Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 13/03/2026, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00779/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00110/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 110 del 2026, proposto da
AN IA, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Princiotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio VII - Ambito Territoriale per la Provincia di Messina, non costituiti in giudizio;
per l’esecuzione del giudicato nascente
- dalla sentenza del Tribunale di Messina - Sezione Lavoro n. 1252 del 07/05/2025, pubblicata in pari data;
- dalla sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto - Sezione Lavoro n. 547 del 02/07/2025, pubblicata in pari data;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 la dott.ssa LA AN ZO;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con le sentenze indicate in epigrafe è stato riconosciuto il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121 della L. n. 107/2015 (“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”), al pari dei docenti di ruolo, per aver prestato servizio di insegnamento a tempo determinato negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, e per l’effetto è stato condannato il convenuto Ministero all’attribuzione in favore del medesimo della somma complessiva pari ad €. 1.000,00, oltre accessori nella misura ivi indicata.
2. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il ricorrente ha rappresentato che l’Amministrazione intimata non ha spontaneamente dato esecuzione ai sopra citati titoli, seppure ritualmente notificati e passati in giudicato, come da attestazioni in atti; sicché ne ha chiesto l’ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a., anche a mezzo nomina di Commissario ad acta , con condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio, da distrarsi in favore del difensore.
3. Il Ministero intimato, seppure regolarmente evocato, non si è costituito in giudizio.
4. All’udienza camerale del 10 marzo 2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. Il ricorso è fondato.
5.1. Sussistono, infatti, tutti i presupposti di legge a supporto della chiesta ottemperanza, essendo la pretesa del ricorrente fondata su titoli esecutivi ritualmente notificati e passati in giudicato, essendo decorso il termine di cui all’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e non constando, per converso, che il Ministero abbia adempiuto a quanto in essi disposto.
Ritiene il Collegio di dover fare applicazione nel caso di specie del principio normativo sancito dall’art. 2697 c.c., secondo cui i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli.
Avendo il ricorrente fornito la prova del fatto costitutivo del diritto ad agire in ottemperanza secondo la previsione di cui all’art. 112, comma II, lett. c) c.p.a., incombeva sull’Amministrazione l’onere di provare l’inefficacia di tale fatto ovvero l’estinzione del diritto, ma essa non si è costituita in giudizio.
5.2. Alla luce delle predette considerazioni, il ricorso va accolto, dovendosi ordinare all’Amministrazione di ottemperare integralmente ai titoli in epigrafe nel termine di novanta (90) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza.
5.3. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato sin d’ora quale Commissario ad acta il direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a dirigente o funzionario del medesimo Ufficio in possesso della necessaria professionalità, che darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, entro il termine di novanta (90) giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione debitrice.
Il Commissario ad acta non avrà diritto ad alcun compenso in quanto, nominandosi un dirigente dello stesso Ministero resistente, tale attività deve ritenersi rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; infatti, la disposizione di cui all’art. 5- sexies , comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, così come previsto dall'art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, “ può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro ” (cfr., ex plurimis , T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 10 marzo 2025, n. 479; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. IV, 4 febbraio 2025, n. 291; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 30 settembre 2024, n. 5142; T.A.R. Sardegna, sez. II, 19 dicembre 2023, n. 983).
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, di dare integrale esecuzione alle sentenze in epigrafe, nel termine indicato in motivazione;
- nomina Commissario ad acta il direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, il quale provvederà in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente, come indicato in motivazione;
- condanna la predetta Amministrazione al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in €. 500,00 (euro cinquecento/00), oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente decisione alle parti, nonché al Commissario ad acta presso la sua sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
SE AN BA, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Consigliere
LA AN ZO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA AN ZO | SE AN BA |
IL SEGRETARIO