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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/12/2025, n. 5288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5288 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. AB TA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3668/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), nella qualità di genitrice Parte_1 C.F._1
esercente la responsabilità sulla minore (c.f. Persona_1
), parte rappresentata e difesa dall'avv. Silvia D'Aloisio; C.F._2
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da verbale del 03/12/2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato l'11 marzo 2024 Parte_1
nella qualità di genitore esercente la responsabilità sulla minore
[...] Per_1
, ha proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito
[...] dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 1416/2023
r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di frequenza e dei benefici di cui all'art. 3, comma 1, L. 104/92 a decorrere dalla data di presentazione della domanda
1 amministrativa. A sostegno dell'opposizione la ricorrente, riportandosi alle valutazioni rese dal proprio consulente di parte, ha contestato le conclusioni medico legali del c.t.u.
(cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
L' costituitosi con memoria del 30 dicembre 2024, ha chiesto il rigetto CP_1
dell'opposizione e, quindi, la conferma delle conclusioni raggiunte dal c.t.u. nella prima fase del processo (cfr. memoria).
Ritenutolo opportuno, viste le osservazioni effettuate in merito alla prima consulenza ed in considerazione dell'età della minore, questo giudice ha disposto la rinnovazione della c.t.u. mediante nomina di un medico specializzato in pediatria (cfr. ordinanza del 31 gennaio 2025).
Ciò detto, l'opposizione va accolta perché le conclusioni raggiunte dal secondo c.t.u.
- secondo cui la minore presenta i requisiti sanitari per il Persona_1
riconoscimento dell'indennità di frequenza e dei benefici di cui all'art. 3, comma 1, L.
104/92 a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa - meritano di essere preferite rispetto a quelle del primo, non soltanto per la specializzazione in pediatria del dott. , ma soprattutto per l'accuratezza della disamina compiuta da Per_2 quest'ultimo (cfr. relazione depositata il 21 marzo 2025: “Gli attuali accertamenti medico legali hanno rilevato che la perizianda è affetta da “Disabilità intellettiva (o ritardo mentale) di grado medio”, condizione morbosa, ad etiologia sconosciuta e comunque non imputabile primariamente ad una disabilità neurologica o intellettiva o sensoriale, che si manifesta sin dall'età pediatrica in soggetti con un Q.I. (Quoziente Intellettivo) ridotto rispetto alla norma (tra 35-40 e
50-55); tale situazione morbosa è non di rado familiare e clinicamente si presenta con capacità logico-deduttive più lente ed inferiori della norma, con uno sviluppo comportamentale-relazionale alterato, con difficoltà scolastiche (dislessia, disgrafia, discalculia) e con disturbi delle capacità prassiche. Come risulta dalla raccolta anamnestica, dall'esame clinico e dai certificati agli atti, questi aspetti sono presenti nella perizianda : familiarità (sia nel ramo paterno che in quello materno), Q.I. basso (49) e comunque chiaramente inferiore al limite soglia di 70, difficoltà di apprendimento (DSA) con prescrizione di un insegnante di sostegno, difficoltà nell'esprimere il proprio pensiero e nei ragionamenti deduttivi, ,presenza di dismaturità emotivo-relazionale (facile irascibilità se contradetta, eccessiva timidezza con gli estranei ), difficoltà prassiche ( per allacciarsi le scarpe, per vestirsi e per distinguere il lato destro del corpo da quello sinistro). Queste disabilità,
2 confrontando la perizianda con i minori di pari età “normali e sani”, determinano “una persistente difficoltà nello svolgimento delle funzioni e dei compiti propri della età pediatrica” e sottintendono quindi il diritto alla indennità di frequenza. Relativamente all'handicap lieve “è persona handicappata chi presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale stabilizzata e progressiva che è causa di difficoltà di apprendimento o di relazione … e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”. Orbene, come mostrano la anamnesi, i certificati sanitari agli atti e l'esame clinico, la perizianda ha una minorazione (disabilità intellettiva media) che determina uno svantaggio sociale ed una emarginazione;
essa, pertanto, è meritevole dell'handicap lieve. Peraltro (certificato agli atti del 22/2/21 rilasciato da un Ambulatorio di Neuropsichiatria
Infantile), è stata giudicata meritevole dell'handicap grave. In conclusione, le infermità presenti nella minore integrano gli estremi per l'indennità di frequenza e per l'handicap Persona_1 lieve;
la loro decorrenza va fatta risalire al momento della domanda amministrativa (Dicembre
2021) in quanto già da allora, come risulta dai certificati agli atti e dalla anamnesi, la perizianda presentava le condizioni morbose che ne danno diritto”).
Stante quanto esposto, in accoglimento dell'opposizione proposta, va dichiarato che la minore presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento Persona_1
dell'indennità di frequenza e dei benefici di cui all'art. 3, comma 1, L. 104/92 a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (dicembre 2021).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono distratte in favore del procuratore della ricorrente giusta dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
In base alla medesima regola processuale (art. 91 c.p.c.), infine, le spese di c.t.u., liquidate con separati decreti, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M
nel contraddittorio delle parti, accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che la minore Persona_1 presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di frequenza e dei benefici di cui all'art. 3, comma 1, L. 104/92 a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (dicembre 2021); condanna l' al pagamento in favore dell'avv. Silvia D'Aloisio, nella qualità di CP_1
procuratrice antistataria ex art. 93 c.p.c. di , delle spese di lite di Parte_1
3 quest'ultima, che liquida in € 3.500,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separati CP_1 decreti.
Così deciso il 03/12/2025
Il Giudice del Lavoro
AB TA
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. AB TA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3668/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), nella qualità di genitrice Parte_1 C.F._1
esercente la responsabilità sulla minore (c.f. Persona_1
), parte rappresentata e difesa dall'avv. Silvia D'Aloisio; C.F._2
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da verbale del 03/12/2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato l'11 marzo 2024 Parte_1
nella qualità di genitore esercente la responsabilità sulla minore
[...] Per_1
, ha proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito
[...] dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 1416/2023
r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di frequenza e dei benefici di cui all'art. 3, comma 1, L. 104/92 a decorrere dalla data di presentazione della domanda
1 amministrativa. A sostegno dell'opposizione la ricorrente, riportandosi alle valutazioni rese dal proprio consulente di parte, ha contestato le conclusioni medico legali del c.t.u.
(cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
L' costituitosi con memoria del 30 dicembre 2024, ha chiesto il rigetto CP_1
dell'opposizione e, quindi, la conferma delle conclusioni raggiunte dal c.t.u. nella prima fase del processo (cfr. memoria).
Ritenutolo opportuno, viste le osservazioni effettuate in merito alla prima consulenza ed in considerazione dell'età della minore, questo giudice ha disposto la rinnovazione della c.t.u. mediante nomina di un medico specializzato in pediatria (cfr. ordinanza del 31 gennaio 2025).
Ciò detto, l'opposizione va accolta perché le conclusioni raggiunte dal secondo c.t.u.
- secondo cui la minore presenta i requisiti sanitari per il Persona_1
riconoscimento dell'indennità di frequenza e dei benefici di cui all'art. 3, comma 1, L.
104/92 a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa - meritano di essere preferite rispetto a quelle del primo, non soltanto per la specializzazione in pediatria del dott. , ma soprattutto per l'accuratezza della disamina compiuta da Per_2 quest'ultimo (cfr. relazione depositata il 21 marzo 2025: “Gli attuali accertamenti medico legali hanno rilevato che la perizianda è affetta da “Disabilità intellettiva (o ritardo mentale) di grado medio”, condizione morbosa, ad etiologia sconosciuta e comunque non imputabile primariamente ad una disabilità neurologica o intellettiva o sensoriale, che si manifesta sin dall'età pediatrica in soggetti con un Q.I. (Quoziente Intellettivo) ridotto rispetto alla norma (tra 35-40 e
50-55); tale situazione morbosa è non di rado familiare e clinicamente si presenta con capacità logico-deduttive più lente ed inferiori della norma, con uno sviluppo comportamentale-relazionale alterato, con difficoltà scolastiche (dislessia, disgrafia, discalculia) e con disturbi delle capacità prassiche. Come risulta dalla raccolta anamnestica, dall'esame clinico e dai certificati agli atti, questi aspetti sono presenti nella perizianda : familiarità (sia nel ramo paterno che in quello materno), Q.I. basso (49) e comunque chiaramente inferiore al limite soglia di 70, difficoltà di apprendimento (DSA) con prescrizione di un insegnante di sostegno, difficoltà nell'esprimere il proprio pensiero e nei ragionamenti deduttivi, ,presenza di dismaturità emotivo-relazionale (facile irascibilità se contradetta, eccessiva timidezza con gli estranei ), difficoltà prassiche ( per allacciarsi le scarpe, per vestirsi e per distinguere il lato destro del corpo da quello sinistro). Queste disabilità,
2 confrontando la perizianda con i minori di pari età “normali e sani”, determinano “una persistente difficoltà nello svolgimento delle funzioni e dei compiti propri della età pediatrica” e sottintendono quindi il diritto alla indennità di frequenza. Relativamente all'handicap lieve “è persona handicappata chi presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale stabilizzata e progressiva che è causa di difficoltà di apprendimento o di relazione … e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”. Orbene, come mostrano la anamnesi, i certificati sanitari agli atti e l'esame clinico, la perizianda ha una minorazione (disabilità intellettiva media) che determina uno svantaggio sociale ed una emarginazione;
essa, pertanto, è meritevole dell'handicap lieve. Peraltro (certificato agli atti del 22/2/21 rilasciato da un Ambulatorio di Neuropsichiatria
Infantile), è stata giudicata meritevole dell'handicap grave. In conclusione, le infermità presenti nella minore integrano gli estremi per l'indennità di frequenza e per l'handicap Persona_1 lieve;
la loro decorrenza va fatta risalire al momento della domanda amministrativa (Dicembre
2021) in quanto già da allora, come risulta dai certificati agli atti e dalla anamnesi, la perizianda presentava le condizioni morbose che ne danno diritto”).
Stante quanto esposto, in accoglimento dell'opposizione proposta, va dichiarato che la minore presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento Persona_1
dell'indennità di frequenza e dei benefici di cui all'art. 3, comma 1, L. 104/92 a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (dicembre 2021).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono distratte in favore del procuratore della ricorrente giusta dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
In base alla medesima regola processuale (art. 91 c.p.c.), infine, le spese di c.t.u., liquidate con separati decreti, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M
nel contraddittorio delle parti, accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che la minore Persona_1 presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di frequenza e dei benefici di cui all'art. 3, comma 1, L. 104/92 a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (dicembre 2021); condanna l' al pagamento in favore dell'avv. Silvia D'Aloisio, nella qualità di CP_1
procuratrice antistataria ex art. 93 c.p.c. di , delle spese di lite di Parte_1
3 quest'ultima, che liquida in € 3.500,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separati CP_1 decreti.
Così deciso il 03/12/2025
Il Giudice del Lavoro
AB TA
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