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Ordinanza 6 giugno 2025
Ordinanza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, ordinanza 06/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2025/1156
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott. Luca Venditto Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice relatore ed estensore nel procedimento iscritto al numero 1156/2025 del Registro Generale degli affari contenzioni civili, instaurato con ricorso ex art. 669 terdecies c.p.c. da
P.I. ) in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa, Parte_1 P.IVA_1
congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Giancarlo Mascetti e dall'Avv. Giorgia Caminiti ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Latina, Viale P.L. Nervi s.n.c. c/o Centro
Comm. Latinafiori Torre 10 Mimose, giusta procura in atti;
RECLAMANTE
CONTRO
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Giuliana Pannozzo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Fondi (LT), Via
Lucrezio Caro n. 78/A, giusta procura in atti;
RECLAMATA ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso depositato in data 19.03.2025 proponeva reclamo avverso Parte_1
l'ordinanza avente cron. n. 993/2025 emessa dal Tribunale di Latina in data 06.03.2025, nell'ambito del procedimento recante R.G.N. 528/2025. A sostegno del reclamo, deduceva che con ricorso ex art. 700 c.p.c. adiva l'intestato Tribunale per ottenere la Controparte_1
riattivazione della fornitura idrica, a fronte del quale il Giudice, inaudita altera parte, emetteva in data 11.02.2025 ordine di riattivazione, cui faceva seguito il tempestivo ripristino.
Deduceva inoltre la reclamante di essersi successivamente costituita in giudizio contestando quanto dedotto dalla , e che in data 06.03.2025 il Giudice emetteva ordinanza di CP_1
conferma del provvedimento già reso, ove specificava “Con il decreto dell'11/02/2025 si è
Pagina 1 dato atto della sussistenza dei presupposti per la pronuncia inaudita altera parte, in quanto la giurisprudenza ha sottolineato in più occasioni che il diritto soggettivo alla tutela della propria salute non va inteso esclusivamente come diritto alla integrità fisica ma concerne, più in generale, lo stato di benessere fisico e psichico dell'individuo (Corte Cost., 2.6.1994, n.
218; Cass. Civ., 1.8.2006, n. 17461). A tale riguardo, è stato evidenziato che il diritto alla salute scaturisce non solo dal precetto dell'art. 32 Cost. ma anche dai doveri di solidarietà sociale di cui all'art 2 Cost., di guisa che esso si palesa come diritto inerente non solo alla persona umana ma anche come diritto a valenza sociale (Corte Cost., 31.1.1991 n. 37; Cass.
Lav.,. 18.6.2012 n. 9969), ossia come “nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla
Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana” (ex multis, di recente, Corte Cost.
25.2.2011, n. 61; Corte Cost. 22.10.2010, n. 299). Nel caso di specie, per quanto riguarda il requisito del periculum in mora, deve ritenersi che il diritto all'acqua potabile dentro la propria abitazione, a fronte peraltro delle condizioni di salute dei familiari della , CP_1
sia certamente meritevole di tutela, anche ai sensi degli artt. 2 e 32 della Costituzione”.
Secondo la prospettazione della reclamante il suddetto provvedimento si basava su un principio di diritto errato. Sosteneva, infatti, che non poteva essere invocato alcun generico diritto ad avere il servizio, in assenza di alcuna previsione di legge o di regolamento in tal senso e in assenza di una specifica esigenza, anche di tipo sanitario, precisando che la non aveva mai rappresentato al Gestore alcuna problematica di natura sanitaria, che CP_1
rendesse imprescindibile la presenza del servizio nella propria abitazione, né tale esigenza era stata rappresentata nel ricorso ex art. 700 cpc. Precisava, poi, che lo stato di disabilità dei familiari della sig.ra non determinava di per sé il diritto al mantenimento della CP_1
fornitura idrica anche in presenza di morosità. La reclamante deduceva l'infondatezza della prospettazione della , secondo cui avrebbe illegittimamente proceduto CP_1 Parte_1
alla disalimentazione del flusso idrico pur in presenza di utente non disalimentabile ai sensi dell'art. 2 della delibera n. 311/2019 dell' , in quanto la reclamata non aveva mai CP_2
percepito alcun bonus idrico. A sostegno di ciò evidenziava che la controparte aveva depositato in allegato al ricorso ex art. 700 c.p.c. solo un'istanza di accesso alla tariffa agevolata datata 08.11.2016, rispetto alla quale non vi era prova dell'avvenuta accettazione, e che comunque quand'anche la richiesta fosse stata accettata, i requisiti per l'accesso alla tariffa agevolata avrebbero dovuto essere confermati ogni anno, essendo l'adesione legata alla certificazione ISEE. Adduceva, inoltre, che la corresponsione del bonus idrico era disciplinata dalla delibera ARERA n. 897/2017 in base al solo stato di disagio economico dell'utente, non anche alle condizioni di salute dello stesso o dei componenti del suo nucleo familiare. Inoltre,
Pagina 2 rappresentava che a partire dal 01.01.2021, il bonus idrico era riconosciuto automaticamente, come previsto dall'art. 57-bis, comma 5, del decreto-legge 124/19, che prevedeva: “A decorrere dal 1° gennaio 2021, i bonus sociali per la fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale, di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le agevolazioni relative al servizio idrico integrato, di cui all'articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono riconosciuti automaticamente a tutti i soggetti il cui indicatore della situazione economica equivalente in corso di validità sia compreso entro i limiti stabiliti dalla legislazione vigente”. Rilevava che la non percepiva alcun bonus idrico e che quindi non poteva CP_1
rientrare tra gli utenti c.d. “non disalimentabili” ai sensi della normativa richiamata e che, oltretutto, il mancato inserimento automatico della stessa tra quelli destinatari della misura di sostegno economico lasciava intendere che essa non aveva i requisiti di precarietà economica richiesti e fosse, dunque, in grado di fare fronte ai pagamenti richiesti per il servizio fruito. A riprova di ciò la reclamante evidenziava che la non aveva depositato in giudizio CP_1
alcun documento che ne attestasse lo stato di difficoltà economica, tale da impedire il pagamento dell'insoluto maturato, né alcun documento volto a dimostrare l'imprescindibilità della fornitura idrica in relazione allo stato di salute dei componenti del nucleo familiare.
Inoltre, l'utente aveva regolarmente ricevuto le lettere raccomandate a/r di messa in mora e preavviso di distacco ai sensi di quanto previsto dalla delibera 311/2019 dell'ARERA.
Precisava, infine di aver dato seguito a tutti i reclami inoltrati dalla . CP_1
Rassegnava quindi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento del presente reclamo, revocare l'ordinanza del 06.03.2025, rigettando le richieste avanzate nel ricorso ex art. 700 cpc in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto per l'evidente carenza dei requisiti necessari alla concessione della tutela cautelare, con compensazione delle spese di lite”.
Si costituiva in giudizio deducendo di essere residente in [...] alla Controparte_1
Via delle Querce n. 66 unitamente al suo nucleo familiare composto dal marito e da quattro figli e a dalla sua anziana madre, e che tutta la famiglia soffriva di gravi malattie a causa delle quali le commissioni mediche dell'INPS dichiaravano l'invalidità civile: a) , Persona_1
suo marito, era invalido grave al 100% con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti della sua età; b) figlio, era invalido al 100% con invalidità totale e Parte_2
permanente; c) , figlio, aveva un'invalidità con riduzione permanente della CP_3
capacità lavorativa all'85% d) , figlio, era invalido con riduzione della Parte_3
Pagina 3 capacità lavorativa superiore a 2/3, con disabilità fisica o mentale all'80%; e) , Parte_4
figlio, anch'egli disabile percepiva pensione d'invalidità civile;
f) la madre aveva gravi problematiche di salute essendo soggetto novantaduenne. Precisava poi la reclamata che la famiglia si sostanziava con le pensioni, non potendo nessun membro della stessa lavorare, che lei stessa non poteva lavorare per accudire i figli, il marito, e la madre, che versavano in condizioni di salute pessima, ma soprattutto aveva necessità di cure costanti e non Pt_2
poteva essere lasciato mai solo. Sosteneva che in data 28.01.2025, alle ore 12,00 circa,
interrompeva completamente il flusso idrico della sua casa a causa di un Parte_1
presunto arretrato debitorio in assenza di alcuna comunicazione preventiva di distacco, mentre solo in data 3/02/2025, quindi successivamente al distacco, perveniva una costituzione in mora con la quale si preannunciavano eventuali azioni di recupero credito ma anche un eventuale e solo presunta riduzione del flusso idrico. In data 29.01.2025, tramite pec si procedeva alla richiesta di rispristino del flusso idrico ed in pari data rispondeva Parte_1
che al fine di ripristinare l'acqua era necessario o il saldo del debito di € 7.542,33, oppure il
50% della somma, con il pagamento dell'ulteriore 50% a trenta giorni. La reclamante sosteneva di non avere tali disponibilità, ed attesa la contestazione delle fatture avvenuta in passato, al solo scopo transattivo, offriva l'importo di € 4.000,00, con pagamento con rate mensili di € 200,00, rifiutato da . Precisava inoltre che era titolare di contratto ad Parte_1
uso domestico di tipo residenziale agevolato, tanto che in data 08.11.2016 aveva presentato domanda a seguito della ricezione di bollette elevate rispetto ai consumi, e che le fatture 2016 risultavano essere state contestate. Oltretutto, aveva già subito la riduzione del flusso in data
08.06.2017. Aggiungeva di aver svolto ulteriori contestazioni con e-mail del 09.06.2017 e del
06.10.2017, nonché del 19.02.2019, e che le fatture in linea con i consumi erano state sempre pagate. Pertanto, presentava ricorso d'urgenza ex artt. 669 bis e 700 c.p.c. ante causa, e con decreto inaudita altera parte dell'11.02.2025, il Tribunale di Latina, Dott.ssa Tinessa Tiziana, ordinava il ripristino del flusso idrico, provvedimento successivamente confermato con ordinanza n. cron. 993/2025 del 06.03.2025, cui faceva seguito l'effettivo ripristino della fornitura da parte di . A sostegno delle proprie pretese la deduceva che Parte_1 CP_1
la controparte conosceva la situazione di difficoltà in cui versavano lei e la sua famiglia, poiché in diverse comunicazioni fatte alla , dolendosi dei consumi non in linea e Parte_1
delle tariffe troppo alte, dichiarava di avere figli disabili, come da mail del 6.12.2017, del
9.6.2017 e del 19.2.2019. Pertanto, sapeva bene delle condizioni di salute dei Parte_1
suoi familiari, dimenticando di essere una società mista pubblico-privata gestore di un bene di primaria e fondamentale importanza per la salute e la vita stessa. Deduceva la reclamata che il
Pagina 4 gestore di un bene pubblico, come l'acqua, non poteva e non doveva comportarsi come una società privata, giungendo a comportarsi come una semplice monopolista di bene primario:
avrebbe potuto porre in esecuzione il proprio presunto credito chiedendo per le Parte_1
vie giudiziarie un titolo esecutivo, mentre aveva deciso di abusare della propria posizione dominante per costringerla a pagare, interrompendo completamente il flusso idrico, danneggiando tuttavia sei persone disabili, che avevano vissuto ben due settimane senza acqua corrente, con aggravamento del proprio stato di salute. Sosteneva quindi che correttamente il Giudice della fase cautelare aveva basato la propria decisione su norme immutabili quali quelle della Costituzione, in particolare sul diritto alla salute di cui all'art. 32, ma anche sui doveri di solidarietà sociale di cui all'art. 2 della Cost. Acqualatina, infatti, prendeva in considerazione solo l'aspetto economico della vicenda: in realtà dovevano considerarsi non disalimentabili le utenze relative ai nuclei familiari che avevano un disagio socio-economico, quali la sua che purtroppo conviveva con 5 disabili, e una ultranovantenne.
Quindi, non era solo il disagio economico ad essere tutelato, ma anche quello sociale, contrariamente a quanto sostenuto da nel chiaro intento di escludere lei e la sua Parte_1
famiglia. D'altronde, come osservato dal Giudice reclamato, si era mostrata poco Parte_1
diligente nelle proprie comunicazioni, promettendo una rateizzazione non seguita da ulteriori riscontri, e anziché procedere al recupero del credito, mediante un decreto ingiuntivo, aveva staccato completamente l'acqua senza darne preavviso alla famiglia, richiedendo una somma anche più elevata di quella dovuta – infatti mentre nelle pec richiedeva l'importo Parte_1 di € 7.542,33, nella messa in mora successiva al distacco ed alle pec, richiedeva l'inferiore somma di € 6.731,57, con grave mala fede contrattuale e nell'esecuzione del contratto.
Ribadiva che secondo l'Autorità di Regolamentazione per Energia, Reti ed Ambiente –
ARERA- la fornitura non poteva essere sospesa né disattivata per le utenze “domestiche NON
DISALIMENTABILI”, cioè quelle utenze ad uso domestico residenziale che beneficiavano del bonus acqua, e rappresentava di essere stata costretta, a causa del distacco, a chiedere aiuto ai vicini di casa con delle bacinelle da trasportare in casa, con grave rischio di contaminazione dell'acqua, che serviva sia a pulire, che per bere e cucinare. Deduceva quindi la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, osservando che senza l'emissione di un provvedimento d'urgenza ben sette persone avrebbero potuto avere gravi ripercussioni sul proprio stato di salute a causa della mancanza di acqua corrente in casa. Il principio di effettività della tutela giurisdizionale imponeva infatti di assicurare al cittadino, ogni volta che l'urgenza lo richiedeva, l'attuazione di adeguate misure cautelari volte ad impedire che la decisione sul merito fosse irrimediabilmente pregiudicata o vanificata, per cui il Giudice
Pagina 5 reclamato aveva agito secondo diritto. Sosteneva poi che secondo la Direttiva UE 2020/2184,
l'acqua è bene essenziale per la vita ed il benessere umano, soggiungendo di aver anche pagato la bolletta del 03.01.2025, per cui difettava il requisito del mancato pagamento delle
24 bollette pregresse alla messa in mora, ed anche nel 2024 e nel 2023 aveva pagato altre bollette. Il periculum in mora era quindi rappresentato dall'aggravamento dello stato di salute suo e dei componenti della famiglia, soprattutto di che utilizzando il Parte_2
pannolone, aveva bisogno di pulizie continue e l'utilizzo delle salviette umidificate, senza l'acqua, gli creava le piaghe da decubito, rossori e bolle pruriginose. Precisava, quindi, invocando l'art. 32 della Costituzione, che senza acqua le condizioni della famiglia erano disumane, essendo i membri della stessa soggetti altamente a rischio.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Collegio del Tribunale adito contrariis rejectis, rigettare il reclamo presentato dalla controparte, in quanto infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare l'ordinanza di conferma n. cron. 993/2025 (RG
528/2025) del 06.03.2025, per tutti i motivi in fatto ed in diritto esposti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi direttamente in favore dell'avvocato che si dichiara antistatario”.
Tanto premesso in fatto, rileva il Collegio, preliminarmente, l'ammissibilità del presente mezzo di impugnazione. Si evidenzia, infatti, che la reclamante ha impugnato il provvedimento con il quale è stata accolta la richiesta, effettuata ex art. 700 c.p.c., di ripristino della fornitura idrica.
Quanto alla tempestività della proposizione del presente giudizio, si osserva che l'ordinanza impugnata è stata comunicata in data 06.03.2025 e che il reclamo è stato depositato ed iscritto a ruolo in data 19.03.2025, dunque nel rispetto del termine di quindici giorni prescritto dalla legge.
Nel merito, il reclamo non merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, rileva questo Giudice che la reclamata non rientra, ai sensi della normativa vigente, tra i soggetti c.d. “non disalimentabili”. Infatti, la possibilità di procedere alla limitazione o sospensione della fornitura idrica è disciplinata dall'art. 2 della delibera n.
311/2019 dell'Arera, secondo cui “Gli utenti finali non disalimentabili sono gli utenti che appartengono ad una delle seguenti categorie: a) utenti diretti beneficiari del bonus sociale idrico ai sensi dell'Articolo 3.2 del b) utenze ad “Uso pubblico non disalimentabile” CP_4 di cui all'Articolo 8, comma 2, del TICSI.”. Pertanto, per espressa previsione rientrano tra i soggetti non disalimentabili, oltre alle utenze ad uso pubblico, quelle private che fruiscano del bonus idrico. La concessione di detto bonus è disciplinata dalla delibera ARERA n. 897/2017
Pagina 6 (c.d. che all'art.
2.1. prevede che “Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 13 CP_4
ottobre 2016 - attuativo dell'articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221 - nonché dell'articolo 57-bis, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, è istituito il bonus sociale idrico per la fornitura di acqua e per la fornitura dei servizi di fognatura e depurazione agli utenti domestici residenti. Il bonus sociale idrico è riconosciuto agli utenti domestici residenti che risultino: a) in condizioni di disagio economico sociale;
b) beneficiari del Rdc o della Pdc”. Successivamente, con nota del 14.01.2019, la stessa - in CP_2
riferimento alle modalità applicative delle disposizioni del DPCM del 29 agosto 2016 e alle disposizioni contenute nel documento di consultazione 3 agosto 2017, n. 603/2017/R/idr – ha avuto modo di chiarire che con “la deliberazione 897/2017/R/idr c.m.i., l'Autorità ha individuato, in coerenza con quanto disposto per gli altri settori regolati, le utenze ovvero i nuclei familiari in condizioni di disagio economico sociale, sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente (di seguito: ISEE). In particolare, le utenze in condizioni di disagio economico sociale sono le utenze domestiche residenti nella titolarità di soggetti residenti presso l'indirizzo dell'utenza medesima e appartenenti a nuclei familiari con meno di 4 figli a carico e ISEE non superiore a 8.107,5 euro, ovvero a nuclei familiari con almeno
4 figli a carico e ISEE non superiore a 20.000 euro. In considerazione della normativa attualmente vigente e delle misure di tutela previste dal DPCM 29 agosto 2016, tali utenze non possono attualmente essere disalimentabili”. Pertanto, è la stessa Autorità ad aver precisato cosa debba intendersi per utenze che versino in uno stato di disagio socioeconomico che hanno diritto ad accedere al bonus idrico, ancorando tale valutazione al numero di figli a carico, nonché all'indicazione della situazione economico - reddituale del nucleo familiare.
Ciò posto, nel caso di specie ha dimostrato che la controparte non risulta Parte_1
beneficiaria del bonus idrico alla cui percezione è correlata la nozione di utenza non disalimentabile. Tanto emerge con evidenza dal raffronto tra le bollette trasmesse alla stessa
(cfr. doc. 4 della comparsa di costituzione nel giudizio ex art. 700 c.p.c.) e quelle indirizzate agli altri utenti percettori dell'agevolazione (cfr. doc. 5 della comparsa di costituzione nel giudizio ex art. 700 c.p.c). Non assume rilievo in senso contrario l'istanza di accesso all'agevolazione tariffaria depositata dalla reclamata (cfr. doc. 13 della costituzione nel presente reclamo), poiché trattasi di mera istanza depositata in data 8.11.2016, cui non risulta aver fatto seguito l'effettivo accesso al bonus, e che, comunque, avrebbe dovuto essere reiterata per le annualità successive (in calce alla suddetta istanza si legge espressamente che
“il sottoscritto è a conoscenza che … la presente istanza ha validità di un anno e che per mantenere l'agevolazione per l'anno successivo dovrà presentare una nuova richiesta”). Né
Pagina 7 ha provato, nel presente giudizio, di essere in possesso dei requisiti Controparte_1
reddituali per l'accesso al predetto bonus. Deve conseguentemente concludersi che l'utenza intestata alla reclamata non rientra tra quelle “non disalimentabili”.
Ciò chiarito, occorre verificare in che termini e con quale procedimento Parte_1
aveva la facoltà di sospendere la fornitura idrica, a fronte della morosità maturata. A tal proposito, il Regolamento del servizio idrico integrato approvato con Deliberazione n° 21 del
21/12/2022 della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti ATO4 Lazio Meridionale – Latina, all'art. 17 n. 5, adottato ai sensi della delibera Arera 311/2019 sopracitata, prevede che “In caso di morosità degli utenti domestici residenti, diversi da quelli beneficiari del bonus sociale idrico, il Gestore procederà alla limitazione della fornitura. Nel caso in cui
l'intervento di limitazione “non risulti tecnicamente fattibile”, il Gestore potrà procedere alla sospensione della fornitura, solo al verificarsi delle seguenti condizioni previste dagli articoli
7.1 e 7.2 del REMSI: a) il Gestore abbia provveduto a costituire in mora l'utente moroso nei tempi e con le modalità di cui al precedente comma 2; b) successivamente all'escussione del deposito cauzionale, ove versato, nei casi in cui lo stesso non consenta la copertura integrale del debito;
c) siano decorsi i termini di pagamento (quaranta (40) giorni solari previsti dalla normativa vigente, calcolato a partire dal ricevimento da parte dell'utente della comunicazione contenente il sollecito bonario di pagamento), senza che l'utente abbia estinto il debito dandone comunicazione al Gestore o abbia inoltrato richiesta di rateizzazione;
d) successivamente al mancato pagamento di fatture che complessivamente siano superiori ad un importo pari al corrispettivo annuo dovuto per la fascia di consumo annuo agevolato, intendendo per corrispettivo annuo quello riferito all'annualità precedente rispetto all'anno di costituzione in mora;
e) successivamente all'intervento di limitazione della fornitura, qualora tecnicamente fattibile, volto ad assicurare un flusso di acqua erogata tale da garantire il quantitativo minimo vitale (50 litri/abitante/giorno); f) successivamente all'invio, da parte del Gestore, di una comunicazione recante le motivazioni a giustificazione dell'eventuale impossibilità tecnica di addivenire alla limitazione della fornitura. In riferimento agli utenti domestici residenti, diversi da quelli beneficiari del bonus sociale idrico, il Gestore: 17 g) ai sensi dell'articolo 7.3 lett. a)ii del REMSI, può procedere alla sospensione della fornitura trascorsi venticinque (25) giorni solari dall'intervento di limitazione, nel caso di mancato pagamento di fatture che complessivamente non superino di tre (3) volte l'importo pari al corrispettivo annuo dovuto relativo al volume della fascia agevolata e/o nel caso in cui il medesimo utente non sia destinatario di procedure di costituzione in mora per un periodo di 18 mesi;
in questo caso le spese per la procedura di
Pagina 8 limitazione, ivi inclusi i costi del limitatore, restano a carico del Gestore;
h) ai sensi dell'articolo 7.3 lett. b) ii del REMSI, può procedere alla sospensione della fornitura trascorsi venti (20) giorni solari dall'intervento di limitazione, nel caso di mancato pagamento di fatture che complessivamente superino oltre tre (3) volte l'importo pari al corrispettivo annuo dovuto relativo al volume della fascia agevolata;
in questo caso sono poste a carico dell'utente le spese per la procedura di limitazione, ivi inclusi i costi del limitatore. La procedura di sospensione della fornitura di cui alla precedente lettera h), trova comunque applicazione per tutte le utenze domestiche residenti morose, diverse da quelle di cui al precedente comma 4, nel caso in cui: • non abbiano provveduto, nei termini previsti, anche tenuto conto dei piani di rateizzazione, ad onorare gli obblighi, riferiti ai 24 mesi precedenti alla data di costituzione in mora, posti in capo alle medesime per il recupero della morosità pregressa;
• risultino destinatarie di almeno una procedura di costituzione in mora nell'arco di 18 mesi;
• l' abbia accolto l'istanza presentata dall'Ente di governo CP_2
dell'ambito per il riconoscimento di costi di morosità superiori a quelli stabiliti in modo parametrico dall' stessa nel metodo tariffario pro tempore vigente;
Per gli utenti CP_2
domestici residenti, diversi da quelli beneficiari del bonus sociale idrico il Gestore potrà procedere alla disattivazione della fornitura con contestuale rimozione del misuratore e risoluzione del rapporto contrattuale, soltanto al verificarsi delle seguenti condizioni: ➢ manomissione dei sigilli o dei limitatori di flusso;
➢ mancato rispetto degli obblighi per il recupero della morosità pregressa (piani di rateizzazione)”.
Dunque, pur in presenza di una utenza non rientrante tra quelle non disalimentabili ed a fronte della morosità dell'utente, la possibilità per di procedere legittimamente alla Parte_1
sospensione del flusso idrico deve reputarsi subordinata al rispetto del procedimento e delle condizioni sopra descritte.
Ebbene, nel caso di specie l'odierna reclamante non ha dimostrato il verificarsi di tali presupposti e condizioni.
In primo luogo, non risulta dagli atti di causa che abbia proceduto alla Parte_1
preventiva limitazione del flusso idrico né ad inviare – per il caso in cui questa non fosse tecnicamente fattibile – comunicazione atta a spiegare le motivazioni dell'impedimento.
Dalla documentazione versata in atti, a ben vedere, emerge che aveva già Parte_1
provveduto alla limitazione del flusso idrico della in data 08.06.2017, come da CP_1
verbale di intervento per morosità versato in atti (cfr. doc. 16 della memoria difensiva di
, tanto che la stessa , in data 19.02.2019 (cfr. doc. 19 della Controparte_1 CP_1
Pagina 9 memoria difensiva di invitava ad aumentare il flusso Controparte_1 Parte_1
idrico.
Al di là di tali produzioni documentali, tuttavia, parte reclamante nulla ha dedotto, sicché non
è consentito al Tribunale accertare se, al momento della sospensione del flusso, la limitazione della fornitura precedentemente adottata fosse ancora in essere, e se non fosse possibile per il
Gestore operare se del caso una ulteriore riduzione del flusso anziché procedere alla sua sospensione. In ogni caso, alla luce della normativa sopracitata, avrebbe Parte_1
dovuto trasmettere all'utente una comunicazione esplicativa delle ragioni del distacco, essendo tecnicamente impossibile la limitazione, eventualmente anche adducendo di aver già proceduto in tal senso, comunicazione evidentemente omessa dal gestore.
Inoltre, seppur non possa revocarsi in dubbio che si sia resa morosa nei Controparte_1
confronti di per aver omesso il pagamento di alcune fatture, come Parte_1
comprovato dall'estratto conto allegato dalla reclamante (cfr. doc. 2 della comparsa di costituzione nel giudizio ex art. 700 c.p.c.), nonché dai solleciti trasmessi (cfr. doc. 6 della comparsa di costituzione nel giudizio ex art. 700 c.p.c.), è altresì dimostrato che la medesima,
a fronte delle fatture inviate da provvedeva a svolgere nei confronti della Parte_1
reclamante numerose contestazioni in relazione all'eccessività dei consumi riportati (cfr. doc.
15, 17 -19 della memoria difensiva di , lamentando altresì la prescrizione Controparte_1
di alcune bollette, eccezione che veniva parzialmente accolta dalla stessa reclamante (cfr. doc.
8 della comparsa di costituzione nel giudizio ex art. 700 c.p.c).
Ed ancora, nell'atto di costituzione in mora datato 15.01.2025, ricevuto dalla il CP_1
03.02.2025 (cfr. doc. 8 della memoria difensiva di , la morosità indicata Controparte_1 ammontava ad € 6.731,57, mentre nella successiva pec del 29.01.2025 (cfr. doc. 10 della comparsa di costituzione nel giudizio ex art. 700 c.p.c) quantificava Parte_1
l'importo dovuto dalla reclamata in € 7.542,33. Vi è, quindi, incertezza in relazione all'importo effettivamente dovuto da al gestore, a fronte della quale Controparte_1
non ha dimostrato, né allegato, che la morosità accumulata fosse superiore ai Parte_1
limiti previsti dalla delibera e dal regolamento sopracitati per giustificare la sospensione CP_2
del flusso idrico. A ciò si aggiunga che, a seguito dei solleciti effettuati da Parte_1
formulava richiesta di rateizzazione del proprio debito. In particolare, con Controparte_1
pec del 17.05.2021, , nel riscontrare la precedente comunicazione trasmessa Parte_1
dall'avv. Arcangelo Peppe per conto dell'odierna reclamata (MODULO ECCEZIONE
PRESCRIZIONE E RICHIESTA RATEIZZAZIONE SOMMA RESIDUA.
[...]
), così precisava: “In merito alla richiesta di rateizzazione riceverà Controparte_5
Pagina 10 comunicazione dall'area competente”, (cfr. doc. 8 della comparsa di costituzione nel giudizio ex art. 700 c.p.c). Tale comunicazione, tuttavia, non risulta essere stata trasmessa alla cliente, dovendosi pertanto presumere che non abbia mai riscontrato tale richiesta Parte_1
proponendo alla controparte un piano di rientro. Come correttamente rilevato dal provvedimento impugnato, dunque, non è stata posta nelle condizioni di Controparte_1 conoscere se ed in che misura l'istanza di rateizzazione potesse essere accolta. Detta condotta, unitamente all'omessa comunicazione circa l'impossibilità di eseguire una preventiva limitazione del flusso idrico e alla incertezza circa la morosità maturata, viste le contestazioni sul quantum, rendono illegittimo il distacco operato dalla reclamante, tenuto conto della rilevanza costituzionale dei diritti coinvolti.
A ciò si aggiunga che i solleciti trasmessi da alla nei mesi Parte_1 CP_1
precedenti la sospensione, appaiono incompleti ed inidonei ad integrare le condizioni a tal fine necessarie. Si rammenta, infatti, che a mente del Regolamento del SII, in caso di Utenti domestici residenti diversi da quelli non disalimentabili, il Gestore può procedere alla sospensione della fornitura dopo aver provveduto, tra l'altro, alla costituzione in mora dell'utente moroso “nei tempi e con le modalità di cui al precedente comma 2”; il comma 2 prevede, in particolare, che il Gestore debba a tal fine inviare un sollecito di pagamento,
“comunicando il riferimento delle fatture non pagate, l'importo totale da saldare e il termine ultimo entro cui, in costanza di mora, potrà essere avviata la procedura di costituzione in mora”.
Ebbene, nel caso di specie i solleciti di pagamento trasmessi alla nei mesi precedenti CP_1
alla sospensione del flusso idrico davano atto solo parzialmente della morosità accumulata, risultando legati a singole fatture insolute: così, nella costituzione in mora dell'11.06.2024 si chiedeva il saldo di n. 5 bollette insolute per gli anni tra il 2021 ed il 2023; nel sollecito del
13.08.2024 veniva reclamato il pagamento della sola bolletta n. 316950 del 2024; nel sollecito datato 30.09.2024 si sollecitava il pagamento della sola fattura n. 647611 del 2024 (cfr. doc. 6 della 8 della comparsa di costituzione nel giudizio ex art. 700 c.p.c). Quindi, solo con la comunicazione del 15.01.2025, ricevuta tuttavia dalla reclamata successivamente al distacco del flusso idrico, veniva indicato l'importo complessivo della morosità accumulata, riportando l'elenco completo delle fatture insolute dal 2014 al 2024.
Da ultimo, si evidenzia che non corrisponde al vero che l'odierna reclamante non fosse a conoscenza delle condizioni familiari della , in quanto la presenza all'interno del CP_1
nucleo familiare di quest'ultima di soggetti disabili era stata più volte rappresentata ad
(cfr. comunicazioni del 9.06.2017, del 6.10.2017, del 19.02.2019). Parte_1
Pagina 11 In definitiva, quindi, non ha posto in essere, nei termini descritti, i passaggi Parte_1
procedurali stabiliti dalla disciplina sopra citata, a fronte comunque di un credito contestato nel quantum debeatur da parte dell'utente già prima della sospensione della fornitura idrica.
Sulla base di tali presupposti, il provvedimento reclamato merita conferma, ravvisandosi gli estremi del fumus bonis iuris,
Parimenti, ritiene il Tribunale che nel caso di specie risulti ravvisabile il requisito del periculum in mora, che notoriamente ricorre quando emerga un pregiudizio attinente ad interessi superiori e costituzionalmente protetti, non altrimenti fronteggiabile né riparabile in via risarcitoria nelle more di un ordinario accertamento, senza la cui tutela, quindi, anche in ipotesi di sentenza di merito favorevole, l'istante si esporrebbe alla lesione irrimediabile di propri diritti fondamentali. Orbene, nel caso di specie la domanda di tutela urgente risulta assistita anche da tale requisito, atteso che oggetto del presente procedimento è la richiesta di ripristino del flusso idrico e, dunque, di un servizio essenziale per la persona teso al soddisfacimento di esigenze di vita primarie. Altrettanto palese è, poi, l'assoluta infungibilità dell'acqua come imprescindibile strumento di realizzo di quelle superiori esigenze, atteso che al suo diniego per un debito lasso di tempo (quale prospettabile per un giudizio ordinario d'inadempimento) nemmeno potrebbe sopperirsi in via risarcitoria, restandone diversamente compromessi dei diritti inviolabili. Sotto tale profilo, peraltro, la ha dimostrato di CP_1
convivere con persone disabili, nonché con un ultranovantenne, come risulta dallo stato di famiglia e dalla documentazione INPS allegata (cfr. doc. 1 – 7 della memoria difensiva della
). In particolare, emerge dalla documentazione versata in atti che CP_1 Parte_2
figlio della reclamata, soffre di incontinenza fecale, il che rende del tutto evidente l'importanza dell'utilizzo dell'acqua per il ragazzo (cfr. doc. 4 della memoria difensiva della
) ed il disagio subito per l'improvviso distacco della fornitura. Oltretutto, viste le CP_1
condizioni del nucleo familiare e le peculiarità del diritto leso appare evidente l'imminenza ed irreparabilità del pregiudizio richiesti per la concessione della cautela in via d'urgenza, tenuto conto che, come rappresentato dalla reclamata, la stessa non ha modo di prelevare acqua senza la fornitura idrica, se non aiutata dai suoi vicini, con innumerevoli disagi dal punto di vista pratico ed anche psicologico. Pertanto, correttamente il Giudice nell'ordinanza impugnata riteneva che il diritto all'acqua potabile dentro la propria abitazione, a fronte peraltro delle condizioni di salute dei familiari della , fosse certamente meritevole di CP_1
tutela, anche ai sensi degli artt. 2 e 32 della Costituzione.
Anche sotto detto profilo il reclamo deve essere respinto.
Pagina 12 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della natura cautelare del procedimento e del valore indeterminabile della controversia, di bassa complessità, applicando i parametri minimi e con esclusione della fase istruttoria non espletata.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma
1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, con conseguente obbligo a carico del reclamante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina in composizione collegiale, pronunciandosi nel giudizio promosso ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c. da , così provvede: Parte_1
- rigetta il reclamo;
- condanna in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
delle spese di lite che liquida in € 1.615,00, oltre spese generali, IVA e CPA
[...]
come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- dichiara sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del
D.P.R. n. 115/2002, con conseguente obbligo a carico del reclamante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione del presente giudizio.
Si comunichi.
Latina, 6 giugno 2025
Il Presidente Il Giudice relatore dott.ssa Concetta Serino dott.ssa Giuseppina Vendemiale
Pagina 13
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott. Luca Venditto Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice relatore ed estensore nel procedimento iscritto al numero 1156/2025 del Registro Generale degli affari contenzioni civili, instaurato con ricorso ex art. 669 terdecies c.p.c. da
P.I. ) in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa, Parte_1 P.IVA_1
congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Giancarlo Mascetti e dall'Avv. Giorgia Caminiti ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Latina, Viale P.L. Nervi s.n.c. c/o Centro
Comm. Latinafiori Torre 10 Mimose, giusta procura in atti;
RECLAMANTE
CONTRO
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Giuliana Pannozzo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Fondi (LT), Via
Lucrezio Caro n. 78/A, giusta procura in atti;
RECLAMATA ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso depositato in data 19.03.2025 proponeva reclamo avverso Parte_1
l'ordinanza avente cron. n. 993/2025 emessa dal Tribunale di Latina in data 06.03.2025, nell'ambito del procedimento recante R.G.N. 528/2025. A sostegno del reclamo, deduceva che con ricorso ex art. 700 c.p.c. adiva l'intestato Tribunale per ottenere la Controparte_1
riattivazione della fornitura idrica, a fronte del quale il Giudice, inaudita altera parte, emetteva in data 11.02.2025 ordine di riattivazione, cui faceva seguito il tempestivo ripristino.
Deduceva inoltre la reclamante di essersi successivamente costituita in giudizio contestando quanto dedotto dalla , e che in data 06.03.2025 il Giudice emetteva ordinanza di CP_1
conferma del provvedimento già reso, ove specificava “Con il decreto dell'11/02/2025 si è
Pagina 1 dato atto della sussistenza dei presupposti per la pronuncia inaudita altera parte, in quanto la giurisprudenza ha sottolineato in più occasioni che il diritto soggettivo alla tutela della propria salute non va inteso esclusivamente come diritto alla integrità fisica ma concerne, più in generale, lo stato di benessere fisico e psichico dell'individuo (Corte Cost., 2.6.1994, n.
218; Cass. Civ., 1.8.2006, n. 17461). A tale riguardo, è stato evidenziato che il diritto alla salute scaturisce non solo dal precetto dell'art. 32 Cost. ma anche dai doveri di solidarietà sociale di cui all'art 2 Cost., di guisa che esso si palesa come diritto inerente non solo alla persona umana ma anche come diritto a valenza sociale (Corte Cost., 31.1.1991 n. 37; Cass.
Lav.,. 18.6.2012 n. 9969), ossia come “nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla
Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana” (ex multis, di recente, Corte Cost.
25.2.2011, n. 61; Corte Cost. 22.10.2010, n. 299). Nel caso di specie, per quanto riguarda il requisito del periculum in mora, deve ritenersi che il diritto all'acqua potabile dentro la propria abitazione, a fronte peraltro delle condizioni di salute dei familiari della , CP_1
sia certamente meritevole di tutela, anche ai sensi degli artt. 2 e 32 della Costituzione”.
Secondo la prospettazione della reclamante il suddetto provvedimento si basava su un principio di diritto errato. Sosteneva, infatti, che non poteva essere invocato alcun generico diritto ad avere il servizio, in assenza di alcuna previsione di legge o di regolamento in tal senso e in assenza di una specifica esigenza, anche di tipo sanitario, precisando che la non aveva mai rappresentato al Gestore alcuna problematica di natura sanitaria, che CP_1
rendesse imprescindibile la presenza del servizio nella propria abitazione, né tale esigenza era stata rappresentata nel ricorso ex art. 700 cpc. Precisava, poi, che lo stato di disabilità dei familiari della sig.ra non determinava di per sé il diritto al mantenimento della CP_1
fornitura idrica anche in presenza di morosità. La reclamante deduceva l'infondatezza della prospettazione della , secondo cui avrebbe illegittimamente proceduto CP_1 Parte_1
alla disalimentazione del flusso idrico pur in presenza di utente non disalimentabile ai sensi dell'art. 2 della delibera n. 311/2019 dell' , in quanto la reclamata non aveva mai CP_2
percepito alcun bonus idrico. A sostegno di ciò evidenziava che la controparte aveva depositato in allegato al ricorso ex art. 700 c.p.c. solo un'istanza di accesso alla tariffa agevolata datata 08.11.2016, rispetto alla quale non vi era prova dell'avvenuta accettazione, e che comunque quand'anche la richiesta fosse stata accettata, i requisiti per l'accesso alla tariffa agevolata avrebbero dovuto essere confermati ogni anno, essendo l'adesione legata alla certificazione ISEE. Adduceva, inoltre, che la corresponsione del bonus idrico era disciplinata dalla delibera ARERA n. 897/2017 in base al solo stato di disagio economico dell'utente, non anche alle condizioni di salute dello stesso o dei componenti del suo nucleo familiare. Inoltre,
Pagina 2 rappresentava che a partire dal 01.01.2021, il bonus idrico era riconosciuto automaticamente, come previsto dall'art. 57-bis, comma 5, del decreto-legge 124/19, che prevedeva: “A decorrere dal 1° gennaio 2021, i bonus sociali per la fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale, di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le agevolazioni relative al servizio idrico integrato, di cui all'articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono riconosciuti automaticamente a tutti i soggetti il cui indicatore della situazione economica equivalente in corso di validità sia compreso entro i limiti stabiliti dalla legislazione vigente”. Rilevava che la non percepiva alcun bonus idrico e che quindi non poteva CP_1
rientrare tra gli utenti c.d. “non disalimentabili” ai sensi della normativa richiamata e che, oltretutto, il mancato inserimento automatico della stessa tra quelli destinatari della misura di sostegno economico lasciava intendere che essa non aveva i requisiti di precarietà economica richiesti e fosse, dunque, in grado di fare fronte ai pagamenti richiesti per il servizio fruito. A riprova di ciò la reclamante evidenziava che la non aveva depositato in giudizio CP_1
alcun documento che ne attestasse lo stato di difficoltà economica, tale da impedire il pagamento dell'insoluto maturato, né alcun documento volto a dimostrare l'imprescindibilità della fornitura idrica in relazione allo stato di salute dei componenti del nucleo familiare.
Inoltre, l'utente aveva regolarmente ricevuto le lettere raccomandate a/r di messa in mora e preavviso di distacco ai sensi di quanto previsto dalla delibera 311/2019 dell'ARERA.
Precisava, infine di aver dato seguito a tutti i reclami inoltrati dalla . CP_1
Rassegnava quindi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento del presente reclamo, revocare l'ordinanza del 06.03.2025, rigettando le richieste avanzate nel ricorso ex art. 700 cpc in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto per l'evidente carenza dei requisiti necessari alla concessione della tutela cautelare, con compensazione delle spese di lite”.
Si costituiva in giudizio deducendo di essere residente in [...] alla Controparte_1
Via delle Querce n. 66 unitamente al suo nucleo familiare composto dal marito e da quattro figli e a dalla sua anziana madre, e che tutta la famiglia soffriva di gravi malattie a causa delle quali le commissioni mediche dell'INPS dichiaravano l'invalidità civile: a) , Persona_1
suo marito, era invalido grave al 100% con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti della sua età; b) figlio, era invalido al 100% con invalidità totale e Parte_2
permanente; c) , figlio, aveva un'invalidità con riduzione permanente della CP_3
capacità lavorativa all'85% d) , figlio, era invalido con riduzione della Parte_3
Pagina 3 capacità lavorativa superiore a 2/3, con disabilità fisica o mentale all'80%; e) , Parte_4
figlio, anch'egli disabile percepiva pensione d'invalidità civile;
f) la madre aveva gravi problematiche di salute essendo soggetto novantaduenne. Precisava poi la reclamata che la famiglia si sostanziava con le pensioni, non potendo nessun membro della stessa lavorare, che lei stessa non poteva lavorare per accudire i figli, il marito, e la madre, che versavano in condizioni di salute pessima, ma soprattutto aveva necessità di cure costanti e non Pt_2
poteva essere lasciato mai solo. Sosteneva che in data 28.01.2025, alle ore 12,00 circa,
interrompeva completamente il flusso idrico della sua casa a causa di un Parte_1
presunto arretrato debitorio in assenza di alcuna comunicazione preventiva di distacco, mentre solo in data 3/02/2025, quindi successivamente al distacco, perveniva una costituzione in mora con la quale si preannunciavano eventuali azioni di recupero credito ma anche un eventuale e solo presunta riduzione del flusso idrico. In data 29.01.2025, tramite pec si procedeva alla richiesta di rispristino del flusso idrico ed in pari data rispondeva Parte_1
che al fine di ripristinare l'acqua era necessario o il saldo del debito di € 7.542,33, oppure il
50% della somma, con il pagamento dell'ulteriore 50% a trenta giorni. La reclamante sosteneva di non avere tali disponibilità, ed attesa la contestazione delle fatture avvenuta in passato, al solo scopo transattivo, offriva l'importo di € 4.000,00, con pagamento con rate mensili di € 200,00, rifiutato da . Precisava inoltre che era titolare di contratto ad Parte_1
uso domestico di tipo residenziale agevolato, tanto che in data 08.11.2016 aveva presentato domanda a seguito della ricezione di bollette elevate rispetto ai consumi, e che le fatture 2016 risultavano essere state contestate. Oltretutto, aveva già subito la riduzione del flusso in data
08.06.2017. Aggiungeva di aver svolto ulteriori contestazioni con e-mail del 09.06.2017 e del
06.10.2017, nonché del 19.02.2019, e che le fatture in linea con i consumi erano state sempre pagate. Pertanto, presentava ricorso d'urgenza ex artt. 669 bis e 700 c.p.c. ante causa, e con decreto inaudita altera parte dell'11.02.2025, il Tribunale di Latina, Dott.ssa Tinessa Tiziana, ordinava il ripristino del flusso idrico, provvedimento successivamente confermato con ordinanza n. cron. 993/2025 del 06.03.2025, cui faceva seguito l'effettivo ripristino della fornitura da parte di . A sostegno delle proprie pretese la deduceva che Parte_1 CP_1
la controparte conosceva la situazione di difficoltà in cui versavano lei e la sua famiglia, poiché in diverse comunicazioni fatte alla , dolendosi dei consumi non in linea e Parte_1
delle tariffe troppo alte, dichiarava di avere figli disabili, come da mail del 6.12.2017, del
9.6.2017 e del 19.2.2019. Pertanto, sapeva bene delle condizioni di salute dei Parte_1
suoi familiari, dimenticando di essere una società mista pubblico-privata gestore di un bene di primaria e fondamentale importanza per la salute e la vita stessa. Deduceva la reclamata che il
Pagina 4 gestore di un bene pubblico, come l'acqua, non poteva e non doveva comportarsi come una società privata, giungendo a comportarsi come una semplice monopolista di bene primario:
avrebbe potuto porre in esecuzione il proprio presunto credito chiedendo per le Parte_1
vie giudiziarie un titolo esecutivo, mentre aveva deciso di abusare della propria posizione dominante per costringerla a pagare, interrompendo completamente il flusso idrico, danneggiando tuttavia sei persone disabili, che avevano vissuto ben due settimane senza acqua corrente, con aggravamento del proprio stato di salute. Sosteneva quindi che correttamente il Giudice della fase cautelare aveva basato la propria decisione su norme immutabili quali quelle della Costituzione, in particolare sul diritto alla salute di cui all'art. 32, ma anche sui doveri di solidarietà sociale di cui all'art. 2 della Cost. Acqualatina, infatti, prendeva in considerazione solo l'aspetto economico della vicenda: in realtà dovevano considerarsi non disalimentabili le utenze relative ai nuclei familiari che avevano un disagio socio-economico, quali la sua che purtroppo conviveva con 5 disabili, e una ultranovantenne.
Quindi, non era solo il disagio economico ad essere tutelato, ma anche quello sociale, contrariamente a quanto sostenuto da nel chiaro intento di escludere lei e la sua Parte_1
famiglia. D'altronde, come osservato dal Giudice reclamato, si era mostrata poco Parte_1
diligente nelle proprie comunicazioni, promettendo una rateizzazione non seguita da ulteriori riscontri, e anziché procedere al recupero del credito, mediante un decreto ingiuntivo, aveva staccato completamente l'acqua senza darne preavviso alla famiglia, richiedendo una somma anche più elevata di quella dovuta – infatti mentre nelle pec richiedeva l'importo Parte_1 di € 7.542,33, nella messa in mora successiva al distacco ed alle pec, richiedeva l'inferiore somma di € 6.731,57, con grave mala fede contrattuale e nell'esecuzione del contratto.
Ribadiva che secondo l'Autorità di Regolamentazione per Energia, Reti ed Ambiente –
ARERA- la fornitura non poteva essere sospesa né disattivata per le utenze “domestiche NON
DISALIMENTABILI”, cioè quelle utenze ad uso domestico residenziale che beneficiavano del bonus acqua, e rappresentava di essere stata costretta, a causa del distacco, a chiedere aiuto ai vicini di casa con delle bacinelle da trasportare in casa, con grave rischio di contaminazione dell'acqua, che serviva sia a pulire, che per bere e cucinare. Deduceva quindi la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, osservando che senza l'emissione di un provvedimento d'urgenza ben sette persone avrebbero potuto avere gravi ripercussioni sul proprio stato di salute a causa della mancanza di acqua corrente in casa. Il principio di effettività della tutela giurisdizionale imponeva infatti di assicurare al cittadino, ogni volta che l'urgenza lo richiedeva, l'attuazione di adeguate misure cautelari volte ad impedire che la decisione sul merito fosse irrimediabilmente pregiudicata o vanificata, per cui il Giudice
Pagina 5 reclamato aveva agito secondo diritto. Sosteneva poi che secondo la Direttiva UE 2020/2184,
l'acqua è bene essenziale per la vita ed il benessere umano, soggiungendo di aver anche pagato la bolletta del 03.01.2025, per cui difettava il requisito del mancato pagamento delle
24 bollette pregresse alla messa in mora, ed anche nel 2024 e nel 2023 aveva pagato altre bollette. Il periculum in mora era quindi rappresentato dall'aggravamento dello stato di salute suo e dei componenti della famiglia, soprattutto di che utilizzando il Parte_2
pannolone, aveva bisogno di pulizie continue e l'utilizzo delle salviette umidificate, senza l'acqua, gli creava le piaghe da decubito, rossori e bolle pruriginose. Precisava, quindi, invocando l'art. 32 della Costituzione, che senza acqua le condizioni della famiglia erano disumane, essendo i membri della stessa soggetti altamente a rischio.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Collegio del Tribunale adito contrariis rejectis, rigettare il reclamo presentato dalla controparte, in quanto infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare l'ordinanza di conferma n. cron. 993/2025 (RG
528/2025) del 06.03.2025, per tutti i motivi in fatto ed in diritto esposti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi direttamente in favore dell'avvocato che si dichiara antistatario”.
Tanto premesso in fatto, rileva il Collegio, preliminarmente, l'ammissibilità del presente mezzo di impugnazione. Si evidenzia, infatti, che la reclamante ha impugnato il provvedimento con il quale è stata accolta la richiesta, effettuata ex art. 700 c.p.c., di ripristino della fornitura idrica.
Quanto alla tempestività della proposizione del presente giudizio, si osserva che l'ordinanza impugnata è stata comunicata in data 06.03.2025 e che il reclamo è stato depositato ed iscritto a ruolo in data 19.03.2025, dunque nel rispetto del termine di quindici giorni prescritto dalla legge.
Nel merito, il reclamo non merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, rileva questo Giudice che la reclamata non rientra, ai sensi della normativa vigente, tra i soggetti c.d. “non disalimentabili”. Infatti, la possibilità di procedere alla limitazione o sospensione della fornitura idrica è disciplinata dall'art. 2 della delibera n.
311/2019 dell'Arera, secondo cui “Gli utenti finali non disalimentabili sono gli utenti che appartengono ad una delle seguenti categorie: a) utenti diretti beneficiari del bonus sociale idrico ai sensi dell'Articolo 3.2 del b) utenze ad “Uso pubblico non disalimentabile” CP_4 di cui all'Articolo 8, comma 2, del TICSI.”. Pertanto, per espressa previsione rientrano tra i soggetti non disalimentabili, oltre alle utenze ad uso pubblico, quelle private che fruiscano del bonus idrico. La concessione di detto bonus è disciplinata dalla delibera ARERA n. 897/2017
Pagina 6 (c.d. che all'art.
2.1. prevede che “Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 13 CP_4
ottobre 2016 - attuativo dell'articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221 - nonché dell'articolo 57-bis, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, è istituito il bonus sociale idrico per la fornitura di acqua e per la fornitura dei servizi di fognatura e depurazione agli utenti domestici residenti. Il bonus sociale idrico è riconosciuto agli utenti domestici residenti che risultino: a) in condizioni di disagio economico sociale;
b) beneficiari del Rdc o della Pdc”. Successivamente, con nota del 14.01.2019, la stessa - in CP_2
riferimento alle modalità applicative delle disposizioni del DPCM del 29 agosto 2016 e alle disposizioni contenute nel documento di consultazione 3 agosto 2017, n. 603/2017/R/idr – ha avuto modo di chiarire che con “la deliberazione 897/2017/R/idr c.m.i., l'Autorità ha individuato, in coerenza con quanto disposto per gli altri settori regolati, le utenze ovvero i nuclei familiari in condizioni di disagio economico sociale, sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente (di seguito: ISEE). In particolare, le utenze in condizioni di disagio economico sociale sono le utenze domestiche residenti nella titolarità di soggetti residenti presso l'indirizzo dell'utenza medesima e appartenenti a nuclei familiari con meno di 4 figli a carico e ISEE non superiore a 8.107,5 euro, ovvero a nuclei familiari con almeno
4 figli a carico e ISEE non superiore a 20.000 euro. In considerazione della normativa attualmente vigente e delle misure di tutela previste dal DPCM 29 agosto 2016, tali utenze non possono attualmente essere disalimentabili”. Pertanto, è la stessa Autorità ad aver precisato cosa debba intendersi per utenze che versino in uno stato di disagio socioeconomico che hanno diritto ad accedere al bonus idrico, ancorando tale valutazione al numero di figli a carico, nonché all'indicazione della situazione economico - reddituale del nucleo familiare.
Ciò posto, nel caso di specie ha dimostrato che la controparte non risulta Parte_1
beneficiaria del bonus idrico alla cui percezione è correlata la nozione di utenza non disalimentabile. Tanto emerge con evidenza dal raffronto tra le bollette trasmesse alla stessa
(cfr. doc. 4 della comparsa di costituzione nel giudizio ex art. 700 c.p.c.) e quelle indirizzate agli altri utenti percettori dell'agevolazione (cfr. doc. 5 della comparsa di costituzione nel giudizio ex art. 700 c.p.c). Non assume rilievo in senso contrario l'istanza di accesso all'agevolazione tariffaria depositata dalla reclamata (cfr. doc. 13 della costituzione nel presente reclamo), poiché trattasi di mera istanza depositata in data 8.11.2016, cui non risulta aver fatto seguito l'effettivo accesso al bonus, e che, comunque, avrebbe dovuto essere reiterata per le annualità successive (in calce alla suddetta istanza si legge espressamente che
“il sottoscritto è a conoscenza che … la presente istanza ha validità di un anno e che per mantenere l'agevolazione per l'anno successivo dovrà presentare una nuova richiesta”). Né
Pagina 7 ha provato, nel presente giudizio, di essere in possesso dei requisiti Controparte_1
reddituali per l'accesso al predetto bonus. Deve conseguentemente concludersi che l'utenza intestata alla reclamata non rientra tra quelle “non disalimentabili”.
Ciò chiarito, occorre verificare in che termini e con quale procedimento Parte_1
aveva la facoltà di sospendere la fornitura idrica, a fronte della morosità maturata. A tal proposito, il Regolamento del servizio idrico integrato approvato con Deliberazione n° 21 del
21/12/2022 della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti ATO4 Lazio Meridionale – Latina, all'art. 17 n. 5, adottato ai sensi della delibera Arera 311/2019 sopracitata, prevede che “In caso di morosità degli utenti domestici residenti, diversi da quelli beneficiari del bonus sociale idrico, il Gestore procederà alla limitazione della fornitura. Nel caso in cui
l'intervento di limitazione “non risulti tecnicamente fattibile”, il Gestore potrà procedere alla sospensione della fornitura, solo al verificarsi delle seguenti condizioni previste dagli articoli
7.1 e 7.2 del REMSI: a) il Gestore abbia provveduto a costituire in mora l'utente moroso nei tempi e con le modalità di cui al precedente comma 2; b) successivamente all'escussione del deposito cauzionale, ove versato, nei casi in cui lo stesso non consenta la copertura integrale del debito;
c) siano decorsi i termini di pagamento (quaranta (40) giorni solari previsti dalla normativa vigente, calcolato a partire dal ricevimento da parte dell'utente della comunicazione contenente il sollecito bonario di pagamento), senza che l'utente abbia estinto il debito dandone comunicazione al Gestore o abbia inoltrato richiesta di rateizzazione;
d) successivamente al mancato pagamento di fatture che complessivamente siano superiori ad un importo pari al corrispettivo annuo dovuto per la fascia di consumo annuo agevolato, intendendo per corrispettivo annuo quello riferito all'annualità precedente rispetto all'anno di costituzione in mora;
e) successivamente all'intervento di limitazione della fornitura, qualora tecnicamente fattibile, volto ad assicurare un flusso di acqua erogata tale da garantire il quantitativo minimo vitale (50 litri/abitante/giorno); f) successivamente all'invio, da parte del Gestore, di una comunicazione recante le motivazioni a giustificazione dell'eventuale impossibilità tecnica di addivenire alla limitazione della fornitura. In riferimento agli utenti domestici residenti, diversi da quelli beneficiari del bonus sociale idrico, il Gestore: 17 g) ai sensi dell'articolo 7.3 lett. a)ii del REMSI, può procedere alla sospensione della fornitura trascorsi venticinque (25) giorni solari dall'intervento di limitazione, nel caso di mancato pagamento di fatture che complessivamente non superino di tre (3) volte l'importo pari al corrispettivo annuo dovuto relativo al volume della fascia agevolata e/o nel caso in cui il medesimo utente non sia destinatario di procedure di costituzione in mora per un periodo di 18 mesi;
in questo caso le spese per la procedura di
Pagina 8 limitazione, ivi inclusi i costi del limitatore, restano a carico del Gestore;
h) ai sensi dell'articolo 7.3 lett. b) ii del REMSI, può procedere alla sospensione della fornitura trascorsi venti (20) giorni solari dall'intervento di limitazione, nel caso di mancato pagamento di fatture che complessivamente superino oltre tre (3) volte l'importo pari al corrispettivo annuo dovuto relativo al volume della fascia agevolata;
in questo caso sono poste a carico dell'utente le spese per la procedura di limitazione, ivi inclusi i costi del limitatore. La procedura di sospensione della fornitura di cui alla precedente lettera h), trova comunque applicazione per tutte le utenze domestiche residenti morose, diverse da quelle di cui al precedente comma 4, nel caso in cui: • non abbiano provveduto, nei termini previsti, anche tenuto conto dei piani di rateizzazione, ad onorare gli obblighi, riferiti ai 24 mesi precedenti alla data di costituzione in mora, posti in capo alle medesime per il recupero della morosità pregressa;
• risultino destinatarie di almeno una procedura di costituzione in mora nell'arco di 18 mesi;
• l' abbia accolto l'istanza presentata dall'Ente di governo CP_2
dell'ambito per il riconoscimento di costi di morosità superiori a quelli stabiliti in modo parametrico dall' stessa nel metodo tariffario pro tempore vigente;
Per gli utenti CP_2
domestici residenti, diversi da quelli beneficiari del bonus sociale idrico il Gestore potrà procedere alla disattivazione della fornitura con contestuale rimozione del misuratore e risoluzione del rapporto contrattuale, soltanto al verificarsi delle seguenti condizioni: ➢ manomissione dei sigilli o dei limitatori di flusso;
➢ mancato rispetto degli obblighi per il recupero della morosità pregressa (piani di rateizzazione)”.
Dunque, pur in presenza di una utenza non rientrante tra quelle non disalimentabili ed a fronte della morosità dell'utente, la possibilità per di procedere legittimamente alla Parte_1
sospensione del flusso idrico deve reputarsi subordinata al rispetto del procedimento e delle condizioni sopra descritte.
Ebbene, nel caso di specie l'odierna reclamante non ha dimostrato il verificarsi di tali presupposti e condizioni.
In primo luogo, non risulta dagli atti di causa che abbia proceduto alla Parte_1
preventiva limitazione del flusso idrico né ad inviare – per il caso in cui questa non fosse tecnicamente fattibile – comunicazione atta a spiegare le motivazioni dell'impedimento.
Dalla documentazione versata in atti, a ben vedere, emerge che aveva già Parte_1
provveduto alla limitazione del flusso idrico della in data 08.06.2017, come da CP_1
verbale di intervento per morosità versato in atti (cfr. doc. 16 della memoria difensiva di
, tanto che la stessa , in data 19.02.2019 (cfr. doc. 19 della Controparte_1 CP_1
Pagina 9 memoria difensiva di invitava ad aumentare il flusso Controparte_1 Parte_1
idrico.
Al di là di tali produzioni documentali, tuttavia, parte reclamante nulla ha dedotto, sicché non
è consentito al Tribunale accertare se, al momento della sospensione del flusso, la limitazione della fornitura precedentemente adottata fosse ancora in essere, e se non fosse possibile per il
Gestore operare se del caso una ulteriore riduzione del flusso anziché procedere alla sua sospensione. In ogni caso, alla luce della normativa sopracitata, avrebbe Parte_1
dovuto trasmettere all'utente una comunicazione esplicativa delle ragioni del distacco, essendo tecnicamente impossibile la limitazione, eventualmente anche adducendo di aver già proceduto in tal senso, comunicazione evidentemente omessa dal gestore.
Inoltre, seppur non possa revocarsi in dubbio che si sia resa morosa nei Controparte_1
confronti di per aver omesso il pagamento di alcune fatture, come Parte_1
comprovato dall'estratto conto allegato dalla reclamante (cfr. doc. 2 della comparsa di costituzione nel giudizio ex art. 700 c.p.c.), nonché dai solleciti trasmessi (cfr. doc. 6 della comparsa di costituzione nel giudizio ex art. 700 c.p.c.), è altresì dimostrato che la medesima,
a fronte delle fatture inviate da provvedeva a svolgere nei confronti della Parte_1
reclamante numerose contestazioni in relazione all'eccessività dei consumi riportati (cfr. doc.
15, 17 -19 della memoria difensiva di , lamentando altresì la prescrizione Controparte_1
di alcune bollette, eccezione che veniva parzialmente accolta dalla stessa reclamante (cfr. doc.
8 della comparsa di costituzione nel giudizio ex art. 700 c.p.c).
Ed ancora, nell'atto di costituzione in mora datato 15.01.2025, ricevuto dalla il CP_1
03.02.2025 (cfr. doc. 8 della memoria difensiva di , la morosità indicata Controparte_1 ammontava ad € 6.731,57, mentre nella successiva pec del 29.01.2025 (cfr. doc. 10 della comparsa di costituzione nel giudizio ex art. 700 c.p.c) quantificava Parte_1
l'importo dovuto dalla reclamata in € 7.542,33. Vi è, quindi, incertezza in relazione all'importo effettivamente dovuto da al gestore, a fronte della quale Controparte_1
non ha dimostrato, né allegato, che la morosità accumulata fosse superiore ai Parte_1
limiti previsti dalla delibera e dal regolamento sopracitati per giustificare la sospensione CP_2
del flusso idrico. A ciò si aggiunga che, a seguito dei solleciti effettuati da Parte_1
formulava richiesta di rateizzazione del proprio debito. In particolare, con Controparte_1
pec del 17.05.2021, , nel riscontrare la precedente comunicazione trasmessa Parte_1
dall'avv. Arcangelo Peppe per conto dell'odierna reclamata (MODULO ECCEZIONE
PRESCRIZIONE E RICHIESTA RATEIZZAZIONE SOMMA RESIDUA.
[...]
), così precisava: “In merito alla richiesta di rateizzazione riceverà Controparte_5
Pagina 10 comunicazione dall'area competente”, (cfr. doc. 8 della comparsa di costituzione nel giudizio ex art. 700 c.p.c). Tale comunicazione, tuttavia, non risulta essere stata trasmessa alla cliente, dovendosi pertanto presumere che non abbia mai riscontrato tale richiesta Parte_1
proponendo alla controparte un piano di rientro. Come correttamente rilevato dal provvedimento impugnato, dunque, non è stata posta nelle condizioni di Controparte_1 conoscere se ed in che misura l'istanza di rateizzazione potesse essere accolta. Detta condotta, unitamente all'omessa comunicazione circa l'impossibilità di eseguire una preventiva limitazione del flusso idrico e alla incertezza circa la morosità maturata, viste le contestazioni sul quantum, rendono illegittimo il distacco operato dalla reclamante, tenuto conto della rilevanza costituzionale dei diritti coinvolti.
A ciò si aggiunga che i solleciti trasmessi da alla nei mesi Parte_1 CP_1
precedenti la sospensione, appaiono incompleti ed inidonei ad integrare le condizioni a tal fine necessarie. Si rammenta, infatti, che a mente del Regolamento del SII, in caso di Utenti domestici residenti diversi da quelli non disalimentabili, il Gestore può procedere alla sospensione della fornitura dopo aver provveduto, tra l'altro, alla costituzione in mora dell'utente moroso “nei tempi e con le modalità di cui al precedente comma 2”; il comma 2 prevede, in particolare, che il Gestore debba a tal fine inviare un sollecito di pagamento,
“comunicando il riferimento delle fatture non pagate, l'importo totale da saldare e il termine ultimo entro cui, in costanza di mora, potrà essere avviata la procedura di costituzione in mora”.
Ebbene, nel caso di specie i solleciti di pagamento trasmessi alla nei mesi precedenti CP_1
alla sospensione del flusso idrico davano atto solo parzialmente della morosità accumulata, risultando legati a singole fatture insolute: così, nella costituzione in mora dell'11.06.2024 si chiedeva il saldo di n. 5 bollette insolute per gli anni tra il 2021 ed il 2023; nel sollecito del
13.08.2024 veniva reclamato il pagamento della sola bolletta n. 316950 del 2024; nel sollecito datato 30.09.2024 si sollecitava il pagamento della sola fattura n. 647611 del 2024 (cfr. doc. 6 della 8 della comparsa di costituzione nel giudizio ex art. 700 c.p.c). Quindi, solo con la comunicazione del 15.01.2025, ricevuta tuttavia dalla reclamata successivamente al distacco del flusso idrico, veniva indicato l'importo complessivo della morosità accumulata, riportando l'elenco completo delle fatture insolute dal 2014 al 2024.
Da ultimo, si evidenzia che non corrisponde al vero che l'odierna reclamante non fosse a conoscenza delle condizioni familiari della , in quanto la presenza all'interno del CP_1
nucleo familiare di quest'ultima di soggetti disabili era stata più volte rappresentata ad
(cfr. comunicazioni del 9.06.2017, del 6.10.2017, del 19.02.2019). Parte_1
Pagina 11 In definitiva, quindi, non ha posto in essere, nei termini descritti, i passaggi Parte_1
procedurali stabiliti dalla disciplina sopra citata, a fronte comunque di un credito contestato nel quantum debeatur da parte dell'utente già prima della sospensione della fornitura idrica.
Sulla base di tali presupposti, il provvedimento reclamato merita conferma, ravvisandosi gli estremi del fumus bonis iuris,
Parimenti, ritiene il Tribunale che nel caso di specie risulti ravvisabile il requisito del periculum in mora, che notoriamente ricorre quando emerga un pregiudizio attinente ad interessi superiori e costituzionalmente protetti, non altrimenti fronteggiabile né riparabile in via risarcitoria nelle more di un ordinario accertamento, senza la cui tutela, quindi, anche in ipotesi di sentenza di merito favorevole, l'istante si esporrebbe alla lesione irrimediabile di propri diritti fondamentali. Orbene, nel caso di specie la domanda di tutela urgente risulta assistita anche da tale requisito, atteso che oggetto del presente procedimento è la richiesta di ripristino del flusso idrico e, dunque, di un servizio essenziale per la persona teso al soddisfacimento di esigenze di vita primarie. Altrettanto palese è, poi, l'assoluta infungibilità dell'acqua come imprescindibile strumento di realizzo di quelle superiori esigenze, atteso che al suo diniego per un debito lasso di tempo (quale prospettabile per un giudizio ordinario d'inadempimento) nemmeno potrebbe sopperirsi in via risarcitoria, restandone diversamente compromessi dei diritti inviolabili. Sotto tale profilo, peraltro, la ha dimostrato di CP_1
convivere con persone disabili, nonché con un ultranovantenne, come risulta dallo stato di famiglia e dalla documentazione INPS allegata (cfr. doc. 1 – 7 della memoria difensiva della
). In particolare, emerge dalla documentazione versata in atti che CP_1 Parte_2
figlio della reclamata, soffre di incontinenza fecale, il che rende del tutto evidente l'importanza dell'utilizzo dell'acqua per il ragazzo (cfr. doc. 4 della memoria difensiva della
) ed il disagio subito per l'improvviso distacco della fornitura. Oltretutto, viste le CP_1
condizioni del nucleo familiare e le peculiarità del diritto leso appare evidente l'imminenza ed irreparabilità del pregiudizio richiesti per la concessione della cautela in via d'urgenza, tenuto conto che, come rappresentato dalla reclamata, la stessa non ha modo di prelevare acqua senza la fornitura idrica, se non aiutata dai suoi vicini, con innumerevoli disagi dal punto di vista pratico ed anche psicologico. Pertanto, correttamente il Giudice nell'ordinanza impugnata riteneva che il diritto all'acqua potabile dentro la propria abitazione, a fronte peraltro delle condizioni di salute dei familiari della , fosse certamente meritevole di CP_1
tutela, anche ai sensi degli artt. 2 e 32 della Costituzione.
Anche sotto detto profilo il reclamo deve essere respinto.
Pagina 12 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della natura cautelare del procedimento e del valore indeterminabile della controversia, di bassa complessità, applicando i parametri minimi e con esclusione della fase istruttoria non espletata.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma
1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, con conseguente obbligo a carico del reclamante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina in composizione collegiale, pronunciandosi nel giudizio promosso ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c. da , così provvede: Parte_1
- rigetta il reclamo;
- condanna in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
delle spese di lite che liquida in € 1.615,00, oltre spese generali, IVA e CPA
[...]
come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- dichiara sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del
D.P.R. n. 115/2002, con conseguente obbligo a carico del reclamante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione del presente giudizio.
Si comunichi.
Latina, 6 giugno 2025
Il Presidente Il Giudice relatore dott.ssa Concetta Serino dott.ssa Giuseppina Vendemiale
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