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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 08/06/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2512/2024 promoSA da:
CF ), in persona del suo legale rappresentante, difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
GALLO CIRINO ATTRICE OPPONENTE contro
CF , difesa dall'Avv. PUDDU ELENA Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice
1) In via preliminare e pregiudiziale, accertare, ritenere e dichiarare la nullità del Decreto Ingiuntivo n. 783/2024 e, per l'effetto, revocarlo perché emesso da giudice incompetente a decidere (Tribunale di Ordinario di Busto Arsizio) e, per l'effetto, dichiarare la competenza del Tribunale di Milano – Sezione Specializzata Imprese ex art. 3 comma 2, lett. a) del D.lgs. 168/2003; 2) In via subordinata, qualora l'eccezione di incompetenza già rilevata d'ufficio e sulla quale si insiste, sia in qualche modo superata, autorizzare il convenuto ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in causa il SI. previo eventuale differimento della prima udienza di comparizione allo scopo di CP_2 consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio;
3) Nel merito, Ritenere e dichiarare il Decreto Ingiuntivo n. 783/2024 inammissibile, improcedibile e/o infondato per mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ingiunto ex art. 630
c.p.c. nonché in quanto richiesto su presupposti (verbale assemblea del 27.04.2023) adottati in frode alla legge e in situazione di palese conflitto di interessi dei soci-amministratori ai sensi dell'art. 2479 ter commi 2 e 3 c.c. 4) Per l'effetto, Ritenere e dichiarare che il Decreto Ingiuntivo opposto n. 783/2024 è stato emesso in difetto dei presupposti di legge, e comunque per un credito non esigibile, e per quindi revocarlo e/o caducarlo con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese anche in relazione alla condotta della parte ricorrente ex art. 96 c.p.c. (lite temeraria);
5) Con vittoria di spese e compensi di causa.
Per parte convenuta
Voglia l'Ill.mo SI. Giudice, contrariis rejectis, così decidere: pagina 1 di 5 I. IN VIA PRELIMINARE:
- per tutti i motivi meglio esposti in atto, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto avanzata da Controparte in quanto infondata in fatto ed in diritto;
II. IN VIA PREGIUDIZIALE:
- differire la prima udienza, per favorire il tentativo di negoziazione assistita obbligatoria, concedendo termine ad hoc per instaurare il procedimento;
III. NEL MERITO: III.A. In via principale:
- rigettare le richieste avverse, nella loro graduazione, perché infondate in fatto ed in diritto, confermando il decreto ingiuntivo n. 780/2024;
III.B. In via subordinata:
- accertato lo svolgimento di attività amministrativa da parte del sig. a Controparte_1 vantaggio della nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2023, condannare Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento a vantaggio del Parte_1 sig. della somma di euro 14.029,86 o quella somma maggiore o minore che Controparte_1 verrà accertata in corso di causa;
IV. IN VIA ISTRUTTORIA:
- si chiede sin d'ora l'ammissione della prova per testi, così come indicati per ciascun capitolo di prova, sulle circostanze di seguito indicate, con riserva di formulare ulteriori capitoli di prova e di indicare ulteriori testimoni nonché di ulteriormente precisare, argomentare ed articolare nei termini di Legge: 1. “vero che” a far data dall'8.6.2022 e sino al mese di aprile 2023, il sig. occupava, unitamente CP_1 dalla dott.SA , della gestione ed evasione degli ordini ricevuti dai Clienti della CP_3 Parte_1 sia per il tramite dello shop online presente sul sito internet della SteSA che per il tramite della piattaforma Amazon. Si indicano quali testi sul punto: il Dott. , con studio in NE
Gallarate (VA), Via Novara, 5; la Dott.SA , dipendente presso lo studio del Dott. Testimone_2 sito in Gallarate (VA), Via Novara, 5; il Dott. , domiciliato presso Tes_1 Testimone_3 Parte_1 in Gallarate alla Via P. Da Gallarate ang. Via Lario;
2. “vero che” a far data dall'8.6.2022 e sino al mese di aprile 2023, il sig. occupava, unitamente CP_1 dalla dott.SA , della gestione e della programmazione delle spedizioni degli ordini ricevuti dai CP_3
Clienti della sia per il tramite dello shop online presente sul sito internet della SteSA Parte_1 che per il tramite della piattaforma Amazon. Si indicano quali testi sul punto i SIg.ri: il Dott. Tes_1
la Dott.SA ; il Dott. ;
[...] Testimone_2 Testimone_3 3. in tal senso, “vero che” a far data dall'8.6.2022 e sino al mese di aprile 2023, il sig. CP_1 occupava, unitamente dalla dott.SA , di intrattenere e mantenere i rapporti con le società di CP_3 spedizione. Si indicano quali testi sul punto i SIg.ri: il Dott. ; la Dott.SA NE
; il Dott. ; Testimone_2 Testimone_3 4. “vero che” a far data dall'8.6.2022 e sino al mese di aprile 2023, il sig. occupava, unitamente CP_1 dalla dott.SA , della gestione dei resi dei prodotti acquistati dai Clienti della CP_3 Parte_1 sia per il tramite dello shop online presente sul sito internet della SteSA che per il tramite della piattaforma Amazon. Si indicano quali testi sul punto i SIg.ri: il Dott. ; la Dott.SA NE
; il Dott. ; Testimone_2 Testimone_3 5. “vero che” a far data dall'8.6.2022 e sino al mese di aprile 2023, il sig. occupava, unitamente CP_1 dalla dott.SA , della gestione dei reclami ricevuti dai Clienti della Si indicano CP_3 Parte_1 quali testi sul punto i SIg.ri: il Dott. ; la Dott.SA ; il Dott. NE Testimone_2
; la SI.ra , domiciliato presso in Gallarate alla Via P. Da Testimone_3 CP_4 Parte_1
Gallarate ang. Via Lario;
6. “vero che” a far data dall'8.6.2022 e sino al mese di aprile 2023, il sig. occupava, unitamente CP_1 dalla dott.SA , di intrattenere e mantenere i rapporti con la SI.ra , incaricata della CP_3 CP_4
pagina 2 di 5 realizzazione del sito internet e dello shop online della Si indica quale teste sul punto Parte_1 la SI.ra ; CP_4
7. “vero che” a far data dall'8.6.2022 e sino al mese di aprile 2023, il sig. occupava, unitamente CP_1 dalla dott.SA , del restocking del magazzino della Si indicano quali testi sul CP_3 Parte_1 punto i SIg.ri: il Dott. ; la Dott.SA ; il Dott. ; NE Testimone_2 Testimone_3 la SI.ra ; CP_4
8. in tal senso, “vero che” a far data dall'8.6.2022 e sino al mese di aprile 2023, il sig. CP_1 occupava, unitamente dalla dott.SA , di intrattenere e mantenere i rapporti con i fornitori della CP_3
Si indicano quali testi sul punto i SIg.ri: il Dott. ; la Dott.SA Parte_1 NE
; il Dott. ; Testimone_2 Testimone_3 9. “vero che” a far data dall'8.6.2022 e sino al mese di aprile 2023, il sig. occupava, unitamente CP_1 dalla dott.SA , di intrattenere e mantenere i rapporti con lo CP_3 Controparte_5 di Gallarate, commercialista della Si indicano quali testi sul punto i SIg.ri: il Dott. Parte_1
; la Dott.SA ; il Dott. ; NE Testimone_2 Testimone_3 10. in particolare, “vero che”, a far data dall'8.6.2022 e sino al mese di aprile 2023, il sig. CP_1 occupava, unitamente dalla dott.SA , della trasmissione delle fatture emesse dalla CP_3 Parte_1 allo di Gallarate. Si indicano quali testi sul punto i SIg.ri:
[...] Controparte_5 il Dott. ; la Dott.SA ; NE Testimone_2 11. “vero che” a far data dall'8.6.2022 e sino al mese di aprile 2023, il sig. occupava, CP_1 unitamente dalla dott.SA , di intrattenere e mantenere i rapporti bancari della CP_3 Parte_1
Si indicano quali testi sul punto i SIg.ri: il Dott. ; la Dott.SA NE Tes_2
; il Dott. ;
[...] Testimone_3 12. vero che”, a far data dall'8.6.2022 e sino al mese di aprile 2023, il sig. occupava, CP_1 unitamente dalla dott.SA , di effettuare i pagamenti in favore dei fornitori della CP_3 Parte_1
dei Professionisti incaricati dalla nonché delle imposte e tasse previste a carico
[...] Parte_1 della Si indicano quali testi sul punto i SIg.ri: Si indicano quali testi sul punto i Parte_1
SIg.ri: il Dott. ; la Dott.SA ; NE Testimone_2 13. “vero che” a far data dall'8.6.2022 e sino al mese di aprile 2023, il sig. occupava, CP_1 unitamente dalla dott.SA , di intrattenere e mantenere i rapporti assicurativi della CP_3 Parte_1
in particolare con la Società Si indicano quali testi sul punto i SIg.ri: il Dott.
[...] Controparte_6
; la Dott.SA ; il Dott. ; NE Testimone_2 Testimone_3 14. “vero che” a far data dall'8.6.2022 e sino al mese di aprile 2023, il sig. occupava, CP_1 unitamente dalla dott.SA , di intrattenere e mantenere, in nome e per conto della CP_3 Parte_1
i rapporti con il Ministero della Salute. Si indicano quali testi sul punto i SIg.ri: il Dott.
[...] Tes_1
la Dott.SA ; il Dott. ; la SI.ra ;
[...] Testimone_2 Testimone_3 CP_4
15. “vero che” in data 27.4.2023, il sig. comunicava allo CP_1 Controparte_5 di Gallarate dell'intervenuta convocazione dell'assemblea ordinaria per il giorno 27.4.2023. Si indicano quali testi sul punto i SIg.ri: il Dott. ; la Dott.SA ; NE Testimone_2
16. “vero che” in data 27.4.2023, il sig. comunicava allo CP_1 Controparte_5 di Gallarate dell'intervenuta delibera di emissione da parte della dei cedolini relativi ai mesi Parte_1 di gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2024 in suo favore. Si indicano quali testi sul punto i SIg.ri: il
Dott. ; la Dott.SA ; NE Testimone_2
- con riserva di ulteriormente produrre e dedurre con le successive memorie anche a prova contraria, attese le difese avversarie.
V. IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze di causa.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la società proponeva opposizione contro il Parte_1
pagina 3 di 5 decreto ingiuntivo n. 783/2024 del 29.5.2024, immediatamente esecutivo, con il quale questo Tribunale le ingiungeva il pagamento, in favore di il pagamento della somma di € Controparte_1
14.029,86, oltre interessi e spese, quale saldo del compenso dovuto per “attività amministrative in favore della società da ultimo citata, tipiche dell'incarico di membro del Consiglio di Amministrazione della steSA, già in precedenza ricoperto”.
L'opponente contestava nel merito la sussistenza ed entità del credito azionato in via monitoria e concludeva chiedendone la revoca nonché per il rigetto della pretesa creditoria dell'opposta.
Con comparsa depositata in data 5.9.2024 si costituiva in giudizio il convenuto opposto il quale contestava nel merito la fondatezza dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto.
Il giudice istruttore fiSAva udienza per la sola discussione dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 649 c.p.c., e a detta udienza, in data
25.9.2024, l'opponente sollevava eccezione di incompetenza per materia e funzionale essendo competenza, trattandosi di controversia in tema di compenso di amministratore di società di capitali, della Sezione specializzata per l'impresa del Tribunale di Milano.
Con ordinanza in data 10.10.2024 il giudice istruttore sospendeva l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto, ritenendo la probabile fondatezza dell'eccezione di incompetenza sollevata.
Depositate le memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c., la causa giungeva in decisione all'udienza del 28.5.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
***
Va dichiarata l'incompetenza del Tribunale adito per essere competente, per materia, il Tribunale di
Milano – Sezione specializzata per l'impresa.
Va osservato che la questione di competenza è stata sollevata dalla difesa dell'opponente per la prima volta all'udienza fiSAta per la sola discussione dell'istanza ex art. 649 c.p.c., successiva al deposito dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo.
In ogni caso, la questione è stata oggetto di rilievo tempestivo da parte del giudice della causa, il quale ha assunto l'incompetenza per materia del Tribunale adito quale ragione a fondamento della sospensione della efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo, con l'ordinanza emeSA anteriormente al deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c. e alla prima udienza. La questione, in altri termini, è entrata a far parte dell'oggetto del giudizio prima del maturarsi dello sbarramento rappresentato, ai sensi dell'art. 38,
3° comma, c.p.c. (nel testo vigente anteriormente alle innovazioni di cui al d.lg. n. 164/2024), dalla prima udienza.
L'oggetto della controversa è costituito dal compenso preteso dal per le prestazioni che lo CP_1 stesso ricorrente ha definito nel ricorso monitorio come correlate ad attività gestorie corrispondenti a quelle del consigliere di amministrazione della società amministrata.
Va data applicazione, pertanto, al principio di cui a Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13956 del 07/07/2016, secondo il quale “va attribuita alla cognizione della sezione specializzata in materia di impresa la controversia introdotta da un amministratore nei confronti della società e riguardante le somme da quest'ultima dovute in relazione all'attività esercitata, deponendo in tal senso, oltre alla "ratio" dell'art. 3, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 168 del 2003, in quanto volto a concentrare tutta la materia societaria innanzi al giudice specializzato, anche la sua formulazione letterale, la quale, facendo riferimento alle cause ed ai procedimenti «relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario», si presta a comprendere, quale specie di questi, tutte le liti che vedano coinvolti la società ed i suoi amministratori, senza poter distinguere fra quelle che riguardino l'attività gestoria svolta dagli amministratori nell'espletamento del pagina 4 di 5 rapporto organico ed i diritti ad essi spettanti in forza del rapporto contrattuale che intercorre con la società” (nello stesso senso anche Cass., Sez. 1, Sentenza n. 2759 del 11/02/2016).
Le spese seguono la soccombenza (cfr. Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 15988 del 07/06/2023).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara l'incompetenza del Tribunale di Busto Arsizio adito per essere competente il Tribunale di
Milano – Sezione specializzata per l'impresa e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l'opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite, liquidate in € 2.500,00 per compenso professionale, oltre spese generali e accessori di legge.
Busto Arsizio, 8 giugno 2025
Il Giudice dott. Nicola Cosentino
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2512/2024 promoSA da:
CF ), in persona del suo legale rappresentante, difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
GALLO CIRINO ATTRICE OPPONENTE contro
CF , difesa dall'Avv. PUDDU ELENA Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice
1) In via preliminare e pregiudiziale, accertare, ritenere e dichiarare la nullità del Decreto Ingiuntivo n. 783/2024 e, per l'effetto, revocarlo perché emesso da giudice incompetente a decidere (Tribunale di Ordinario di Busto Arsizio) e, per l'effetto, dichiarare la competenza del Tribunale di Milano – Sezione Specializzata Imprese ex art. 3 comma 2, lett. a) del D.lgs. 168/2003; 2) In via subordinata, qualora l'eccezione di incompetenza già rilevata d'ufficio e sulla quale si insiste, sia in qualche modo superata, autorizzare il convenuto ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in causa il SI. previo eventuale differimento della prima udienza di comparizione allo scopo di CP_2 consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio;
3) Nel merito, Ritenere e dichiarare il Decreto Ingiuntivo n. 783/2024 inammissibile, improcedibile e/o infondato per mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ingiunto ex art. 630
c.p.c. nonché in quanto richiesto su presupposti (verbale assemblea del 27.04.2023) adottati in frode alla legge e in situazione di palese conflitto di interessi dei soci-amministratori ai sensi dell'art. 2479 ter commi 2 e 3 c.c. 4) Per l'effetto, Ritenere e dichiarare che il Decreto Ingiuntivo opposto n. 783/2024 è stato emesso in difetto dei presupposti di legge, e comunque per un credito non esigibile, e per quindi revocarlo e/o caducarlo con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese anche in relazione alla condotta della parte ricorrente ex art. 96 c.p.c. (lite temeraria);
5) Con vittoria di spese e compensi di causa.
Per parte convenuta
Voglia l'Ill.mo SI. Giudice, contrariis rejectis, così decidere: pagina 1 di 5 I. IN VIA PRELIMINARE:
- per tutti i motivi meglio esposti in atto, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto avanzata da Controparte in quanto infondata in fatto ed in diritto;
II. IN VIA PREGIUDIZIALE:
- differire la prima udienza, per favorire il tentativo di negoziazione assistita obbligatoria, concedendo termine ad hoc per instaurare il procedimento;
III. NEL MERITO: III.A. In via principale:
- rigettare le richieste avverse, nella loro graduazione, perché infondate in fatto ed in diritto, confermando il decreto ingiuntivo n. 780/2024;
III.B. In via subordinata:
- accertato lo svolgimento di attività amministrativa da parte del sig. a Controparte_1 vantaggio della nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2023, condannare Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento a vantaggio del Parte_1 sig. della somma di euro 14.029,86 o quella somma maggiore o minore che Controparte_1 verrà accertata in corso di causa;
IV. IN VIA ISTRUTTORIA:
- si chiede sin d'ora l'ammissione della prova per testi, così come indicati per ciascun capitolo di prova, sulle circostanze di seguito indicate, con riserva di formulare ulteriori capitoli di prova e di indicare ulteriori testimoni nonché di ulteriormente precisare, argomentare ed articolare nei termini di Legge: 1. “vero che” a far data dall'8.6.2022 e sino al mese di aprile 2023, il sig. occupava, unitamente CP_1 dalla dott.SA , della gestione ed evasione degli ordini ricevuti dai Clienti della CP_3 Parte_1 sia per il tramite dello shop online presente sul sito internet della SteSA che per il tramite della piattaforma Amazon. Si indicano quali testi sul punto: il Dott. , con studio in NE
Gallarate (VA), Via Novara, 5; la Dott.SA , dipendente presso lo studio del Dott. Testimone_2 sito in Gallarate (VA), Via Novara, 5; il Dott. , domiciliato presso Tes_1 Testimone_3 Parte_1 in Gallarate alla Via P. Da Gallarate ang. Via Lario;
2. “vero che” a far data dall'8.6.2022 e sino al mese di aprile 2023, il sig. occupava, unitamente CP_1 dalla dott.SA , della gestione e della programmazione delle spedizioni degli ordini ricevuti dai CP_3
Clienti della sia per il tramite dello shop online presente sul sito internet della SteSA Parte_1 che per il tramite della piattaforma Amazon. Si indicano quali testi sul punto i SIg.ri: il Dott. Tes_1
la Dott.SA ; il Dott. ;
[...] Testimone_2 Testimone_3 3. in tal senso, “vero che” a far data dall'8.6.2022 e sino al mese di aprile 2023, il sig. CP_1 occupava, unitamente dalla dott.SA , di intrattenere e mantenere i rapporti con le società di CP_3 spedizione. Si indicano quali testi sul punto i SIg.ri: il Dott. ; la Dott.SA NE
; il Dott. ; Testimone_2 Testimone_3 4. “vero che” a far data dall'8.6.2022 e sino al mese di aprile 2023, il sig. occupava, unitamente CP_1 dalla dott.SA , della gestione dei resi dei prodotti acquistati dai Clienti della CP_3 Parte_1 sia per il tramite dello shop online presente sul sito internet della SteSA che per il tramite della piattaforma Amazon. Si indicano quali testi sul punto i SIg.ri: il Dott. ; la Dott.SA NE
; il Dott. ; Testimone_2 Testimone_3 5. “vero che” a far data dall'8.6.2022 e sino al mese di aprile 2023, il sig. occupava, unitamente CP_1 dalla dott.SA , della gestione dei reclami ricevuti dai Clienti della Si indicano CP_3 Parte_1 quali testi sul punto i SIg.ri: il Dott. ; la Dott.SA ; il Dott. NE Testimone_2
; la SI.ra , domiciliato presso in Gallarate alla Via P. Da Testimone_3 CP_4 Parte_1
Gallarate ang. Via Lario;
6. “vero che” a far data dall'8.6.2022 e sino al mese di aprile 2023, il sig. occupava, unitamente CP_1 dalla dott.SA , di intrattenere e mantenere i rapporti con la SI.ra , incaricata della CP_3 CP_4
pagina 2 di 5 realizzazione del sito internet e dello shop online della Si indica quale teste sul punto Parte_1 la SI.ra ; CP_4
7. “vero che” a far data dall'8.6.2022 e sino al mese di aprile 2023, il sig. occupava, unitamente CP_1 dalla dott.SA , del restocking del magazzino della Si indicano quali testi sul CP_3 Parte_1 punto i SIg.ri: il Dott. ; la Dott.SA ; il Dott. ; NE Testimone_2 Testimone_3 la SI.ra ; CP_4
8. in tal senso, “vero che” a far data dall'8.6.2022 e sino al mese di aprile 2023, il sig. CP_1 occupava, unitamente dalla dott.SA , di intrattenere e mantenere i rapporti con i fornitori della CP_3
Si indicano quali testi sul punto i SIg.ri: il Dott. ; la Dott.SA Parte_1 NE
; il Dott. ; Testimone_2 Testimone_3 9. “vero che” a far data dall'8.6.2022 e sino al mese di aprile 2023, il sig. occupava, unitamente CP_1 dalla dott.SA , di intrattenere e mantenere i rapporti con lo CP_3 Controparte_5 di Gallarate, commercialista della Si indicano quali testi sul punto i SIg.ri: il Dott. Parte_1
; la Dott.SA ; il Dott. ; NE Testimone_2 Testimone_3 10. in particolare, “vero che”, a far data dall'8.6.2022 e sino al mese di aprile 2023, il sig. CP_1 occupava, unitamente dalla dott.SA , della trasmissione delle fatture emesse dalla CP_3 Parte_1 allo di Gallarate. Si indicano quali testi sul punto i SIg.ri:
[...] Controparte_5 il Dott. ; la Dott.SA ; NE Testimone_2 11. “vero che” a far data dall'8.6.2022 e sino al mese di aprile 2023, il sig. occupava, CP_1 unitamente dalla dott.SA , di intrattenere e mantenere i rapporti bancari della CP_3 Parte_1
Si indicano quali testi sul punto i SIg.ri: il Dott. ; la Dott.SA NE Tes_2
; il Dott. ;
[...] Testimone_3 12. vero che”, a far data dall'8.6.2022 e sino al mese di aprile 2023, il sig. occupava, CP_1 unitamente dalla dott.SA , di effettuare i pagamenti in favore dei fornitori della CP_3 Parte_1
dei Professionisti incaricati dalla nonché delle imposte e tasse previste a carico
[...] Parte_1 della Si indicano quali testi sul punto i SIg.ri: Si indicano quali testi sul punto i Parte_1
SIg.ri: il Dott. ; la Dott.SA ; NE Testimone_2 13. “vero che” a far data dall'8.6.2022 e sino al mese di aprile 2023, il sig. occupava, CP_1 unitamente dalla dott.SA , di intrattenere e mantenere i rapporti assicurativi della CP_3 Parte_1
in particolare con la Società Si indicano quali testi sul punto i SIg.ri: il Dott.
[...] Controparte_6
; la Dott.SA ; il Dott. ; NE Testimone_2 Testimone_3 14. “vero che” a far data dall'8.6.2022 e sino al mese di aprile 2023, il sig. occupava, CP_1 unitamente dalla dott.SA , di intrattenere e mantenere, in nome e per conto della CP_3 Parte_1
i rapporti con il Ministero della Salute. Si indicano quali testi sul punto i SIg.ri: il Dott.
[...] Tes_1
la Dott.SA ; il Dott. ; la SI.ra ;
[...] Testimone_2 Testimone_3 CP_4
15. “vero che” in data 27.4.2023, il sig. comunicava allo CP_1 Controparte_5 di Gallarate dell'intervenuta convocazione dell'assemblea ordinaria per il giorno 27.4.2023. Si indicano quali testi sul punto i SIg.ri: il Dott. ; la Dott.SA ; NE Testimone_2
16. “vero che” in data 27.4.2023, il sig. comunicava allo CP_1 Controparte_5 di Gallarate dell'intervenuta delibera di emissione da parte della dei cedolini relativi ai mesi Parte_1 di gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2024 in suo favore. Si indicano quali testi sul punto i SIg.ri: il
Dott. ; la Dott.SA ; NE Testimone_2
- con riserva di ulteriormente produrre e dedurre con le successive memorie anche a prova contraria, attese le difese avversarie.
V. IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze di causa.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la società proponeva opposizione contro il Parte_1
pagina 3 di 5 decreto ingiuntivo n. 783/2024 del 29.5.2024, immediatamente esecutivo, con il quale questo Tribunale le ingiungeva il pagamento, in favore di il pagamento della somma di € Controparte_1
14.029,86, oltre interessi e spese, quale saldo del compenso dovuto per “attività amministrative in favore della società da ultimo citata, tipiche dell'incarico di membro del Consiglio di Amministrazione della steSA, già in precedenza ricoperto”.
L'opponente contestava nel merito la sussistenza ed entità del credito azionato in via monitoria e concludeva chiedendone la revoca nonché per il rigetto della pretesa creditoria dell'opposta.
Con comparsa depositata in data 5.9.2024 si costituiva in giudizio il convenuto opposto il quale contestava nel merito la fondatezza dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto.
Il giudice istruttore fiSAva udienza per la sola discussione dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 649 c.p.c., e a detta udienza, in data
25.9.2024, l'opponente sollevava eccezione di incompetenza per materia e funzionale essendo competenza, trattandosi di controversia in tema di compenso di amministratore di società di capitali, della Sezione specializzata per l'impresa del Tribunale di Milano.
Con ordinanza in data 10.10.2024 il giudice istruttore sospendeva l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto, ritenendo la probabile fondatezza dell'eccezione di incompetenza sollevata.
Depositate le memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c., la causa giungeva in decisione all'udienza del 28.5.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
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Va dichiarata l'incompetenza del Tribunale adito per essere competente, per materia, il Tribunale di
Milano – Sezione specializzata per l'impresa.
Va osservato che la questione di competenza è stata sollevata dalla difesa dell'opponente per la prima volta all'udienza fiSAta per la sola discussione dell'istanza ex art. 649 c.p.c., successiva al deposito dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo.
In ogni caso, la questione è stata oggetto di rilievo tempestivo da parte del giudice della causa, il quale ha assunto l'incompetenza per materia del Tribunale adito quale ragione a fondamento della sospensione della efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo, con l'ordinanza emeSA anteriormente al deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c. e alla prima udienza. La questione, in altri termini, è entrata a far parte dell'oggetto del giudizio prima del maturarsi dello sbarramento rappresentato, ai sensi dell'art. 38,
3° comma, c.p.c. (nel testo vigente anteriormente alle innovazioni di cui al d.lg. n. 164/2024), dalla prima udienza.
L'oggetto della controversa è costituito dal compenso preteso dal per le prestazioni che lo CP_1 stesso ricorrente ha definito nel ricorso monitorio come correlate ad attività gestorie corrispondenti a quelle del consigliere di amministrazione della società amministrata.
Va data applicazione, pertanto, al principio di cui a Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13956 del 07/07/2016, secondo il quale “va attribuita alla cognizione della sezione specializzata in materia di impresa la controversia introdotta da un amministratore nei confronti della società e riguardante le somme da quest'ultima dovute in relazione all'attività esercitata, deponendo in tal senso, oltre alla "ratio" dell'art. 3, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 168 del 2003, in quanto volto a concentrare tutta la materia societaria innanzi al giudice specializzato, anche la sua formulazione letterale, la quale, facendo riferimento alle cause ed ai procedimenti «relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario», si presta a comprendere, quale specie di questi, tutte le liti che vedano coinvolti la società ed i suoi amministratori, senza poter distinguere fra quelle che riguardino l'attività gestoria svolta dagli amministratori nell'espletamento del pagina 4 di 5 rapporto organico ed i diritti ad essi spettanti in forza del rapporto contrattuale che intercorre con la società” (nello stesso senso anche Cass., Sez. 1, Sentenza n. 2759 del 11/02/2016).
Le spese seguono la soccombenza (cfr. Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 15988 del 07/06/2023).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara l'incompetenza del Tribunale di Busto Arsizio adito per essere competente il Tribunale di
Milano – Sezione specializzata per l'impresa e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l'opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite, liquidate in € 2.500,00 per compenso professionale, oltre spese generali e accessori di legge.
Busto Arsizio, 8 giugno 2025
Il Giudice dott. Nicola Cosentino
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