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Articolo 11 della Legge 13 giugno 1907, n. 403
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Legge 13 giugno 1907, n. 403
Articolo 11 della Legge 13 giugno 1907, n. 403
Versione
23 luglio 1907
Art. 11.
Nulla e' mutato rispetto alle vie funicolari esistenti.
Entrata in vigore il 23 luglio 1907
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