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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 14/03/2025, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
- Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel. est.
- Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
- Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Riunito in Camera di Consiglio in data 7.3.2025 sentita la relazione del giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto a R.G. 7555/2023 pendente tra
Parte_1
( c.f. ) C.F._1
Difensore: avv. Tatiana Curreli
Domicilio eletto: Genova via Malta 4/1 presso lo studio del difensore
E
Controparte_1
( c.f. ) C.F._2
Difensore: avv. Sonia Palombi
Domicilio eletto: Velletri via Colle Ionci 40 presso lo studio del difensore
1 avente ad oggetto ricorso per regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI:
entrambe le parti come da note depositate in data 24.9.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo ( da ora anche la ricorrente o la madre ) allegava Parte_1 in estrema sintesi e per quanto di rilevanza le seguenti circostanze:
- Di avere convissuto con , seppure con periodi di interruzione, a Controparte_1 far data dal maggio 2020
- Che dall'unione è nata in data [...], a [...], la figlia Per_1
- Che da ultimo la casa familiare, in regime di locazione, si trova a Genova via
Celesia 31/7 ( canone euro 550, 00 mensili + euro 80, 00 per spese di amministrazione )
- di corrispondere euro 182, 00 al mese a fronte di un finanziamento stipulato per l'acquisto di mobili
- di avere la qualifica di parrucchiera ma di essere al momento priva di occupazione in considerazione delle incombenze della gravidanza e della prima maternità
Su tali premesse chiedeva:
- l'affidamento condiviso della figlia
- la sua prevalente collocazione presso la madre e assegnazione alla stessa della casa familiare
- la previsione a carico del padre di un contributo ordinario di mantenimento di euro 600, 00
- spese straordinarie, di asilo e/o baby sitter al 50% tra i genitori
- regolamentazione delle frequentazioni col padre tenuto conto della tenera età della minore.
( da ora anche il resistente o il padre ) si costituiva pur tardivamente Controparte_1 mediante comparsa con la quale in estrema sintesi e per quanto di rilevanza: contestava che la casa familiare fosse stata individuata in Genova via Celesia 31/7: tale casa, in realtà, sarebbe stata presa in locazione dal solo resistente per andare ad abitare in prossimità della figlia, che viveva con la madre in via Celesia 31/4b; allegava che la donna, si sarebbe introdotta nella casa di via Celesia 31/7 buttandolo fuori con la forza avvalendosi della collaborazione di tali e Parte_2 Parte_3
Su tali premesse chiedeva:
- l'affidamento condiviso della figlia
2 - la prevalente collocazione della figlia presso il padre
- l'allontanamento della dall'abitazione sita in Genova via Celesia 31/7 Pt_1
- il divieto a carico di e di frequentare la minore Parte_2 Parte_3
- l'adozione in forma congiunta tra i genitori di ogni decisione relativa alla minore.
All'udienza di comparizione delle parti la ricorrente per quanto di rilevanza dichiarava:
- che i due genitori e la bambina hanno convissuto nella casa locata dal a CP_1 partire dal marzo 2023
- che ha lasciato la casa familiare nell'agosto 2023 CP_1
- di guadagnare 300/400 euro al mese circa come venditrice on line e di percepire euro 50 al mese a titolo di assegno unico
- che la minore frequenta un asilo nido privato al costo di euro 330, 00 mensile + euro 140, 00 per i pasti
Il resistente dichiarava di svolgere attività di venditore auto e di essere pagato a provvigione;
orario di lavoro dal lunedì al sabato dalle 09.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.30.
Con ordinanza in data 12.1.2024 il giudice delegato in via temporanea e urgente:
- affidava la minore in forma condivisa ad entrambi i genitori con prevalente collocazione presso la madre e conseguente assegnazione alla donna della casa familiare;
regolamentava le frequentazioni come da dispositivo;
pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia corrispondendo alla madre la somma mensile di euro 400, 00 e disponeva che i genitori partecipassero alle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno;
il giudice delegato delegava i servizi sociali ad un accertamento sul nucleo familiare.
I servizi depositavano relazione datata 14.5.2024 non evidenziando particolari criticità.
Con ordinanza in data 1.6.2024 il giudice delegato, previa modifica delle disposizioni relative alle modalità di frequentazione e ritenuta la causa per la decisione provvedeva ai sensi dell'art. 473 bis. 28 cpc.
Le parti precisavano le conclusioni nel modo seguente: la ricorrente sostanzialmente confermava le conclusioni di cui ricorso introduttivo ( in punto di frequentazioni, però, veniva chiesta la conferma delle disposizioni di cui all'ordinanza 1.6.2024 ) il resistente, sostanzialmente, chiedeva la conferma dei provvedimenti temporanei e urgenti vigenti con riduzione del contributo ordinario di mantenimento.
O S S E R V A
3 Le parti concordano nel richiedere l'affidamento condiviso della minore ed i servizi sociali, che il giudice delegato aveva incaricato di monitorare il nucleo familiare, non hanno in effetti segnalato serie criticità a carico dell'uno o dell'altro genitore.
Ai sensi dell'art. 337 ter comma secondo c.c., come noto, l'affidamento condiviso è la forma di affidamento che il giudice deve valutare come opzione prioritaria, in quanto ritenuta dal legislatore come la forma maggiormente rispondente all'interesse del minore, con possibilità di disporre diversamente solo quando emergano concreti elementi, nel caso specifico insussistenti, che evidenzino la incapacità di uno o di entrambi i genitori all'esercizio della responsabilità genitoriale.
Trattandosi di minore di appena tre anni e mezzo, già abituato a convivere con la madre, è di tutta evidenza che debba esserne disposta la prevalente collocazione presso la madre. Il padre, che in sede di costituzione aveva chiesto la prevalente collocazione della figlia presso di sé, non ha peraltro più riproposto tale domanda con la nota di precisazione delle conclusioni, talchè la stessa, che comunque sarebbe stata infondata, deve ritenersi come rinunciata.
Ciò comporta l'assegnazione alla madre della casa familiare, giusta la previsione dell'art. 337 sexies c.c.. Va aggiunto che il padre aveva inizialmente contestato che la casa di
Genova via Celesia 31/7 potesse essere considerata quale casa familiare e quindi non solo si era opposto all'assegnazione della stessa alla ricorrente ma aveva addirittura chiesto al giudice di ordinare alla di rilasciarla in suo favore. Entrambe le richieste Pt_1 non sono state riproposte con la nota di precisazione delle conclusioni e devono quindi ritenersi rinunciate.
Con riferimento alle frequentazioni tra padre e figlia entrambe le parti hanno alla fine richiesto la conferma dei provvedimenti temporanei e urgenti che, sullo specifico punto, trovano regolamentazione in attualità nella ordinanza 1.6.2024; tale regolamentazione, gradita alle parti, contempera l'esigenza del minore alla effettività del rapporto con entrambi i genitori con le problematiche derivanti dalla tenera età della bambina e dagli impegni lavorativi del padre. Essa deve pertanto essere confermata.
La regolamentazione provvisoria va però integrata in modo da permettere la fruizione di entrambi i genitori anche in occasione delle principali festività. Niente si prevederà invece con riferimento al periodo estivo atteso che la regolamentazione non prevede ancora la possibilità di pernotti col padre.
iI padre, pur manifestando poca trasparenza, ha dichiarato di svolgere attività di venditore di auto, di lavorare a tempo pieno e di venire pagato a provvigione;
pur non avendo depositato alcuna dichiarazione fiscale, ha prodotto dichiarazione di un commercialista da cui risulta un reddito lordo, relativo all'esercizio 2022, di euro 47.114, 00. Si tratta di un reddito che, ancorchè lordo, è di tutto rispetto e significativo di una notevole capacità lavorativa e, tenuto conto della scarsa consistenza dei redditi della madre, della necessità della stessa di provvedere quasi integralmente alla somministrazione dei pasti e di sostenere l'attività materiale per il sostegno della figlia ( da rimarcare che ai sensi dell'art. 337 ter comma quarto nn. 3 e 5 c.c. ai fini della determinazione della misura del contributo di mantenimento si deve tenero conto dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore e della valenza economica dei compiti domestici e di cura di ciascun genitore ) giustifica ampiamente la liquidazione di un contributo ordinario nella misura determinata dal giudice delegato, pari ad euro 400, 00 mensili. Il fatto che debba sopportare CP_1 oneri di locazione niente sposta dato che anche la deve far fronte al pagamento Pt_1 del canone di locazione;
del resto a tali oneri avrebbe dovuto fare fronte anche CP_1 se gli fosse stata assegnata la casa familiare, in quanto detenuta in regime di locazione.
4 Da confermare, come da concorde richiesta delle parti, la misura della ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie.
Quanto al regime delle spese deve osservarsi che, seppure non integrale, è certamente prevalente la soccombenza del ( soccombente in punti di prevalente CP_1 collocazione e di assegnazione della casa familiare e, per la fase successiva ai provvedimenti presidenziali, anche con riferimento alla misura del contributo ordinario ) che, pertanto, deve essere condannato alla refusione in favore della dei 2/3 delle Pt_1 spese legali, previa compensazione tra le parti del residuo terzo ). Liquidazione come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Genova in composizione collegiale definitivamente pronunciando,
( nata a [...] il [...] ) in forma condivisa ad entrambi i Parte_4 genitori disponendone la prevalente collocazione presso la madre
la casa familiare sita a Genova via Celesia 31/7 a CP_2 Parte_1
DISPONE che il padre tenga con sé la figlia il giorno di domenica, a settimane alterne, dalle ore 10.00 alle ore 18.00 ed un giorno infrasettimanale, da individuarsi nel mercoledì salvo diverso accordo tra i genitori, dalle ore 12.30 alle ore 15.30.
DISPONE in occasione delle festività natalizie la minore, ad anni alterni, trascorra con un genitore il giorno di Natale e di Capodanno e con l'altro il giorno di Santo Stefano e dell'Epifania
DISPONE che la minore, ad anni alterni, trascorra la Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro.
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il Controparte_1 Parte_1 giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia
, la somma di euro 400, 00, con rivalutazione annuale Istat. Per_1
DISPONE che le spese straordinarie relative alla figlia, individuate e regolamentate secondo quanto indicato nel verbale della riunione ex art. 47 ord. giud. del 15.9.2016 della
IV sezione civile del Tribunale di Genova, siano ripartite a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
CONDANNA a rifondere a i 2/3 delle spese del Controparte_1 Parte_1 presente giudizio, previa compensazione del residuo terzo, che liquida per intero nella complessiva somma di euro 3809, 00 oltre 15% rimborso spese generali, iva ( se dovuta )
e cpa ( da rifondere pertanto euro 2539, 3 oltre 15% rimborso spese generali, iva ( se dovuta ) e cpa ).
Così deciso in Genova nella sopra richiamata camera di consiglio del 7.3.2025
Il Presidente rel. est.
Dott. Giovanni Maddaleni
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