Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 03/06/2025, n. 10729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10729 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 10729/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00163/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 163 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Petrillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Marino, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provv. n. prot. -OMISSIS-, con cui il Comune di Marino ha disposto l'acquisizione al patrimonio comunale dell'unità immobiliare distinta al -OMISSIS-, per una superficie catastale totale pari a 110 mq di proprietà del Sig. -OMISSIS-;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché di contenuto sconosciuto e comunque lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Vista l’istanza di passaggio in decisione depositata dalla parte ricorrente;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 maggio 2025 la dott.ssa Francesca Dello Sbarba;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 30 dicembre 2021 e depositato in data 10 gennaio 2022, parte ricorrente impugna il provvedimento prot. n. -OMISSIS- con cui il Comune di Marino ha disposto l’acquisizione al proprio patrimonio dell’unità immobiliare distinta al -OMISSIS-, per una superficie catastale totale pari a 110 mq.
1.1 Espone il ricorrente che il predetto immobile è composto da un piano terra adibito a locale commerciale di mq 219,26 oggetto di vari condoni edilizi (del 31 luglio 2003, dell’8 agosto 2007 e del 18 marzo 2004) e un primo piano residenziale realizzato in sopraelevazione rispetto a quello già esistente, di mq 103,76.
1.2 Con riferimento alla struttura in sopraelevazione, l’istante ha presentato, in data 23 aprile 2004, domanda di condono ai sensi della legge n. 326/2003 e la richiesta è stata rigettata dal Comune di Marino con provv. prot. n. -OMISSIS- impugnato innanzi a questo Tribunale con ricorso RG n. -OMISSIS-
1.3 A seguito dell’ispezione da parte del Comando di Polizia Locale, è stato notificato al ricorrente il verbale di accertamento dell’inottemperanza agli ordini di demolizione n. 2, -OMISSIS-, anch’esso impugnato (ricorso RG n. -OMISSIS-).
1.4 Successivamente, in data 24 giugno 2016, ritenendo sussistere il presupposto dell’impossibilità materiale di ripristinare lo stato dei luoghi, l’esponente ha chiesto l’applicazione dell’art. 33, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001 e l’istanza è stata denegata con provvedimento prot. n. -OMISSIS-, gravato con ricorso -OMISSIS-.
1.5 In data -OMISSIS-, il Comune di Marino ha infine adottato il provvedimento prot. n. -OMISSIS- oggetto dell’odierno giudizio, con cui ha disposto, quale conseguenza dell’inottemperanza agli ordini di demolizione, l’acquisizione al patrimonio comunale dell’unità immobiliare de qua , per una superficie pari a mq 110.
2. Il Comune intimato non si è costituito.
3. All’udienza del 16 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulla base degli atti.
4. Il ricorso è stato affidato a due motivi di diritto.
5. Con il primo motivo di impugnazione, parte ricorrente lamenta “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990; Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Cost. ”, in quanto l’adozione del gravato provvedimento non sarebbe stata preceduta dall’inoltro al ricorrente della comunicazione di avvio del procedimento.
5.1 Il motivo è infondato.
La mancata comunicazione di avvio del procedimento non provoca ex se l’illegittimità del provvedimento terminale, dovendosi verificare, invece, se la partecipazione avrebbe potuto rivestire un’effettiva utilità sostanziale per l’interessato, sicché il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti non è annullabile, qualora sia palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello concretamente adottato.
La predetta utilità non si riscontra nel caso di specie, anche alla luce del fatto che l’esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce in generale manifestazione di attività amministrativa doverosa, con la conseguenza che i relativi provvedimenti costituiscono atti vincolati per la cui adozione non vi è spazio per momenti “partecipativi” del destinatario ( ex multis , TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, sent. n. 4122/2017; TAR Toscana, Firenze, Sez. III, sent. n. 1281/2024).
In particolare, la misura acquisitiva costituisce la necessaria conseguenza dell’inottemperanza all’ordine di demolizione ad opera del suo destinatario.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il provvedimento con il quale viene disposta l’acquisizione del manufatto abusivo al patrimonio comunale ha valore meramente dichiarativo e certificativo, utile al fine dell’immissione in possesso e della trascrizione nei registri immobiliari, di un effetto prodottosi ope legis una volta che sia decorso il termine prescritto per la demolizione.
Ed infatti, con il gravato provvedimento, è stata testualmente disposta la trascrizione “ nei pubblici registri così come previsto dall’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche e integrazioni, con esonero del Conservatore da ogni eventuale responsabilità al riguardo ”.
“ Funzione primaria dell’ordine di demolizione è anche quella di provocare il tempestivo abbattimento del manufatto abusivo ad opera del responsabile, rendendogli noto che il mancato adeguamento spontaneo determina sanzioni più onerose della semplice demolizione. E tale è giustappunto la sanzione dell’acquisizione che consegue, peraltro ope legis, all’accertamento dell’inottemperanza dell’ordine di demolizione che, alla stregua della sopra emarginata normativa costituisce, dunque, un effetto automatico della mancata ottemperanza all'ordinanza d'ingiunzione della demolizione e riflette, pertanto, natura meramente dichiarativa ” (TAR Campania, Napoli, Sez. III, sent. n. 61/2019).
L’Amministrazione comunale non gode, quindi, di alcuna discrezionalità in ordine all’ an del potere acquisitivo in quanto l’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 ha disciplinato tale attività come totalmente vincolata (cfr., ex multis , TAR Lazio, Roma, Sez. II quater, sent. n. 2663/2020).
6. Con il secondo motivo di diritto, parte ricorrente lamenta “ Violazione del principio di buon andamento della p.a. – Violazione della l. n. 241/1990 – Violazione del d.p.r. 380/2001 – Violazione degli artt. 97 Cost. - Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Travisamento dei fatti. Irragionevolezza dell’attività amministrativa ”, in quanto l’Amministrazione comunale non avrebbe valutato in modo adeguato la circostanza della pendenza degli ulteriori giudizi interessanti la proprietà dell’istante e, prima di disporre la gravata acquisizione, avrebbe quanto meno dovuto attendere l’esito del ricorso -OMISSIS-, poiché asseritamente suscettibile di accoglimento.
6.1 Anche il secondo motivo di ricorso risulta infondato.
6.1.1 Il Collegio ribadisce in primo luogo le argomentazioni sopra svolte in ordine alla natura dell’atto di acquisizione, che rilevano anche a dimostrazione dell’infondatezza delle censure formulate con il secondo motivo di impugnazione.
La giurisprudenza ha più volte posto in evidenza la “ necessità ” del provvedimento di acquisizione, in quanto “ la sanzione della perdita della proprietà per inottemperanza all’ordine di remissione in pristino ” è definita “ come una conseguenza di diritto dall’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001 ” e richiede “ un provvedimento amministrativo che definisca l’oggetto dell’acquisizione al patrimonio comunale ” (TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, sent. n. 2279/2016).
Per orientamento costante anche di questo Tribunale (cfr. ex multis TAR. Roma, Lazio, Sez. II quater , sent. n. 2663/2020) l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive, prevista ex lege dall'art. 31 del D.P.R. 380/2001, costituisce un atto dovuto senza alcun contenuto discrezionale, subordinato unicamente all'accertamento dell'inottemperanza e al decorso del termine di legge fissato per la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi.
Nel caso di specie, essendo rimasto non ottemperato l’ordine di demolizione, così come accertato con successivo verbale redatto dal locale Comando di Polizia municipale, sono stati integrati i presupposti legali per l’acquisizione gratuita ope legis al patrimonio comunale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31, comma 3, D.P.R. 380/2001.
Peraltro, dalla ricostruzione in fatto contenuta nel ricorso, pare potersi evincere che gli ordini di demolizione sono ormai divenuti definitivi, non avendo parte ricorrente riferito di un giudizio pendente anche relativamente a tali provvedimenti, presupposti di quello odiernamente gravato.
Alla luce di quanto sopra, il motivo di impugnazione in esame risulta presentare anche profili di inammissibilità.
6.1.2 Quanto sopra posto, rileva comunque il Collegio che tutti i giudizi citati come pendenti in ricorso risultano essere stati nelle more definiti da questo Tribunale con decisioni di rigetto.
Con sentenza n. -OMISSIS-, questo TAR, Sezione II Stralcio, ha rigettato il ricorso promosso avverso il diniego della domanda di condono presentata con riferimento alla struttura in sopraelevazione dalla cui mancata demolizione è derivato il provvedimento di acquisizione oggetto del presente giudizio, per le seguenti ragioni:
- ha assunto “ rilievo dirimente la non compatibilità degli interventi costruttivi per cui è causa - … - con quanto prescritto dall’… art. 32, comma 27, lett. d) della 1. n. 326 del 2003 per insistere le opere de quibus su area sottoposta a vincolo paesaggistico, circostanza quest’ultima in alcun modo confutata da parte ricorrente ”,
- è risultata infondata “ la censura di omessa istruttoria, con cui parte ricorrente lamenta che l’amministrazione comunale, nell’emettere il provvedimento sanzionatorio, non avrebbe preventivamente verificato l’incidenza, sotto il profilo statico, dell’abbattimento della sopraelevazione abusiva con riferimento alla parte di manufatto estraneo all’atto impugnato, ritenendo che l’intervento demolitorio (peraltro neanche paventato nel provvedimento impugnato) potesse arrecare pregiudizio alla statica del fabbricato ” in quanto il ricorrente non ha “ minimamente assolto al proprio onere di allegazione, essendosi costui al riguardo limitato a rendere mere affermazioni generiche ed approssimative, invero non supportate da alcun principio di prova circa la mancata tenuta statica dell’edificio ”,
- “ Ugualmente priva di pregio appare la censura con cui controparte si duole del lungo tempo trascorso dalla realizzazione delle opere, desumendone la mancanza di un interesse pubblico alla rimozione dell’abuso e la necessità di tutelare una sua consolidata situazione soggettiva di legittimo affidamento in merito all’avvenuta sanatoria dell’abuso, non essendo tutelabile un tale affidamento alla conservazione di una situazione di fatto abusiva imputabile al ricorrente, come visto, certamente non sanabile con il mero decorso del tempo ”,
- “ Deve essere, conseguentemente, disattesa anche l’ulteriore censura di carenza di motivazione, in ossequio a quella consolidata giurisprudenza - che il Collegio condivide - secondo la quale “il diniego di sanatoria di opere realizzate in zone vincolate è da ritenersi sufficientemente motivato con l'indicazione delle ragioni assunte a fondamento della valutazione di compatibilità dell'intervento edilizio con le esigenze di tutela paesistica poste a base del relativo vincolo; in tal senso anche una motivazione scarna e sintetica, laddove riveli gli estremi logici dell'incompatibilità, va considerata soddisfacente ”.
Con sentenza n. -OMISSIS-, questo TAR, Sezione II Stralcio, ha dichiarato estinto per rinuncia della parte ricorrente il gravame promosso avverso il verbale di accertamento dell’inottemperanza agli ordini di demolizione.
Infine, con sentenza n. -OMISSIS-, è stato respinto anche il ricorso promosso avverso il diniego dell’istanza di irrogazione, in luogo della demolizione, della sanzione pecuniaria di cui all’art. 33, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001, in quanto “ le mere affermazioni formulate prima ancora che in ricorso già in sede di istanza dal ricorrente nulla provino relativamente all’asserita pericolosità della già irrogata demolizione in quanto assolutamente generiche nonché, comunque, prospettando, con un tenore meramente ipotetico, solo potenziali compromissioni statiche dell’edificio. L’odierno ricorrente si limita, infatti, a rilevare che “una eventuale riduzione degli sforzi normali potrebbe instaurare dei fenomeni che consentono di generare un aumento dell’eccentricità … Pertanto l’eventuale rimozione del blocco superiore dell’edificio potrebbe comportare l’instaurazione di un successivo squilibrio delle forze in gioco”. L’istanza di cui si lamenta il rigetto si fonda, pertanto, su un’indagine assolutamente generica - e perciò insufficiente – del manufatto, non menzionando, nello specifico, il benché minimo parametro meccanico relativo alle tecniche costruttive murarie e non fornendo alcun elemento in grado di supportare, neanche in via presuntiva, l’asserita impossibilità di rimozione delle opere abusive senza inficiare la staticità di quelle regolarmente eseguite. A di fronte di siffatte generiche affermazioni del ricorrente circa il carattere inscindibile ed unitario delle opere illegittime, non può nemmeno ritenersi che sia onere dell’amministrazione comunale dimostrare che la demolizione della porzione immobiliare contrastante con la vigente disciplina urbanistica ben possa avvenire senza produrre danni sulle parti conformi. Il Comune di Marino ha, dunque, nel caso di specie legittimamente negato l’accoglimento dell’istanza avanza dal ricorrente, senza che le si possa addebitare alcuna mancata istruttoria circa l’impatto della rimozione delle opere abusive, essendo costei tenuta al solo accertamento della situazione antigiuridica e gravando sul privato l’onere di fornire puntuali allegazioni circa l’ineseguibilità dell’ordine “senza pregiudizio per la parte conforme”, onere che, come visto, nella fattispecie, appare essere stato manifestamente disatteso dall’istante. A ciò si aggiunga come risulti incontestato tra le parti come le opere in questione – oltre ad essere già state rese oggetto di ben due ordinanze di demolizioni entrambe valide ed efficaci (la n. 2/2004 dell’8 gennaio 2004 e n. 239/2005 del 12 maggio 2005, la prima impugnata con giudizio poi dichiarato perento, la seconda nemmeno mai avversata dal ricorrente) – siano state interessate dalla sentenza del Tribunale di Velletri, Sez. Distaccata di Albano Laziale n. 422/2009, depositata il 23 luglio 2009 e divenuta irrevocabile il 5 novembre 2009 (espressamente posta a fondamento dell’atto avversato e versata in atti dall’amministrazione comunale resistente), che, nel dichiarare il ricorrente responsabile dei reati a lui ascritti, ha ordinato la demolizione del manufatto abusivo a propria cura e spese ”.
6.2 Quanto sopra posto, il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dall’orientamento espresso nei citati precedenti, qui richiamati anche ai sensi dell’art. 88, comma 2, lettera d), c.p.a., sotto il dirimente profilo della ritenuta legittimità del complessivo operato dell’Amministrazione in ordine alla fattispecie oggetto di causa.
7. Conclusivamente, il ricorso risulta infondato e deve essere respinto.
8. Nulla deve essere statuito in ordine alle spese stante la mancata costituzione dell’Amministrazione comunale intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis , c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente
Virginia Arata, Referendario
Francesca Dello Sbarba, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Dello Sbarba | Rosa Perna |
IL SEGRETARIO
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