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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 07/10/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
228/2025 r.g.
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Chieti
Composto dai magistrati:
DOTT. GIANLUCA FALCO Presidente
DOTT. MARCELLO COZZOLINO Giudice estensore
DOTT. FRANCESCO GRASSI Giudice
Riunito in camera di consiglio in data 3.10.2025, letti gli atti della causa n. 228/2025 r.g., ha emesso la seguente
SENTENZA
tra
(c.f. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...]n. 13, rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso Troilo del Foro di Lanciano
ricorrente e
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente a [...] in CP_1 C.F._2
contrada Verratti n. 78, rappresentata e difesa dall'avv. Silvana Anna Vassalli del Foro di Lanciano
resistente e
presso questo Tribunale Controparte_2
interventore necessario
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni del ricorrente: //
Conclusioni della resistente: //
Conclusioni del p.m.: // FATTO E DIRITTO
Il sig. ha chiesto che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio Parte_1
concordatario contratto a San ST al VI (NA) il 26.6.1999 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune al n. 12, Parte II, Serie A, Ufficio 1, anno 1999) con la sig.ra , CP_1
e dal quale sono nate due figlie: a Lanciano il 30.8.2005) e (a Lanciano il 27.7.2009). Per_1 Per_2
Ha chiesto l'affidamento della minore ad entrambi i genitori con collocamento della stessa presso di Per_2
sé, la disciplina del diritto di visita da parte della madre alle condizioni indicate nel suo ricorso, la ripartizione delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore al 50% tra i genitori, e la previsione dell'obbligo, a carico della sig.ra , di versare la somma complessiva di € 600,00 mensili a CP_1
titolo di contributo di mantenimento in favore delle figlie.
Dando atto del fatto che la sua separazione dalla sig.ra è stata omologata con decreto emesso da CP_1
questo Tribunale in data 19.1.2023, all'esito del giudizio 1259/2022 r.g., ha dichiarato che dall'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale non vi è stata alcuna interruzione della separazione, non essendo possibile la ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra loro.
La sig.ra , costituendosi in giudizio, ha aderito alla domanda di divorzio ma ha contestato CP_1
l'importo dei contributi richiesti per il mantenimento delle figlie e ha chiesto la declaratoria di inammissibilità delle domande di affidamento congiunto e di disciplina del diritto di visita delle figlie alle condizioni indicate dal ricorrente, dando atto dell'esistenza del procedimento n. 308/2023 r.g. relativo alla figlia minore pendente dinanzi al Tribunale per i Minorenni di L'Aquila. Per_2
Ha chiesto, per il resto, la conferma dei provvedimenti assunti in sede di separazione consensuale,
dichiarando di percepire un'indennità di disoccupazione.
Il sig. a parziale modifica delle conclusioni rassegnate nel suo ricorso, ha chiesto l'affidamento Parte_1 esclusivo della minore con collocamento della stessa presso di sé, la disciplina del diritto di visita da Per_2
parte della madre secondo le modalità stabilite dal Tribunale per i Minorenni di L'Aquila e la riduzione ad €
400,00 dell'importo dei contributi richiesti alla sig.ra per il mantenimento delle figlie. CP_1
All'udienza dell'1.10.2025, sostituita ex art. 127ter c.p.c. dal deposito di note scritte, la sig.ra , CP_1
modificando parzialmente le conclusioni rassegnate nella sua memoria, ha chiesto l'affidamento condiviso della minore con collocamento della stessa presso di sé o, in subordine, presso il padre. Per_2
Il giudice istruttore, riunito il procedimento a quello rubricato al n. 308/2023 r.g. del Tribunale per i
Minorenni, e disposta c.t.u., ha confermato il decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni il 16.11.2023,
confermato il 4.12.2023 e modificato da questo Tribunale con ordinanza del 15.7.2025, ed ha trattenuto il procedimento in decisione per l'emissione della sentenza non definitiva di divorzio. Osserva il collegio che ricorrono i presupposti stabiliti dall'art. 3 comma 1 n. 2 lettera b) l. n. 898/1970,
essendo stata la separazione consensuale dei signori e omologata con decreto emesso da Parte_1 CP_1
questo Tribunale in data 19.1.2023, all'esito del giudizio n. 1259/2022 r.g., e non essendosi verificata alcuna interruzione della separazione tra le parti.
Deve quindi essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con prosecuzione dell'istruttoria nei tempi e nei modi indicati con separata ordinanza del giudice istruttore.
La natura non definitiva della presente decisione esime dal provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig. Parte_1
nei confronti della sig.ra con ricorso presentato in data 28.2.2025, così decide: CP_1
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti a San
ST al VI (NA) in data 26.6.1999 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune al n. 12, Parte II, Serie A, Ufficio 1, anno 1999;
• manda al cancelliere ed al competente ufficiale di stato civile per gli adempimenti di loro competenza, al passaggio in giudicato della sentenza;
• dispone la prosecuzione dell'istruttoria nei tempi e nei modi stabiliti dal giudice istruttore con separata ordinanza.
Chieti, 3.10.2025
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Marcello Cozzolino
IL PRESIDENTE
Dott. Gianluca Falco
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Chieti
Composto dai magistrati:
DOTT. GIANLUCA FALCO Presidente
DOTT. MARCELLO COZZOLINO Giudice estensore
DOTT. FRANCESCO GRASSI Giudice
Riunito in camera di consiglio in data 3.10.2025, letti gli atti della causa n. 228/2025 r.g., ha emesso la seguente
SENTENZA
tra
(c.f. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...]n. 13, rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso Troilo del Foro di Lanciano
ricorrente e
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente a [...] in CP_1 C.F._2
contrada Verratti n. 78, rappresentata e difesa dall'avv. Silvana Anna Vassalli del Foro di Lanciano
resistente e
presso questo Tribunale Controparte_2
interventore necessario
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni del ricorrente: //
Conclusioni della resistente: //
Conclusioni del p.m.: // FATTO E DIRITTO
Il sig. ha chiesto che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio Parte_1
concordatario contratto a San ST al VI (NA) il 26.6.1999 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune al n. 12, Parte II, Serie A, Ufficio 1, anno 1999) con la sig.ra , CP_1
e dal quale sono nate due figlie: a Lanciano il 30.8.2005) e (a Lanciano il 27.7.2009). Per_1 Per_2
Ha chiesto l'affidamento della minore ad entrambi i genitori con collocamento della stessa presso di Per_2
sé, la disciplina del diritto di visita da parte della madre alle condizioni indicate nel suo ricorso, la ripartizione delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore al 50% tra i genitori, e la previsione dell'obbligo, a carico della sig.ra , di versare la somma complessiva di € 600,00 mensili a CP_1
titolo di contributo di mantenimento in favore delle figlie.
Dando atto del fatto che la sua separazione dalla sig.ra è stata omologata con decreto emesso da CP_1
questo Tribunale in data 19.1.2023, all'esito del giudizio 1259/2022 r.g., ha dichiarato che dall'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale non vi è stata alcuna interruzione della separazione, non essendo possibile la ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra loro.
La sig.ra , costituendosi in giudizio, ha aderito alla domanda di divorzio ma ha contestato CP_1
l'importo dei contributi richiesti per il mantenimento delle figlie e ha chiesto la declaratoria di inammissibilità delle domande di affidamento congiunto e di disciplina del diritto di visita delle figlie alle condizioni indicate dal ricorrente, dando atto dell'esistenza del procedimento n. 308/2023 r.g. relativo alla figlia minore pendente dinanzi al Tribunale per i Minorenni di L'Aquila. Per_2
Ha chiesto, per il resto, la conferma dei provvedimenti assunti in sede di separazione consensuale,
dichiarando di percepire un'indennità di disoccupazione.
Il sig. a parziale modifica delle conclusioni rassegnate nel suo ricorso, ha chiesto l'affidamento Parte_1 esclusivo della minore con collocamento della stessa presso di sé, la disciplina del diritto di visita da Per_2
parte della madre secondo le modalità stabilite dal Tribunale per i Minorenni di L'Aquila e la riduzione ad €
400,00 dell'importo dei contributi richiesti alla sig.ra per il mantenimento delle figlie. CP_1
All'udienza dell'1.10.2025, sostituita ex art. 127ter c.p.c. dal deposito di note scritte, la sig.ra , CP_1
modificando parzialmente le conclusioni rassegnate nella sua memoria, ha chiesto l'affidamento condiviso della minore con collocamento della stessa presso di sé o, in subordine, presso il padre. Per_2
Il giudice istruttore, riunito il procedimento a quello rubricato al n. 308/2023 r.g. del Tribunale per i
Minorenni, e disposta c.t.u., ha confermato il decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni il 16.11.2023,
confermato il 4.12.2023 e modificato da questo Tribunale con ordinanza del 15.7.2025, ed ha trattenuto il procedimento in decisione per l'emissione della sentenza non definitiva di divorzio. Osserva il collegio che ricorrono i presupposti stabiliti dall'art. 3 comma 1 n. 2 lettera b) l. n. 898/1970,
essendo stata la separazione consensuale dei signori e omologata con decreto emesso da Parte_1 CP_1
questo Tribunale in data 19.1.2023, all'esito del giudizio n. 1259/2022 r.g., e non essendosi verificata alcuna interruzione della separazione tra le parti.
Deve quindi essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con prosecuzione dell'istruttoria nei tempi e nei modi indicati con separata ordinanza del giudice istruttore.
La natura non definitiva della presente decisione esime dal provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig. Parte_1
nei confronti della sig.ra con ricorso presentato in data 28.2.2025, così decide: CP_1
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti a San
ST al VI (NA) in data 26.6.1999 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune al n. 12, Parte II, Serie A, Ufficio 1, anno 1999;
• manda al cancelliere ed al competente ufficiale di stato civile per gli adempimenti di loro competenza, al passaggio in giudicato della sentenza;
• dispone la prosecuzione dell'istruttoria nei tempi e nei modi stabiliti dal giudice istruttore con separata ordinanza.
Chieti, 3.10.2025
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Marcello Cozzolino
IL PRESIDENTE
Dott. Gianluca Falco