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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 07/10/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MACERATA Sezione civile composto dai magistrati: dott. OL LA Presidente dott.ssa DR UL Giudice rel. ed est. dott.ssa Silvia Grasselli Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2130/2024 R.G., avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. CIARROCCHI SABRINA;
ricorrente contro (c.f. , rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'avv. PEPI ALESSIA;
resistente con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege - Conclusioni: le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata dal giudice all'udienza del 7.10.2025; Fatto e Diritto Instaurato il procedimento con modalità contenziosa, all'udienza del 7.10.2025 le parti hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dal giudice, raggiungendo quindi un accordo sulle condizioni del divorzio. E' stato quindi disposto il mutamento del rito da giudiziale a congiunto. Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 28.3.2015, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Matelica, atto n. 1, parte II, Serie A. La separazione consensuale dei coniugi è stata omologata con decreto emesso da questo Tribunale in data 18.5.2023 e dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nella procedura di separazione al 17.10.2024, data di presentazione del presente ricorso, è sicuramente trascorso il termine semestrale richiesto dalla legge nel caso di intervenuta separazione consensuale (a seguito della modifica dell'art. 3 L. 898/70 apportata dalla L. 55/15) per la proposizione della domanda di divorzio. Va preso atto della comune volontà delle parti di addivenire alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ribadita anche personalmente all'udienza dell'11.2.2025. Va altresì evidenziata l'assenza di una riconciliazione successiva all'intervenuta separazione personale, riconosciuta da entrambe le parti. Deve quindi ritenersi che sussistano i presupposti per la pronuncia di divorzio. Le condizioni concordate tra le parti non sono contrarie a norma imperativa di legge e possono essere recepite dal Tribunale, apparendo in particolare quelle relative alle figlie minori rispondenti al loro superiore interesse. Va dichiarata l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, stante l'esito concordato del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così decide: 1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Pt_1
e in conformità alle condizioni da loro
[...] CP_1 concordate, di cui alla proposta conciliativa formulata dal giudice all'udienza del 7.10.2025; 2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Macerata, 7 ottobre 2025
Il giudice estensore Il Presidente
DR UL OL LA Pag. 3 a 3