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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 31/01/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VENEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dr. Barbara BORTOT, giudice delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n° 1067 Reg. Gen. 2023 e promossa con ricorso depositato in
Cancelleria in data 1°.6.2023
da
- Parte_1
(avv. BIASIATO ANDREA)
contro
- Controparte_1
(avv. MATTANA SILVIA)
Oggetto: Risarcimento danni: altre ipotesi
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
propone opposizione avverso il decreto del 18.5.2023 con cui il Tribunale di Venezia ha Pt_1
ingiunto alla società il pagamento a favore del sig. di euro 1.666,45, oltre accessori e spese, CP_1
a fronte del mancato pagamento della busta paga di marzo 2023. La società rileva che, nel corso del rapporto di lavoro, il sig. si è reso responsabile di numerosi ammanchi, chiedendo il CP_1
risarcimento dei danni subiti, quantificati in €915,00 per danno emergente, €818,00 per lucro cessante e in €5.000,00 per danno all'immagine. La società chiede la condanna del sig. al pagamento CP_1
Part della somma di € 6.909,15, previa compensazione del dovuto da al lavoratore.
Il sig. costituendosi in giudizio, contesta estesamente la pretesa attorea. CP_1
La causa è stata istruita con l'audizione dei testi della sola opponente, non essendosi i testi indicati dall'opposto presentatisi a seguito della rinuncia al mandato del procuratore convenuto. La causa viene ora decisa.
*
L'opposizione è solo parzialmente fondata.
E' pacifico innanzitutto il mancato pagamento da parte della società del credito di cui alla busta paga azionato con il procedimento monitorio.
La società oppone in compensazione alcuni pretesi controcrediti, che sono peraltro solo parzialmente provati.
E' provato che abbia incassato la somma pari ad €393,47, relativa ad oneri doganali CP_1
Part Part anticipati da DHL, dal cliente di L'Arte Muranese S.a.s., e che la società sia stata costretta a rifondere a DHL l'importo di €. 363,15 (doc. 10 opponente). Chiarissima sul punto la deposizione del teste , titolare di Arte Muranese. Tes_1
Deve altresì ritenersi provato che abbia incassato un'ulteriore somma pari ad €.314,00, per CP_1
spedizioni da parte della società Fonderia Commerciale Innocenti S.r.l., cliente della società
opponente, per una consegna da effettuarsi negli Stati Uniti (Florida – West Palm Beach), come si
Part evince dalla corrispondenza inoltrata dalla società alla (doc. 11 opponente). Ed è altresì fondato quanto asserito dall'opponente in merito ad un'ulteriore somma incassata dal sempre dalla CP_1
società Fonderia Commerciale Innocenti s.r.l., per un importo complessivo di €. 254,00, a mezzo di n. 2 bonifici bancari rispettivamente di €. 97,00 in data 29.03.2023 ed €. 157,00. Pacifico che CP_1 abbia ricevuto i pagamenti (v. pag.6 memoria), il convenuto non ha viceversa provato – come sarebbe
Part stato suo onere – di aver poi consegnato quanto ricevuto in contante alla società
Non è viceversa provato che abbia sottratto dal magazzino n. 60 bicchieri di vetro di Murano CP_1
di proprietà della società Stories of Italy, offrendoli a tale sig. , dipendente di Persona_1 [...]
Dalla deposizione del teste , che ha verificato la consistenza del CP_2 Tes_2
magazzino, risulta solo che i bicchieri in questione non erano più presenti, ma non che se CP_1
ne sia appropriato. E d'altro canto la sig. , se ha confermato che le aveva proposto Per_1 CP_1
l'acquisto dei bicchieri, ha però aggiunto di aver risposto negativamente alla proposta, per cui la vicenda “è finita lì”.
Infine, assolutamente sfornito di qualsiasi prova, ma ancora prima di qualsivoglia allegazione, è il
Part preteso danno non patrimoniale, che individua in maniera assolutamente generica nella mera
Part possibilità che possa essere “abbandonata” dai clienti coinvolti. Possibilità che ad oggi non è
dato capire se e in che modo si sia concretizzata.
Conclusivamente, il decreto ingiuntivo deve essere integralmente confermato, essendo dovuti gli importi ivi indicati e condannato al pagamento del minor importo, a titolo di risarcimento CP_1
del danno patrimoniale, di €931,15, con compensazione (cd. impropria) delle rispettive poste.
L'accoglimento solo in parte dell'opposizione impone la totale compensazione delle spese di questo giudizio.
PQM
Il GL, contrariis reiectis, condanna parte opponente al pagamento degli importi indicati nel decreto ingiuntivo opposto.
Condanna il sig. al pagamento di €931,15, oltre accessori, per i titoli indicati in CP_1
motivazione, con compensazione delle rispettive poste.
Compensa le spese del presente giudizio di opposizione.
Venezia, 31.1.2025
Il GL
TRIBUNALE DI VENEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dr. Barbara BORTOT, giudice delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n° 1067 Reg. Gen. 2023 e promossa con ricorso depositato in
Cancelleria in data 1°.6.2023
da
- Parte_1
(avv. BIASIATO ANDREA)
contro
- Controparte_1
(avv. MATTANA SILVIA)
Oggetto: Risarcimento danni: altre ipotesi
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
propone opposizione avverso il decreto del 18.5.2023 con cui il Tribunale di Venezia ha Pt_1
ingiunto alla società il pagamento a favore del sig. di euro 1.666,45, oltre accessori e spese, CP_1
a fronte del mancato pagamento della busta paga di marzo 2023. La società rileva che, nel corso del rapporto di lavoro, il sig. si è reso responsabile di numerosi ammanchi, chiedendo il CP_1
risarcimento dei danni subiti, quantificati in €915,00 per danno emergente, €818,00 per lucro cessante e in €5.000,00 per danno all'immagine. La società chiede la condanna del sig. al pagamento CP_1
Part della somma di € 6.909,15, previa compensazione del dovuto da al lavoratore.
Il sig. costituendosi in giudizio, contesta estesamente la pretesa attorea. CP_1
La causa è stata istruita con l'audizione dei testi della sola opponente, non essendosi i testi indicati dall'opposto presentatisi a seguito della rinuncia al mandato del procuratore convenuto. La causa viene ora decisa.
*
L'opposizione è solo parzialmente fondata.
E' pacifico innanzitutto il mancato pagamento da parte della società del credito di cui alla busta paga azionato con il procedimento monitorio.
La società oppone in compensazione alcuni pretesi controcrediti, che sono peraltro solo parzialmente provati.
E' provato che abbia incassato la somma pari ad €393,47, relativa ad oneri doganali CP_1
Part Part anticipati da DHL, dal cliente di L'Arte Muranese S.a.s., e che la società sia stata costretta a rifondere a DHL l'importo di €. 363,15 (doc. 10 opponente). Chiarissima sul punto la deposizione del teste , titolare di Arte Muranese. Tes_1
Deve altresì ritenersi provato che abbia incassato un'ulteriore somma pari ad €.314,00, per CP_1
spedizioni da parte della società Fonderia Commerciale Innocenti S.r.l., cliente della società
opponente, per una consegna da effettuarsi negli Stati Uniti (Florida – West Palm Beach), come si
Part evince dalla corrispondenza inoltrata dalla società alla (doc. 11 opponente). Ed è altresì fondato quanto asserito dall'opponente in merito ad un'ulteriore somma incassata dal sempre dalla CP_1
società Fonderia Commerciale Innocenti s.r.l., per un importo complessivo di €. 254,00, a mezzo di n. 2 bonifici bancari rispettivamente di €. 97,00 in data 29.03.2023 ed €. 157,00. Pacifico che CP_1 abbia ricevuto i pagamenti (v. pag.6 memoria), il convenuto non ha viceversa provato – come sarebbe
Part stato suo onere – di aver poi consegnato quanto ricevuto in contante alla società
Non è viceversa provato che abbia sottratto dal magazzino n. 60 bicchieri di vetro di Murano CP_1
di proprietà della società Stories of Italy, offrendoli a tale sig. , dipendente di Persona_1 [...]
Dalla deposizione del teste , che ha verificato la consistenza del CP_2 Tes_2
magazzino, risulta solo che i bicchieri in questione non erano più presenti, ma non che se CP_1
ne sia appropriato. E d'altro canto la sig. , se ha confermato che le aveva proposto Per_1 CP_1
l'acquisto dei bicchieri, ha però aggiunto di aver risposto negativamente alla proposta, per cui la vicenda “è finita lì”.
Infine, assolutamente sfornito di qualsiasi prova, ma ancora prima di qualsivoglia allegazione, è il
Part preteso danno non patrimoniale, che individua in maniera assolutamente generica nella mera
Part possibilità che possa essere “abbandonata” dai clienti coinvolti. Possibilità che ad oggi non è
dato capire se e in che modo si sia concretizzata.
Conclusivamente, il decreto ingiuntivo deve essere integralmente confermato, essendo dovuti gli importi ivi indicati e condannato al pagamento del minor importo, a titolo di risarcimento CP_1
del danno patrimoniale, di €931,15, con compensazione (cd. impropria) delle rispettive poste.
L'accoglimento solo in parte dell'opposizione impone la totale compensazione delle spese di questo giudizio.
PQM
Il GL, contrariis reiectis, condanna parte opponente al pagamento degli importi indicati nel decreto ingiuntivo opposto.
Condanna il sig. al pagamento di €931,15, oltre accessori, per i titoli indicati in CP_1
motivazione, con compensazione delle rispettive poste.
Compensa le spese del presente giudizio di opposizione.
Venezia, 31.1.2025
Il GL