Art. 2.
Per la corresponsione delle quote a carico dello Stato e' autorizzata la spesa di lire 930.000.000 che sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 180.000.000 nell'esercizio 1955-56; di lire 100.000.000 nell'esercizio 1956-57; di lire 250.000.000 nell'esercizio 1957-58 e di lire 400.000.000 nell'esercizio 1958-59.
Per fronteggiare le quote degli enti locali il Consorzio puo' provvedere anche con la stipula di mutui:
l'ammortamento per capitale ed interessi e' a carico degli enti medesimi, Al finanziamento delle opere previste dalla presente legge si provvede attingendo pro quota agli apporti dello Stato e degli enti locali.
Per la corresponsione delle quote a carico dello Stato e' autorizzata la spesa di lire 930.000.000 che sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 180.000.000 nell'esercizio 1955-56; di lire 100.000.000 nell'esercizio 1956-57; di lire 250.000.000 nell'esercizio 1957-58 e di lire 400.000.000 nell'esercizio 1958-59.
Per fronteggiare le quote degli enti locali il Consorzio puo' provvedere anche con la stipula di mutui:
l'ammortamento per capitale ed interessi e' a carico degli enti medesimi, Al finanziamento delle opere previste dalla presente legge si provvede attingendo pro quota agli apporti dello Stato e degli enti locali.