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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 16/09/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 338/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 338/2023 R.G., avente ad oggetto “mansioni superiori e differenze retributive”,
PROMOSSA DA
, con gli avv.ti Antonino Puglisi e Guglielmo Pacetto;
Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Joseph Donegani;
- Resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato il 17 marzo 2023, ha adito questo Parte_1
Cont Tribunale chiedendo la condanna dell' al pagamento della “complessiva somma di
Euro 10.441,99, maturata nel periodo intercorrente tra giugno 2017 e giugno 2020, di cui Euro 9.029,81 quale differenze per paga base, Euro 731,09 quale differenze per
13°, Euro 681,09 quale differenze per straordinari”, in ragione delle mansioni superiori di Coordinatore Infermieristico, in tesi, svolte presso l'U.O. di Nefrologia e Dialisi del
Presidio Ospedaliero di Gela, riconducibili al livello DS del CCNL di categoria.
A fondamento delle proprie pretese, ha esposto di essere stata assunta il 28 dicembre 1993 con contratto a tempo indeterminato, con formale inquadramento nella cat. D, posizione 6, del CCNL “Comparto Sanità pubblica non dirigenti”, per la mansione di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere;
che con disposizione dell'1 novembre 2004 dell'allora direttore della U.O., dott. è stata Persona_1
destinata alle superiori mansioni di Coordinatore Infermieristico della U.O. di
Nefrologia e Dialisi;
che il successivo direttore della U.O., dott. , nominato Persona_2 il 7 dicembre 2011, l'ha mantenuta nel ruolo precedentemente assegnatole, svolto sino al 30 giugno 2020; che, in particolare, la superiore mansione, è consistita nella gestione e razionalizzazione delle risorse umane e tecnologiche, ivi compresa l'articolazione dei turni di sevizio del personale assegnato, nonché nella programmazione, organizzazione e gestione dei rifornimenti di farmaci, presidi e generi di natura alberghiera, contribuendo in maniera significativa al raggiungimento degli obiettivi della Unità
Operativa ed al notevole ampliamento dell'attività istituzionale della predetta Unità; che nonostante lo svolgimento continuativo e prevalente delle descritte mansioni superiori non sono state corrisposte le differenze retributive spettanti.
Cont
Costituitasi in giudizio, l ha chiesto il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale
L'udienza del 22 maggio 2025 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Merito.
Il ricorso è infondato.
Va rammentato che, in materia di pubblico impiego contrattualizzato, il dipendente che svolge di fatto mansioni superiori a quelle proprie della qualifica in cui è formalmente inquadrato acquista il diritto al trattamento economico corrispondente alla maggiore professionalità disimpegnata. Tale diritto, in analogia a quanto previsto per il lavoro privato dall'art. 2103 comma 7 c.c., è sancito dall'art. 52 co. 5 del d. lgs. 165/01, anche al di fuori delle ipotesi tipiche ed eccezionali previste all'art. 52 co. 2 di adibizione del lavoratore a mansioni proprie della qualifica superiore, e dunque a prescindere dalla eventuale illegittimità o irregolarità dell'assegnazione del dipendente a mansioni superiori (Cass. civ. S.U. n. 25837/2007). Trova così attuazione nel contesto del lavoro pubblico contrattualizzato, in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale (tra le altre, sentenze n. 908/1988; n. 57/1989; n. 236/1992; n. 296/1990),
2 il principio sancito dall'art. 36 Cost. per il quale il lavoratore ha diritto ad una retribuzione giusta, ossia proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato. Fermo restando che nel pubblico impiego lo svolgimento di mansioni superiori non può giustificare la formale attribuzione della qualifica superiore corrispondente alle mansioni di fatto disimpegnate, ma solo il diritto a percepire il correlativo trattamento retributivo, quest'ultimo è però condizionato alla prova da parte del lavoratore che le mansioni di fatto svolte rispecchino in termini di prevalenza quantitativa, qualitativa e temporale le competenze e i contenuti del superiore livello (vedi art. 52 comma 3 d. lgs.
165/01 e Cass. civ. n. 23741/08).
L'accertamento dell'effettivo svolgimento di mansioni superiori anche nel pubblico impiego si articola in tre fasi successive, secondo l'insegnamento della Corte di
Cassazione (Cass. civ. 15739/2011). In primo luogo il giudice deve identificare le categorie e le qualifiche, interpretando le disposizioni contrattuali collettive secondo i criteri di cui agli artt. 1362 c.c.; deve poi accertare le mansioni di fatto svolte dal lavoratore;
infine deve confrontare le categorie o qualifiche così identificate con le mansioni in concreto disimpegnate dal lavoratore.
I menzionati principi sono stati ribaditi anche di recente dalla Corte di
Cassazione: “
4.1. questa Corte ha da tempo affermato che il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (Cfr. fra le tante Cass.
12.5.2006 n. 11037; Cass. 28.5.2015 n. 8589; Cass. 30.3.2016 n. 6174; Cass. 27.9.2016
n. 18943; Cass.
4.10.2017 n. 23180);
4.2. si è precisato che l'osservanza dell'anzidetto criterio "trifasico" non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, essendo sufficiente che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio (Cass. n. 18943/2016 cit.);
4.3. ove, però, una delle predette fasi venga omessa, o comunque della stessa non si dia conto nella sentenza impugnata, è configurabile il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., n. 3, perché
l'omissione si risolve nell'errata applicazione dell'art. 2103 c.c., o, per l'impiego
3 pubblico contrattualizzato, del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 (Cass. n. 11037/2006 cit.
e fra le più recenti Cass. 15.1.2018 n. 752);
4.4. con specifico riferimento all'esercizio di mansioni superiori nell'impiego pubblico si è, inoltre, osservato che può considerarsi svolgimento di mansioni superiori "soltanto l'attribuzione in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti di dette mansioni" (D.Lgs. n.
165 del 2001, art. 52, comma 3, che ripete la formulazione del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56, come modificato dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 25), con la conseguenza che "a tal fine il giudice di merito deve procedere a una penetrante ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte e all'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili professionali pertinenti"
(Cass. n. 20692/2004 e Cass. n. 16469/2007” (Cass. civ. 818/2020).
Il lavoratore che agisce per il pagamento delle differenze retributive derivanti dallo svolgimento di mansioni superiori ha quindi l'onere di allegare e provare tutti gli elementi necessari al giudice per porre in essere il summenzionato procedimento logico
- giuridico trifasico e per poter apprezzare, mediante una penetrante ricognizione delle mansioni svolte e un loro confronto con le declaratorie generali delle categorie contrattuali coinvolte nella controversia, l'attribuzione in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, delle mansioni e dei compiti caratterizzanti l'inquadramento superiore rivendicato.
In altri termini, come più volte rimarcato dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimità, non basta affermare: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata. Occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale. Né può, a tal fine, sopperire l'intervento ufficioso del giudice che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che dice l'onere di allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno della domanda (tra le tante, Cass. civ. 8025/2003).
Fatta tale premessa, essendo la ricorrente inquadrata nella categoria D e agendo per il riconoscimento del diritto al superiore inquadramento nel livello D Super del
4 CCNL o, comunque, per la condanna generica dell'amministrazione al pagamento delle differenze retributive, va individuato il tratto distintivo tra i livelli.
Attingendo alle declaratorie enunciate all'Allegato 1, alla categoria D
“Appartengono i lavoratori che, ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale”.
Al livello economico D super (Ds) “Appartengono altresì a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che, oltre alle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, richiedono a titolo esemplificativo e anche disgiuntamente: autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti;
ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione;
funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane;
coordinamento di attività didattica;
iniziative di programmazione e proposta”.
Ora, appare evidente come il tratto comune tra le due attività sia certamente quello del possesso e della messa a frutto di conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali nel modello organizzativo aziendale, ma la differenza risiede nella tipologia di responsabilità richiesta al livello Ds e concernente i risultati conseguiti, oltre che nella discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione, nelle funzioni di direzione e coordinamento, che comportano la gestione e il controllo di risorse umane, dell'attività didattica ed il coinvolgimento in iniziative di programmazione e proposta.
Le competenze richieste per l'inquadramento D Super inglobano quelle previste il livello D, essendone un'evoluzione migliorativa, perché l'inquadramento D Super prevede una responsabilità più ampia relativa non solo alla propria condotta, come nel livello D, ma anche ai risultati raggiunti nell'ambito della struttura operativa di assegnazione.
Il livello reclamato è, dunque, connotato da funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane, coordinamento di attività
5 didattica, iniziative di programmazione e proposta, tuttavia non può dirsi che queste si esauriscano, per quanto attiene al personale infermieristico, nel ruolo di “caposala”.
Ebbene, nel caso de qua agitur, già in punto di allegazione, non può dirsi che la ricorrente abbia svolto compiti riconducibili alla mansione superiore DS. Infatti, la stessa si è limitata alla generica affermazione di avere svolto mansioni di Coordinatore infermieristico, per poi focalizzarsi sull'elencazione delle attività disimpegnate, ricondotte all'inquadramento superiore, senza però soffermarsi sulla loro consistenza e frequenza nell'ambito del proprio orario di lavoro, in modo da renderne possibile l'apprezzamento in termini di sistematicità e di prevalenza sia quantitativa che qualitativa, rispetto alle mansioni proprie del profilo di appartenenza, piuttosto che di occasionalità e sporadicità di svolgimento.
Ma soprattutto, espressioni quali “gestione e razionalizzazione delle risorse umane e tecnologiche” e “programmazione, organizzazione e gestione dei rifornimenti di farmaci, presidi e generi di natura alberghiera” sono formule che nulla dicono sulla concreta attività svolta dalla lavoratrice, soprattutto in punto di discrezionalità e autonomia operativa, nonché di responsabilità per le scelte assunte. Anche l'affermata attività di “articolazione dei turni di sevizio del personale”, di per sé, è locuzione che, in assenza di elementi qualificanti, non consente di vagliare l'eventuale autonomia delle scelte organizzative.
Tale carenza allegatoria si rispecchia nel contenuto della prova orale espletata, che non permette di affermare lo svolgimento delle mansioni relative all'inquadramento negoziale reclamato, né, giocoforza, la prevalenza e continuità delle stesse su quelle appartenenti al proprio inferiore inquadramento formale.
3. Conclusioni.
Alla stregua di quanto precede, sulla base delle allegazioni di parte ricorrente, della produzione documentale in atti, facendo applicazione dei principi in materia di allegazione e prova e dell'ordinario criterio di riparto dell'onus probandi in materia di obbligazioni contrattuali, ritiene questo giudicante che, assorbita ogni ulteriore questione, il ricorso sia infondato e quindi debba essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono determinate in base al valore della controversia, alla complessità delle questioni (bassa) e alle fasi di giudizio svolte.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 2.109,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA, come per legge
Gela, 16 settembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Vincenzo Accardo
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 338/2023 R.G., avente ad oggetto “mansioni superiori e differenze retributive”,
PROMOSSA DA
, con gli avv.ti Antonino Puglisi e Guglielmo Pacetto;
Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Joseph Donegani;
- Resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato il 17 marzo 2023, ha adito questo Parte_1
Cont Tribunale chiedendo la condanna dell' al pagamento della “complessiva somma di
Euro 10.441,99, maturata nel periodo intercorrente tra giugno 2017 e giugno 2020, di cui Euro 9.029,81 quale differenze per paga base, Euro 731,09 quale differenze per
13°, Euro 681,09 quale differenze per straordinari”, in ragione delle mansioni superiori di Coordinatore Infermieristico, in tesi, svolte presso l'U.O. di Nefrologia e Dialisi del
Presidio Ospedaliero di Gela, riconducibili al livello DS del CCNL di categoria.
A fondamento delle proprie pretese, ha esposto di essere stata assunta il 28 dicembre 1993 con contratto a tempo indeterminato, con formale inquadramento nella cat. D, posizione 6, del CCNL “Comparto Sanità pubblica non dirigenti”, per la mansione di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere;
che con disposizione dell'1 novembre 2004 dell'allora direttore della U.O., dott. è stata Persona_1
destinata alle superiori mansioni di Coordinatore Infermieristico della U.O. di
Nefrologia e Dialisi;
che il successivo direttore della U.O., dott. , nominato Persona_2 il 7 dicembre 2011, l'ha mantenuta nel ruolo precedentemente assegnatole, svolto sino al 30 giugno 2020; che, in particolare, la superiore mansione, è consistita nella gestione e razionalizzazione delle risorse umane e tecnologiche, ivi compresa l'articolazione dei turni di sevizio del personale assegnato, nonché nella programmazione, organizzazione e gestione dei rifornimenti di farmaci, presidi e generi di natura alberghiera, contribuendo in maniera significativa al raggiungimento degli obiettivi della Unità
Operativa ed al notevole ampliamento dell'attività istituzionale della predetta Unità; che nonostante lo svolgimento continuativo e prevalente delle descritte mansioni superiori non sono state corrisposte le differenze retributive spettanti.
Cont
Costituitasi in giudizio, l ha chiesto il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale
L'udienza del 22 maggio 2025 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Merito.
Il ricorso è infondato.
Va rammentato che, in materia di pubblico impiego contrattualizzato, il dipendente che svolge di fatto mansioni superiori a quelle proprie della qualifica in cui è formalmente inquadrato acquista il diritto al trattamento economico corrispondente alla maggiore professionalità disimpegnata. Tale diritto, in analogia a quanto previsto per il lavoro privato dall'art. 2103 comma 7 c.c., è sancito dall'art. 52 co. 5 del d. lgs. 165/01, anche al di fuori delle ipotesi tipiche ed eccezionali previste all'art. 52 co. 2 di adibizione del lavoratore a mansioni proprie della qualifica superiore, e dunque a prescindere dalla eventuale illegittimità o irregolarità dell'assegnazione del dipendente a mansioni superiori (Cass. civ. S.U. n. 25837/2007). Trova così attuazione nel contesto del lavoro pubblico contrattualizzato, in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale (tra le altre, sentenze n. 908/1988; n. 57/1989; n. 236/1992; n. 296/1990),
2 il principio sancito dall'art. 36 Cost. per il quale il lavoratore ha diritto ad una retribuzione giusta, ossia proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato. Fermo restando che nel pubblico impiego lo svolgimento di mansioni superiori non può giustificare la formale attribuzione della qualifica superiore corrispondente alle mansioni di fatto disimpegnate, ma solo il diritto a percepire il correlativo trattamento retributivo, quest'ultimo è però condizionato alla prova da parte del lavoratore che le mansioni di fatto svolte rispecchino in termini di prevalenza quantitativa, qualitativa e temporale le competenze e i contenuti del superiore livello (vedi art. 52 comma 3 d. lgs.
165/01 e Cass. civ. n. 23741/08).
L'accertamento dell'effettivo svolgimento di mansioni superiori anche nel pubblico impiego si articola in tre fasi successive, secondo l'insegnamento della Corte di
Cassazione (Cass. civ. 15739/2011). In primo luogo il giudice deve identificare le categorie e le qualifiche, interpretando le disposizioni contrattuali collettive secondo i criteri di cui agli artt. 1362 c.c.; deve poi accertare le mansioni di fatto svolte dal lavoratore;
infine deve confrontare le categorie o qualifiche così identificate con le mansioni in concreto disimpegnate dal lavoratore.
I menzionati principi sono stati ribaditi anche di recente dalla Corte di
Cassazione: “
4.1. questa Corte ha da tempo affermato che il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (Cfr. fra le tante Cass.
12.5.2006 n. 11037; Cass. 28.5.2015 n. 8589; Cass. 30.3.2016 n. 6174; Cass. 27.9.2016
n. 18943; Cass.
4.10.2017 n. 23180);
4.2. si è precisato che l'osservanza dell'anzidetto criterio "trifasico" non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, essendo sufficiente che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio (Cass. n. 18943/2016 cit.);
4.3. ove, però, una delle predette fasi venga omessa, o comunque della stessa non si dia conto nella sentenza impugnata, è configurabile il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., n. 3, perché
l'omissione si risolve nell'errata applicazione dell'art. 2103 c.c., o, per l'impiego
3 pubblico contrattualizzato, del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 (Cass. n. 11037/2006 cit.
e fra le più recenti Cass. 15.1.2018 n. 752);
4.4. con specifico riferimento all'esercizio di mansioni superiori nell'impiego pubblico si è, inoltre, osservato che può considerarsi svolgimento di mansioni superiori "soltanto l'attribuzione in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti di dette mansioni" (D.Lgs. n.
165 del 2001, art. 52, comma 3, che ripete la formulazione del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56, come modificato dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 25), con la conseguenza che "a tal fine il giudice di merito deve procedere a una penetrante ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte e all'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili professionali pertinenti"
(Cass. n. 20692/2004 e Cass. n. 16469/2007” (Cass. civ. 818/2020).
Il lavoratore che agisce per il pagamento delle differenze retributive derivanti dallo svolgimento di mansioni superiori ha quindi l'onere di allegare e provare tutti gli elementi necessari al giudice per porre in essere il summenzionato procedimento logico
- giuridico trifasico e per poter apprezzare, mediante una penetrante ricognizione delle mansioni svolte e un loro confronto con le declaratorie generali delle categorie contrattuali coinvolte nella controversia, l'attribuzione in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, delle mansioni e dei compiti caratterizzanti l'inquadramento superiore rivendicato.
In altri termini, come più volte rimarcato dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimità, non basta affermare: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata. Occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale. Né può, a tal fine, sopperire l'intervento ufficioso del giudice che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che dice l'onere di allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno della domanda (tra le tante, Cass. civ. 8025/2003).
Fatta tale premessa, essendo la ricorrente inquadrata nella categoria D e agendo per il riconoscimento del diritto al superiore inquadramento nel livello D Super del
4 CCNL o, comunque, per la condanna generica dell'amministrazione al pagamento delle differenze retributive, va individuato il tratto distintivo tra i livelli.
Attingendo alle declaratorie enunciate all'Allegato 1, alla categoria D
“Appartengono i lavoratori che, ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale”.
Al livello economico D super (Ds) “Appartengono altresì a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che, oltre alle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, richiedono a titolo esemplificativo e anche disgiuntamente: autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti;
ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione;
funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane;
coordinamento di attività didattica;
iniziative di programmazione e proposta”.
Ora, appare evidente come il tratto comune tra le due attività sia certamente quello del possesso e della messa a frutto di conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali nel modello organizzativo aziendale, ma la differenza risiede nella tipologia di responsabilità richiesta al livello Ds e concernente i risultati conseguiti, oltre che nella discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione, nelle funzioni di direzione e coordinamento, che comportano la gestione e il controllo di risorse umane, dell'attività didattica ed il coinvolgimento in iniziative di programmazione e proposta.
Le competenze richieste per l'inquadramento D Super inglobano quelle previste il livello D, essendone un'evoluzione migliorativa, perché l'inquadramento D Super prevede una responsabilità più ampia relativa non solo alla propria condotta, come nel livello D, ma anche ai risultati raggiunti nell'ambito della struttura operativa di assegnazione.
Il livello reclamato è, dunque, connotato da funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane, coordinamento di attività
5 didattica, iniziative di programmazione e proposta, tuttavia non può dirsi che queste si esauriscano, per quanto attiene al personale infermieristico, nel ruolo di “caposala”.
Ebbene, nel caso de qua agitur, già in punto di allegazione, non può dirsi che la ricorrente abbia svolto compiti riconducibili alla mansione superiore DS. Infatti, la stessa si è limitata alla generica affermazione di avere svolto mansioni di Coordinatore infermieristico, per poi focalizzarsi sull'elencazione delle attività disimpegnate, ricondotte all'inquadramento superiore, senza però soffermarsi sulla loro consistenza e frequenza nell'ambito del proprio orario di lavoro, in modo da renderne possibile l'apprezzamento in termini di sistematicità e di prevalenza sia quantitativa che qualitativa, rispetto alle mansioni proprie del profilo di appartenenza, piuttosto che di occasionalità e sporadicità di svolgimento.
Ma soprattutto, espressioni quali “gestione e razionalizzazione delle risorse umane e tecnologiche” e “programmazione, organizzazione e gestione dei rifornimenti di farmaci, presidi e generi di natura alberghiera” sono formule che nulla dicono sulla concreta attività svolta dalla lavoratrice, soprattutto in punto di discrezionalità e autonomia operativa, nonché di responsabilità per le scelte assunte. Anche l'affermata attività di “articolazione dei turni di sevizio del personale”, di per sé, è locuzione che, in assenza di elementi qualificanti, non consente di vagliare l'eventuale autonomia delle scelte organizzative.
Tale carenza allegatoria si rispecchia nel contenuto della prova orale espletata, che non permette di affermare lo svolgimento delle mansioni relative all'inquadramento negoziale reclamato, né, giocoforza, la prevalenza e continuità delle stesse su quelle appartenenti al proprio inferiore inquadramento formale.
3. Conclusioni.
Alla stregua di quanto precede, sulla base delle allegazioni di parte ricorrente, della produzione documentale in atti, facendo applicazione dei principi in materia di allegazione e prova e dell'ordinario criterio di riparto dell'onus probandi in materia di obbligazioni contrattuali, ritiene questo giudicante che, assorbita ogni ulteriore questione, il ricorso sia infondato e quindi debba essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono determinate in base al valore della controversia, alla complessità delle questioni (bassa) e alle fasi di giudizio svolte.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 2.109,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA, come per legge
Gela, 16 settembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Vincenzo Accardo
7