 27.619,19 ; 29.532, 62;
31.127, 46) e che non escludono il perdurante esercizio di attività professionale, la proprietà di immobili e comunque altre fonti di redditi, potendosi comunque affermare con certezza che CP_1 gode di una pensione mensile media (al netto delle imposte) di 2.016,00 euro.
[...]
Dalle generiche affermazioni contenute in appello e dalla confusa documentazione non è dato comprendere la natura e l'entità dei debiti (fermo restando che l'appellante si dichiara creditore della moglie separata per un importante importo per il quale ha chiesto e ottenuto decreto ingiuntivo); non si rinviene la prova che la moglie abbia locato l'immobile di sua proprietà (nel quale la stessa afferma di risiedere insieme al figlio e ha aperto un piccolo negozio), mentre entrambi ammettono di essere proprietari di immobili nel Burkina Faso.
E' invece pacifico che l'appellata è onerata del mutuo contratto a suo tempo per l'acquisto della casa
(doc 4 ricorso introduttivo in primo grado), come evidenziato nella sentenza impugnata.
Alla luce di quanto sopra non può ritenersi che l'appellante abbia ottemperato al suo onere e pertanto anche la pronuncia sull'assegno, riconosciuto nella contenuta misura di 200,00 euro deve essere confermata.
6- In punto di spese processuali l'appello è destituito di fondamento, posto che la prevalente soccombenza del ricorrente non consente di ritenere sussistenti i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite, risultando favorevole al la statuizione di parziale CP_1 compensazione.
7- L'integrale rigetto dell'appello impone di non discostarsi dal principio della soccombenza in questo grado, e va quindi condannato a rifondere le spese dell'appellata, liquidate come da RT dispositivo ai sensi del DM 147/2022, sulla base del valore indeterminato della controversia da pagarsi in favore dello TO, stante attualmente la provvisoria ammissione di al patrocinio a Controparte_2 spese dello TO da parte del COA di Bologna per questo grado di appello (con delibera del
27/03/2025, in relazione alla domanda presentata in data 13/02/2025) e impregiudicata ogni pagina 11 di 12 valutazione in ordine alla perdurante sussistenza dei requisiti per l'ammissione in sede di eventuale domanda di liquidazione, che non risulta depositata
8 - Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115, se dovuto
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del grado lite, RT che liquida in complessivi euro 3.700,00 per compensi professionali, oltre a spese forfettarie al
15%, IVA e c.p.a. come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dello
TO;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115, se dovuto
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile in data 29 maggio 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa TO RA
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