Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/03/2025, n. 6583
CASS
Sentenza 12 marzo 2025

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Il provvedimento analizzato è la sentenza n. 2735/9/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, depositata il 18 settembre 2023. Le parti coinvolte sono l'Agenzia delle Dogane, che ha proposto appello contro una sentenza di primo grado favorevole a un contribuente, il quale contestava un'intimazione di pagamento e una cartella di pagamento risalente al 1995. Le questioni giuridiche sollevate riguardavano la legittimità dell'intimazione di pagamento e la validità della cartella di pagamento, non impugnata nei termini previsti dalla legge. Il giudice ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo che l'intimazione di pagamento fosse priva di fondamento, poiché richiamava una cartella ormai definitiva e non più impugnabile. Inoltre, ha sottolineato che l'intimazione non poteva essere considerata un nuovo titolo per la pretesa erariale, in quanto non faceva riferimento alla sentenza che aveva rideterminato gli importi dovuti. La Corte ha accolto parzialmente il ricorso dell'Agenzia, cassando la sentenza impugnata e rinviando la controversia per ulteriori esami, evidenziando la necessità di un'analisi più approfondita della questione.

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Massime1

​​In tema di riscossione coattiva dei tributi doganali e IVA, l'intimazione di pagamento emessa per riavviare la procedura esecutiva dopo una sentenza della Cassazione che ha cassato con rinvio una precedente decisione favorevole al contribuente, è atto autonomamente impugnabile limitatamente ai vizi propri, ma non consente di rimettere in discussione la pretesa tributaria cristallizzata nella cartella di pagamento non opposta nei termini di legge. La cartella di pagamento non impugnata nel termine di 60 giorni previsto dall'art. 21 del d.lgs. 546/1992 diviene infatti definitiva e non più contestabile, salvo il potere discrezionale dell'Amministrazione di procedere in autotutela. L'intimazione di pagamento, avendo la medesima funzione di sollecito dell'avviso ex art. 50, comma 2, D.P.R. 602/1973, non richiede una motivazione particolarmente dettagliata quando ripropone una pretesa già avanzata con precedenti atti, essendo sufficiente la motivazione minima prevista dalla legge secondo il modello ministeriale. Non è necessario che l'intimazione richiami espressamente eventuali sentenze che abbiano rideterminato il quantum dovuto, quando tale rideterminazione sia già stata recepita in precedenti atti della riscossione regolarmente notificati al contribuente. La sentenza di annullamento ottenuta da un coobbligato solidale non travolge ex tunc ai sensi dell'art. 1306, comma 2, c.c. l'originaria obbligazione solidale che investe gli altri coobbligati, né le ingiunzioni doganali a loro notificate, quando vi sia un giudicato che abbia definito la loro posizione, anche rideterminando parzialmente gli importi dovuti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/03/2025, n. 6583
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6583
    Data del deposito : 12 marzo 2025
    Fonte ufficiale :

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