Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 20/05/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Nella procedura n. 1426/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del GOP dott.ssa Monica Kumbasar, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1426/2023 promossa da: (C.F./P.IVA , con sede in Montecchio Emilia Parte_1 P.IVA_1
(RE), via Enrico Fermi n. 17, in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa dall'avv. Frabetti Barbara con studio a REGGIO EMILIA, in VIA GUIDO DA CASTELLO N. 29 ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec: Email_1
ATTRICE contro
(C.F./P.IVA ), con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Monticiano (SI) Loc. Il Santo, SNC;
rappresentata e difesa dall'avv. Ombres Elpidio, con studio a SIENA, in VIALE SARDEGNA N. 14 ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec: Email_2
CONVENUTA
* Oggetto: vendita di cosa mobile
Conclusioni delle parti Per parte attrice:
“Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione nel miglior modo disattesa e risposta, voglia l'Ill.'mo Giudice adito, accertati i gravi inadempimenti posti in essere da , in persona del titolare e legale Parte_2 rappresentante nei confronti della nell'esecuzione del contratto sottoscritto Controparte_1 Parte_1 in data 29/04/2021, condannare la medesima , in persona del titolare e legale Parte_2 rappresentante al pagamento della somma di €.51.445,00 a titolo di ristoro di tutti i danni subiti, Controparte_1 nessun escluso, o della diversa somma che verrà ritenuta di giustizia all'esito della lite. Voglia, altresì, condannare , in persona del titolare e legale rappresentante Parte_2 CP_1
a rifondere a spese ed anticipazioni sostenute per il ricorso per accertamento tecnico
[...] Parte_1 preventivo RG 3076/2021 avanti il Tribunale di Siena ammontanti complessivamente ad €.4.168,43, come da documenti contabili allegati in copia. Con vittoria di spese, competenze del presente giudizio e del giudizio per accertamento tecnico preventivo avanti il Tribunale di Siena.”
1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Reggio Emilia, contrariis reiectis:
• 1. In via istruttoria:
- Si insiste nell'inammissibilità/inutilizzabilità della produzione documentale di parte attrice, nonché nell'inammissibilità del capitolo di prova di controparte ammesso dal Giudicante e nell'inattendibilità del teste escusso, per tutti i motivi indicati in sede di comparsa di costituzione e nelle memorie ex art. 171 ter co 1 n. 2 e n. 3 c.p.c. di parte convenuta, nonché in sede di udienza dell'08/05/2024, a cui si rimanda;
- Si insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori richiesti in sede di comparsa di costituzione e in sede di memoria ex art. 171 ter co. 1 n. 3 c.p.c. di parte convenuta, e non ammessi dal Giudicante, che di seguito, per comodità, si riportano:
1.A) Richiesta di CTU Si chiede che venga disposta CTU tecnica, tesa a d accertare l'effettivo quantitativo di sughero estratto nell'anno 2021 nei luoghi nella disponibilità dell'odierna convenuta, che tenga altresì conto delle precedenti estrazioni effettuate nel periodo 2018/2019/2020; Si chiede altresì che venga disposta CTU contabile al fine di determinare il “quantum” del lamentato ed eventuale danno da lucro cessante.
1.B) Istanza ex art. 210 c.p.c.. Si chiede che il Giudice adito voglia ordinare all'odierna parte attrice di esibire le fatture emesse negli anni 2021/2022 nei confronti della Central De Compres De Suro Catalana SL, al fine di verificare il quantitativo di sughero effettivamente fornito, nell'anno 2021, a quest'ultima.
*** 1.C) Si chiede ammettersi prova contraria per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) DCV che il risultato finale relativo al quantitativo di sughero gentile estratto nella stagione 2021 presente nella CTU conclusiva del procedimento per ATP n. 3076/2021 R.G. Tribunale di Siena è stato ottenuto mediante la moltiplicazione di un parametro medio 5, 58 q/h per l'intera area di estrazione omettendo di sottrarre gli 8 ettari lungo i fiumi, esenti da decortica, (fascia lungo il fosso Vernella, fosso Uliveto di Monti e affluente in sinistra idrografica del Torrente Farma: sviluppo di 4000m x 20m =80.000mq) come da limitazioni imposte dalla Regione Toscana/Unione Comuni della Val di Merse;
2) DCV che il risultato finale relativo al quantitativo di sughero gentile estratto nella stagione 2021 presente nella CTU conclusiva del procedimento per ATP n. 3076/2021 R.G. Tribunale di Siena è un risultato di stima e non effettivo;
3) DCV che il risultato finale relativo alle piante e al quantitativo di sughero gentile estratto nella stagione 2021 presente nella CTU conclusiva del procedimento per ATP n. 3076/2021 R.G. Tribunale di Siena è stato ottenuto mediante la moltiplicazione di un parametro medio 5, 58 q/h per l'intera area di estrazione, considerando la predetta intera area omogenea e omettendo di considerare che, invero, essa è composta di tre zone: 1) Sughereta specializzata 2) Sughereta sotto ceduo e 3) Cedui di , e che nelle zone 2 e 3, per complessivi 45 ettari, le sugherete sono presenti in misura di gran Pt_3 lunga minore rispetto alla n.1;
4) DCV che è impossibile distinguere una pianta di sughero decorticata nell'anno 2021 da una decorticata negli anni 2020, 2019 e 2018; 5) DCV che il risultato finale relativo al quantitativo di sughero gentile estratto nella stagione 2021 presente nella CTU a sua firma conclusiva del procedimento per ATP n. 3076/2021 R.G. Tribunale di Siena è stato ottenuto mediante la moltiplicazione di un parametro medio 5,58 q/h moltiplicato per l'intero lotto, omettendo di considerare l'impossibilità di distinguere una pianta decorticata nel 2021 da una decorticata in anni precedenti. Si indica a teste il medesimo Dott. CTU nell'ambito del procedimento per ATP n. 3076/2021 R.G. Testimone_1
Tribunale di Siena, nonché il Dott. CTP nell'ambito del predetto ATP. ***** Testimone_2
• 2. Nel merito, in via preliminare:
- Dichiarare l'inammissibilità/nullità dell'atto introduttivo del presente giudizio, nonché del procedimento per ATP n. 3076/2021RG Tribunale di Siena per difetto di rappresentanza del soggetto che ha rilasciato la procura in favore del procuratore costituito di parte attrice, con ogni conseguente provvedimento, per tutti i motivi indicati in atti;
• 3. Nel merito, in via principale:
2 - Respingere tutte le domande ed eccezioni ex adverso proposte nei confronti dell'odierno convenuto, poiché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi indicati in narrativa;
• 4. Nel merito, in via subordinata:
- Rideterminare, per tutti motivi di cui in narrativa, la somma di cui alla richiesta di risarcimento del danno nella minor somma che risulterà a seguito dell'espletata istruttoria;
• 5. In ogni caso:
- Con vittoria di spese ed onorari di causa con distrazione delle stesse in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
per sentirla condannare al risarcimento dei danni quantificati in Controparte_1 complessivi € 51.445,00 asseritamente patiti a causa dell'inadempimento della convenuta agli obblighi assunti con il contratto inter partes in data 29/4/2021 avente ad oggetto la vendita di “tutto il sughero suscettibile di decortica ricavabile dal bosco condotto in locazione dalla venditrice come meglio identificato nelle planimetrie allegate” al contratto. In particolare parte attrice ha contestato che la Convenuta avrebbe consegnato solo una parte del sughero raccolto effettuando due soli carichi di merce: un promo carico il 27/07/2021 per complessivi kg. 8180 di sughero di cui kg 4100 di sughero gentile e 4080 di sugherone ed un secondo carico in data 3/9/2021 con sughero di qualità scadente. Ha inoltre rilevato:
- che a fronte delle plurime contestazioni di tale vizio, l'Attrice avrebbe ricevuto dalla Convenuta la caparra precedentemente versata;
- che a fronte di plurimi sopralluoghi nelle sugherete in questione effettuati da un incaricato della nell'estate 2021, quest'ultimo non solo avrebbe riscontrato la presenza di Parte_1 considerevole quantitativo di sughero maturo ancora in pianta e pronto per essere estratto ma sarebbero stati già estratti ingenti quantitativi di sughero non coincidenti in alcun modo alle caratteristiche del prodotto consegnato all' Attrice e pronto per la consegna ad acquirenti diversi dalla Co
trovandosi accatastato nel piazzale nella tenuta dell' ; Parte_1 Parte_2
- che tali inadempimenti le avrebbero cagionato “notevoli danni”, e in particolare un cliente le avrebbe addebitato penali contrattuali per circa ventimila euro per il prodotto mai consegnato, e avrebbe preteso una riduzione del prezzo per la scarsa qualità del prodotto consegnato oltre al mancato guadagno complessivo sul prodotto acquistato e mai consegnato pari ad €.22.445,00 nei confronti dello stesso cliente;
- che quanto sopra le avrebbe inoltre precluso la conclusione di nuovi affari e le avrebbe arrecato un non meglio specificato danno d'immagine. Parte attrice ha dato altresì dato atto di avere promosso in data 10/12/2021 avanti al Tribunale di Siena, procedimento per Accertamento Tecnico Preventivo al fine di fare verificare, nell'immediatezza dei fatti e comunque prima dell'inizio della stagione di raccolta 2022, lo stato dei luoghi ovvero la qualità o la condizione del sughero consegnato dall il . Parte_2 Parte_2
Il suddetto procedimento, affidato al CTU Dott. ha stimato la quantità di sughero Testimone_1 estratto nell'annata 2021 a 495 quintali (“quantità di sughero estratto ad ettaro di sughero gentile, relativa all'annata 2021, si ha una quantità media ad ettaro di circa 5,58qli/ha che rapportati all'intero lotto danno un totale di circa 495 quintali di prodotto. Se assumiamo che un autotreno/autoarticolato è capace di trasportare circa 80 quintali di sughero fresco, dalla zona oggetto di contenzioso il prodotto retratto dovrebbe corrispondere a circa 6 auto- articolati”)
3 quindi una quantità di sughero maggiore a quella venduta all'attrice corrispondente al carico di 2 autoarticolati.
2. si è costituita con comparsa depositata in data 7 luglio 2023, Controparte_1 ha eccepito in via preliminare la nullità del presente procedimento nonché del giudizio di ATP per difetto di rappresentanza del soggetto che ha rilasciato la procura alle liti in entrambi i giudizi, nonché l'infondatezza nel merito della domanda attorea di cui ha chiesto il rigetto.
3. La controversia, per la quale è stato acquisito il fascicolo dell' ATP ante causam iscritto al numero di RG 3076/2021 del Tribunale di Siena, è stata istruita con il deposito delle memorie istruttorie e la prova orale e, all'udienza cartolare del 27 gennaio 2025, ritenuta matura per la decisione, è stata trattenuta per la decisone con assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1. L'eccezione di nullità della procura per asserito difetto di rappresentanza di sollevata da Parte_4 parte convenuta è infondata e pertanto non merita accoglimento.
E' infatti agli atti verbale in data 5/6/2013 del Consiglio di Amministrazione della società attrice con il quale è stato ratificato l'operato della legale rappresentante sin dal momento della nomina Parte_4
(doc. 25 di parte attrice).
2.Tanto premesso la domanda di parte attrice non può trovare accoglimento.
Si ribadisce l'inammissibilità delle richieste istruttorie non ammesse e riproposte dalle parti nelle rispettive comparse conclusionali per i motivi già esposti nell'ordinanza ammissiva delle prove.
È innanzitutto pacifico oltre che documentalmente provato (doc. 3 parte convenuta) che col contratto inter partes la convenuta si è obbligata a vendere all'attrice “tutto il sughero suscettibile di decortica rilevabile dal bosco condotto in locazione”, nel periodo tra maggio e settembre 2021, al prezzo di € 53,00/q per il sughero gentile e ad € 22,00/q per il sughero vergine.
E' pacifico che la convenuta abbia consegnato all'attrice un primo carico di merce in data 27/7/2021per un totale di 40,80 q di sughero grezzo e 41,00 q di sughero gentile (doc. 5 convenuta) e un secondo carico di merce in data 3/9/2021 per un totale di 21 q di sughero grezzo e di 70,80 q di sughero gentile (doc.ti 5 e 6 convenuta).
Il CTU dott. in sede di ATP, acquisito al presente procedimento, ha confermato i Testimone_1 suddetti dati laddove ha dichiarato che “qualità quantità consegnate dall'azienda alla Parte_2 Controparte_3
non definibile se non dai dati documentali (fatture e bolle di accompagnamento e relative descrizioni )” (doc. doc. 7
[...] convenuta) ed ha altresì stimato che la quantità di sughero estratto ad ettaro di sughero gentile, relativa all'annata 2021 è stata di circa 495 quintali, risultato ottenuto moltiplicando la quantità di produzione media ad ettaro di circa 5,58 /q per l'intero lotto pari a circa 88 ettari.
Rileva questo Giudice che il quesito formulato al CTU in sede di ATP è stato dal Tribunale di Siena correttamente circoscritto all'accertamento dello stato dei luoghi e della qualità e quantità del sughero consegnato alla e che il CTU ha cosi concluso: “Rispetto ai questi a) descriva i luoghi Parte_1 di causa, anche per mezzo di elaborati grafici e fotografici;
La zona oggetto di contratto di compravendita ammonta a circa
88 ettari con una distribuzione della sughera irregolare e ripartibile in tre sottozone (fig. 23 pag. 61 e fig. 24 pag 62): •
4 Sughereta specializzata (classificabile come fustaia di sughera ai sensi della Normativa vigente) e, sulla base di tale classificazione oggetto di vari interventi di miglioramento. Il numero delle sughere ad ettaro è molto elevato e le piante di sughera rappresentano in assoluto la parte dominante tanto da poter essere definito un bosco puro (almeno il 90% delle piante appartengono alla stessa specie). • Sughereta sopra a ceduo, Le piante di sughera costituiscono una parte della dotazione di matricine, il soprassuolo viene comunque trattato a ceduo (il numero delle sughere è minore e la loro diffusione irregolare) siamo comunque sempre al di sopra dei minimi di legge (25 piante ad ettaro). • Cedui di leccio, la sughera è in genere presente solo sporadicamente e sui margini della compresa sotto forma di matricina. b) accerti la qualità e quantità del sughero consegnato dall alla in rapporto alle pattuizioni Parte_2 Parte_1 contrattuali, anche tenuto conto delle limitazioni imposte dall'Unione dei Comuni della Val di Merse. Quantità qualità consegnate dall' alla non definibile se non dai dati documentali (fatture e Parte_2 Parte_1 bolle di accompagnamento e relative descrizioni). Per la quantità estratta si vedano i risultati delle aree di saggio. Sulla base dei rilievi le limitazioni date dalla Regione Toscana e dall'Unione dei Comuni Val di Merse sono state rispettate alla lettera. “
E' pertanto emerso che a fronte di una produzione di circa 495 quintali di sughero gentile ne sono stati consegnati alla 111,80 quintali pertanto 383,20 quintali in meno rispetto allo Parte_1 stimato raccolto.
Sulla base di tali dati, peraltro accertati incidenter tantum ed in via approssimativa quanto alla produzione di sughero nel sughereto per cui è causa nell'annata 2021, è evidente l'inadempimento di parte convenuta al contratto inter partes in data 29/4/2021.
Tuttavia parte attrice ha agito in giudizio per ottenere dalla convenuta il risarcimento degli asseriti danni subiti a seguito del recesso della Central De Compres de Suro Catalana SL dal contratto in data 4/5/2021; posta risarcitoria che ha quantificato in complessivi € 51.445,00 di cui € 22.445,00 per il mancato guadagno che avrebbe potuto realizzare vendendo 450 q di sughero;
in ulteriori € 20.000,00 per l'asserita penale applicata nonché della somma di € 4.000,00 quale riduzione del prezzo del sughero consegnato nel settembre 2021, oltre ad € 5.000,00 per danno all'immagine.
Orbene rileva questo giudice che parte attrice non ha fornito la prova degli asseriti danni subiti né tantomeno che essi siano causalmente collegati all'inadempimento della Controparte_1
.
[...]
Ed invero.
Quanto al recesso della Central De Compres de Suro Catalana SL dal contratto in data 4/5/2021 dalla lettura del testo contrattuale si rileva che le parti avevano pattuito la vendita di 600 quitali di sughero gentile e che l'odierna attrice ne avrebbe consegnato la quantità ricevuta dalla convenuta pari a circa 111,82 ragion per cui ove anche la convenuta avesse prodotto 450 quintali di sughero gentile e li avesse venduti alla quest'ultima non sarebbe comunque stata in grado di assolvere alla obbligazione Parte_1 assunta con la Central De Compres de Suro Catalana SL che prevedeva appunto la consegna di 600 quintali di sughero gentile.
5 Neppure ha trovato conferma nell'istruttoria l'asserito pagamento della penale di € 24.000,00 alla Central de Compres De Suro Catalana SL atteso che a supporto parte attrice ha depositato n. 2 note di credito di €
12.000,00 ciascuna (doc.ti 19 e 19A ).
Inoltre il teste di parte attrice, all'udienza del 8/5/2024 ha dichiarato che una somma Testimone_3 del medesimo importo e cioè di 24.000,00 euro era stata “scontata” dalla Central De Compres de Suro
Catalana SL alla proprio in virtù della consegna di un quantitativo di sughero inferiore ai 600 Pt_1 quintali pattuiti in contratto, circostanza che dà atto che , ove mai la avesse pagato la penale di Pt_1
20.000,00 e avesse applicato l'asserito sconto sul prezzo del sughero di € 4.000,00 per complessivi €
24.000,00, sarebbe stata compensata con lo sconto applicato appunto della medesima somma.
Nemmeno a parte attrice può essere riconosciuto l'asserito danno all'immagine quantificato in € 5.000,00, in assenza di alcuna allegazione ancor prima che di prova in ordine al pregiudizio lamentato sia in merito sia all'an che al quantum.
La domanda attorea di risarcimento del danno va rigettata in difetto di prova.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate sulla base del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n.147 del 2022, secondo i parametri medi delle fasi di studio (Euro
1.701,00), introduttiva (euro 1.204,00), istruttoria (Euro 1.806,00) e della fase decisionale (Euro
2.905,00) in relazione alle controversie di valore compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa o assorbita, RESPINGE la domanda attorea;
CONDANNA parte attrice a pagare a parte convenuta le spese di lite, che liquida in € 7.616,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge con distrazione a favore del suo procuratore che si è dichiarato antistatario.
Così deciso a Reggio Emilia il 12/05/2025
IL GOP Dott.ssa Monica Kumbasar
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