Ordinanza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, ordinanza 12/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE
In persona del Presidente e Giudice Istruttore dott. Eugenio Forgillo, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2437/2024 del Ruolo Gen., e pendente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1 C.F._1
FIORILLO VINCENZO (c.f. ) C.F._2
Appellante
E
(c.f. ) e (c.f. CP_1 C.F._3 Controparte_2
), già rappresentati e difesi in primo grado dall'avv. TODISCO ANTONIO C.F._4
(c.f. ) C.F._5
Appellati non costituiti ha emesso il seguente provvedimento all'esito dell'udienza di trattazione dell'11 marzo 2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, come previsto dall'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022:
- letto il decreto presidenziale del 18 febbraio 2025 per lo svolgimento dell'udienza mediante trattazione scritta, ritualmente comunicato;
- rilevato che parte appellante, unica costituita, non ha depositato memorie scritte;
- che, all'esito della precedente udienza del 14 gennaio 2025, anch'essa tenutasi nelle forme della trattazione scritta, la causa era rinviata all'udienza indicata in epigrafe ai sensi dell'art. 127ter, comma 4, c.p.c., stante l'omesso deposito, anche in quella sede, delle note di trattazione;
- ritenuto che l'indicata inattività per due udienze, come ricavabile dall'art. 127ter, comma 4, e dall'art. 309 c.p.c., dia luogo alla declaratoria di estinzione del processo;
- rilevato che l'art. 350, commi 5 e 6, c.p.c., come novellato dall'art. 3, comma 4, lettera f), del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, prevede che “l'estinzione del processo è dichiarata nei modi e nelle forme previste dall'articolo 348, terzo comma” e che “davanti alla corte di appello, i provvedimenti sono pronunciati dall''istruttore, se nominato, nei casi espressamente previsti e nei casi di cui agli articoli 309 e 355;”;
- che il richiamato art. 348, comma 3, c.p.c. prevede che “davanti alla corte di appello l'istruttore, se nominato, provvede con ordinanza reclamabile nelle forme e nei termini previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 178”;
- ritenuto che le spese, a mente dell'art. 310, ultimo comma, c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.T.M.
Letto l'art. 127ter, comma 4, c.p.c., dichiara l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso il 12/03/2025
Il Presidente est. dott. Eugenio Forgillo