Art. 25.
Le disponibilita' residue relative alle autorizzazioni di spesa di cui all' articolo 14 della legge 30 aprile 1976, n. 374 , sono fatte affluire in un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1981 per essere poi riassegnate, per le finalita' di cui alla presente legge, ai competenti stati di previsione del Ministero del tesoro e del Ministero del commercio con l'estero.
All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno 1981, valutato in lire 12 miliardi, si provvede mediante utilizzo delle disponibilita' residue di cui al comma precedente, nonche' a carico del capitolo 7544 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1981.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Le disponibilita' residue relative alle autorizzazioni di spesa di cui all' articolo 14 della legge 30 aprile 1976, n. 374 , sono fatte affluire in un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1981 per essere poi riassegnate, per le finalita' di cui alla presente legge, ai competenti stati di previsione del Ministero del tesoro e del Ministero del commercio con l'estero.
All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno 1981, valutato in lire 12 miliardi, si provvede mediante utilizzo delle disponibilita' residue di cui al comma precedente, nonche' a carico del capitolo 7544 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1981.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.