Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 24/04/2025, n. 8048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8048 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08048/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01332/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1332 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Testore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del rigetto della richiesta di cittadinanza del 29 settembre 2023, notificato in data 10 novembre 2023 (-OMISSIS-)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2025 la dott.ssa Antonietta Giudice;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente ha presentato istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 in data 11 agosto 2018.
L’Amministrazione, a seguito dell’iniziale adozione del decreto del Presidente della Repubblica di concessione della cittadinanza del 20 ottobre 2022, esperite le ulteriori istanze istruttorie volte a verificare la permanenza dei requisiti in capo all’istante prima della notifica, con decreto 29 settembre 2023, ha respinto la domanda dell’interessato, per insussistenza del requisito della residenza legale, vista la cancellazione per irreperibilità dall'anagrafe del Comune di Sesto San Giovanni (MI) dal 23.11.2013 e la successiva re iscrizione all’anagrafe del Comune di Domodossola (VB) per ricomparsa il 02.12.2016 nonché la registrazione, fino al 09/05/2018, sotto il nome di -OMISSIS-, ed in seguito come -OMISSIS-;
Avverso il provvedimento di diniego l’interessato insorge con il presente gravame, eccependo l’illegittimità dell’atto impugnato e chiedendone l’annullamento, assumendo di essere in possesso dei requisiti richiesti per la cittadinanza e di avere sempre risieduto e lavorato sul territorio nazionale, dove conduce la propria esistenza.
L’amministrazione, costituita in giudizio per resistere al ricorso, ha contestato le censure ex adverso svolte, concludendo per il rigetto della domanda di annullamento del decreto impugnato.
All’udienza pubblica del 29 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con il gravame in questione, la parte ha impugnato il provvedimento con cui è stata respinta la domanda di cittadinanza per naturalizzazione a causa della mancanza del requisito della residenza legale ultradecennale ininterrotta.
In particolare, dal provvedimento impugnato e dall’esame degli atti di causa, è emerso che, a seguito dell’iniziale adozione del decreto del Presidente della Repubblica del 20 ottobre 2022 di concessione della cittadinanza italiana al ricorrente, in sede di verifica della permanenza dei requisiti in capo all’istante, effettuate le ulteriori istanza istruttorie necessarie prima della notifica, è risultata la mancanza del requisito della residenza ultradecennale ininterrotta, vista “ la cancellazione per irreperibilità dall'anagrafe del Comune di Sesto San Giovanni (MI) dal 23.11.2013 e la successiva re iscrizione all’anagrafe del Comune di Domodossola (VB) per ricomparsa il 02.12.2016 nonché la registrazione, fino al 09/05/2018, sotto il nome di -OMISSIS-, ed in seguito come -OMISSIS- ”.
Di contro il richiedente lo status sostiene di aver maturato il requisito della residenza ultradecennale ininterrotta, assumendo segnatamente di aver sempre risieduto senza soluzione di continuità in Italia, dove lavora e conduce la propria esistenza.
Detti argomenti non appaiono meritevoli di positivo apprezzamento, in quanto l'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/92 stabilisce che “ la cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica ”.
L'art. 1, comma 2, lettera a), del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 dispone, poi, che “ si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia di iscrizione anagrafica ”.
La giurisprudenza ha interpretato l'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 nel senso che il requisito della residenza decennale nel territorio della Repubblica italiana deve essere posseduto attualmente ed ininterrottamente alla data di presentazione della domanda e il tenore delle norme citate esige non la mera presenza in Italia dello straniero, ma la “residenza legale ultradecennale”, ossia il mantenimento di un'ininterrotta situazione fattuale di residenza accertata in conformità alla disciplina interna in materia di anagrafe [da ultimo, Tar Lazio, V bis, n. 13815/2023: « Invero, dal tenore testuale del menzionato art. 9 lett. f) della legge n. 91/1992, laddove prevede che la cittadinanza italiana possa essere concessa allo straniero che risieda legalmente (non per dieci anni, bensì) “da almeno” dieci anni nel territorio della Repubblica, va inteso nel senso che «la parola "almeno" evidenzia che la disposizione primaria qualifica il decennio della residenza in Italia non come requisito per la proposizione della domanda, con irrilevanza di ciò che avviene dopo di essa, ma come necessario requisito di fatto che deve perdurare pur dopo la maturazione del decennio, sino al momento del giuramento» (Consiglio di Stato, sez. III, 19/04/2022, n. 2902). Del resto, l’art. 4, comma 7, del d.P.R. n. 572/1993 (“Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza”) stabilisce espressamente che le condizioni previste per la proposizione dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana per residenza di cui all'art. 9 della legge n. 91/1992 “devono permanere sino alla prestazione del giuramento »].
Nel caso in esame la p.a. ha rilevato la carenza della permanenza decennale “ininterrotta” per dieci anni sul territorio italiano, vista la cancellazione per irreperibilità dall'anagrafe di un’amministrazione comunale nazionale per oltre tre anni, prima della re-iscrizione nel registro anagrafico di altra amministrazione comunale.
La residenza legale decennale dimostrata attraverso l'iscrizione anagrafica ininterrotta è condizione non aggirabile ai sensi della normativa sopra richiamata, che, si ribadisce, presuppone oltre al possesso di un valido titolo di soggiorno anche l'osservanza delle previsioni in ordine alla iscrizione anagrafica della residenza.
Di recente la Sezione peraltro, pronunciandosi in merito alla prospettazione della legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, ha precisato, nella citata sentenza 13815/2023 che « quanto alla legittimità della scelta di far coincidere la nozione di residenza legale con quella di residenza anagrafica ai fini della concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione di che trattasi, occorre in primo luogo rammentare, per un verso, che il d.P.R. 223/89 – recante il regolamento anagrafico della popolazione residente – statuisce all’art. 7 comma 3 che “Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo (…)” e, per altro verso, che l’art. 6, comma 7, del d. lgs. n. 286/1998 (Testo Unico sull’Immigrazione), dispone che “le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione”.
Ed ancora, il regolamento di attuazione del testo unico sull'immigrazione (d.P.R. n. 394 del 1999) prevede, all'art. 15, comma 1, che le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate nei casi e secondo i criteri previsti dalla L. n. 1228 del 1954 e dal già menzionato regolamento anagrafico della popolazione residente.
Dalle disposizioni normative che precedono deriva che l'iscrizione all'anagrafe – e la necessaria comunicazione delle relative variazioni - non è una semplice facoltà attribuita dalla legge alle persone, ma è la conseguenza obbligatoria dell'aver stabilito la propria dimora abituale nel territorio del Comune.
Si tratta di un obbligo presidiato da una sanzione amministrativa – salvo che il fatto non costituisca reato – a norma dell’art. 11 della L. 24/12/1954, n. 1228 (come successivamente modificato), sanzione prevista in forma più elevata, al successivo comma 2, laddove la violazione venga commessa da un soggetto migrante dall’estero.
Ebbene, si rende necessario sottolineare come la previsione di tali obblighi anagrafici persegua lo scopo, tra l’altro, di rendere le persone, legalmente dimoranti nel territorio, note ai pubblici poteri e reperibili nel luogo in cui hanno fissato la loro dimora. In quest’ottica appare significativo che anche le persone senza fissa dimora debbano comunque essere registrate nell'anagrafe della popolazione residente e abbiano una residenza nel Comune dove hanno stabilito il proprio domicilio o in quello di nascita (cfr., in senso conforme, anche T.A.R. Lazio, Roma, sez. II-quater, 04/12/2012, n. 10123).
… In questa prospettiva, pertanto, appare evidente che soltanto il regolare assolvimento degli obblighi anagrafici possa consentire una registrazione della situazione effettiva dei residenti nel territorio comunale che, come puntualmente rilevato dalla recente sentenza della Corte Costituzionale, 31.07.2020, n. 186, “ costituisce il presupposto necessario per l'adeguato esercizio di tutte le funzioni affidate alla pubblica amministrazione, da quelle di sicurezza e ordine pubblico, appunto, a quelle sanitarie, da quelle di regolazione e controllo degli insediamenti abitativi all'erogazione di servizi pubblici, e via dicendo (…) Da ultimo, non è inutile osservare che la necessità di un controllo e di un monitoraggio della residenza sul territorio (…) presenta anzi particolare importanza, anche a fini sanitari, poiché è sulla base dell'anagrafe dei residenti che il comune può avere contezza delle effettive presenze sul suo territorio ed essere in condizione di esercitare in maniera adeguata le funzioni attribuite al sindaco dall'art. 32 della L. 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), soprattutto in caso di emergenze sanitarie circoscritte al territorio comunale ”».
Pertanto, una volta che era inequivocabilmente emersa la discontinuità delle iscrizioni anagrafiche (predisposte nell'interesse sia della pubblica Amministrazione alla certezza sulla composizione ed i movimenti della popolazione, sia nell'interesse dei privati ad ottenere le certificazioni anagrafiche ad essi necessarie per l'esercizio dei diritti civili e politici), tanto valeva a delineare l’esistenza di un insuperabile fattore ostativo alla concessione della cittadinanza, tale da configurare come vincolata l’attività del Prefetto, sul quale non poteva ritenersi gravare alcun ulteriore onere istruttorio ai fini del prosieguo del procedimento ed ai fini, in particolare, della valutazione dell’opportunità di tale concessione, che caratterizza il procedimento stesso solo una volta che sia accertata la sussistenza della condizione di “residenza legale”, che la norma impone; e, come già detto, la residenza, per potersi considerare “legale”, così come prescrive la norma citata, non può prescindere dall'iscrizione anagrafica, la quale rappresenta un requisito richiesto dalla legge, alla cui assenza non è possibile ovviare mediante la produzione di dati ed elementi atti a comprovare aliunde la presenza sul territorio.
In questa prospettiva si mostrano ininfluenti le prove fornite dal ricorrente volte a dimostrare che durante il periodo di irreperibilità risiedeva comunque in Italia (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 22/11/2011, n.6143).
Al riguardo, la Sezione, dopo aver ricordato che la circolare ministeriale del 5 gennaio 2007, in ragione delle mutate condizioni di vita dell’era contemporanea, ha precisato che non sono pregiudizievoli ai fini della concessione dello status civitatis eventuali limitate assenze temporanee dello straniero dal territorio nazionale, ha comunque ribadito espressamente che « l'aspirante cittadino deve aver “ comunque mantenuto in Italia la propria residenza legale (iscrizione anagrafica presso il Comune e titolo di soggiorno valido per l’intero arco temporale)”, il che conferma, in armonia con il dato normativo sopra indicato, che “l'iscrizione anagrafica ininterrotta rappresenta un requisito ineludibile ai fini della richiesta di concessione della cittadinanza” (cfr. Consiglio di Stato n. 6143/2011) » ricordando che comunque il rispetto delle regole formali in materia di iscrizione e cancellazione anagrafica attesta il pieno inserimento dello straniero nel tessuto sociale e l’assimilazione delle norme fondamentali che regolano il soggiorno e la mobilità dei cittadini del nostro Paese (vedi, tra tante, da ultimo, T.A.R. Lazio, sez. V bis, nn. 20023/2023; 13815/2023 e 7167/2023).
Con l’occasione è stato perciò ribadito che « tenendo conto della ratio della normativa in materia, va distinta la posizione di chi può vantare una posizione di soggiornante di “mero fatto” (straniero privo di permesso di soggiorno), in cui la durata della permanenza in Italia resta nell’ambito del giuridicamente irrilevante, da chi, pur partendo da un’analoga situazione di fatto, abbia poi conseguito il “riconoscimento”, da parte dell’ordinamento giuridico, della medesima circostanza (del soggiorno “di fatto” protratto per una determinata durata), quale condizione legittimante per chiedere ed ottenere un “titolo”.
Tale ratio va tenuta in considerazione nell’interpretazione ed applicazione della normativa in materia, incluse quelle disposizioni dettate dal regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 572/93) che prescrive i requisiti della “continuità” (Consiglio di Stato, sez. I, parere 22.2.1995 n. 2800 e 1.3.1995 n. 363, nonché TAR Lazio, sez. I ter, 08/05/2020, n. 4843, secondo cui «le disposizioni succitate non esigono la mera presenza in Italia dello straniero, ma la “residenza legale ultradecennale”, ossia il mantenimento di un’ininterrotta situazione fattuale di residenza accertata in conformità alla disciplina interna in materia di anagrafe») e – per quel che qui maggiormente rileva - della “legalità”, atteso che l’art. 1, comma 2, lett. a) del menzionato d.P.R. n. 572/93 dispone che “si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d'iscrizione anagrafica”.
Dalle coordinate che precedono emerge che, ai fini della concessione della cittadinanza, non assume rilievo il tempo trascorso dallo straniero sul nostro territorio in posizione di mera “residenza abituale”, ma solo quello in “posizione di legalità” nel senso sopra delineato, in quanto “indicativo della piena integrazione nel tessuto nazionale da parte dell’aspirante cittadino” (Consiglio di Stato, sez. I, parere 30.11.1992 n. 2482).
Dalle considerazioni sopra esposte ne consegue che siccome “ il presupposto della residenza legale va accertato in conformità alla disciplina interna in materia di anagrafe, l'interessato non può provare la residenza attraverso prove diverse dalla certificazione anagrafica, atteso che la legge demanda ai registri anagrafici l'accertamento della popolazione residente e coerentemente l'art. 1, d.P.R. n. 362 del 1994 e l'art. 1 comma 2 lett. a), d.P.R. n. 572 del 1993 impongono che la prova della residenza sia fornita solo con riferimento alle risultanze dei registri dell'anagrafe dei residenti” (T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Trieste, sez. I, 30/04/2019, n.186; T.A.R. Trentino-Alto Adige, Trento, sez. I, 14/01/2022, n.3) » (T.A.R. Lazio, sez. V bis, n. 13815/2023; in termini T.A.R. Lazio, sez. V bis, nn. 20023/2023 e 7167/2023; cfr. n. 2914/2022); e non essendo consentito che, in presenza di una precisa definizione della nozione di residenza legale ai sensi della disposizione regolamentare innanzi richiamata, tale elemento possa essere surrogato con indizi di carattere presuntivo od elementi sintomatici indiretti, visto che tra l’altro è pacifico che « non è davanti al giudice amministrativo che l’interessato può contrastare le risultanze anagrafiche, producendo documentazione per dimostrare di aver mantenuto effettivamente la residenza ininterrotta nel Comune, dovendo piuttosto attivarsi presso i competenti Uffici dell’Ente Locale per rappresentare l’erroneità della cancellazione anagrafica, chiedendo l'annullamento in autotutela del provvedimento di cancellazione, oppure proporre ricorso gerarchico improprio al Prefetto (ai sensi dell'art. 5, comma 2, legge n. 1228/1954 e art. 36 D.P.R. 223/1989) o, ancora, adire l'autorità giudiziaria competente, i.e. il giudice ordinario, non essendo l’adito giudice amministrativo munito di giurisdizione su tale questione, essendo le questioni riguardanti lo stato delle persone (inclusa la residenza) riservate alla giurisdizione ordinaria.
Come di recente ricordato anche da questa Sezione (vedi, da ultimo, in tal senso, T.A.R. Lazio, sez. V bis, n. 13815/2023 e 7167/2023), non è in questa sede che il ricorrente può contestare tale cancellazione, come ribadito anche dalla Corte di Cassazione, per cui “le controversie aventi ad oggetto l'iscrizione e la cancellazione dai registri anagrafici della popolazione appartengono alla cognizione del giudice ordinario, concernendo posizioni di diritto soggettivo (cfr., Tar Milano, 4.9.2017, n.1779; Tar L'Aquila, 9.4.2015, n.253; Tar Roma, 19.5.2009, n.5172; Tribunale Ferrara, ordinanza 24.9.2019; Tribunale Padova, 19.6.2020; cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 22 marzo 2022, n. 3276, nel senso che le norme disciplinanti l'attività dell'ufficiale d'anagrafe sono stabilite senza attribuire alcuna discrezionalità alla p.a. procedente, predefinendo in modo rigido, attraverso norme di relazione, i presupposti per le iscrizioni e le cancellazioni), sicché le risultanze anagrafiche non possono essere rimesse in discussione in questa sede, difettando il giudice amministrativo della relativa giurisdizione (cfr. anche TAR Lazio, sez. I bis, n. 3204/2021) » (T.A.R. Lazio, sez. V bis, n. 20023/2023).
L’Amministrazione dell’interno, nella fattispecie concreta, ha dunque correttamente eccepito l’interruzione del periodo di residenza, per come emergeva dalle risultanze delle certificazioni anagrafiche, che non poteva disattendere né tanto meno “rettificare” d’ufficio.
Ricade unicamente sul richiedente, infatti, l’onere di attivare gli appositi rimedi per correggere gli asseriti errori nelle relative certificazioni (ed in caso di esito positivo presentare un’eventuale istanza di riesame) presso i competenti uffici anagrafici comunali ovvero gli ulteriori rimedi a disposizione di tutela giustiziali o giurisdizionali presso le autorità competenti, ( i.e. , quanto ai rimedi giurisdizionali, il giudice ordinario, non essendo questo giudice dotato di giurisdizione su tale questione).
Quindi le risultanze anagrafiche non possono essere rimesse in discussione in questa sede, difettando il giudice amministrativo della relativa giurisdizione (vedi, da ultimo, TAR Lazio, sez. I bis, n. 3204/2021).
Il Collegio, pertanto, ritiene, sulla scorta dei postulati enucleati, che le conclusioni a cui è giunta l’Amministrazione siano da ritenere corrette, con conseguente infondatezza anche del secondo motivo di ricorso.
In conclusione, per quanto osservato, il ricorso deve essere respinto perché infondato.
La spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Floriana Rizzetto, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
Antonietta Giudice, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonietta Giudice | Floriana Rizzetto |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.