TRIB
Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 05/11/2024, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
N.V.G. 5689/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunitosi in camera di consigli in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
28/08/2024, assunto in decisione in data 30/10/2024 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con l'avvocato CONFALONIERI CRISTINA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica presso la Procura della
Repubblica di Monza
CONCLUSIONI
• i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
• il signor eperirà entro il 30.10.2024 altra soluzione abitativa e lascerà la casa coniugale di Parte_1 proprietà della signora alla quale resterà assegnata;
Parte_2
• una volta reperita la nuova abitazione, il signor provvederà, entro il mese successivo, a Parte_1 prelevare i propri effetti personali dalla casa coniugale;
• i coniugi provvederanno, di comune accordo, a dividere tra loro l'arredo e gli oggetti acquistati in comunione;
pagina 1 di 4 • quanto alla figlia , minorenne, studente, i coniugi chiedono sia disposto l'affido condiviso;
i genitori Per_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le sue naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
La collocazione della minore sarà prevalentemente presso la casa della madre con la seguente Per_1 regolamentazione:
- precisato che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia senza limitazione alcuna salvo congruo preavviso alla madre e, in ogni caso, compatibilmente con gli impegni scolastici / ludici della minore e tenuto conto della sua volontà, lo stesso potrà tenerla con sé a fine settimana alterni dalle ore 19.00 del venerdì alle ore
22.00 della domenica quando provvederà ad accompagnarla presso la casa della madre;
- durante le festività Natalizie, la minore trascorrerà con uno dei genitori il giorno di Natale e con l'altro il giorno di Santo Stefano ed il padre potrà tenere con sé la figlia 5 giorni anche non consecutivi;
- durante le feste di Pasqua la minore trascorrerà il giorno di Pasqua con il genitore con il quale non ha trascorso il Natale e il giorno di Pasquetta con l'altro genitore;
- eventuali ponti o altre festività saranno divisi equamente tra i genitori;
- durante le vacanze estive i genitori potranno tenere con sé per un periodo di 7 giorni anche non Per_1 consecutivi, da concordarsi entro la fine del mese di maggio di ogni anno.
• La figlia ha già espresso la volontà di restare, al momento, presso la casa della madre;
Per_2
• il signor corrisponderà la somma di €.250,00= per ciascuna figlia (pari a complessivi Parte_1
€.500,00=) a titolo di concorso nel loro mantenimento non essendo, al momento, la maggiore ancora Per_2 autosufficiente. Dette somme, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT a far data dal deposito del presente ricorso, dovranno essere versate, dal momento in cui il padre lascerà la casa coniugale, entro il giorno 10 di ogni mese tramite bonifico bancario da eseguirsi alle coordinate bancarie che saranno allo stesso comunicate dalla signora . Il padre, inoltre, Parte_2 contribuirà, nella misura del 50%, alle spese straordinarie delle figlie previamente concordate tra i coniugi (a mero titolo esemplificativo, spese mediche non assistite dal SSN, dentistiche, libri di testo, scolastiche relative alla frequentazione di spese pubbliche, gite di studio, ripetizioni, ricreative e sportive, ludiche, etc…) salvo spese mediche urgenti o spese obbligatorie ex lege, fatta salva l'esibizione dei relativi documenti e delle pezze giustificative;
• i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano espressamente a domandare l'uno nei confronti dell'altro somme a titolo di contributo al proprio mantenimento;
pagina 2 di 4 • quanto all'autovettura Citroen C4 gran Picasso, tg. EX879DB (doc. 4 e), intestata alla signora resterà in uso esclusivo alla stessa mentre l'auto Toyota Yaris, tg. FD059YW (doc. 5 e), Parte_2 intestata al signor esterà in uso esclusivo allo stesso;
Parte_1
• il saldo attivo del conto corrente bancario cointestato n. 000000002036 acceso presso Banco BPM, filiale di Seregno (MB), verrà diviso in parte uguali tra i coniugi i quali provvederanno ad aprire un conto corrente personale (eventualmente modificando anche l'intestazione di quello già esistente);
• i coniugi si concedono sin d'ora il nulla osta al rilascio dei rispettivi documenti per l'espatrio anche per la minore . Per_1
***
I ricorrenti, inoltre, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. CONFERMANO LA RICHIESTA
5 che, pronunciata la sentenza di separazione, previa sua omologa e decorso il termine di legge, l'ill.mo
Tribunale adito fissi alle Parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, c.p.c. ed, espletati i successivi incombenti, accolga con sentenza definitiva le seguenti conclusioni
- dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai ricorrenti in NO RN (MB), data 28.1.2006, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'anno 2006, numero 4, Parte I, Ufficio 1 e, conseguentemente, ordinare al Comune di NO RN (MB), l'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- confermare le condizioni concordate tra i coniugi con riguardo, in particolare, alle figlie, al loro mantenimento, all'assegnazione della casa famigliare e alla regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali nei modi e nei termini di cui al ricorso introduttivo e per come saranno decisi nel procedimento di separazione.
***
I coniugi dichiarano espressamente di rinunciare sin d'ora all'impugnazione dell'emananda sentenza che accoglierà le condizioni di cui sopra.
pagina 3 di 4 Motivi della decisione
Premesso che:
- hanno contratto matrimonio in data 28.01.2006 Parte_1 Parte_2
a NO RN (MB); Per_
- Dall'unione sono nate le figlie (28.04.2005) e (17.08.2009); Per_1
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 30.10.2024;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 22/03/2023 da
[...] ei confronti di , ogni diversa istanza ed eccezione Parte_1 Parte_2 disattesa o assorbita, così dispone:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
, prendendo atto delle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle Parte_2 conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di NO RN per le annotazioni di legge (atto n. 4, parte I, anno 2006);
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 31 ottobre 2024
Il Presidente Dott.ssa Claudia Bonomi Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunitosi in camera di consigli in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
28/08/2024, assunto in decisione in data 30/10/2024 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con l'avvocato CONFALONIERI CRISTINA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica presso la Procura della
Repubblica di Monza
CONCLUSIONI
• i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
• il signor eperirà entro il 30.10.2024 altra soluzione abitativa e lascerà la casa coniugale di Parte_1 proprietà della signora alla quale resterà assegnata;
Parte_2
• una volta reperita la nuova abitazione, il signor provvederà, entro il mese successivo, a Parte_1 prelevare i propri effetti personali dalla casa coniugale;
• i coniugi provvederanno, di comune accordo, a dividere tra loro l'arredo e gli oggetti acquistati in comunione;
pagina 1 di 4 • quanto alla figlia , minorenne, studente, i coniugi chiedono sia disposto l'affido condiviso;
i genitori Per_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le sue naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
La collocazione della minore sarà prevalentemente presso la casa della madre con la seguente Per_1 regolamentazione:
- precisato che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia senza limitazione alcuna salvo congruo preavviso alla madre e, in ogni caso, compatibilmente con gli impegni scolastici / ludici della minore e tenuto conto della sua volontà, lo stesso potrà tenerla con sé a fine settimana alterni dalle ore 19.00 del venerdì alle ore
22.00 della domenica quando provvederà ad accompagnarla presso la casa della madre;
- durante le festività Natalizie, la minore trascorrerà con uno dei genitori il giorno di Natale e con l'altro il giorno di Santo Stefano ed il padre potrà tenere con sé la figlia 5 giorni anche non consecutivi;
- durante le feste di Pasqua la minore trascorrerà il giorno di Pasqua con il genitore con il quale non ha trascorso il Natale e il giorno di Pasquetta con l'altro genitore;
- eventuali ponti o altre festività saranno divisi equamente tra i genitori;
- durante le vacanze estive i genitori potranno tenere con sé per un periodo di 7 giorni anche non Per_1 consecutivi, da concordarsi entro la fine del mese di maggio di ogni anno.
• La figlia ha già espresso la volontà di restare, al momento, presso la casa della madre;
Per_2
• il signor corrisponderà la somma di €.250,00= per ciascuna figlia (pari a complessivi Parte_1
€.500,00=) a titolo di concorso nel loro mantenimento non essendo, al momento, la maggiore ancora Per_2 autosufficiente. Dette somme, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT a far data dal deposito del presente ricorso, dovranno essere versate, dal momento in cui il padre lascerà la casa coniugale, entro il giorno 10 di ogni mese tramite bonifico bancario da eseguirsi alle coordinate bancarie che saranno allo stesso comunicate dalla signora . Il padre, inoltre, Parte_2 contribuirà, nella misura del 50%, alle spese straordinarie delle figlie previamente concordate tra i coniugi (a mero titolo esemplificativo, spese mediche non assistite dal SSN, dentistiche, libri di testo, scolastiche relative alla frequentazione di spese pubbliche, gite di studio, ripetizioni, ricreative e sportive, ludiche, etc…) salvo spese mediche urgenti o spese obbligatorie ex lege, fatta salva l'esibizione dei relativi documenti e delle pezze giustificative;
• i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano espressamente a domandare l'uno nei confronti dell'altro somme a titolo di contributo al proprio mantenimento;
pagina 2 di 4 • quanto all'autovettura Citroen C4 gran Picasso, tg. EX879DB (doc. 4 e), intestata alla signora resterà in uso esclusivo alla stessa mentre l'auto Toyota Yaris, tg. FD059YW (doc. 5 e), Parte_2 intestata al signor esterà in uso esclusivo allo stesso;
Parte_1
• il saldo attivo del conto corrente bancario cointestato n. 000000002036 acceso presso Banco BPM, filiale di Seregno (MB), verrà diviso in parte uguali tra i coniugi i quali provvederanno ad aprire un conto corrente personale (eventualmente modificando anche l'intestazione di quello già esistente);
• i coniugi si concedono sin d'ora il nulla osta al rilascio dei rispettivi documenti per l'espatrio anche per la minore . Per_1
***
I ricorrenti, inoltre, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. CONFERMANO LA RICHIESTA
5 che, pronunciata la sentenza di separazione, previa sua omologa e decorso il termine di legge, l'ill.mo
Tribunale adito fissi alle Parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, c.p.c. ed, espletati i successivi incombenti, accolga con sentenza definitiva le seguenti conclusioni
- dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai ricorrenti in NO RN (MB), data 28.1.2006, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'anno 2006, numero 4, Parte I, Ufficio 1 e, conseguentemente, ordinare al Comune di NO RN (MB), l'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- confermare le condizioni concordate tra i coniugi con riguardo, in particolare, alle figlie, al loro mantenimento, all'assegnazione della casa famigliare e alla regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali nei modi e nei termini di cui al ricorso introduttivo e per come saranno decisi nel procedimento di separazione.
***
I coniugi dichiarano espressamente di rinunciare sin d'ora all'impugnazione dell'emananda sentenza che accoglierà le condizioni di cui sopra.
pagina 3 di 4 Motivi della decisione
Premesso che:
- hanno contratto matrimonio in data 28.01.2006 Parte_1 Parte_2
a NO RN (MB); Per_
- Dall'unione sono nate le figlie (28.04.2005) e (17.08.2009); Per_1
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 30.10.2024;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 22/03/2023 da
[...] ei confronti di , ogni diversa istanza ed eccezione Parte_1 Parte_2 disattesa o assorbita, così dispone:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
, prendendo atto delle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle Parte_2 conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di NO RN per le annotazioni di legge (atto n. 4, parte I, anno 2006);
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 31 ottobre 2024
Il Presidente Dott.ssa Claudia Bonomi Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
pagina 4 di 4