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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/11/2025, n. 3685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3685 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott. Vittoria Di Sario Presidente dott. Vincenzo Selmi Consigliere relatore dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 6.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3309 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 (a cui è stata riunita la causa n. 3328 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024), vertente
TRA
, rappresentato e difeso, in entrambi i giudizi riuniti, come da Parte_1 procura in atti, dall'avvocato Claudio Federico ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale del suddetto difensore
APPELLANTE IN ENTRAMBI I GIUDIZI
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, non CP_1 costituito nel giudizio n.r.g. 3309/2024 e contumace nel giudizio n.r.g. 3328/2024
APPELLATO IN ENTRAMBI I GIUDIZI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 11327/2024 pubblicata il 11/11/2024
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, dichiarava il diritto di all'incremento automatico della pensione di Parte_1 invalidità civile n. 700907472924 nella misura prevista dalla legge e secondo gli adeguamenti del caso, per 13 mensilità, ex art. 38 l. 448/2001 a decorrere dal luglio 2020 CP_ con condanna dell' a corrispondere i relativi arretrati, quantificati al 20/07/2023 nell'importo di € 14.516,82, oltre interessi.
CP_ Condannava altresì l' alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in € 1.864 (oltre rimborso spese al 15%, Iva e cap) “in considerazione del valore della causa (scaglione sino ad € 26.000) e delle tariffe in vigore, ridotte al 50% in considerazione dell'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo, ed esclusa la fase istruttoria”.
Avverso tale sentenza presentava due separati appelli (n.r.g. 3309/2024 Parte_1
e 3328/2024) di contenuto analogo ed entrambi fondati su due motivi, con i quali contestava la gravata sentenza nella parte in cui aveva ridotto del 50% l'importo delle spese di lite (applicando quindi i valori tabellari “minimi”), per “Violazione dell'art. 111, co. 6, Cost., per mera apparenza della motivazione costituita dal sintagma “assenza di questioni di particolare rilievo”, addotta giustificazione della riduzione del 50% delle spese di lite” nonché, ove aveva omesso di liquidare anche il compenso per la fase istruttoria, per
“Violazione dell'art. 4, comma 5, lett. c), D.M. 55/2014 e s.m.i.”.
CP_ L' ritualmente citato solo nel procedimento n.r.g. 3328/2024, non si costituiva in tale giudizio, rimanendo contumace mentre non veniva notificato al suddetto ente appellato il ricorso in appello introduttivo del giudizio n.r.g. n. 3309/2024
All'odierna udienza, previa riunione di entrambi i procedimenti ex art. 335 c.p.c., la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
Si osserva innanzitutto che non avendo l'appellante provveduto alla notifica del ricorso in appello e del decreto presidenziale il giudizio di appello n.r.g. 3309/2024 (così come dichiarato dal suo difensore all'odierna udienza), quest'ultimo deve essere dichiarato improcedibile alla stregua del principio affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. Cass., Sez. Un, n. 20604 del 30/7/2008), cui risulta essersi uniformata la successiva giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, recentemente, Cass. n. 3145 del 02/02/2024), secondo cui “ nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito –alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata ( art. 111, comma 2, Cost.)- al giudice di assegnare ex art. 421 cpc all'appellante, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cpc”.
Tale pronuncia di improcedibilità non pregiudica tuttavia l'ammissibilità del ricorso in appello introduttivo del giudizio n.r.g. 3308/2024 non potendo ritenersi essere stato consumato, alla data della sua proposizione (avvenuta il 03/12/2024, giorno successivo alla presentazione, in data 2/12/2024, del ricorso introduttivo del giudizio n.r.g. 3309/2024, e quindi tempestivamente entro il termine “breve” ex art. 325, comma 1, c.p.c. decorrente dal deposito del primo ricorso), in assenza di una espressa pronuncia definitoria del primo giudizio, il potere di impugnazione dell'appellante.
Devono ribadirsi a tale proposito i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua nel processo civile, il principio di consumazione dell'impugnazione non esclude che, fino a quando non intervenga una declaratoria di inammissibilità, possa essere proposto un secondo atto di impugnazione, immune dai vizi del precedente e destinato a sostituirlo, purché esso sia tempestivo, requisito per la cui valutazione occorre tener conto, anche in caso di mancata notificazione della sentenza, non del termine annuale, bensì del termine breve, decorrente dalla data di proposizione della prima impugnazione, equivalendo essa alla conoscenza legale della sentenza da parte dell'impugnante (cfr. in ordine a tali principi Cass. n. 14214 del 04/06/2018, Cass. n. 4658 del 21/02/2020 e, più recentemente, Cass. Sez. Un. n. 8486 del 28/03/2024).
L'appello di cui al giudizio n. 3328/2024 dovrà pertanto essere esaminato nel merito e risulta meritevole di parziale accoglimento nei termini che seguono.
Non può trovare accoglimento il primo motivo con cui l'appellante contesta la gravata sentenza nella parte in cui, per il tramite della riduzione al 50% dei valori medi, ha liquidato le spese di lite sulla base dei valori minimi di cui al DM 55/2014 (determinati appunto tramite le riduzioni dei valori medi previste dall'art. 4, comma 1, DM 55/2014) dello scaglione di valore da € 5.201 a € 26.000 (pacificamente applicabile quest'ultimo alla presente controversia).
L'art. 4 del d.m. 55/2014 dispone, al comma 1, che “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.”
Fatta tale premessa ritiene il Collegio meritevole di conferma la liquidazione operata dal Tribunale delle spese di lite sulla base dei valori “minimi” di cui al DM 55/2014.
Ciò in ragione della particolare semplicità della controversia, vertente, così come ha rilevato il giudice di prime cure su una questione puntuale e specificamente individuabile (e cioè la computabilità della pensione privilegiata militare tabellare dell'odierno appellante nel reddito rilevante ai fini della maggiorazione sociale ex art. 38 l. 448/2001) e risolvibile mediante la pronuncia della C. Cost. n. 387/1989 menzionata nella parte motiva della gravata sentenza (la quale aveva escluso la natura reddituale di tale emolumento). Risulta invece fondato il secondo motivo non potendosi reputare invece meritevole di conferma la mancata inclusione nelle spese di lite dei compensi relativi per la fase istruttoria.
A tale proposito è sufficiente rilevare come l'odierno appellante abbia provveduto, nella precedente fase di giudizio, in data 18/10/2024, previa autorizzazione del Tribunale, alla redazione di note illustrative, adempimento quest'ultimo riconducibile, alla stregua di quanto stabilito dall'art. 4, comma 5, lett. c ) del D.M. 55/2014, alla fase istruttoria ove ricomprende in tale fase, tra gli altri adempimenti:”…le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni…”.
In materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, rilevano non solo l'espletamento di prove orali e di ctu, ma anche le ulteriori attività difensive che l'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014 include in detta fase, tra cui pure le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande già proposte (in ordine a tali principi, recentemente, Cass. n. 25711 del 25/9/2025 e giurisprudenza di legittimità ivi richiamata).
Co Afferma in particolare a tale proposito la che “L'art. 4, comma 5, del d.m. n. 55 del 2014 prevede che la liquidazione del compenso per l'attività difensiva svolta dall'avvocato nel processo civile debba prendere in considerazione diverse fasi: a) quella di studio della controversia, b) di introduzione del giudizio, c) la fase istruttoria e d) quella decisionale. Da questa articolazione per fasi e dall'elencazione delle attività in cui si sostanza la fase istruttoria, contenuta nella lett. c) della suddetta disposizione, è agevole rilevare che la fase istruttoria comprende tutte le attività di trattazione della causa, che si svolgono tra la fase introduttiva e quella decisionale, che inizia con la precisazione delle conclusioni. Tale conclusione è confermata dalle tabelle allegate al decreto, che fissano i minimi e massimi della liquidazione del compenso in relazione al valore della controversia, ove questa fase è denominata “Fase istruttoria e/o di trattazione”. La conseguenza è che il compenso professionale per la fase istruttoria, previsto in misura unitaria, spetta anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto strettamente istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa, vale a dire la partecipazione del difensore ad una o più udienza davanti al giudice o il deposito di memorie illustrative, modificative o integrative delle domande e difese proposte (Cass. n. 28627 del 2023; Cass. n. 8561 del 2023; Cass. n. 20993 del 2020; Cass. n. 4698 del 2019)” (in tal senso Cass. n. 25711/2025 in parte motiva).
Alla stregua delle considerazioni che precedono le spese di lite di primo grado dovranno essere liquidate, sempre sulla base dei valori “minimi” di cui al DM 55/2014 e della fascia di valore da € 5.201 a € 26.000 ma comprendendo anche la fase istruttoria, in complessivi
€ 2.697 (fase di studio € 465, fase introduttiva € 389, fase istruttoria € 832, fase decisionale
€ 1.011) in misura maggiore pertanto rispetto a quella, pari a € 1.864, liquidata dal giudice di prime cure.
Ne consegue che, previa dichiarazione di improcedibilità dell'appello di cui al giudizio n. 3309/2024, dovrà invece, in parziale riforma della gravata sentenza nel resto confermata e in parziale accoglimento dell'appello di cui al giudizio n. 3328/2024, condannarsi l'ente appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite di primo grado per complessivi € 2.697 (anziché € 1.864) oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Tali i motivi della presente decisione.
La regolamentazione delle spese del presente grado del giudizio, liquidate come in dispositivo (e da valutarsi esclusivamente in relazione al procedimento n. 3328/2024, nulla dovendo disporsi invece rispetto al precedente giudizio n. 3309/2024 in cui l'ente appellato non si è costituito), segue la soccombenza, dovendo quanto dovuto a tale titolo al lavoratore essere rideterminato, alla luce dell'esito del presente giudizio, sempre sulla base dei valori minimi stante la semplicità della presente controversia e in assenza di attività qualificabile come istruttoria, sulla base dello scaglione di valore (fino ad € 1.101) individuabile in applicazione di quanto disposto dall'art. 5, comma 1, del DM 55/2014 (alla cui stregua “Ai fini della liquidazione del compenso, il valore della controversia è determinato... nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, alla somma attribuita alla parte vincitrice e non alla somma domandata...”) in base alla differenza tra la maggiore somma liquidata a titolo di spese di lite rispetto a quella riconosciuta all'esito della precedente fase del giudizio.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando:
- dichiara improcedibile l'appello introduttivo del giudizio n. 3309 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024;
- statuendo sull'appello di cui al giudizio n. 3328 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, condanna l'ente appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite di primo grado che liquida in complessivi € 2.697 (anziché € 1.864) oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Condanna l'ente appellato al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 247 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Dà atto che sussistono, relativamente al giudizio di appello n. 3309 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 6.11.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE dott. Vincenzo Selmi dott.ssa Vittoria Di Sario
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott. Vittoria Di Sario Presidente dott. Vincenzo Selmi Consigliere relatore dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 6.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3309 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 (a cui è stata riunita la causa n. 3328 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024), vertente
TRA
, rappresentato e difeso, in entrambi i giudizi riuniti, come da Parte_1 procura in atti, dall'avvocato Claudio Federico ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale del suddetto difensore
APPELLANTE IN ENTRAMBI I GIUDIZI
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, non CP_1 costituito nel giudizio n.r.g. 3309/2024 e contumace nel giudizio n.r.g. 3328/2024
APPELLATO IN ENTRAMBI I GIUDIZI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 11327/2024 pubblicata il 11/11/2024
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, dichiarava il diritto di all'incremento automatico della pensione di Parte_1 invalidità civile n. 700907472924 nella misura prevista dalla legge e secondo gli adeguamenti del caso, per 13 mensilità, ex art. 38 l. 448/2001 a decorrere dal luglio 2020 CP_ con condanna dell' a corrispondere i relativi arretrati, quantificati al 20/07/2023 nell'importo di € 14.516,82, oltre interessi.
CP_ Condannava altresì l' alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in € 1.864 (oltre rimborso spese al 15%, Iva e cap) “in considerazione del valore della causa (scaglione sino ad € 26.000) e delle tariffe in vigore, ridotte al 50% in considerazione dell'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo, ed esclusa la fase istruttoria”.
Avverso tale sentenza presentava due separati appelli (n.r.g. 3309/2024 Parte_1
e 3328/2024) di contenuto analogo ed entrambi fondati su due motivi, con i quali contestava la gravata sentenza nella parte in cui aveva ridotto del 50% l'importo delle spese di lite (applicando quindi i valori tabellari “minimi”), per “Violazione dell'art. 111, co. 6, Cost., per mera apparenza della motivazione costituita dal sintagma “assenza di questioni di particolare rilievo”, addotta giustificazione della riduzione del 50% delle spese di lite” nonché, ove aveva omesso di liquidare anche il compenso per la fase istruttoria, per
“Violazione dell'art. 4, comma 5, lett. c), D.M. 55/2014 e s.m.i.”.
CP_ L' ritualmente citato solo nel procedimento n.r.g. 3328/2024, non si costituiva in tale giudizio, rimanendo contumace mentre non veniva notificato al suddetto ente appellato il ricorso in appello introduttivo del giudizio n.r.g. n. 3309/2024
All'odierna udienza, previa riunione di entrambi i procedimenti ex art. 335 c.p.c., la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
Si osserva innanzitutto che non avendo l'appellante provveduto alla notifica del ricorso in appello e del decreto presidenziale il giudizio di appello n.r.g. 3309/2024 (così come dichiarato dal suo difensore all'odierna udienza), quest'ultimo deve essere dichiarato improcedibile alla stregua del principio affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. Cass., Sez. Un, n. 20604 del 30/7/2008), cui risulta essersi uniformata la successiva giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, recentemente, Cass. n. 3145 del 02/02/2024), secondo cui “ nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito –alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata ( art. 111, comma 2, Cost.)- al giudice di assegnare ex art. 421 cpc all'appellante, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cpc”.
Tale pronuncia di improcedibilità non pregiudica tuttavia l'ammissibilità del ricorso in appello introduttivo del giudizio n.r.g. 3308/2024 non potendo ritenersi essere stato consumato, alla data della sua proposizione (avvenuta il 03/12/2024, giorno successivo alla presentazione, in data 2/12/2024, del ricorso introduttivo del giudizio n.r.g. 3309/2024, e quindi tempestivamente entro il termine “breve” ex art. 325, comma 1, c.p.c. decorrente dal deposito del primo ricorso), in assenza di una espressa pronuncia definitoria del primo giudizio, il potere di impugnazione dell'appellante.
Devono ribadirsi a tale proposito i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua nel processo civile, il principio di consumazione dell'impugnazione non esclude che, fino a quando non intervenga una declaratoria di inammissibilità, possa essere proposto un secondo atto di impugnazione, immune dai vizi del precedente e destinato a sostituirlo, purché esso sia tempestivo, requisito per la cui valutazione occorre tener conto, anche in caso di mancata notificazione della sentenza, non del termine annuale, bensì del termine breve, decorrente dalla data di proposizione della prima impugnazione, equivalendo essa alla conoscenza legale della sentenza da parte dell'impugnante (cfr. in ordine a tali principi Cass. n. 14214 del 04/06/2018, Cass. n. 4658 del 21/02/2020 e, più recentemente, Cass. Sez. Un. n. 8486 del 28/03/2024).
L'appello di cui al giudizio n. 3328/2024 dovrà pertanto essere esaminato nel merito e risulta meritevole di parziale accoglimento nei termini che seguono.
Non può trovare accoglimento il primo motivo con cui l'appellante contesta la gravata sentenza nella parte in cui, per il tramite della riduzione al 50% dei valori medi, ha liquidato le spese di lite sulla base dei valori minimi di cui al DM 55/2014 (determinati appunto tramite le riduzioni dei valori medi previste dall'art. 4, comma 1, DM 55/2014) dello scaglione di valore da € 5.201 a € 26.000 (pacificamente applicabile quest'ultimo alla presente controversia).
L'art. 4 del d.m. 55/2014 dispone, al comma 1, che “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.”
Fatta tale premessa ritiene il Collegio meritevole di conferma la liquidazione operata dal Tribunale delle spese di lite sulla base dei valori “minimi” di cui al DM 55/2014.
Ciò in ragione della particolare semplicità della controversia, vertente, così come ha rilevato il giudice di prime cure su una questione puntuale e specificamente individuabile (e cioè la computabilità della pensione privilegiata militare tabellare dell'odierno appellante nel reddito rilevante ai fini della maggiorazione sociale ex art. 38 l. 448/2001) e risolvibile mediante la pronuncia della C. Cost. n. 387/1989 menzionata nella parte motiva della gravata sentenza (la quale aveva escluso la natura reddituale di tale emolumento). Risulta invece fondato il secondo motivo non potendosi reputare invece meritevole di conferma la mancata inclusione nelle spese di lite dei compensi relativi per la fase istruttoria.
A tale proposito è sufficiente rilevare come l'odierno appellante abbia provveduto, nella precedente fase di giudizio, in data 18/10/2024, previa autorizzazione del Tribunale, alla redazione di note illustrative, adempimento quest'ultimo riconducibile, alla stregua di quanto stabilito dall'art. 4, comma 5, lett. c ) del D.M. 55/2014, alla fase istruttoria ove ricomprende in tale fase, tra gli altri adempimenti:”…le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni…”.
In materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, rilevano non solo l'espletamento di prove orali e di ctu, ma anche le ulteriori attività difensive che l'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014 include in detta fase, tra cui pure le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande già proposte (in ordine a tali principi, recentemente, Cass. n. 25711 del 25/9/2025 e giurisprudenza di legittimità ivi richiamata).
Co Afferma in particolare a tale proposito la che “L'art. 4, comma 5, del d.m. n. 55 del 2014 prevede che la liquidazione del compenso per l'attività difensiva svolta dall'avvocato nel processo civile debba prendere in considerazione diverse fasi: a) quella di studio della controversia, b) di introduzione del giudizio, c) la fase istruttoria e d) quella decisionale. Da questa articolazione per fasi e dall'elencazione delle attività in cui si sostanza la fase istruttoria, contenuta nella lett. c) della suddetta disposizione, è agevole rilevare che la fase istruttoria comprende tutte le attività di trattazione della causa, che si svolgono tra la fase introduttiva e quella decisionale, che inizia con la precisazione delle conclusioni. Tale conclusione è confermata dalle tabelle allegate al decreto, che fissano i minimi e massimi della liquidazione del compenso in relazione al valore della controversia, ove questa fase è denominata “Fase istruttoria e/o di trattazione”. La conseguenza è che il compenso professionale per la fase istruttoria, previsto in misura unitaria, spetta anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto strettamente istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa, vale a dire la partecipazione del difensore ad una o più udienza davanti al giudice o il deposito di memorie illustrative, modificative o integrative delle domande e difese proposte (Cass. n. 28627 del 2023; Cass. n. 8561 del 2023; Cass. n. 20993 del 2020; Cass. n. 4698 del 2019)” (in tal senso Cass. n. 25711/2025 in parte motiva).
Alla stregua delle considerazioni che precedono le spese di lite di primo grado dovranno essere liquidate, sempre sulla base dei valori “minimi” di cui al DM 55/2014 e della fascia di valore da € 5.201 a € 26.000 ma comprendendo anche la fase istruttoria, in complessivi
€ 2.697 (fase di studio € 465, fase introduttiva € 389, fase istruttoria € 832, fase decisionale
€ 1.011) in misura maggiore pertanto rispetto a quella, pari a € 1.864, liquidata dal giudice di prime cure.
Ne consegue che, previa dichiarazione di improcedibilità dell'appello di cui al giudizio n. 3309/2024, dovrà invece, in parziale riforma della gravata sentenza nel resto confermata e in parziale accoglimento dell'appello di cui al giudizio n. 3328/2024, condannarsi l'ente appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite di primo grado per complessivi € 2.697 (anziché € 1.864) oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Tali i motivi della presente decisione.
La regolamentazione delle spese del presente grado del giudizio, liquidate come in dispositivo (e da valutarsi esclusivamente in relazione al procedimento n. 3328/2024, nulla dovendo disporsi invece rispetto al precedente giudizio n. 3309/2024 in cui l'ente appellato non si è costituito), segue la soccombenza, dovendo quanto dovuto a tale titolo al lavoratore essere rideterminato, alla luce dell'esito del presente giudizio, sempre sulla base dei valori minimi stante la semplicità della presente controversia e in assenza di attività qualificabile come istruttoria, sulla base dello scaglione di valore (fino ad € 1.101) individuabile in applicazione di quanto disposto dall'art. 5, comma 1, del DM 55/2014 (alla cui stregua “Ai fini della liquidazione del compenso, il valore della controversia è determinato... nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, alla somma attribuita alla parte vincitrice e non alla somma domandata...”) in base alla differenza tra la maggiore somma liquidata a titolo di spese di lite rispetto a quella riconosciuta all'esito della precedente fase del giudizio.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando:
- dichiara improcedibile l'appello introduttivo del giudizio n. 3309 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024;
- statuendo sull'appello di cui al giudizio n. 3328 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, condanna l'ente appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite di primo grado che liquida in complessivi € 2.697 (anziché € 1.864) oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Condanna l'ente appellato al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 247 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Dà atto che sussistono, relativamente al giudizio di appello n. 3309 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 6.11.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE dott. Vincenzo Selmi dott.ssa Vittoria Di Sario