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Sentenza 24 aprile 2024
Sentenza 24 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/04/2024, n. 1089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1089 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2024 |
Testo completo
R.G.L. 7303/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 24/04/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7303/2023 promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Marco Camisassi, elettivamente domiciliata in Saluzzo, Via Bagni n. 1/C, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
Contro
C.F./P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. , Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
(C.F. ), Parte_4 C.F._4
tutti rappresentati e difesi, dall'avv. Gianluca CIANCIA, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Caramagna Piemonte (CN), Via Garessio n. 2;
CONVENUTO
Avente ad oggetto: accertamento lavoro subordinato – differenze retributive
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino-Sez. Specializzata Lavoro;
respinta ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione;
previa assunzione dei mezzi di prova per interrogatorio e testi, dedotti nel presente ricorso;
previa eventuale CTU contabile in caso di contestazione dell'allegato conteggio;
previa audizione/assunzione a teste del Dott. , estensore del prodotto conteggio (ns.doc.n. 3); Testimone_1 dichiarare e accertare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 01/01/2014 al
30/06/2021; con orario di 4 ore al dì per 5 giorni settimanali, oltre straordinari e lavoro festivo, queste
due ultime domande vengono riservate in altra separata sede, ma non rinunciate;
accertare e dichiarare
1 che l'attività lavorativa veniva prestata con orario elastico, prevalentemente al mattino;
dichiarare conseguentemente il diritto della SI.ra a percepire le differenze retributive per il lavoro Parte_1 prestato ed in applicazione del Livello III, tenuto conto Organizzazione_1 di aver percepito in contanti la somma mensile di Euro 800,00, condannando la convenuta ed i soci SI.
, SI.ra e SI. al pagamento della somma Parte_2 Parte_3 Parte_4 complessiva in linea capitale per differenze retributive per il lavoro prestato di Euro 6.166,76, oltre al
TFR per Euro 6.718,04 per i titoli dedotti e della veriore somma da accertarsi in corso di causa o da liquidarsi in via equitativa ex art. 36 della Costituzione. Con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal sorgere di ciascun credito al saldo;
riservando in altra separata sede la domanda per lo straordinario prestato od il lavoro festivo. Condannarsi altresì parte convenuta all'integrale regolarizzazione, sotto il profilo previdenziale ed assistenziale, degli orari e del CCNL, come sopra accertati. Con il favore delle spese ed onorari del presente giudizio;
sentenza provvisoriamente esecutiva”
Per parte convenuta:
“Nel merito, in via principale, respingersi e rigettarsi tutte le domande, nessuna esclusa, proposte dalla ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto in forza delle argomentazioni sopra Parte_1 spiegate. In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui la superiore domanda non dovesse essere accolta e l'Ill.mo Giudice adito dovesse accogliere anche solo parzialmente una delle domande spiegate dalla ricorrente, rideterminare le richieste dalla medesima spiegate alla luce delle
argomentazioni di cui in narrativa, rideterminando il corretto ammontare dei conteggi al netto delle trattenute e delle imposte all'esito delle risultanze istruttorie da dimostrarsi a cura della ricorrente senza inversione dell'onere della prova. In ogni caso con il favore delle spese del presente giudizio, per esposti, competenze, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 23/10/2023 il sig. ha esposto di Parte_1
avere lavorato alle dipendenze della dall'1.1.2014 al Controparte_1
30.6.2021 senza regolarizzazione del contratto di lavoro e agisce in giudizio per l'accertamento della instaurazione tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato di 20 ore settimanali e per il pagamento delle differenze retributive maturate.
Si sono costituiti in giudizio la e i soci Controparte_1 [...]
, e negando l'instaurazione del rapporto di CP_2 Parte_3 Parte_4
lavoro subordinato e rilevando la carenza della deduzione, in ricorso, degli elementi costitutivi della subordinazione.
La causa è stata discussa all'odierna udienza, senza necessità di attività istruttoria.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
2 2. In virtù della regola fissata dall'art. 2697 c.c., il lavoratore che invochi il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro deve dimostrare la sussistenza degli elementi (c.d. "indici rivelatori") caratteristici della subordinazione, anche e soprattutto qualora il rapporto sia stato diversamente qualificato dalle parti (cfr.
Cass. sez. lav. n. 1427 del 15/02/1997; n. 5826 del 13/03/2007; n. 5872 del 04/03/2008);
"Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2697 c.c. grava sull'attore l'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio. Per dimostrare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato è onere del prestatore di lavoro fornire la prova della sussistenza di tutti gli elementi necessari e sufficienti alla qualificazione del rapporto come subordinato" (Cass. 11530/13).
È stato altresì ribadito che l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia e inserimento nell'organizzazione aziendale (cfr. Cass. 16935/2013; Cass. 23999/2012; Cass. 1893/2007); detto vincolo di soggezione discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative
(Cass. sez. lav. Sent. n. 4369/2017), e la sua esistenza va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione (Cass. Sez. L, Sentenza n. 2728 del 08/02/2010).
Accanto a tale elemento fondamentale della subordinazione, la giurisprudenza ha individuato ulteriori indici c.d. sussidiari o accessori, quali: l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario di lavoro, la cadenza e la misura fissa della retribuzione, la localizzazione della prestazione, l'utilizzo dei mezzi produttivi del datore di lavoro, l'obbligo di giustificare le assenze.
Ebbene, la ricorrenza di tali elementi, valutati con giudizio sintetico e non atomistico, può essere indicativa della ricorrenza di un rapporto di lavoro subordinato. In tal senso la Corte di Cassazione ha affermato che: "L'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso,
è il vincolo di soggezione personale del lavoratore - che necessita della prova di idonei indici rivelatori, incombente allo stesso lavoratore - al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed
3 inserimento nell'organizzazione aziendale. Pertanto, gli altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, ed eventuali altri, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire gli indici rivelatori, complessivamente considerati e tali da prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, attraverso i quali diviene evidente nel caso concreto l'essenza del rapporto, e cioè la subordinazione, mediante la valutazione non atomistica ma complessiva delle risultanze processuali. La relativa valutazione di fatto di tali elementi è rimessa al giudice del merito, con la conseguenza che essa, se risulta immune da vizi giuridici ed adeguatamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità, ove, invece, è censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto" (Cass.
4171/2006).
È poi ricorrente nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo cu ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo (Cass. civ. Sez. L, sent. 08/02/2010 n. 2728, nonché Cass. civ. sez. lav., 03/11/2020, n. 24391) e che l'esistenza del vincolo della subordinazione va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione.
3. Orbene, nel caso di specie, come correttamente rilevato dalla difesa delle parti convenuta, nulla di tutto ciò è dedotto in ricorso.
Nel domandare l'accertamento dello svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato, parte ricorrente si limita ad affermare di avere svolto mansioni di impiegata-addetta contabile, senza riferire alcunché né in merito ai requisiti principali della subordinazione
(potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale), né con riferimento a possibili indici rivelatori della subordinazione.
Al contrario, la flessibilità dell'orario di lavoro (cap. 4 di cui al ricorso) e l'autonomia nell'espletamento delle mansioni che traspare dalla generica descrizione contenuta nel cap. 6 di cui al ricorso appaiono circostanze affatto compatibili con la natura autonoma del rapporto di lavoro e peraltro non solo idonee a smentire l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, ma finanche una collaborazione etero-organizzata ai sensi dell'art. 2
d.lgs. n. 81/2015 (peraltro nemmeno adombrata dalla ricorrente).
4. L'omessa allegazione dei fatti costitutivi della domanda e l'assoluta inconsistenza
4 della descrizione delle modalità di svolgimento della prestazione rendono del tutto superflua qualunque attività istruttoria, tenuto altresì conto della genericità dei capitoli di prova formulati dalla parte ricorrente.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono quantificate in dispositivo, applicati i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto del numero delle parti convenute, omesso il compenso per la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Respinge il ricorso;
2. Condanna a rimborsare alle parti convenute le spese di lite, Parte_1
che si liquidano in complessivi € 8.000,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Torino, 24/04/2024
Il Giudice dott. Nicola Tritta
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 24/04/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7303/2023 promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Marco Camisassi, elettivamente domiciliata in Saluzzo, Via Bagni n. 1/C, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
Contro
C.F./P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. , Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
(C.F. ), Parte_4 C.F._4
tutti rappresentati e difesi, dall'avv. Gianluca CIANCIA, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Caramagna Piemonte (CN), Via Garessio n. 2;
CONVENUTO
Avente ad oggetto: accertamento lavoro subordinato – differenze retributive
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino-Sez. Specializzata Lavoro;
respinta ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione;
previa assunzione dei mezzi di prova per interrogatorio e testi, dedotti nel presente ricorso;
previa eventuale CTU contabile in caso di contestazione dell'allegato conteggio;
previa audizione/assunzione a teste del Dott. , estensore del prodotto conteggio (ns.doc.n. 3); Testimone_1 dichiarare e accertare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 01/01/2014 al
30/06/2021; con orario di 4 ore al dì per 5 giorni settimanali, oltre straordinari e lavoro festivo, queste
due ultime domande vengono riservate in altra separata sede, ma non rinunciate;
accertare e dichiarare
1 che l'attività lavorativa veniva prestata con orario elastico, prevalentemente al mattino;
dichiarare conseguentemente il diritto della SI.ra a percepire le differenze retributive per il lavoro Parte_1 prestato ed in applicazione del Livello III, tenuto conto Organizzazione_1 di aver percepito in contanti la somma mensile di Euro 800,00, condannando la convenuta ed i soci SI.
, SI.ra e SI. al pagamento della somma Parte_2 Parte_3 Parte_4 complessiva in linea capitale per differenze retributive per il lavoro prestato di Euro 6.166,76, oltre al
TFR per Euro 6.718,04 per i titoli dedotti e della veriore somma da accertarsi in corso di causa o da liquidarsi in via equitativa ex art. 36 della Costituzione. Con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal sorgere di ciascun credito al saldo;
riservando in altra separata sede la domanda per lo straordinario prestato od il lavoro festivo. Condannarsi altresì parte convenuta all'integrale regolarizzazione, sotto il profilo previdenziale ed assistenziale, degli orari e del CCNL, come sopra accertati. Con il favore delle spese ed onorari del presente giudizio;
sentenza provvisoriamente esecutiva”
Per parte convenuta:
“Nel merito, in via principale, respingersi e rigettarsi tutte le domande, nessuna esclusa, proposte dalla ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto in forza delle argomentazioni sopra Parte_1 spiegate. In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui la superiore domanda non dovesse essere accolta e l'Ill.mo Giudice adito dovesse accogliere anche solo parzialmente una delle domande spiegate dalla ricorrente, rideterminare le richieste dalla medesima spiegate alla luce delle
argomentazioni di cui in narrativa, rideterminando il corretto ammontare dei conteggi al netto delle trattenute e delle imposte all'esito delle risultanze istruttorie da dimostrarsi a cura della ricorrente senza inversione dell'onere della prova. In ogni caso con il favore delle spese del presente giudizio, per esposti, competenze, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 23/10/2023 il sig. ha esposto di Parte_1
avere lavorato alle dipendenze della dall'1.1.2014 al Controparte_1
30.6.2021 senza regolarizzazione del contratto di lavoro e agisce in giudizio per l'accertamento della instaurazione tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato di 20 ore settimanali e per il pagamento delle differenze retributive maturate.
Si sono costituiti in giudizio la e i soci Controparte_1 [...]
, e negando l'instaurazione del rapporto di CP_2 Parte_3 Parte_4
lavoro subordinato e rilevando la carenza della deduzione, in ricorso, degli elementi costitutivi della subordinazione.
La causa è stata discussa all'odierna udienza, senza necessità di attività istruttoria.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
2 2. In virtù della regola fissata dall'art. 2697 c.c., il lavoratore che invochi il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro deve dimostrare la sussistenza degli elementi (c.d. "indici rivelatori") caratteristici della subordinazione, anche e soprattutto qualora il rapporto sia stato diversamente qualificato dalle parti (cfr.
Cass. sez. lav. n. 1427 del 15/02/1997; n. 5826 del 13/03/2007; n. 5872 del 04/03/2008);
"Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2697 c.c. grava sull'attore l'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio. Per dimostrare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato è onere del prestatore di lavoro fornire la prova della sussistenza di tutti gli elementi necessari e sufficienti alla qualificazione del rapporto come subordinato" (Cass. 11530/13).
È stato altresì ribadito che l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia e inserimento nell'organizzazione aziendale (cfr. Cass. 16935/2013; Cass. 23999/2012; Cass. 1893/2007); detto vincolo di soggezione discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative
(Cass. sez. lav. Sent. n. 4369/2017), e la sua esistenza va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione (Cass. Sez. L, Sentenza n. 2728 del 08/02/2010).
Accanto a tale elemento fondamentale della subordinazione, la giurisprudenza ha individuato ulteriori indici c.d. sussidiari o accessori, quali: l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario di lavoro, la cadenza e la misura fissa della retribuzione, la localizzazione della prestazione, l'utilizzo dei mezzi produttivi del datore di lavoro, l'obbligo di giustificare le assenze.
Ebbene, la ricorrenza di tali elementi, valutati con giudizio sintetico e non atomistico, può essere indicativa della ricorrenza di un rapporto di lavoro subordinato. In tal senso la Corte di Cassazione ha affermato che: "L'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso,
è il vincolo di soggezione personale del lavoratore - che necessita della prova di idonei indici rivelatori, incombente allo stesso lavoratore - al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed
3 inserimento nell'organizzazione aziendale. Pertanto, gli altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, ed eventuali altri, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire gli indici rivelatori, complessivamente considerati e tali da prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, attraverso i quali diviene evidente nel caso concreto l'essenza del rapporto, e cioè la subordinazione, mediante la valutazione non atomistica ma complessiva delle risultanze processuali. La relativa valutazione di fatto di tali elementi è rimessa al giudice del merito, con la conseguenza che essa, se risulta immune da vizi giuridici ed adeguatamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità, ove, invece, è censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto" (Cass.
4171/2006).
È poi ricorrente nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo cu ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo (Cass. civ. Sez. L, sent. 08/02/2010 n. 2728, nonché Cass. civ. sez. lav., 03/11/2020, n. 24391) e che l'esistenza del vincolo della subordinazione va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione.
3. Orbene, nel caso di specie, come correttamente rilevato dalla difesa delle parti convenuta, nulla di tutto ciò è dedotto in ricorso.
Nel domandare l'accertamento dello svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato, parte ricorrente si limita ad affermare di avere svolto mansioni di impiegata-addetta contabile, senza riferire alcunché né in merito ai requisiti principali della subordinazione
(potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale), né con riferimento a possibili indici rivelatori della subordinazione.
Al contrario, la flessibilità dell'orario di lavoro (cap. 4 di cui al ricorso) e l'autonomia nell'espletamento delle mansioni che traspare dalla generica descrizione contenuta nel cap. 6 di cui al ricorso appaiono circostanze affatto compatibili con la natura autonoma del rapporto di lavoro e peraltro non solo idonee a smentire l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, ma finanche una collaborazione etero-organizzata ai sensi dell'art. 2
d.lgs. n. 81/2015 (peraltro nemmeno adombrata dalla ricorrente).
4. L'omessa allegazione dei fatti costitutivi della domanda e l'assoluta inconsistenza
4 della descrizione delle modalità di svolgimento della prestazione rendono del tutto superflua qualunque attività istruttoria, tenuto altresì conto della genericità dei capitoli di prova formulati dalla parte ricorrente.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono quantificate in dispositivo, applicati i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto del numero delle parti convenute, omesso il compenso per la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Respinge il ricorso;
2. Condanna a rimborsare alle parti convenute le spese di lite, Parte_1
che si liquidano in complessivi € 8.000,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Torino, 24/04/2024
Il Giudice dott. Nicola Tritta
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