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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 12/06/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del dott. Mario Miele in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1208 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “retribuzione”, e vertenteTRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Sapri (SA) alla via Kennedy n. 39 presso lo studio dell'avvocato Elena Anna Gerardo, dalla quale è rappresentato e difeso, come da procura agli atti;
RICORRENTE
E
(cod. fisc. ) Controparte_1 P.IVA_1 con sede legale in Via Ruine, 97, in Montano Antilia (SA) in persona del legale rapp.te p.t. sig.ra (cod. fisc. ); CP_2 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
(cod. fisc. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rapp.te, sig. , con sede legale in via Ruine, 37, Montano CP_3
Antilia (SA);
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte ricorrente concludeva come da note all'udienza del 12.06.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13.09.2021, il ricorrente , conveniva in Parte_1 giudizio davanti all'intestato Tribunale la ditta Controparte_4
in persona del legale rapp.te e
[...] Controparte_1
, in persona del legale rapp.te, al fine di sentir accogliere testualmente le seguenti
[...] conclusioni:…“ 1. Accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare che tra le parti Pt_1
e è intervenuto un rapporto di lavoro subordinato con decorrenza
[...] Controparte_1 1 giugno 2013 e con cessazione 30 luglio 2016; 2. Dichiarare che la Controparte_4
è tenuta a rispondere, in solido con la ai sensi dell'art.
[...] Controparte_1
2112 cod.civ. e anche in virtù dell' avvenuta cessione di ramo di azienda, indicata in premessa, dei debiti esistenti all' atto della cessione, compreso quello maturato nei confronti del ricorrente;
3. Condannare in ogni caso i convenuti, in solido tra loro, alla corresponsione in favore del ricorrente della somma di €. 58424,26 (euro cinquantottomilaquattrocentoventiquattro/26) o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, anche in applicazione del combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., liquidando la somma dovuta al ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa. Oltre rivalutazione, ex art.429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo ed interessi sulle somme via via rivalutate. Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre IVA e CPA. …” Instauratosi il contraddittorio, nonostante la regolarità della notifica, le parti resistenti non si costituivano e veniva dichiarata Loro la contumacia. Si procedeva all'escussione di testi ed all'espletamento della CTU e, successivamente, all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo con motivazione contestuale. La domanda è fondata e, pertanto, merita accoglimento. Preliminarmente va ribadita la contumacia delle resistenti le quali, sebbene regolarmente convenute in giudizio, non si sono costituite, né comparse in udienza a mezzo del rispettivo rappresentante. E se è vero che la mancata costituzione di una parte in giudizio non equivale ad ammissione della esistenza dei fatti dedotti dal ricorrente a fondamento della propria domanda ed è a tal fine ugualmente irrilevante la mancata comparizione personale delle parti all'udienza fissata per l'interrogatorio libero, non escludendosi il potere – dovere del giudice di accertare se sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa (cfr. Corte di Cassazione sentenza n. 15777 del 12.7.2006), ciò non di meno tale condotta processuale costituisce elemento liberamente apprezzabile dallo stesso giudice ai fini della decisione (cfr. Corte di Cassazione sentenza n. 3601 del 20.2.2006). Ebbene con riguardo al caso esaminato possiamo affermare che proprio il comportamento processuale delle resistenti che hanno ritenuto di non dover contrastare le avverse pretese, ha determinato l'accoglimento della domanda. Dall'esame della documentazione in atti ed all'esito delle dichiarazioni resa dai testi escussi emerge che il ha prestato la propria attività lavorativa con Parte_2 vincolo di subordinazione alle dipendenze delle ditte resistenti limitatamente al periodo risultate dagli atti, svolgendo le mansioni di “muratore”. I testi, infatti, hanno confermato che il ricorrente ha sempre prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze delle società convenute con mansioni di muratore per le ore e i giorni indicati in ricorso.
Per consolidato insegnamento giurisprudenziale, la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto è determinata dal
Pag. 2 di 4 vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, il quale si estrinseca nell'emanazione di ordini specifici (con valutazione da effettuarsi in concreto, avendo riguardo alla specificità dei compiti affidati al prestatore di lavoro), oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative (cfr. Cass. Civ. sez. lav. n. 15903/2004), con conseguente limitazione dell'autonomia del lavoratore e del suo inserimento nell'organizzazione aziendale (tra le tante, Cass. 18 gennaio 2013, n. 1227; Cass. n. 9 marzo 2009, n. 5645; Cass. 28 settembre 2006; Cass. 24 febbraio 2006, n. 4171; Cass. 25 ottobre 2004, n. 20669). Detto vincolo di subordinazione può, poi, assumere un diverso grado di intensità e di evidenza, a seconda della natura e delle modalità di svolgimento delle mansioni, nonché del livello di responsabilità del prestatore d'opera. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2697 c.c. è onere del prestatore di lavoro fornire la prova della sussistenza di tutti gli elementi necessari e sufficienti alla qualificazione del rapporto come subordinato, posto che l'idoneità qualificatoria dell'articolo in parola consiste proprio nel parametro dell'eterodeterminazione. Alla stregua di quanto sopra, dal complessivo esame delle dichiarazioni dei testi e dalla documentazione in atti si può ritenere che la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato. Quanto alla retribuzione percepita appare insufficiente a compensare gli orari di lavoro e le mansioni svolte dal ricorrente . La Parte_1 giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di evidenziare che, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto, che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro (cfr. Cass. 26985/2009). Ne consegue che, non avendo le parti resistenti dato prova di aver ottemperato al pagamento delle retribuzioni spettanti ex art. 36 Cost al ricorrente, quest'ultimo rimane creditore degli importi indicati nei conteggi elaborati nella relazione del CTU pari a complessivi € 48.643,90, ritenendo codesto giudicante tali conteggi attendibili sia per la precisione dei calcoli che per la loro mancata contestazione da parte della controparte resistente. Come è noto, nel processo del lavoro l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al quantum, la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda, opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente
Pag. 3 di 4 l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (Cass. Sez. Lav. 945/06). Le ditte resistenti, pertanto, vanno condannate in solido al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 48.643,90, oltre ulteriori interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto al soddisfo. Nulla sulle spese di lite attesa la mancata costituzione in giudizio delle parti resistenti. Le spese relative alla consulenza tecnica vengono poste a carico definitivo di parte resistente, in virtù del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro, Mario Miele definitivamente pronunciando, in ordine alla domanda proposta con ricorso del 13.09.2021 da nei confronti della ditta Parte_1
in persona del legale rapp.te Controparte_1
e in persona del legale rapp.te, ogni avversa Controparte_1 istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
- Accoglie il ricorso e dichiara che tra il ricorrente e la ditta Parte_1
in persona del legale Controparte_1 rapp.te e in persona del legale rapp.te, è Controparte_1 intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per i periodi ed orario indicato in ricorso, con mansioni di “muratore”, e per l'effetto, condanna in solido entrambe le ditte resistenti al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 48.643,90 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto sino al soddisfo;
- Nulla sulle spese di lite;
- Pone il pagamento delle spese relative alla consulenza tecnica di ufficio a carico definitivo di parte resistente. Così deciso in Vallo della Lucania 12 giugno 2025
IL GDL
Dott. Mario Miele
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del dott. Mario Miele in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1208 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “retribuzione”, e vertenteTRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Sapri (SA) alla via Kennedy n. 39 presso lo studio dell'avvocato Elena Anna Gerardo, dalla quale è rappresentato e difeso, come da procura agli atti;
RICORRENTE
E
(cod. fisc. ) Controparte_1 P.IVA_1 con sede legale in Via Ruine, 97, in Montano Antilia (SA) in persona del legale rapp.te p.t. sig.ra (cod. fisc. ); CP_2 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
(cod. fisc. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rapp.te, sig. , con sede legale in via Ruine, 37, Montano CP_3
Antilia (SA);
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte ricorrente concludeva come da note all'udienza del 12.06.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13.09.2021, il ricorrente , conveniva in Parte_1 giudizio davanti all'intestato Tribunale la ditta Controparte_4
in persona del legale rapp.te e
[...] Controparte_1
, in persona del legale rapp.te, al fine di sentir accogliere testualmente le seguenti
[...] conclusioni:…“ 1. Accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare che tra le parti Pt_1
e è intervenuto un rapporto di lavoro subordinato con decorrenza
[...] Controparte_1 1 giugno 2013 e con cessazione 30 luglio 2016; 2. Dichiarare che la Controparte_4
è tenuta a rispondere, in solido con la ai sensi dell'art.
[...] Controparte_1
2112 cod.civ. e anche in virtù dell' avvenuta cessione di ramo di azienda, indicata in premessa, dei debiti esistenti all' atto della cessione, compreso quello maturato nei confronti del ricorrente;
3. Condannare in ogni caso i convenuti, in solido tra loro, alla corresponsione in favore del ricorrente della somma di €. 58424,26 (euro cinquantottomilaquattrocentoventiquattro/26) o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, anche in applicazione del combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., liquidando la somma dovuta al ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa. Oltre rivalutazione, ex art.429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo ed interessi sulle somme via via rivalutate. Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre IVA e CPA. …” Instauratosi il contraddittorio, nonostante la regolarità della notifica, le parti resistenti non si costituivano e veniva dichiarata Loro la contumacia. Si procedeva all'escussione di testi ed all'espletamento della CTU e, successivamente, all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo con motivazione contestuale. La domanda è fondata e, pertanto, merita accoglimento. Preliminarmente va ribadita la contumacia delle resistenti le quali, sebbene regolarmente convenute in giudizio, non si sono costituite, né comparse in udienza a mezzo del rispettivo rappresentante. E se è vero che la mancata costituzione di una parte in giudizio non equivale ad ammissione della esistenza dei fatti dedotti dal ricorrente a fondamento della propria domanda ed è a tal fine ugualmente irrilevante la mancata comparizione personale delle parti all'udienza fissata per l'interrogatorio libero, non escludendosi il potere – dovere del giudice di accertare se sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa (cfr. Corte di Cassazione sentenza n. 15777 del 12.7.2006), ciò non di meno tale condotta processuale costituisce elemento liberamente apprezzabile dallo stesso giudice ai fini della decisione (cfr. Corte di Cassazione sentenza n. 3601 del 20.2.2006). Ebbene con riguardo al caso esaminato possiamo affermare che proprio il comportamento processuale delle resistenti che hanno ritenuto di non dover contrastare le avverse pretese, ha determinato l'accoglimento della domanda. Dall'esame della documentazione in atti ed all'esito delle dichiarazioni resa dai testi escussi emerge che il ha prestato la propria attività lavorativa con Parte_2 vincolo di subordinazione alle dipendenze delle ditte resistenti limitatamente al periodo risultate dagli atti, svolgendo le mansioni di “muratore”. I testi, infatti, hanno confermato che il ricorrente ha sempre prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze delle società convenute con mansioni di muratore per le ore e i giorni indicati in ricorso.
Per consolidato insegnamento giurisprudenziale, la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto è determinata dal
Pag. 2 di 4 vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, il quale si estrinseca nell'emanazione di ordini specifici (con valutazione da effettuarsi in concreto, avendo riguardo alla specificità dei compiti affidati al prestatore di lavoro), oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative (cfr. Cass. Civ. sez. lav. n. 15903/2004), con conseguente limitazione dell'autonomia del lavoratore e del suo inserimento nell'organizzazione aziendale (tra le tante, Cass. 18 gennaio 2013, n. 1227; Cass. n. 9 marzo 2009, n. 5645; Cass. 28 settembre 2006; Cass. 24 febbraio 2006, n. 4171; Cass. 25 ottobre 2004, n. 20669). Detto vincolo di subordinazione può, poi, assumere un diverso grado di intensità e di evidenza, a seconda della natura e delle modalità di svolgimento delle mansioni, nonché del livello di responsabilità del prestatore d'opera. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2697 c.c. è onere del prestatore di lavoro fornire la prova della sussistenza di tutti gli elementi necessari e sufficienti alla qualificazione del rapporto come subordinato, posto che l'idoneità qualificatoria dell'articolo in parola consiste proprio nel parametro dell'eterodeterminazione. Alla stregua di quanto sopra, dal complessivo esame delle dichiarazioni dei testi e dalla documentazione in atti si può ritenere che la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato. Quanto alla retribuzione percepita appare insufficiente a compensare gli orari di lavoro e le mansioni svolte dal ricorrente . La Parte_1 giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di evidenziare che, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto, che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro (cfr. Cass. 26985/2009). Ne consegue che, non avendo le parti resistenti dato prova di aver ottemperato al pagamento delle retribuzioni spettanti ex art. 36 Cost al ricorrente, quest'ultimo rimane creditore degli importi indicati nei conteggi elaborati nella relazione del CTU pari a complessivi € 48.643,90, ritenendo codesto giudicante tali conteggi attendibili sia per la precisione dei calcoli che per la loro mancata contestazione da parte della controparte resistente. Come è noto, nel processo del lavoro l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al quantum, la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda, opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente
Pag. 3 di 4 l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (Cass. Sez. Lav. 945/06). Le ditte resistenti, pertanto, vanno condannate in solido al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 48.643,90, oltre ulteriori interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto al soddisfo. Nulla sulle spese di lite attesa la mancata costituzione in giudizio delle parti resistenti. Le spese relative alla consulenza tecnica vengono poste a carico definitivo di parte resistente, in virtù del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro, Mario Miele definitivamente pronunciando, in ordine alla domanda proposta con ricorso del 13.09.2021 da nei confronti della ditta Parte_1
in persona del legale rapp.te Controparte_1
e in persona del legale rapp.te, ogni avversa Controparte_1 istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
- Accoglie il ricorso e dichiara che tra il ricorrente e la ditta Parte_1
in persona del legale Controparte_1 rapp.te e in persona del legale rapp.te, è Controparte_1 intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per i periodi ed orario indicato in ricorso, con mansioni di “muratore”, e per l'effetto, condanna in solido entrambe le ditte resistenti al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 48.643,90 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto sino al soddisfo;
- Nulla sulle spese di lite;
- Pone il pagamento delle spese relative alla consulenza tecnica di ufficio a carico definitivo di parte resistente. Così deciso in Vallo della Lucania 12 giugno 2025
IL GDL
Dott. Mario Miele
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