TRIB
Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 03/07/2025, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1056/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca, all'esito della camera di consiglio a seguito dell'accettazione del deposito di “note di trattazione scritta” da parte della Cancelleria in conseguenza dello svolgimento dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. disposta all'udienza del 5.05.2025, , richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, lette le note ex art. 127ter c.p.c. dalle stesse depositate, ha pronunciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1056 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2019 promossa DA
, rappresentato e difeso, giusta procura a margine all'atto di citazione, Parte_1 dall'Avv. Dario Avolio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Giulianova (TE), Via del Campetto, n. 23/c Opponente CONTRO
in qualità di titolare della ditta individuale ITALFER DI SF Controparte_1
GIOVINA, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Fabrizio Acronzio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Teramo, alla Via Riccitelli, n. 11 Opposta OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.
*** SINTETICA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 86/2019, immediatamente esecutivo, che gli aveva intimato, in qualità di avallante delle cambiali emesse dalla società Concordia Trasporti s.r.l. unipersonale (in seguito denominata Green Service s.r.l.), il pagamento in favore di , quale titolare della ditta Controparte_1 individuale Italfer di Sfoglia Giovina, della somma pari ad € 145.249,41, oltre interessi legali e spese di procedura, quale corrispettivo ancora dovuto dalla suddetta società per l'acquisto dell'immobile sito in Giulianova, frazione OL (censito al NCEU del medesimo Comune al foglio 31, part. 147), giusto atto di compravendita del 10.11.2014 eccependo l'inammissibilità della pagina 1 di 5 domanda monitoria in quanto , in data antecedente alla proposizione del ricorso Controparte_1 monitorio, si era già insinuata al passivo della società Green Service s.r.l. (dichiarata fallita con sentenza n. 53/2018 del 26.07.2018) con conseguente illegittima duplicazione dei titoli.
2. Si è costituita in giudizio , in qualità di titolare della ditta individuale Italfer di Controparte_1
Sfoglia Giovina, la quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. La causa, istruita mediante produzioni documentali, è pervenuta allo scrivente Magistrato in data 15.12.2020 e viene decisa ex art. 281sexies c.p.c. all'odierna udienza.
4. Nelle note ex art. 83 co. 7 lett. h) d.l. n. 18/2020 depositate in vista dell'udienza del 15.04.2021 le parti hanno rappresentato che il credito vantato da è stato integralmente Controparte_1 soddisfatto nell'ambito della procedura fallimentare del fallimento Green Service s.r.l. a seguito di intervenuto concordato con la conseguenza che, come dalle stesse concordemente richiesto, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, la quale costituisce una pronuncia dichiarativa nella quale il Giudice prendere atto del venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. U., 28 settembre 2000, n. 1048; Cass. civ., sez. L, 24 gennaio 2003, n. 1089). Trattandosi di giudizio monocratico, in ragione della sovrapposizione nella medesima persona fisica del Giudice istruttore e dell'organo decidente, il suddetto provvedimento deve avere la forma di sentenza. Invero, l'art. 178 co. 2 c.p.c. che prevede l'impugnazione dell'ordinanza di estinzione con il reclamo immediato al Collegio riguarda la sola «ordinanza del giudice istruttore che non operi in funzione di giudice unico» e, in ogni caso, la giurisprudenza ormai consolidata è pacifica nel ritenere che il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (cfr. Cass. civ., sez. I, 15 marzo 2007, n. 6023; Cass. civ., sez. I, 6 aprile 2006, n. 8041; Cass. civ., sez. I, 28 aprile 2004, n. 8092; Cass. civ., sez. I, 25 febbraio 2004, n. 3733; Cass. civ., sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14889; Cass. civ., sez. II, 10 ottobre 2006, n. 21707). Alla dichiarazione di cessata materia del contendere consegue la necessaria revoca del decreto ingiuntivo opposto.
5. In assenza di accordo tra le parti sulla regolamentazione delle spese di lite, trova applicazione il principio della cosiddetta “soccombenza virtuale” in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 3, 14 luglio 2003, n. 10998).
5.1. Pacifica e documentalmente provata la sussistenza del credito si tratta di comprendere se il creditore, una volta insinuato al passivo del fallimento del debitore principale, può agire in via monitoria per ottenere la condanna dell'avallante (ovvero del fideiussore) ovvero se tale condotta – come sostenuto da parte opponente – è illegittima determinando un'illegittima duplicazione della pretesa avente il medesimo titolo. In punto di diritto occorre premettere che l'avallante presta una garanzia personale in favore del pagina 2 di 5 traente, dell'emittente o di un girante, divenendo egli stesso obbligato cambiario e assumendo gli stessi obblighi del garantito (cd. avallato). Ai sensi dell'art. 37 r.d. n. 1669/1933, infatti, «l'avallante è obbligato nello stesso modo di colui per il quale l'avallo è stato dato» - dove l'obbligazione dell'avallante è solidale, di talché, in caso di mancato pagamento della cambiale, il creditore può rivolgersi direttamente all'avallante senza dover prima escutere il debitore principale – e l'avallante, una volta pagata la cambiale, «acquista i diritti ad essa inerenti contro l'avallato e contro coloro che sono obbligati cambiariamente verso quest'ultimo». Ne deriva che, sotto questo profilo, trattandosi di obbligazione solidale, poteva, Controparte_1 anche contemporaneamente, agire sia nei confronti del debitore principale (ossia la società Concordia Trasporti s.r.l. unipersonale, poi Green Service s.r.l.) sia nei confronti dell'opponente, avallante. Sempre in via preliminare occorre, altresì, premettere che nel nostro ordinamento non sussiste un divieto assoluto, per il creditore, di munirsi di più titoli esecutivi per la stessa ragione di credito e finanche nei confronti del medesimo debitore (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 3, ordinanza 16 marzo 2018, n. 6526). Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità – condivisa dall'intestato Tribunale - la riproposizione dell'azione (e la conseguente eventuale duplicazione dei titoli esecutivi) è soggetta al rispetto dei seguenti principio: i) il principio di consumazione dell'azione e del divieto del bis in idem, i quali impediscono al creditore di iniziare un secondo giudizio di accertamento dell'esistenza del medesimo credito già dedotto in giudizio;
ii) il principio dell'interesse (art. 100 c.p.c.), che non consente l'introduzione di giudizi dai quali il creditore non possa trarre alcun vantaggio giuridico concreto;
c) il principio, desumibile dagli artt. 1175 e 1375 c.c., che vieta l'abuso del diritto (cfr. Cass. civ., sez. 3, 18 settembre 2009, n. 20106) e del processo (cfr. Cass. civ., sez. U, 15 maggio 2015, n. 9935) (cfr. Cass. civ., sez. 3, ordinanza 28 agosto 2019, n. 21768). Nel caso di specie nessuno di tali principi risulta violato atteso che oltre al rilievo per cui nel momento in cui ha proposto la domanda monitoria non aveva alcun titolo esecutivo nei confronti della società debitrice principale: i) il principio di consumazione dell'azione e del divieto del bis in idem impediscono al creditore di chiedere un decreto ingiuntivo solo se ha già ottenuto una sentenza od un altro decreto ingiuntivo per il medesimo titulus obligationis e nei confronti della medesima persona, perché ha ormai consumato l'azione (di talché si tratterà solo di stabilire se la sua domanda sia impedita da litispendenza o giudicato); ii) sussisteva l'interesse ad agire nei confronti dell'odierno opponente in quanto non aveva alcuna certezza in ordine all'integrale soddisfazione del proprio credito nell'ambito della procedura fallimentare (si consideri, sul punto che il ricorso monitorio è stato depositato a seguito dell'insinuazione al passivo, ma anteriormente all'accertamento del credito ipotecario privilegiato, di tal che l'azione di adempimento non risultava ancora consumata, né vi era certezza circa l'effettiva possibilità di soddisfacimento del credito); iii) la condotta tenuta dal creditore non appare contrastante con il generale canone di buona fede né integrante abuso del diritto, risultando – per converso – un suo diritto agire contemporaneamente nei confronti dei due debitori solidali. Tale esito interpretativo non causa alcun pregiudizio all'avallante odierno opponente in pagina 3 di 5 applicazione della disciplina di cui agli artt. 52, 61 e 62 l.fall., nel testo ratione temporis vigente:
- l'art. 55 l.fall., nel disporre che «il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito» e che «ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1), nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge» fissa il principio della cristallizzazione delle posizioni creditorie alla data del fallimento;
- l'art. 61 l.fall. dispone che «il creditore di più coobbligati in solido concorre nel fallimento di quelli tra essi che sono falliti, per l'intero credito in capitale e accessori, sino al totale pagamento» (co. 1) e che «il regresso tra i coobbligati falliti può essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l'intero credito» (co. 2);
- l'art. 62 l.fall. prevede che «il creditore che, prima della dichiarazione di fallimento, ha ricevuto da un coobbligato in solido col fallito o da un fideiussore una parte del proprio credito, ha diritto di concorrere nel fallimento per la parte non riscossa» (co. 1) – avendo, altresì, il «diritto di farsi assegnare la quota di riparto spettante al coobbligato fino a concorrenza di quanto ancora dovutogli» e restando «impregiudicato il diritto verso il coobbligato se il creditore rimane parzialmente insoddisfatto» (co. 3) – ed il «coobbligato che ha diritto di regresso verso il fallito ha diritto di concorrere nel fallimento di questo per la somma pagata» (co. 2) Ciò significa che: i) se il coobbligato non fallito ha integralmente effettuato il pagamento prima della dichiarazione di fallimento del debitore principale, ha diritto di concorrere nel fallimento per la somma pagata esercitando l'azione di regresso ovvero l'azione di surroga;
ii) se il coobbligato non fallito ha pagato parzialmente il creditore prima della dichiarazione di fallimento del debitore principale, sia il fideiussore che il creditore originario possono insinuarsi al passivo con la precisazione, tuttavia, che il curatore fallimentare, nella redazione del piano di riparto, deve anteporre il creditore principale non ancora soddisfatto;
iii) se il creditore viene integralmente pagato dal fideiussore dopo la dichiarazione di fallimento del debitore principale, il fideiussore che ha pagato subentra nei diritti del creditore soddisfatto, insinuandosi nel passivo in luogo del creditore;
iv) se, dopo la dichiarazione di fallimento il creditore è stato solo parzialmente soddisfatto mediante pagamenti parziali del fideiussore, il creditore mantiene la sua insinuazione al passivo per l'importo totale ed il fideiussore non può insinuarsi al passivo limitatamente all'importo corrisposto in quanto, da un lato, si vuole evitare che per uno stesso credito si creino duplicazioni nello stato passivo diminuendo la massa ripartibile tra gli altri creditori e, dall'altro, si vuole assicurare il completo soddisfacimento del creditore garantito evitando la falcidia fallimentare. Ne consegue che, nel caso di specie, il creditore che, dopo l'insinuazione al passivo, chiede (e, finanche, ottiene) il pagamento da parte del fideiussore non causa alcun pregiudizio a quest'ultimo atteso che questi, una volta corrisposto il totale, può surrogarsi al creditore mediante insinuazione al passivo del fallimento del debitore principale.
6. Alla luce di quanto precede, pertanto, stante l'infondatezza dell'opposizione, le spese di lite devono essere poste a carico di parte opponente. Esse si liquidano, in applicazione delle tabelle allegate al DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della semplicità delle questioni giuridiche e fattuali trattate (venendo in rilievo la pagina 4 di 5 soluzione di un'unica questione di diritto) e del pregio dell'attività difensiva svolta, secondo i valori minimi in € 7.052,00 (€ 1.276,00 per la fase di studio, € 814,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 2.127,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da
[...]
contro , quale titolare della ditta individuale ITALFER DI Parte_1 Controparte_1
SF GIOVINA, ogni contraria domanda ed eccezione respinta e/o assorbita, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3) condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta che si liquidano in € 7.052,00 per onorario oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
Teramo, il 3.07.2025 Il Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca (atto sottoscritto digitalmente)
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca, all'esito della camera di consiglio a seguito dell'accettazione del deposito di “note di trattazione scritta” da parte della Cancelleria in conseguenza dello svolgimento dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. disposta all'udienza del 5.05.2025, , richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, lette le note ex art. 127ter c.p.c. dalle stesse depositate, ha pronunciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1056 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2019 promossa DA
, rappresentato e difeso, giusta procura a margine all'atto di citazione, Parte_1 dall'Avv. Dario Avolio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Giulianova (TE), Via del Campetto, n. 23/c Opponente CONTRO
in qualità di titolare della ditta individuale ITALFER DI SF Controparte_1
GIOVINA, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Fabrizio Acronzio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Teramo, alla Via Riccitelli, n. 11 Opposta OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.
*** SINTETICA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 86/2019, immediatamente esecutivo, che gli aveva intimato, in qualità di avallante delle cambiali emesse dalla società Concordia Trasporti s.r.l. unipersonale (in seguito denominata Green Service s.r.l.), il pagamento in favore di , quale titolare della ditta Controparte_1 individuale Italfer di Sfoglia Giovina, della somma pari ad € 145.249,41, oltre interessi legali e spese di procedura, quale corrispettivo ancora dovuto dalla suddetta società per l'acquisto dell'immobile sito in Giulianova, frazione OL (censito al NCEU del medesimo Comune al foglio 31, part. 147), giusto atto di compravendita del 10.11.2014 eccependo l'inammissibilità della pagina 1 di 5 domanda monitoria in quanto , in data antecedente alla proposizione del ricorso Controparte_1 monitorio, si era già insinuata al passivo della società Green Service s.r.l. (dichiarata fallita con sentenza n. 53/2018 del 26.07.2018) con conseguente illegittima duplicazione dei titoli.
2. Si è costituita in giudizio , in qualità di titolare della ditta individuale Italfer di Controparte_1
Sfoglia Giovina, la quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. La causa, istruita mediante produzioni documentali, è pervenuta allo scrivente Magistrato in data 15.12.2020 e viene decisa ex art. 281sexies c.p.c. all'odierna udienza.
4. Nelle note ex art. 83 co. 7 lett. h) d.l. n. 18/2020 depositate in vista dell'udienza del 15.04.2021 le parti hanno rappresentato che il credito vantato da è stato integralmente Controparte_1 soddisfatto nell'ambito della procedura fallimentare del fallimento Green Service s.r.l. a seguito di intervenuto concordato con la conseguenza che, come dalle stesse concordemente richiesto, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, la quale costituisce una pronuncia dichiarativa nella quale il Giudice prendere atto del venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. U., 28 settembre 2000, n. 1048; Cass. civ., sez. L, 24 gennaio 2003, n. 1089). Trattandosi di giudizio monocratico, in ragione della sovrapposizione nella medesima persona fisica del Giudice istruttore e dell'organo decidente, il suddetto provvedimento deve avere la forma di sentenza. Invero, l'art. 178 co. 2 c.p.c. che prevede l'impugnazione dell'ordinanza di estinzione con il reclamo immediato al Collegio riguarda la sola «ordinanza del giudice istruttore che non operi in funzione di giudice unico» e, in ogni caso, la giurisprudenza ormai consolidata è pacifica nel ritenere che il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (cfr. Cass. civ., sez. I, 15 marzo 2007, n. 6023; Cass. civ., sez. I, 6 aprile 2006, n. 8041; Cass. civ., sez. I, 28 aprile 2004, n. 8092; Cass. civ., sez. I, 25 febbraio 2004, n. 3733; Cass. civ., sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14889; Cass. civ., sez. II, 10 ottobre 2006, n. 21707). Alla dichiarazione di cessata materia del contendere consegue la necessaria revoca del decreto ingiuntivo opposto.
5. In assenza di accordo tra le parti sulla regolamentazione delle spese di lite, trova applicazione il principio della cosiddetta “soccombenza virtuale” in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 3, 14 luglio 2003, n. 10998).
5.1. Pacifica e documentalmente provata la sussistenza del credito si tratta di comprendere se il creditore, una volta insinuato al passivo del fallimento del debitore principale, può agire in via monitoria per ottenere la condanna dell'avallante (ovvero del fideiussore) ovvero se tale condotta – come sostenuto da parte opponente – è illegittima determinando un'illegittima duplicazione della pretesa avente il medesimo titolo. In punto di diritto occorre premettere che l'avallante presta una garanzia personale in favore del pagina 2 di 5 traente, dell'emittente o di un girante, divenendo egli stesso obbligato cambiario e assumendo gli stessi obblighi del garantito (cd. avallato). Ai sensi dell'art. 37 r.d. n. 1669/1933, infatti, «l'avallante è obbligato nello stesso modo di colui per il quale l'avallo è stato dato» - dove l'obbligazione dell'avallante è solidale, di talché, in caso di mancato pagamento della cambiale, il creditore può rivolgersi direttamente all'avallante senza dover prima escutere il debitore principale – e l'avallante, una volta pagata la cambiale, «acquista i diritti ad essa inerenti contro l'avallato e contro coloro che sono obbligati cambiariamente verso quest'ultimo». Ne deriva che, sotto questo profilo, trattandosi di obbligazione solidale, poteva, Controparte_1 anche contemporaneamente, agire sia nei confronti del debitore principale (ossia la società Concordia Trasporti s.r.l. unipersonale, poi Green Service s.r.l.) sia nei confronti dell'opponente, avallante. Sempre in via preliminare occorre, altresì, premettere che nel nostro ordinamento non sussiste un divieto assoluto, per il creditore, di munirsi di più titoli esecutivi per la stessa ragione di credito e finanche nei confronti del medesimo debitore (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 3, ordinanza 16 marzo 2018, n. 6526). Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità – condivisa dall'intestato Tribunale - la riproposizione dell'azione (e la conseguente eventuale duplicazione dei titoli esecutivi) è soggetta al rispetto dei seguenti principio: i) il principio di consumazione dell'azione e del divieto del bis in idem, i quali impediscono al creditore di iniziare un secondo giudizio di accertamento dell'esistenza del medesimo credito già dedotto in giudizio;
ii) il principio dell'interesse (art. 100 c.p.c.), che non consente l'introduzione di giudizi dai quali il creditore non possa trarre alcun vantaggio giuridico concreto;
c) il principio, desumibile dagli artt. 1175 e 1375 c.c., che vieta l'abuso del diritto (cfr. Cass. civ., sez. 3, 18 settembre 2009, n. 20106) e del processo (cfr. Cass. civ., sez. U, 15 maggio 2015, n. 9935) (cfr. Cass. civ., sez. 3, ordinanza 28 agosto 2019, n. 21768). Nel caso di specie nessuno di tali principi risulta violato atteso che oltre al rilievo per cui nel momento in cui ha proposto la domanda monitoria non aveva alcun titolo esecutivo nei confronti della società debitrice principale: i) il principio di consumazione dell'azione e del divieto del bis in idem impediscono al creditore di chiedere un decreto ingiuntivo solo se ha già ottenuto una sentenza od un altro decreto ingiuntivo per il medesimo titulus obligationis e nei confronti della medesima persona, perché ha ormai consumato l'azione (di talché si tratterà solo di stabilire se la sua domanda sia impedita da litispendenza o giudicato); ii) sussisteva l'interesse ad agire nei confronti dell'odierno opponente in quanto non aveva alcuna certezza in ordine all'integrale soddisfazione del proprio credito nell'ambito della procedura fallimentare (si consideri, sul punto che il ricorso monitorio è stato depositato a seguito dell'insinuazione al passivo, ma anteriormente all'accertamento del credito ipotecario privilegiato, di tal che l'azione di adempimento non risultava ancora consumata, né vi era certezza circa l'effettiva possibilità di soddisfacimento del credito); iii) la condotta tenuta dal creditore non appare contrastante con il generale canone di buona fede né integrante abuso del diritto, risultando – per converso – un suo diritto agire contemporaneamente nei confronti dei due debitori solidali. Tale esito interpretativo non causa alcun pregiudizio all'avallante odierno opponente in pagina 3 di 5 applicazione della disciplina di cui agli artt. 52, 61 e 62 l.fall., nel testo ratione temporis vigente:
- l'art. 55 l.fall., nel disporre che «il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito» e che «ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1), nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge» fissa il principio della cristallizzazione delle posizioni creditorie alla data del fallimento;
- l'art. 61 l.fall. dispone che «il creditore di più coobbligati in solido concorre nel fallimento di quelli tra essi che sono falliti, per l'intero credito in capitale e accessori, sino al totale pagamento» (co. 1) e che «il regresso tra i coobbligati falliti può essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l'intero credito» (co. 2);
- l'art. 62 l.fall. prevede che «il creditore che, prima della dichiarazione di fallimento, ha ricevuto da un coobbligato in solido col fallito o da un fideiussore una parte del proprio credito, ha diritto di concorrere nel fallimento per la parte non riscossa» (co. 1) – avendo, altresì, il «diritto di farsi assegnare la quota di riparto spettante al coobbligato fino a concorrenza di quanto ancora dovutogli» e restando «impregiudicato il diritto verso il coobbligato se il creditore rimane parzialmente insoddisfatto» (co. 3) – ed il «coobbligato che ha diritto di regresso verso il fallito ha diritto di concorrere nel fallimento di questo per la somma pagata» (co. 2) Ciò significa che: i) se il coobbligato non fallito ha integralmente effettuato il pagamento prima della dichiarazione di fallimento del debitore principale, ha diritto di concorrere nel fallimento per la somma pagata esercitando l'azione di regresso ovvero l'azione di surroga;
ii) se il coobbligato non fallito ha pagato parzialmente il creditore prima della dichiarazione di fallimento del debitore principale, sia il fideiussore che il creditore originario possono insinuarsi al passivo con la precisazione, tuttavia, che il curatore fallimentare, nella redazione del piano di riparto, deve anteporre il creditore principale non ancora soddisfatto;
iii) se il creditore viene integralmente pagato dal fideiussore dopo la dichiarazione di fallimento del debitore principale, il fideiussore che ha pagato subentra nei diritti del creditore soddisfatto, insinuandosi nel passivo in luogo del creditore;
iv) se, dopo la dichiarazione di fallimento il creditore è stato solo parzialmente soddisfatto mediante pagamenti parziali del fideiussore, il creditore mantiene la sua insinuazione al passivo per l'importo totale ed il fideiussore non può insinuarsi al passivo limitatamente all'importo corrisposto in quanto, da un lato, si vuole evitare che per uno stesso credito si creino duplicazioni nello stato passivo diminuendo la massa ripartibile tra gli altri creditori e, dall'altro, si vuole assicurare il completo soddisfacimento del creditore garantito evitando la falcidia fallimentare. Ne consegue che, nel caso di specie, il creditore che, dopo l'insinuazione al passivo, chiede (e, finanche, ottiene) il pagamento da parte del fideiussore non causa alcun pregiudizio a quest'ultimo atteso che questi, una volta corrisposto il totale, può surrogarsi al creditore mediante insinuazione al passivo del fallimento del debitore principale.
6. Alla luce di quanto precede, pertanto, stante l'infondatezza dell'opposizione, le spese di lite devono essere poste a carico di parte opponente. Esse si liquidano, in applicazione delle tabelle allegate al DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della semplicità delle questioni giuridiche e fattuali trattate (venendo in rilievo la pagina 4 di 5 soluzione di un'unica questione di diritto) e del pregio dell'attività difensiva svolta, secondo i valori minimi in € 7.052,00 (€ 1.276,00 per la fase di studio, € 814,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 2.127,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da
[...]
contro , quale titolare della ditta individuale ITALFER DI Parte_1 Controparte_1
SF GIOVINA, ogni contraria domanda ed eccezione respinta e/o assorbita, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3) condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta che si liquidano in € 7.052,00 per onorario oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
Teramo, il 3.07.2025 Il Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca (atto sottoscritto digitalmente)
pagina 5 di 5