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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 09/06/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4213/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Bolzano, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Andrea Pappalardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4213/2022 promossa da:
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
WOLFGANG BURCHIA, domiciliatario;
- parte attrice - contro
, contumace;
CP_1
- parte convenuta -
e
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_2
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. VALENTINA LONER domiciliatario;
- parte convenuta -
In punto: risarcimento da fatto illecito.
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
di parte attrice:
“Voglia il Tribunale Ill.mo di Bolzano, contrariis reiectis, pagina 1 di 6 - accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig. , nato a CP_1
AD M'RA (Marocco) in data 05.06.1979, nella causazione del sinistro occorso in data 12.06.2000 all'odierno attore, peraltro non contestata e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 149, ultimo comma, D. Lgs. 209/2005, - condannare
(C.F.: ; Part. I.V.A.: ), con sede Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
legale in 20141 Milano (MI), Via Spadolini Giovanni, n. 7, Centro Leoni –
Palazzo B, in persona del procuratore dott. , ovvero in persona Parte_2
del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento, in favore del sig. Pt_1
e per le causali di cui in narrativa, dei danni da questi subìti e
[...]
quantificati in € 12.469,70 (già detratto l'acconto di Euro 6.344,38), o nella misura, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, ovvero da liquidarsi in via equitativa, il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi ai sensi di legge dal dì del dovuto al saldo;
- in ogni caso, con vittoria di compensi e spese del presente giudizio con aumento del compenso del 30%, previsto dall'art. 4 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 55/2014 per essere gli atti depositati redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione;
- si chiede fin d'ora la distrazione delle spese del presente procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c., in favore del procuratore dell'attore, il quale dichiara, all'uopo, di aver anticipato le spese relative al presente giudizio e di non aver riscosso alcun compenso, con richiesta di rimborso, altresì, delle spese sostenute per la relazione medico-legale stragiudiziale, nonché delle spese per la consulenza tecnica d'ufficio”; di parte : CP_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bolzano, contrariis reiectis, in via principale di merito: rigettare le domande attoree tutte in quanto infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni di cui in narrativa, avendo già Controparte_2
corrisposto un importo integralmente satisfattivo;
pagina 2 di 6 in via subordinata di merito: accertare e quantificare i danni effettivamente subiti dall'attore nonché gli importi erogati ed erogandi all'attrice in ragione del sinistro de quo, con rigetto delle maggiori pretese attoree, siccome infondate in fatto ed in diritto;
in ogni caso: con vittoria delle spese legali, oltre accessori dovuti per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. An debeatur
Non è in contestazione l'an debeatur, essendo pacifica la esclusiva responsabilità del convenuto contumace nella causazione del sinistro de quo, da cui originavano le lesioni oggetto di lite.
II. Quantum debeatur
L'attore ha esposto le seguenti voci di danno: danno biologico da IP per €
16.012,62, da ITP per € 2.232,04, personalizzazione del danno per € 3.648,93, spese mediche, di cura e altre spese per € 1.433,83.
Il ctu, con relazione scevra da vizi logici che pertanto questo giudice fa propria, accertava che a seguito del fatto de quo parte attrice subiva “”frattura radio distale articolare sinistra”.
Quantificava giorni 2 di ITT, giorni 35 per ITP al 75%, giorni 30 per ITP al
50%, giorni 30 per ITP al 25%, oltre a IP di natura biologica pari al 6,5 %.
Riteneva congrue e giustificate spese mediche per soli € 120,83. Tali spese vanno riconosciute in detto ammontare, non essendo ammissibili le produzioni documentali avvenute unitamente al deposito delle conclusionali.
Non trovano giustificazione le spese per l'attività di assistenza e CP_3
non vi è certa riconducibilità alla causa delle asserite spese di parcheggio.
Non vi è prova a sostegno di personalizzazione del danno.
I calcoli che seguono – elaborati mediante il sistema ReMida -
pagina 3 di 6 presuppongono l'applicazione delle tabelle in uso nel Tribunale dei Milano, in base ai dati forniti dalla c.t.u. medica, con calcolo di rivalutazione ed interessi su base mensile – alla data della presente sentenza - secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati.
Tenuto conto del pagamento di acconto per € 6.344,38 in data 15.2.2021, si perviene pertanto alle seguenti somme:
- danno biologico permanente: € 14.694,50;
- danno biologico temporaneo: € 7.295,32;
- spese mediche: € 120,83;
- acconto: € 6.344,38;
- rivalutazione: € 2.477,35;
- interessi: € 1.430,91.
Alla data della presente sentenza residuano pertanto le seguenti somme:
- Capitale: € 12.589,61;
- Rivalutazione: € 2.477,35;
- Interessi: € 1.430,91.
L'obbligazione risarcitoria, di valore, per effetto della liquidazione giudiziale si trasforma in obbligazione di valuta.
Sulla sola somma capitale rivalutata saranno pertanto dovuti gli interessi legali, dalla data della presente sentenza sino al saldo.
va pertanto condannata al pagamento, in favore Controparte_2
dell'attore, della complessiva somma di € 16.497,87, oltre agli interessi legali, calcolati sulla somma di € 15.066,96, dalla data della presente sentenza sino al saldo.
Le spese di lite del procedimento dinanzi al Giudice di pace vanno poste a carico di , stante l'evidente incompetenza per valore, come poi Parte_1 pagina 4 di 6 dichiarata con la sentenza che definiva quel giudizio.
L'esito della presente lite comporta condanna di parte convenuta al rimborso integrale delle spese in favore del procuratore di parte attrice – dichiaratosi antistatario - che, in difetto di nota spese, vengono liquidate d'ufficio.
Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico di parte CP_2
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione reietta,
accerta e dichiara
l'esclusiva responsabilità del sig. , nato a [...] CP_1
in data 05.06.1979, nella causazione del sinistro occorso in data 12.06.2000 a
, nato il [...] a [...]; Parte_1
condanna
per le ragioni in motivazione, al pagamento in favore di Controparte_2 Pt_1
del complessivo importo di € 16.497,87, oltre agli interessi legali calcolati
[...]
sulla somma di € 15.066,96, dalla data della presente sentenza sino al saldo;
condanna
al rimborso delle spese di lite del procedimento definito con Parte_1
sentenza n. 313/2022 dd. 14.9.2022 del Giudice di pace di BOLZANO, che liquida per spese vive in € 0,00 e per onorari in € 777,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
condanna
pagina 5 di 6 al rimborso delle spese di lite del presente procedimento, che Controparte_2
liquida per spese vive in € 237,00 e per onorari in € 5.000,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge, da liquidarsi direttamente in favore dell'avv. Richard Burchia, dichiaratosi antistatario;
pone
definitivamente a carico di le spese di c.t.u., come liquidate con Controparte_2
decreto dd. 12.4.2024.
Così deciso in Bolzano, il 06/06/2025.
Il giudice dott. Andrea Pappalardo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Bolzano, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Andrea Pappalardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4213/2022 promossa da:
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
WOLFGANG BURCHIA, domiciliatario;
- parte attrice - contro
, contumace;
CP_1
- parte convenuta -
e
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_2
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. VALENTINA LONER domiciliatario;
- parte convenuta -
In punto: risarcimento da fatto illecito.
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
di parte attrice:
“Voglia il Tribunale Ill.mo di Bolzano, contrariis reiectis, pagina 1 di 6 - accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig. , nato a CP_1
AD M'RA (Marocco) in data 05.06.1979, nella causazione del sinistro occorso in data 12.06.2000 all'odierno attore, peraltro non contestata e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 149, ultimo comma, D. Lgs. 209/2005, - condannare
(C.F.: ; Part. I.V.A.: ), con sede Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
legale in 20141 Milano (MI), Via Spadolini Giovanni, n. 7, Centro Leoni –
Palazzo B, in persona del procuratore dott. , ovvero in persona Parte_2
del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento, in favore del sig. Pt_1
e per le causali di cui in narrativa, dei danni da questi subìti e
[...]
quantificati in € 12.469,70 (già detratto l'acconto di Euro 6.344,38), o nella misura, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, ovvero da liquidarsi in via equitativa, il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi ai sensi di legge dal dì del dovuto al saldo;
- in ogni caso, con vittoria di compensi e spese del presente giudizio con aumento del compenso del 30%, previsto dall'art. 4 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 55/2014 per essere gli atti depositati redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione;
- si chiede fin d'ora la distrazione delle spese del presente procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c., in favore del procuratore dell'attore, il quale dichiara, all'uopo, di aver anticipato le spese relative al presente giudizio e di non aver riscosso alcun compenso, con richiesta di rimborso, altresì, delle spese sostenute per la relazione medico-legale stragiudiziale, nonché delle spese per la consulenza tecnica d'ufficio”; di parte : CP_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bolzano, contrariis reiectis, in via principale di merito: rigettare le domande attoree tutte in quanto infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni di cui in narrativa, avendo già Controparte_2
corrisposto un importo integralmente satisfattivo;
pagina 2 di 6 in via subordinata di merito: accertare e quantificare i danni effettivamente subiti dall'attore nonché gli importi erogati ed erogandi all'attrice in ragione del sinistro de quo, con rigetto delle maggiori pretese attoree, siccome infondate in fatto ed in diritto;
in ogni caso: con vittoria delle spese legali, oltre accessori dovuti per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. An debeatur
Non è in contestazione l'an debeatur, essendo pacifica la esclusiva responsabilità del convenuto contumace nella causazione del sinistro de quo, da cui originavano le lesioni oggetto di lite.
II. Quantum debeatur
L'attore ha esposto le seguenti voci di danno: danno biologico da IP per €
16.012,62, da ITP per € 2.232,04, personalizzazione del danno per € 3.648,93, spese mediche, di cura e altre spese per € 1.433,83.
Il ctu, con relazione scevra da vizi logici che pertanto questo giudice fa propria, accertava che a seguito del fatto de quo parte attrice subiva “”frattura radio distale articolare sinistra”.
Quantificava giorni 2 di ITT, giorni 35 per ITP al 75%, giorni 30 per ITP al
50%, giorni 30 per ITP al 25%, oltre a IP di natura biologica pari al 6,5 %.
Riteneva congrue e giustificate spese mediche per soli € 120,83. Tali spese vanno riconosciute in detto ammontare, non essendo ammissibili le produzioni documentali avvenute unitamente al deposito delle conclusionali.
Non trovano giustificazione le spese per l'attività di assistenza e CP_3
non vi è certa riconducibilità alla causa delle asserite spese di parcheggio.
Non vi è prova a sostegno di personalizzazione del danno.
I calcoli che seguono – elaborati mediante il sistema ReMida -
pagina 3 di 6 presuppongono l'applicazione delle tabelle in uso nel Tribunale dei Milano, in base ai dati forniti dalla c.t.u. medica, con calcolo di rivalutazione ed interessi su base mensile – alla data della presente sentenza - secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati.
Tenuto conto del pagamento di acconto per € 6.344,38 in data 15.2.2021, si perviene pertanto alle seguenti somme:
- danno biologico permanente: € 14.694,50;
- danno biologico temporaneo: € 7.295,32;
- spese mediche: € 120,83;
- acconto: € 6.344,38;
- rivalutazione: € 2.477,35;
- interessi: € 1.430,91.
Alla data della presente sentenza residuano pertanto le seguenti somme:
- Capitale: € 12.589,61;
- Rivalutazione: € 2.477,35;
- Interessi: € 1.430,91.
L'obbligazione risarcitoria, di valore, per effetto della liquidazione giudiziale si trasforma in obbligazione di valuta.
Sulla sola somma capitale rivalutata saranno pertanto dovuti gli interessi legali, dalla data della presente sentenza sino al saldo.
va pertanto condannata al pagamento, in favore Controparte_2
dell'attore, della complessiva somma di € 16.497,87, oltre agli interessi legali, calcolati sulla somma di € 15.066,96, dalla data della presente sentenza sino al saldo.
Le spese di lite del procedimento dinanzi al Giudice di pace vanno poste a carico di , stante l'evidente incompetenza per valore, come poi Parte_1 pagina 4 di 6 dichiarata con la sentenza che definiva quel giudizio.
L'esito della presente lite comporta condanna di parte convenuta al rimborso integrale delle spese in favore del procuratore di parte attrice – dichiaratosi antistatario - che, in difetto di nota spese, vengono liquidate d'ufficio.
Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico di parte CP_2
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione reietta,
accerta e dichiara
l'esclusiva responsabilità del sig. , nato a [...] CP_1
in data 05.06.1979, nella causazione del sinistro occorso in data 12.06.2000 a
, nato il [...] a [...]; Parte_1
condanna
per le ragioni in motivazione, al pagamento in favore di Controparte_2 Pt_1
del complessivo importo di € 16.497,87, oltre agli interessi legali calcolati
[...]
sulla somma di € 15.066,96, dalla data della presente sentenza sino al saldo;
condanna
al rimborso delle spese di lite del procedimento definito con Parte_1
sentenza n. 313/2022 dd. 14.9.2022 del Giudice di pace di BOLZANO, che liquida per spese vive in € 0,00 e per onorari in € 777,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
condanna
pagina 5 di 6 al rimborso delle spese di lite del presente procedimento, che Controparte_2
liquida per spese vive in € 237,00 e per onorari in € 5.000,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge, da liquidarsi direttamente in favore dell'avv. Richard Burchia, dichiaratosi antistatario;
pone
definitivamente a carico di le spese di c.t.u., come liquidate con Controparte_2
decreto dd. 12.4.2024.
Così deciso in Bolzano, il 06/06/2025.
Il giudice dott. Andrea Pappalardo
pagina 6 di 6