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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/12/2025, n. 13027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13027 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO c in persona della Giudice NI RA, lette le note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro e previdenza al n. 26805 dell'anno 2025 vertente tra
, con l'Avv. Giorgio Maria Bosio, ricorrente Parte_1
e
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal funzionario Dott.ssa Martina Mattiacci, resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23 luglio 2025 conveniva in giudizio l' Parte_1 CP_1 chiedendo di “accogliere il presente ricorso, e per l'effetto condannare l' al pagamento in favore CP_1 della ricorrente dei ratei maturati e maturandi del beneficio ex art. 1 legge 18/80 (indennità di accompagnamento) con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 04/04/2024, come da decreto di omologa del 22/03/2025, reso nel procedimento n. R.G. 29305/2024 avanti il Tribunale del
Lavoro di Roma, oltre interessi e rivalutazione legale dalle singole scadenze fino al soddisfo”.
Esponeva di aver ottenuto, nell'ambito di un procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio (R.G. n. 29305/2024), il riconoscimento del requisito sanitario utile per l'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/80, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 4 aprile 2024; che tale accertamento era stato definitivamente sancito con decreto di omologa emesso in data 22 marzo 2025; che in data 24 marzo 2025, aveva provveduto a notificare all' il predetto decreto CP_1 unitamente al modello AP70 necessario per l'erogazione della prestazione;
che, nonostante il decorso dei termini di legge e i solleciti inviati, l' non aveva provveduto alla liquidazione degli importi CP_1 spettanti.
Si costituiva in giudizio l' , chiedendo il dichiararsi la cessazione della materia del contendere. CP_1
pagina 1 di 2 Assumeva di aver provveduto, in corso di causa e, precisamente con provvedimento del 29 ottobre
2025, alla liquidazione della prestazione (n. 044-700007094689 Cat. INVCIV); che l'erogazione di tutti gli arretrati dovuti era stata disposta con data valuta 20 novembre 2025.
All'esito dell'udienza del 19 novembre 2025, svolta con trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza depositata ex art. 127 ter co. V c.p.c.
Osserva la Giudice che deve essere dichiarata cessata la materia del contendere per avere l' CP_1 provveduto al pagamento della provvidenza.
Le spese di lite debbono essere poste a carico della parte resistente, stante l'avvenuto pagamento solo in data successiva al deposito del ricorso, limitatamente alle sole fasi di studio e introduzione della causa e con applicazione della riduzione per assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' a rifondere le spese del grado in favore di parte ricorrente, liquidate in euro CP_1
600,00, per onorari oltre spese al 15%, IVA e CPA, da distrarsi.
Roma, lì 19 novembre 2025
La Giudice
NI RA
Provvedimento redatto con l'ausilio dell'Ufficio per il Processo – Dr.ssa Prisca Boggetti
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO c in persona della Giudice NI RA, lette le note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro e previdenza al n. 26805 dell'anno 2025 vertente tra
, con l'Avv. Giorgio Maria Bosio, ricorrente Parte_1
e
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal funzionario Dott.ssa Martina Mattiacci, resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23 luglio 2025 conveniva in giudizio l' Parte_1 CP_1 chiedendo di “accogliere il presente ricorso, e per l'effetto condannare l' al pagamento in favore CP_1 della ricorrente dei ratei maturati e maturandi del beneficio ex art. 1 legge 18/80 (indennità di accompagnamento) con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 04/04/2024, come da decreto di omologa del 22/03/2025, reso nel procedimento n. R.G. 29305/2024 avanti il Tribunale del
Lavoro di Roma, oltre interessi e rivalutazione legale dalle singole scadenze fino al soddisfo”.
Esponeva di aver ottenuto, nell'ambito di un procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio (R.G. n. 29305/2024), il riconoscimento del requisito sanitario utile per l'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/80, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 4 aprile 2024; che tale accertamento era stato definitivamente sancito con decreto di omologa emesso in data 22 marzo 2025; che in data 24 marzo 2025, aveva provveduto a notificare all' il predetto decreto CP_1 unitamente al modello AP70 necessario per l'erogazione della prestazione;
che, nonostante il decorso dei termini di legge e i solleciti inviati, l' non aveva provveduto alla liquidazione degli importi CP_1 spettanti.
Si costituiva in giudizio l' , chiedendo il dichiararsi la cessazione della materia del contendere. CP_1
pagina 1 di 2 Assumeva di aver provveduto, in corso di causa e, precisamente con provvedimento del 29 ottobre
2025, alla liquidazione della prestazione (n. 044-700007094689 Cat. INVCIV); che l'erogazione di tutti gli arretrati dovuti era stata disposta con data valuta 20 novembre 2025.
All'esito dell'udienza del 19 novembre 2025, svolta con trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza depositata ex art. 127 ter co. V c.p.c.
Osserva la Giudice che deve essere dichiarata cessata la materia del contendere per avere l' CP_1 provveduto al pagamento della provvidenza.
Le spese di lite debbono essere poste a carico della parte resistente, stante l'avvenuto pagamento solo in data successiva al deposito del ricorso, limitatamente alle sole fasi di studio e introduzione della causa e con applicazione della riduzione per assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' a rifondere le spese del grado in favore di parte ricorrente, liquidate in euro CP_1
600,00, per onorari oltre spese al 15%, IVA e CPA, da distrarsi.
Roma, lì 19 novembre 2025
La Giudice
NI RA
Provvedimento redatto con l'ausilio dell'Ufficio per il Processo – Dr.ssa Prisca Boggetti
pagina 2 di 2