Sentenza 12 marzo 2025
Massime • 1
In tema di riscossione coattiva dei tributi doganali e IVA, l'intimazione di pagamento emessa per riavviare la procedura esecutiva dopo una sentenza della Cassazione che ha cassato con rinvio una precedente decisione favorevole al contribuente, è atto autonomamente impugnabile limitatamente ai vizi propri, ma non consente di rimettere in discussione la pretesa tributaria cristallizzata nella cartella di pagamento non opposta nei termini di legge. La cartella di pagamento non impugnata nel termine di 60 giorni previsto dall'art. 21 del d.lgs. 546/1992 diviene infatti definitiva e non più contestabile, salvo il potere discrezionale dell'Amministrazione di procedere in autotutela. L'intimazione di pagamento, avendo la medesima funzione di sollecito dell'avviso ex art. 50, comma 2, D.P.R. 602/1973, non richiede una motivazione particolarmente dettagliata quando ripropone una pretesa già avanzata con precedenti atti, essendo sufficiente la motivazione minima prevista dalla legge secondo il modello ministeriale. Non è necessario che l'intimazione richiami espressamente eventuali sentenze che abbiano rideterminato il quantum dovuto, quando tale rideterminazione sia già stata recepita in precedenti atti della riscossione regolarmente notificati al contribuente. La sentenza di annullamento ottenuta da un coobbligato solidale non travolge ex tunc ai sensi dell'art. 1306, comma 2, c.c. l'originaria obbligazione solidale che investe gli altri coobbligati, né le ingiunzioni doganali a loro notificate, quando vi sia un giudicato che abbia definito la loro posizione, anche rideterminando parzialmente gli importi dovuti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/03/2025, n. 6583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6583 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
contro
- ricorso depositata dal contribuente, di prescrizione del credito («se do- vessimo aderire alla tesi proposta allora il credito sarebbe ampiamente prescritto»), in quanto questione attinente al merito della pretesa fi- scale la cui disamina è ormai preclusa. 3.2. Al contrario, è ammissibile ab origine il ricorso proposto tempesti- vamente contro l’intimazione di pagamento, trattandosi di atto auto- nomamente impugnabile in riferimento al quale il contribuente ha un interesse attuale a far valere in giudizio i vizi propri dell’atto e, in par- ticolare, circa la legittimità dell’intimazione, anche alla luce del conte- nuto dell’ordinanza della Cassazione n. 21309/2018, e circa la motiva- zione dell’atto. In parte qua, dunque, il motivo non è fondato. 4. Con il secondo motivo di ricorso, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., viene dedotta la violazione del principio del ne bis in idem e il contrasto della sentenza impugnata con la deci- sione della Cassazione n.21309/2018, in violazione dell’art. 2909 cod. civ.. 5. Il motivo è fondato, nei termini che seguono. Il giudice di appello ha accertato a pag.4 della sentenza che: «Punti fermi sono costituiti: (…) 3) dalla circostanza, pacificamente ammessa da Agenzia delle Dogane, che già con il precedente avviso di mora n. 00128231800179210, notificato in data 23.09.2008, era stato operato parziale sgravio della partita di ruolo originaria in conformità col dettato della Corte d'appello di Milano» n.571/2000. Vi è perciò sostanziale identità di contenuto tra le riprese ad imposi- zione per tributi doganali ed IVA di cui all’avviso di mora del 23.09.2008, che ha recepito la rideterminazione degli importi dovuti 8 contenuta nella sentenza Corte d'appello di Milano n.571/2000, avviso alla base del ricorso deciso dalla Cassazione con ordinanza n.21309/2018, e la successiva intimazione di pagamento del 24.02.2020 che, proprio dopo la sentenza di cassazione con rinvio, ha riavviato la procedura esecutiva riproponendo al contribuente l’adem- pimento del debito. Non è idonea a superare l’accertamento del giudice d’appello la conte- stazione, contenuta nel controricorso del ON, secondo cui non vi sarebbe perfetta identità tra l’avviso di mora e la successiva intima- zione di pagamento, difesa peraltro generica in assenza di riproduzione dei due atti per un confronto. Ciò che conta, al di là della veste grafica e dell’inserimento del precetto nell’atto impugnato nel presente pro- cesso, è che le riprese ad imposizione sono le medesime, e anche il contenuto in entrambi i casi, sia nell’avviso di mora del 23.09.2008 sia nell’intimazione di pagamento del 24.02.2020, tiene conto della sen- tenza definitiva della Corte d’appello di Milano che ha rideterminato il quantum della pretesa impositiva, riducendolo rispetto all’originaria misura recata dall’ingiunzione fiscale e dalla conseguente cartella di pagamento. Del resto, il Collegio rammenta che entrambi gli atti hanno la medesima funzione di sollecito di pagamento indirizzato dall’Amministrazione fi- nanziaria al contribuente, al di là dell'ininfluente differenza di denomi- nazione di intimazione di pagamento o, di avviso previsto dall'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973 per l'ipotesi che l'espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, avviso comunemente denominato "avviso di mora" (Cass. Sez. U, or- dinanza n. 26817 del 16/10/2024). 9 6. Ciò premesso, correttamente l'Ufficio ritiene che il titolo della pre- tesa impositiva non sia l’intimazione, bensì la cartella, ormai divenuta definitiva, come chiarito in dipendenza del motivo che precede. È irrilevante ai fini del presente giudizio la formazione di un giudicato favorevole ad LE UN, perché la sentenza di annullamento ot- tenuta dal coobbligato solidale non travolge ex tunc ai sensi dell’art. 1306, comma 2, cod. civ. l’originaria obbligazione solidale che investe il ON, né l’ingiunzione doganale a lui notificata, ostandovi il giudi- cato, come chiarito da Cass. n.21319/2018. L’ingiunzione è stata im- pugnata dal ON originando la controversia definita con parziale rideterminazione del quantum ad opera della sentenza della Corte d’appello di Milano n. 571/2000 passata in giudicato. Identiche consi- derazioni valgono per la cartella di pagamento a lui notificata il 6.2.1995 e non opposta, che su quella intimazione doganale poggia. Ne discende che la cartella di pagamento non è mai stata rimossa dall’ordinamento giudico e ha mantenuto piena validità ed efficacia nei confronti dei ON, per espressa decisione della sentenza della Corte d’appello di Milano n.571/2000 che ne ha solo ridotto il quantum, con decisione confermata dalla sentenza della Cassazione n. 24081/2006. Il motivo di ricorso in disamina trova perciò accoglimento e il giudice del rinvio ha errato a ritenere caducata anche nei confronti del contri- buente la cartella di pagamento notificata il 6.02.1995 sulla base dell’ingiunzione doganale originaria e richiamata nell’ingiunzione di pa- gamento del 24.02.2020. 7. Con il terzo motivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., viene dedotta la violazione dell’art. 50 d.P.R. 602/72 da parte della sentenza, poiché non ha tenuto conto che l'intimazione di 10 pagamento con cui si riprenda la procedura di riscossione è atto vinco- lato che non ha bisogno di particolare motivazione sul quantum già oggetto di cartella di pagamento non impugnata. 8. Il motivo è fondato. Il capo della sentenza impugnato afferma che, nonostante la sentenza della Cassazione n. 21319/2018 avesse espressamente escluso la ne- cessità della previa notifica di una nuova cartella di pagamento, «per la complessità delle vicende processuali che hanno interessato la fatti- specie, il mancato richiamo alla pronuncia della Corte d'appello di Mi- lano che costituisce l'autonomo titolo che giustifica la pretesa sarebbe stato necessario un esplicito richiamo quanto meno per consentire all'intimato di comprendere come si era formata la cifra richiesta ed in che termini l'originaria pretesa contenuta nella cartella del 6.2.1995 era stata modificata in ragione di quella pronuncia (…)». Tale argomentazione innanzitutto non tiene conto del vincolo, espres- samente previsto dall’art. 50, comma 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, secondo cui l’intimazione è redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze. La motivazione della intima- zione è perciò quella, minima, stabilita dalla legge, e pertanto non vi è stata alcuna necessità di indicare la sentenza della Corte di appello di Milano. Inoltre, nessuna lesione è stata arrecata al diritto di difesa, poiché la rideterminazione delle imposte dovute è già stata esattamente operata con l’antecedente avviso di mora, ben conosciuto dal contribuente, in quanto notificato al ON il 23.09.2008 e avente la medesima natura e contenuto sostanziale della successiva ingiunzione di pagamento del 24.02.2020. 11 Il contribuente a pag.23 del suo controricorso deduce anche che dall’atto impugnato non sarebbe comprensibile la determinazione degli interessi di mora, «né [l’Amministrazione] ha chiarito per quale ragione su interessi di mora iscritti a ruolo per euro 650.408,14 siano maturati interessi di mora per euro 1.778.991,99». Si tratta di una deduzione inammissibile per più ragioni, in primo luogo perché di merito e per difetto di specificità dal momento che la motivazione dell’intimazione non è riprodotta nel controricorso al fine di verificare la rilevanza dell’eccezione. In secondo luogo, con riferimento all’anatocismo, per novità della questione non essendovi evidenza di introduzione del tema nei precedenti gradi di giudizio. In terzo luogo, con riferimento agli interessi di mora in genere, per manifesta infondatezza, trattandosi di operazione matematica che comunque non richiede specifica motiva- zione in presenza di atto riproduttivo di pretesa già in precedenza avanzata dall’Amministrazione (v. Cass., Sez. 5, n. 8508 del 2019; Se- zioni Unite n. 22281 del 14/07/2022). 9. La sentenza impugnata è perciò cassata e, per l’effetto, la
contro
- versia va rinviata alla Corte di Giustizia di secondo grado della Lom- bardia, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione ai profili e per la liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il primo motivo di ricorso, nei limiti di cui in motivazione, nonché i motivi secondo e terzo, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la controversia alla Corte di Giustizia di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione ai profili e per la liquidazione delle spese di lite. Roma, così deciso in data 20 novembre 2024