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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 18/04/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 682/2023 R.G. promossa
DA
Parte_1
, rappresentato e
[...] P.IVA_1
difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. CONCETTO ORIGLIO
Appellante
CONTRO
( ), rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'avv. LAURA CUCUZZA
Appellato
AVENTE AD OGGETTO: malattia professionale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
adiva il Tribunale di Catania al fine di fare accertare e Controparte_1
dichiarare la natura tecnopatica della patologia sofferta - “ernia discale L4-L5” – , a suo dire causata dall'attività lavorativa svolta alle dipendenze della Pt_2
con la mansione di addetto alla produzione, oltre al grado di menomazione
[...]
dell'integrità psicofisica nella misura del 12% o nella minor misura determinata all'esito del giudizio, chiedendo la condanna dell' al pagamento della Pt_1
relativa indennità economica.
Instauratosi il contraddittorio, con sentenza n. 2988/2023 del 03.07.2023 il
Giudice del lavoro del Tribunale di Catania, istruita la causa mediante produzione documentale e l'escussione di due testimoni indicati da parte ricorrente, nella dichiarata adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio e sulla scorta della sussistenza della presunzione legale dell'origine professionale della malattia tabellata al n. 77 della nuova tabella inerente le malattie professionali nell'industria, allegata al dpr 1124/1965, dichiarava l'origine professionale dell'“Ernia del disco lombare in sede L4-L5” sofferta da;
Controparte_1
dichiarava altresì che gli esiti permanenti derivati da tale patologia avevano prodotto in capo al ricorrente un danno biologico pari al 4% e, dato atto che dalla relazione medica redatta dall risultava che il già godeva “di Pt_1 CP_1
rendita per MP ipoacusia e infortuni alle spalle bilateralmente”, condannava l' “al pagamento del beneficio assicurativo da commisurarsi al grado Parte_1
complessivo della menomazione della integrità psico-fisica scaturente dalla misura accertata in questa sede e, tenuto conto dei criteri di legge all'uopo previsti dall'articolo 13 del D. Lgs. n. 38/2000, dalla misura connessa alle menomazioni precedenti per preesistenti tecnopatie, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da calcolarsi con l'applicazione del c.d. assorbimento previsto dall'art.16 della Legge 30 dicembre 1991 n. 412 dal dovuto al soddisfo”.
Condannava altresì l' al pagamento delle spese processuali nella Parte_1
frazione dei ¾ dell'intero.
Avverso la suddetta sentenza interponeva gravame l' con atto iscritto Parte_1
in data 01.08.2023, cui resisteva l'appellato. La causa era decisa all'udienza del 17.04.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, l'ente appellante lamenta che il giudice non avrebbe accolto le “inoppugnabili conclusioni” inizialmente rassegnate dal CTU nella prima stesura della relazione medico legale, le quali escludevano che la patologia sofferta dal periziato configurasse una malattia professionale.
2. Censura la sentenza per avere disatteso le conclusioni del CTU sull'inesistenza del nesso di causalità, avendo il giudice rilevato che la patologia era tabellata e, come tale, assistita dalla presunzione di eziologia professionale, così pervenendo a negare l'evidenza scientifica e rimarcando che gravava sull' l'onere di provare che la malattia dipendeva da causa extralavorativa Pt_1
o che la mansione cui il dipendente era stato addetto non aveva avuto idoneità sufficiente a cagionarla.
3. L' si duole quindi dell'accoglimento della domanda, Parte_1
rilevando che il giudice, avendo ignorato la consulenza tecnica eseguita, era incorso nel vizio di omessa valutazione di un fatto storico risultante dagli atti processuali, trattandosi di consulenza volta ad accertare circostanze rilevabili unicamente con l'ausilio di specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche e come tale avente natura di mezzo di prova.
4. I motivi di appello, che possono essere esaminati congiuntamente essendo strettamente connessi tra loto, sono infondati.
5. Il tribunale, valutato l'esito complessivo delle prove testimoniali assunte con l'escussione di due testimoni che avevano lavorato insieme a svolgendo le stesse mansioni, ha accertato che il lavoratore era stato CP_1
addetto - alle dipendenze di - a lavorazioni di movimentazione Parte_2
manuale dei carichi (in misura ben superiore a quella indicata dalla società datrice di lavoro nei questionari da questa compilati), svolte in modo non Pt_1 occasionale e sistematico, oltre che in assenza di ausili efficaci, con la necessità di osservare ritmi di produzione che hanno imposto per un arco di tempo compreso tra le 4 e le 5 ore giornaliere la movimentazione dei carichi e per altre
3 ore l'espletamento della attività di cd. “getto”, importanti forti e costanti vibrazioni per livellare il riempimento dei casseri (lo stazionamento su alcune pedane poste al di sopra dei casseri i quali venivano riempiti con il calcestruzzo per formare i manufatti finali e sottoposti a costanti vibrazioni per la finitura e il livellamento attraverso movimenti ondulatori).
6. Tali risultanze istruttorie non sono state contestate dall' Pt_1
appellante, né è stato censurato il giudizio espresso dal giudice all'esito della valutazione delle prove testimoniali, secondo cui doveva ritenersi che il lavoratore avesse adempiuto al proprio onere di dimostrare non solo di essere affetto da malattia tabellata, ma anche di essere stato adibito ad attività lavorativa anch'essa inclusa nella tabella di cui al DM 9 aprile 2008, con conseguente operatività della presunzione ex lege del nesso di causalità tra malattia e lavorazioni nocive.
7. Il CTU nominato per accertare se sussistessero, in relazione alla patologia dedotta in ricorso, esiti di carattere permanente e per valutare il loro grado di incidenza sulla integrità psicofisica, andando oltre il mandato e gli stessi limiti di legge - stante l'operatività della presunzione dell'eziologia lavorativa, all'esito delle prove testimoniali dal consulente non esaminate – si era espresso per l'assenza della natura tecnopatica della malattia e tuttavia, richiamato dal giudice ed esaminate le osservazioni del consulente di parte ricorrente, pur continuando a richiamare genericamente le considerazioni medico-legali precedentemente esposte, ha poi affermato il carattere permanente della lesioni e calcolato il danno biologico nella misura del 4%.
8. Ne consegue che non vi è stato alcun disconoscimento da parte del giudice delle conclusioni peritali, avendo il consulente preso atto dell'esito delle prove testimoniali precedentemente non considerate e dell'operatività della presunzione legale del nesso di causalità in presenza di malattia tabellata e lavorazioni tabellate.
9. L' , poi, non censura la valutazione giudiziale di inserimento Pt_1
nella tabella sia delle lavorazioni cui è stato addetto il e sia della CP_1
patologia da questi sofferta, binomio dal quale deriva automaticamente la presunzione di eziologia professionale della malattia, ma si limita a rilevare la natura relativa di tale presunzione, dando però atto che lo stesso tribunale l'ha affermata sulla scorta della giurisprudenza di legittimità citata (Cass.
14023/2004). Censura invece la conseguenza che il tribunale trae da tale natura relativa della presunzione ovvero l'asserzione secondo cui grava sull' Pt_1
assicuratore l'onere di superarla, senza considerare, però, che tale conclusione è consequenziale allo stesso scopo che la tabellazione si prefigge, quello di pervenire alla “cristallizzazione di giudizi scientifici specifici sull'esistenza del nesso di causalità” al fine di agevolare il lavoratore esposto a rischi predeterminati nella dimostrazione del nesso di causalità (Cass. 23653/2016). Era
l' pertanto, chiamato a dimostrare che “l'ernia discale lombare in sede L4- Pt_1
L5” - sofferta dal lavoratore che aveva svolto in modo non occasionale e sistematico movimentazione manuale dei carichi ed era stato addetto a lavorazioni importanti forti e costanti vibrazioni - era da ascrivere a causa diversa da quella lavorativa e tale dimostrazione non poteva rinvenirsi nelle conclusioni inizialmente espresse dal CTU il quale non aveva tenuto in considerazione la sussistenza, nel caso di specie, di malattia tabellata, conclusioni poi superate a seguito delle osservazioni del consulente di parte e del richiamo del giudice alle evidenze istruttorie, che, si ribadisce, non sono state censurate con l'atto di appello.
10. Il rigetto dell'impugnazione comporta la condanna di parte appellante al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo sulla base del valore della controversia. A norma dell'art 13 comma 1 quater del DPR N 115/2002 sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado, con distrazione in favore dell'avv. Laura Cucuzza, complessivamente liquidate in
€ 3.000,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA.
A norma dell'art 13 comma 1 quater del DPR N 115/2002 dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro all'esito dell'udienza del 17.04.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Dott.ssa Elvira Maltese