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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Antonio Tizzano, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 9 gennaio 2025, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro, iscritta al n° 24621/2022 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. SORRENTI CHRISTIAN Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentati e difesi dall'avv. MANTOVANI FRANCESCO MARIA
RESISTENTI
OGGETTO: subordinazione e crediti di lavoro
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 409 c.p.c., depositato il 22.7.2022, la ricorrente come in epigrafe indicata ha adito questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo:
- accertarsi e dichiararsi la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con l'impresa individuale di a far data dal _1
18.10.2013, con orario di lavoro dalle ore 07:00 alle ore 15:00, dal lunedì al sabato, oltreché per una domenica al mese;
- condannarsi, per l'effetto, alla “ricostruzione della _1 carriera”, all'inquadramento nel livello V del CCNL Pubblici Esercizi dall'assunzione, in data 18.10.2013, ed al pagamento, in proprio
1 favore, di complessivi € 6.289,59 lordi a titolo di TFR, tredicesima e quattordicesima mensilità, differenze retributive per le ore di straordinario, ferie, permessi ed ex festività non godute ovvero della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre accessori come per legge;
- accertarsi e dichiararsi, in relazione al successivo periodo dal 1.3.2014 al 31.5.2019, il diritto alle differenze retributive e condannarsi, per l'effetto, a corrisponderle € _1
61.856,55 lordi a titolo di TFR, tredicesima e quattordicesima mensilità, differenze retributive per le ore di straordinario, ferie, permessi ed ex festività non godute, in riferimento all'inquadramento riconosciutole, ovvero della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre accessori come per legge;
- accertarsi e dichiararsi, in relazione al periodo dal 1.6.2019 al 31.3.2020 in cui ha lavorato alle dipendenze di con Controparte_1 orario di lavoro dalle ore 06:00 alle ore 15:30, dal lunedì al sabato, oltreché per una domenica al mese, il diritto alle differenze retributive e condannarsi, per l'effetto, la società a Controparte_1 corrisponderle € 15.510,47 lordi a titolo di TFR, tredicesima e quattordicesima mensilità, differenze retributive per le ore di straordinario, ferie, permessi ed ex festività non godute, in riferimento all'inquadramento riconosciutole, ovvero della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre accessori come per legge. La ricorrente ha esposto in fatto quanto segue:
- ella ha prestati attività lavorativa subordinata quale barista e addetto al banco da ottobre 2013 a febbraio 2014 per conto dell'impresa individuale nel locale con insegna “Don _1
Mario's” ubicato in Roma (RM), v. Flaminia n. 644;
- il rapporto è stato regolarizzato solo a far data dal marzo 2014, con inquadramento nel livello V del CCNL Pubblici Esercizi, inizialmente con contratto di lavoro part time a tempo determinato, trasformato con decorrenza 31.12.2015 in contratto a tempo pieno e indeterminato;
- nell'espletamento delle mansioni meglio descritte in ricorso, ella ha fin dal principio osservato l'orario dalle 07:00 alle 15:00, dal lunedì al sabato oltreché per una domenica al mese, lavorando perciò per un numero di ore superiore alle quaranta ore settimanali;
- le direttive le sono state impartite dal titolare _1
2 - a far data dal giugno 2019, è stata assegnata allo svolgimento delle stesse mansioni presso il locale ubicato in Roma (RM), v. Cola Di Rienzo n. 14, con analoga denominazione, ma “veniva formalmente posta alle dipendenze,…, della società con sede in _1
Roma Via Cola Di Rienzo 14”, società riconducibile al SI. il _1 quale “detiene il 90% delle quote”;
- l'orario di lavoro qui osservato è dalle 06:00 alle 15:30, dal lunedì al sabato oltreché per una domenica al mese, lavorando perciò per un numero di ore superiore alle quaranta ore settimanali;
- il rapporto di lavoro è cessato a marzo 2020 in seguito a dimissioni. Ciò premesso e considerato:
- che la ricorrente, nel periodo compreso fra ottobre 2013 e febbraio 2014, è stata stabilente e continuativamente inserita nell'organizzazione dell'azienda del SI. _1
- che la ricorrente non si è vista corrispondere emolumenti e spettanze di competenza, come analiticamente indicate in ricorso e nei conteggi, parte ricorrente ha rassegnato le conclusioni sopra indicate. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio e con unico atto, resistendo alla domanda. _1 Controparte_1
Si è fatto rilevare quanto segue:
- la società e l'impresa individuale del SI. sono Controparte_1 _1
“imprese del tutto distinte, con sedi legali e legali rappresentanti distinti”; si evidenzia che la prima ha sede legale in Roma (RM), v. Cola Di Rienzo n. 14, e legale rappresentante è la SI.ra CP_2
mentre la seconda ha sede legale in Roma (RM), v. Flaminia n.
[...]
644;
- gli esercizi commerciali gestiti, rispettivamente, “sono del tutto distinti e vi opera personale del tutto diverso”;
- l'unico collegamento è costituito dalla circostanza che il SI. è _1 socio della società Controparte_1
- nel mese di marzo 2014, la ricorrente ha chiesto di collaborare con la ditta del SI. e, considerata l'assoluta mancanza di _1 esperienza nel settore, è stata assunta con contratto a termine e orario di lavoro parziale, di 10 ore a settimana, inquadramento nel 5° livello del CCNL Confcommercio e mansioni di banchista;
- nella fase iniziale del rapporto di lavoro, la SI.ra si recava per Pt_1 poche ore alla settimana nel bar sito in v. Flaminia n. 644 e aiutava il personale al riassetto del locale e al servizio al banco “senza mai prendere i pagamenti dai clienti, né preparare pietanze”;
3 - a decorrere dal 1.1.2016, ottenuta la conversione del contratto in contratto a tempo indeterminato, ha iniziato ad osservare un orario di lavoro di 40 ore settimanali articolato in turni giornalieri di 8 ore per cinque giorni a settimana;
- il prolungamento del turno giornaliero ovvero le giornate aggiuntive di lavoro settimanale “erano compensate con riduzione dell'orario di lavoro nei giorni e nelle settimane successive”;
- la ricorrente ha integralmente fruito di ferie e permessi ed ha ricevuto il pagamento delle mensilità aggiuntive e del TFR;
- dal giugno 2019 al marzo 2020, la SI.ra ha lavorato alle Pt_1 dipendenze della società con orario part time di 10 Controparte_1 ore settimanali, inquadramento nel 5° livello del CCNL pubblici esercizi Confcommercio e mansioni di banchista ed ha ricevuto le direttive sul lavoro dalla SI.ra ; CP_2
- anche in questo periodo, il prolungamento del turno giornaliero ovvero le giornate aggiuntive di lavoro settimanale “erano compensate con riduzione dell'orario di lavoro nei giorni e nelle settimane successive”;
- la ricorrente ha integralmente fruito di ferie e permessi ed ha ricevuto il pagamento delle mensilità aggiuntive e del TFR. Ciò rilevato, le parti resistenti hanno contestato l'applicabilità del CCNL
“CCNL Turismo Confsal” in luogo del CCNL applicato da entrambe, il CCNL “Confommercio”, l'esistenza di un unico centro di imputazione dei interessi e, in generale, la fondatezza della domanda giudiziale. La causa, istruita per via documentale e testimoniale, è stata discussa e decisa all'udienza odierna.
***
Il ricorso deve essere accolto nei limiti di seguito specificati. Nella fattispecie, la ricorrente ha chiesto l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato intercorso con titolare di omonima _1 impresa individuale, dal 18.10.2013 al 31.5.2019, regolarizzato soltanto a far data dal 1.3.2014 con contratto di lavoro a tempo determinato part time poi trasformato dal 1.1.2016 in contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Ha chiesto, altresì, l'accertamento di spettanze e differenze retributive a vario titolo maturate nel corso dello stesso (TFR, tredicesima e quattordicesima mensilità, straordinario, ferie, permessi ed ex festività non godute). Analoghe domande ha formulato in relazione al rapporto di lavoro intercorso con la società “riconducibile al… Sig. Controparte_1
, dal “primo giugno 2019 al 31 marzo 2020” (così, nelle _1 conclusioni).
4 Figurano, agli atti del fasc. di parte ricorrente:
- i prospetti paga di maggio e giugno 2016 e di febbraio e marzo 2017 emesse da da cui risulta, quale data di assunzione, il _1
“01/03/14”, la qualifica di “BARISTA” e l'inquadramento nel livello
“5^” (all. 3);
- la lettera di trasformazione del contratto di lavoro a tempo determinato part time stipulato in data 1.3.2014 in contratto di lavoro a tempo indeterminato full time a decorrere dal 1.1.2016 (all. 4);
- il prospetto paga di gennaio 2020 emesso da da cui Controparte_1 risulta, quale data di assunzione, il “01/03/14”, la qualifica di
“BARISTA” e l'inquadramento nel livello “5^” (all. 7);
- il Modulo Recesso Rapporto di Lavoro da cui risultano le dimissioni volontarie della SI.ra dal rapporto di lavoro instaurato in Pt_1 data 1.3.2014 con decorrenza 11.3.2020 (all. 8).
1. Ciò premesso, in ordine alla domanda di accertamento del rapporto di lavoro, giova ricordare in termini generali che, ai fini della sussistenza di un siffatto rapporto, al di là del nomen juris eventualmente attribuito dalle parti al contratto ove esistente, deve ricorrere in concreto l'assoggettamento del prestatore di lavoro alle altrui direttive;
questo, infatti, costituisce il quid proprii della subordinazione, ad un tempo suo connotato tipico ed elemento di discrimine rispetto al lavoro autonomo. La giurisprudenza, tuttavia, ha individuato una serie di altri criteri, complementari e sussidiari, che assurgono ad indici della natura subordinata del rapporto per l'ipotesi in cui sia impossibile rintracciare, in concreto, l'elemento suddetto;
è questo un metodo di riconoscimento c.d. tipologico che postula il raffronto tra modalità di svolgimento della prestazione e fattispecie astratta (ex plurimis, Cass. 12033/1992 che fa riferimento a criteri “… (quali la collaborazione, continuità della prestazione, l'osservanza di un orario predeterminato, il versamento, a cadenze fisse, di una retribuzione prestabilita, il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato all'impresa dal datore di lavoro, l'assenza, in capo al lavoratore, di una sia pur minima struttura imprenditoriale), i quali, se, individualmente considerati, sono privi di valore decisivo, ben possono essere valutati globalmente come indizi probatori da parte del giudice del merito.”, e Cass. 9252/2010).
2. Sulle circostanze dello svolgimento del rapporto di lavoro subordinato fin dal 18.10.2013 e sul maggior orario di lavoro rispetto a quello contrattualmente stabilito, è stata espletata istruttoria orale.
5 Sono stati sentiti i testi , , Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
e . Testimone_4
Il primo teste ha dichiarato di essersi recata in entrambi i locali a trovare la SI.ra e, più esattamente: Pt_1
- nel locale sito in v. Flaminia n. 644, in “quattro o cinque occasioni”, in un arco temporale piuttosto ampio, di circa 5 anni, “dal 2013 al 2018”;
- nel locale sito in v. Cola di Rienzo n. 14, in due occasioni, nella primavera del 2019. La deposizione ha scarsa rilevanza sia per l'eSIuo numero di volte in cui il testimone si è recato presso gli esercizi commerciali che per la genericità e lacunosità che la contraddistingue. Non si ricavano, in effetti, riferimenti temporali utili a retrodatare con precisione il rapporto di lavoro della ricorrente che afferma di essersi recata nel locale di v. Flaminia n. 644 in un arco temporale piuttosto ampio, dal 2013 al 2018. Inoltre, non ha dato alcuna indicazione sul soggetto che impartiva le direttive sul lavoro all'amica. Anche sugli orari di lavoro, la testimone ha raccontato di essere andata nel locale di v. Flaminia ad orari diversi, una volta alle ore 11:00, un'altra alle ore 12:00 e un'altra ancora alle ore 13:30 senza precisare per quanto tempo vi si trattenesse cosicché non è possibile formulare alcuna deduzione che confermi o smentisca l'orario riportato in ricorso (pari, complessivamente, secondo i punti 6. e 7. del “FATTO”, a 48 ore settimanali, dal lunedì al sabato, oltre ad 8 ore per una domenica al mese). La deposizione si rivela ancor più carente per quanto concerne il locale sito in v. Cola di Rienzo n. 14, limitandosi il teste a dire di aver visto la ricorrente qui “addetta alla cucina più che al bancone” dovendo sostituire, per quanto riferitole dalla stessa , il cuoco “che era Pt_1 andato via” (verbale udienza del 13.11.2023). Maggiori dettagli offre la testimonianza di , collega della Testimone_2 ricorrente in “precedenti occupazioni”. Il teste ha dichiarato che andava a trovare la SI.ra presso il locale Pt_1 di v. Flaminia “circa due volte a settimana, a volte anche tre”, facendo riferimento anch'essa all'ampio periodo compreso fra l'anno 2013 e l'anno 2018, senz'altra specificazione. Nel locale di v. Cola di Rienzo, il teste ci andava “ogni 15 giorni circa”, dal 2018 al 2020.
6 Risulta, perciò, impossibile stabilire con precisione quando sia effettivamente iniziato il rapporto di lavoro alle dipendenze del SI. _1
[...]
Sull'orario di lavoro, il teste ha dichiarato che a volte andava “la mattina verso le ore 11:00 a fare colazione”, a volte pranzava nel locale e a volte aspettava la ricorrente che usciva, alla fine del turno,
“sempre dopo le ore 15:00”; è capitato, anche, che l'abbia attesa
“Qualche sabato… fino alle 16:30…”. Come dalla precedente testimonianza, anche da questa non si traggono elementi utili a delimitare il turno di lavoro e a concludere per l'espletamento di ore di lavoro eccedenti la durata normale del lavoro fissata in “quaranta ore settimanali” dall'art. 7 del CCNL INTERSETTORIALE Turismo, Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale, Alberghi in all. 2 al fasc. Miron. Allo stesso modo, per il locale sito in v. Cola di Rienzo, quanto riferito dal teste – “… sono andata intorno alle ore 10:30… Mi trattenevo in zona e tornavo intorno alle ore 13:30 - 14:00 e pranzavo presso il locale … Aspettavo, inoltre, che staccasse dal lavoro. La ricorrente finiva di lavorare dopo le ore 15:00” – non è sufficiente perché non consente di avere certezza dell'inizio del turno di lavoro come dedotto, alle ore “6.00” (in ricorso, al punto 23. del “FATTO”). Anche sul lavoro domenicale la testimonianza non apporta elementi informativi utili (“Mi sono recata raramente di domenica nel locale di via Flaminia Vecchia anche perché la ricorrente lavorava una sola domenica al mese. Lo stesso è avvenuto, per l'esercizio… di via Cola di Rienzo”). Infine, solo con riferimento al locale di v. Flaminia, la teste ha menzionato il SI. identificandolo come il proprietario ed uno di _1 coloro che vi lavoravano (“… con la ricorrente lavorava tale _1 che era il proprietario, che era la compagna del proprietario, la Pt_1 madre del predetto nonché tale addetta alla _1 Per_1 tabaccheria”; verbale udienza del 12.2.2024). È stata, poi, sentita che ha “curato le pratiche Tes_3 amministrative di acquisto e di vendita delle varie attività sia per sia per la società della madre chiamata _1 _1
.
[...]
Il teste, che si recava circa una volta a settimana presso l'uno e l'altro esercizio, si è soffermato, lungamente, sulle mansioni espletate dalla SI.ra , le medesime nei due esercizi, consistenti essenzialmente Pt_1 nel servire i clienti al banco (“… aiutava dietro il bancone del bar. In
7 particolare, riscaldava la gastronomia che le chiedevano i clienti, distribuiva i cornetti, preparava i piatti ni per il caffé e per le altre consumazioni”). La teste, inoltre, ha chiarito come le attività fossero distinte e riconducibili, la prima, al SI. la seconda alla madre di _1 quest'ultimo ed al fratello che la gestivano tramite la società
Controparte_1
La teste non è stata in grado di precisare gli orari svolti dalla ricorrente che si è trasferita a lavorare nel locale di v. Cola di Rienzo quando il SI. ha ceduto il bar e ha dichiarato, però, di aver _1 iniziato a vedere la ricorrente nel locale di v. Flaminia “nel 2014”. Ancora, ha precisato che l'esercizio di via Flaminia “era chiuso la domenica” e che, infatti, la “nuova gestione che opera su sette giorni ha dovuto assumere nuovo personale” mentre nulla ha saputo dire circa l'apertura domenicale dell'altro esercizio (verbale udienza del 15.4.2024). L'ultimo teste, , ha dichiarato che andava a Testimone_4 sostituire il personale assente presso il bar di v. Flaminia. Più esattamente, egli ha effettuato le sostituzioni per circa un anno, intorno al “2013-2014”, in media circa due volte a settimana, e, successivamente, “circa una volta ogni due o tre anni”. Il teste ha puntualizzato:
“Quando ho iniziato a effettuare le sostituzioni la ricorrente già lavorava nell'esercizio, anche perché dovevo sostituire proprio lei. Di solito sostituivo la ricorrente a inizio settimana. Non ho mai sostituito la ricorrente di sabato o di domenica. Quando sostituivo la ricorrente lavoravo dalle ore 5:30 (apertura) fino alle ore 13:00. si _1 occupava della gestione dell'esercizio e non la madre” (verbale udienza del 16.5.2024). Dal compendio istruttorio, globalmente valutato, gli elementi raccolti non possono reputarsi sufficienti:
- all'accertamento del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di titolare dell'omonima impresa _1 individuale, in data antecedente alla data di formale assunzione, il 1° marzo 2014 (le testimonianze di , e Tes_1 Tes_2 Tes_4 sono estremamente generiche non indicando né il giorno
[...] né, quanto meno, il mese di inizio del rapporto;
inoltre, solo si sofferma, seppur indirettamente, sulla sottoposizione Tes_2 della lavoratrice al potere direttivo del SI. ; _1
8 - all'accertamento del maggior orario di lavoro rispetto all'orario contrattualmente stabilito. Devono, viceversa, riconoscersi alla SI.ra , relativamente al Pt_1 periodo di lavoro dal 1.3.2014 al 31.5.2019 – si veda il conteggio in all. 9 al fasc. di parte –, le spettanze come di seguito indicate non essendo stata fornita dal datore evidenza di fatti estintivi delle stesse:
- per n. 10 ratei di 13a mensilità anno 2014 (da marzo a dicembre) e per n. 4 ratei di 14a mensilità (da marzo a giugno), per complessivi € 1.600,38;
- per la 13a e 14a mensilità anni dal 2015 al 2019, per complessivi
€ 12.307,67;
- per il TFR da rideterminarsi tuttavia escludendo dal computo il compenso per lavoro straordinario. Riguardo all'indennità sostitutiva delle ferie non godute, non può ritenersi assolto l'onere incombente sulla lavoratrice di “provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta,…” (Cass. 26985/2009; più di recente, Cass. 9791/2020 e Cass. 7696/2020). Ad analoghe considerazioni si perviene in riferimento ai permessi ed alle ex festività; tali argomenti sono rimasti pressoché inesplorati in sede testimoniale. Il credito per mensilità aggiuntive è pari ad € 13.908,05 cui si aggiunge il credito per TFR da rideterminarsi ai sensi dell'art. 2120 c.c., con esclusione dal computo del compenso per lavoro straordinario;
al pagamento di tale somma, oltre accessori come per legge, deve essere condannato _1
Sul periodo successivo, dal 1.6.2019 al 11.3.2020, devono riconoscersi, in favore della ricorrente, le spettanze come di seguito indicate non essendo stata fornita dal datore evidenza di fatti estintivi delle stesse:
- per n. 7 ratei di 13a mensilità anno 2019 (da giugno a dicembre), per n. 1 rateo di 14a mensilità anno 2019 (giugno) e per n. 6 ratei di 14a mensilità anno 2020 (da luglio a dicembre), per complessivi € 1.684,39;
- per n. 2 ratei di 13a mensilità anno 2020 (mesi di gennaio e febbraio) e per altrettanti ratei di 14a mensilità residui anno 2020 (mesi di gennaio e febbraio 2020), per complessivi € 483,19 (il
“PROSPETTO 13° E 14° MENSILITA'” a pg. 18 dei conteggi
9 contiene, nella colonna riguardante la 14a mensilità, un evidente errore di calcolo poiché considera, per un periodo di 9 mesi complessivi, ben 15 ratei di mensilità);
- per il TFR, da rideterminarsi tuttavia escludendo dal computo il compenso per lavoro straordinario. Per le ulteriori voci, delle ferie, dei permessi e delle ex festività, valgono le osservazioni fatte in precedenza. Il credito per mensilità aggiuntive è pari ad € 2.167,58 cui si aggiunge il credito per TFR da rideterminarsi ai sensi dell'art. 2120 c.c., con esclusione dal computo del compenso per lavoro straordinario;
al pagamento di tale somma, oltre accessori come per legge, deve essere condannata la società . Controparte_1
È appena il caso di sottolineare che la parte ricorrente, pur adombrando l'unicità del centro di imputazione dei rapporti di lavoro (al punto 20. del “FATTO” si legge che la società “è Controparte_1 riconducibile al predetto Sig. che ne detiene il 90% _1 delle quote”), non ha allegato specificamente l'esistenza di un collegamento economico-funzionale tra le imprese o l'esistenza di un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro né ha articolato specifici mezzi istruttori e non ha invocato la responsabilità solidale dei convenuti.
3. Riguardo al CCNL applicabile, l'eccezione sollevata in proposito va disattesa. I resistenti hanno indicato, nella loro memoria, un CCNL, “per i dipendenti del settore Pubblici esercizi, stipulato dalla , CP_3 asseritamente diverso da quello che sarebbe stato richiamato nei conteggi di controparte, “CCNL Turismo Confsal”. In realtà, i conteggi in questione citano il “CCNL PUBBLICI ESERCIZI” senz'altra specificazione. Se è vero che il testo del CCNL allegato dalla ricorrente, al n. 2 del proprio fascicolo, è il CCNL INTERSETTORIALE Turismo, Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale, Alberghi stipulato, fra le altre organizzazioni sindacali, da CONFSAL, Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori, è pur vero che dagli atti prodotti non sono desumibili elementi tali da indurre a ritenere la vincolatività nella fattispecie del diverso contratto collettivo menzionato dalle parti datoriali e, peraltro, da esse neppure prodotto (vd. in tema Cass. ord. 22367/2019). Né dai prospetti paga né dalla generica enunciazione della lettera di trasformazione del contratto di lavoro a tempo determinato part time stipulato in data 1.3.2014 (all.ti 3, 4 e 7 al fasc.
10 ) è possibile dimostrare che i rapporti di lavoro fossero regolati dal Pt_1
CCNL invocato dalle parti convenute. I conteggi, del resto, non hanno formato oggetto di specifica contestazione. L'art. 416 c.p.c. impone, invero, al convenuto di “prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione”, in ordine ai fatti affermati dall'attore, il che, con specifico riguardo ai conteggi eventualmente prodotti da quest'ultimo circa l'ammontare del proprio credito, implica che non sia allo scopo sufficiente un mero dissenso, ma occorra una critica precisa e puntuale che individui il vizio da cui il conteggio in considerazione sarebbe affetto e si offra contestualmente di provarne il fondamento “dovendo ritenersi che la contestazione sia tamquam non esset qualora non involga specifiche circostanze di fatto suscettibili di dimostrare la non congruità e la non rispondenza al vero dei conteggi medesimi, le quali devono risultare dagli atti o essere successivamente provate” (così, in Cass. 5949/2018; negli stessi termini, Cass. 21302/2019).
***
In conclusione, il ricorso deve essere accolto in parte con l'accertamento e la declaratoria del diritto di di percepire, in relazione Parte_1 al rapporto di lavoro subordinato intercorso con nel periodo _1 dal 1.3.2014 al 31.5.2019, la somma di € 13.908,05 a titolo di n. 10 ratei di 13a mensilità anno 2014 (da marzo a dicembre), di n. 4 ratei di 14a mensilità (da marzo a giugno), di 13a e 14a mensilità anni dal 2015 al 2019 a cui si aggiunge il TFR da rideterminarsi ai sensi dell'art. 2120 c.c., oltre accessori come per legge, nonché di percepire, in relazione al rapporto di lavoro subordinato intercorso con la società nel periodo dal 1.6.2019 al 11.3.2020, la somma di € Controparte_1
2.167,58 a titolo di n. 7 ratei di 13a mensilità anno 2019 (da giugno a dicembre), di n. 1 rateo di 14a mensilità anno 2019 (giugno), di n. 6 ratei di 14a mensilità anno 2020 (da luglio a dicembre), di n. 2 ratei di 13a mensilità anno 2020 (mesi di gennaio e febbraio) e di altrettanti ratei di 14a mensilità residui anno 2020 (mesi di gennaio e febbraio 2020), a cui si aggiunge il TFR da rideterminarsi ai sensi dell'art. 2120 c.c., oltre accessori come per legge;
al pagamento delle somme così determinate e da determinarsi vanno condannati, rispettivamente, e la _1 società Controparte_1
L'esito del giudizio, con la sensibile riduzione dell'entità delle somme richieste con il ricorso, giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
11
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- accoglie il ricorso in parte con l'accertamento e la declaratoria del diritto di di percepire, in relazione al rapporto di Parte_1 lavoro subordinato intercorso con nel periodo dal _1
1.3.2014 al 31.5.2019, la somma di € 13.908,05 a titolo di n. 10 ratei di 13a mensilità anno 2024 (da marzo a dicembre), di n. 4 ratei di 14a mensilità (da marzo a giugno), di 13a e 14a mensilità anni dal 2015 al 2019 a cui si aggiunge il TFR da rideterminarsi ai sensi dell'art. 2120 c.c., oltre accessori come per legge, nonché di percepire, in relazione al rapporto di lavoro subordinato intercorso con la società nel periodo dal 1.6.2019 al Controparte_1
11.3.2020, la somma di € 2.167,58 a titolo di n. 7 ratei di 13a mensilità anno 2019 (da giugno a dicembre), di n. 1 rateo di 14a mensilità anno 2019 (giugno) e di n. 6 ratei di 14a mensilità anno 2020 (da luglio a dicembre), di n. 2 ratei di 13a mensilità anno 2020 (mesi di gennaio e febbraio) e altrettanti ratei di 14a mensilità residui anno 2020 (mesi di gennaio e febbraio 2020), a cui si aggiunge il TFR da rideterminarsi ai sensi dell'art. 2120 c.c., oltre accessori come per legge;
- condanna al pagamento delle somme così determinate e da determinarsi, rispettivamente, e la società _1
Controparte_1
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Roma il 9.1.2025
IL GIUDICE
Antonio Tizzano
12