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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 26/11/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 799/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVERETO
CONTENZIOSO ORDINARIO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Riccardo Dies, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 799/2024 promossa da:
c.f. ), in persona del procuratore pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 col patrocinio dell'avv. FRANCESCO GENTILE (c.f. ) e domiciliata C.F._1 digitalmente presso il difensore.
ATTRICE contro
(c.f. , p.i. ), in persona del procuratore pro tempore, col CP_1 P.IVA_2 P.IVA_3 patrocinio dell'avv. NICOLA GIULIANO (c.f. ed elettivamente domiciliata in C.F._2 38122 Trento, viale Rovereto n. 67, presso il difensore.
CONVENUTA nonché contro
(c.f. , residente in [...] Controparte_2 C.F._3 Novembre n. 14.
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: surrogazione dell'assicuratore (art. 1916, co. 1, c.c.) – responsabilità da cose in custodia (art. 2051 c.c.) da circolazione stradale (art. 2054 c.c.) e azione diretta ex art. 144 cod. ass.
Le parti hanno concluso come segue:
Per l'attrice: “NEL MERITO: 1. - accertare e dichiarare che l'incendio sprigionatosi nelle circostanze di luogo e di tempo descritte nella narrativa dell'atto di citazione introduttivo, deve ascriversi alla responsabilità esclusiva del signor , ai sensi degli artt. 2051 e 2054, 3 comma, cod. Controparte_2 civ., nella sua qualità di proprietario e custode del trattore CARRARO targato AV255B, dal cui vano motore ha avuto origine il focolaio dell'incendio per cui è causa, da considerarsi fatto della circolazione del veicolo, rientrante nell'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e alla responsabilità solidale dell'assicuratore del predetto mezzo , azionabile dal danneggiato CP_1 con azione diretta ai sensi degli artt. 122 e 144 Codice delle Assicurazioni;
- per l'effetto, 2. -
pagina 1 di 8 condannare il signor e Controparte_2 Controparte_3
in qualità di assicuratore della responsabilità civile per i danni a terzi
[...] cagionati dall'incendio del trattore di proprietà del predetto convenuto, in via solidale tra loro, a rimborsare surrogatasi ai sensi dell'art. 1916 cod. civ. nel diritto Controparte_4 risarcitorio del proprio assicurato signor , nei confronti del responsabile del sinistro Controparte_5
e del predetto assicuratore , l'importo di complessivi Euro 26.434,00, pari a quanto CP_1 corrisposto dalla Compagnia attrice al predetto assicurato, a titolo di indennizzo assicurativo dei danni dal medesimo subiti, in conseguenza dell'incendio per cui è causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data del pagamento al saldo effettivo. In via istruttoria: come da memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. in relazione alle istanze non accolte”.
Per la convenuta: “1) in via preliminare: per le ragioni esposte in narrativa della comparsa di costituzione e risposta dd. 13.01.2025, accertato e dichiarato il difetto di legittimazione attiva e/o titolarità del rapporto giuridico controverso di parte attrice, dichiararsi inammissibile la domanda attorea;
2) in via principale: per i fatti, le causali e le ragioni di cui in narrativa della comparsa di costituzione e risposta dd. 13.01.2025, rigettarsi ogni domanda di parte attrice, siccome infondata in fatto e in diritto;
3) in via subordinata: per i fatti, le causali e le ragioni di cui in narrativa della comparsa di costituzione e risposta dd. 13.01.2025, escludere la responsabilità di e CP_1 rigettarsi ogni pretesa avversaria ai sensi dell'art. 1227 comma 2 c.c. ovvero, in ulteriore subordine, ridursi le pretese avversarie in ragione del concorso di colpa ex art. 1227 comma 1 c.c. nella misura che sarà eventualmente ritenuta di Giustizia;
4) con vittoria di spese del presente giudizio, con gli aumenti di cui all'art. 4 comma 1-bis e di cui all'art. 4 comma 2 D.M. n. 55/14, oltre rimborso forfettario spese generali, CNPA ed IVA come per legge, e refusione delle spese di eventuali consulenze tecniche di parte e C.T.U., oltre alle spese di registrazione e successive tutte occorrende. In via istruttoria come da memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. in relazione alle istanze non accolte”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attrice surrogatasi ai sensi dell'art. 1916, co. 1, c.c. nel diritto al Parte_1 risarcimento del danno del proprio assicurato verso il responsabile civile, ha Controparte_5 convenuto in giudizio e la sua assicurazione r.c. auto TA mutua chiedendo Controparte_2 l'accertamento dell'esclusiva responsabilità di ai sensi degli artt. 2051, 2043 e Controparte_2 2054, co. 3, c.c., quale custode e proprietario del trattore , targato AV255B, da cui originava CP_6 l'incendio scoppiato in data 17.05.2021, alle ore 2.48 circa, nel garage/tettoia di e la Controparte_5 condanna dei convenuti, in solido tra loro, al rimborso dell'importo di € 26.434,00, oltre rivalutazione e interessi dal pagamento al saldo effettivo, corrisposto dall'attrice al proprio assicurato a causa dei danni subiti. La convenuta, in via preliminare, ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità della domanda per difetto di legittimazione attiva e/o titolarità del rapporto giuridico dell'attrice, nel merito in via principale, ha chiesto il rigetto della domanda e, in via subordinata, ha chiesto la riduzione del danno ai sensi dell'art. 1227, co. 2, c.c. e, in via ulteriormente subordinata, ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c.
La domanda attorea è fondata e va, pertanto, accolta per i motivi di seguito esposti.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'attrice. A ben vedere si tratta di eccezione di merito perché il difetto di legittimazione attiva potrebbe essere pronunziata solo se, alla stregua delle allegazioni dell'attrice questa pretende di azionare un diritto altrui. Invece l'attrice pagina 2 di 8 ha allegato di essere titolare del rapporto assicurativo da cui origina il diritto di assicurazione e ciò è quanto basta per affermare la sua piena legittimazione attiva. Se poi questa allegazione fosse errata, nel senso che titolare della polizza è in realtà altra Compagnia assicurativa, come allegato dalla convenuta, la domanda andrebbe certo rigettata ma nel merito, e non dichiarata inammissibile, con una pronunzia in rito, per difetto di legittimazione attiva. Ciò precisato, nell'esaminare la questione di merito ha eccepito che la polizza fabbricato per cui è causa è stata stipulata nel 2004 con la che nel 2013 Controparte_7 Controparte_4 e sono state incorporate per fusione nella
[...] Controparte_7 Controparte_8 (denominata e che nel 2014 la ha ceduto ad il ramo Parte_1 Parte_1 CP_9 d'azienda riconducibile a tutte le attività assicurative della ex , comprensive di un Controparte_7 portafoglio di contratti assicurativi del ramo danni (cfr. doc. 3 conv. comunicato stampa relativo all'accordo di cessione ad di un ramo d'azienda “comprensivo di un portafoglio CP_9 assicurativo danni del valore di 1,1, miliardi di euro, 729 agenzie e 500 dipendenti dedicati alla gestione di tali attività”). Emerge, poi, che in data 31.12.2013 è stato stipulato l'atto di fusione per incorporazione di CP_4 e in forza del quale quest'ultima compagnia Controparte_7 Controparte_10 assicurativa ha assunto la nuova denominazione sociale di (cfr. Parte_1 comunicato stampa relativo all'atto di fusione sub doc. 2 conv.), sussistendo, pertanto, continuità di soggettività giuridica tra la incorporata e la (oggi, Controparte_7 Parte_1 [...]
incorporante. Controparte_4 In merito alla cessione di un ramo d'azienda tra e , contrariamente a Parte_1 CP_9 quanto sostenuto da parte convenuta, emerge che si è trattato di un “trasferimento parziale del portafoglio relativo ai contratti assicurativi rami danni, ad eccezione dei ramo cauzioni, riconducibili alle agenzie ex oggetto della cessione di un ramo d'azienda da a Controparte_7 Parte_1 favore di (cfr. autorizzazione dell'IVASS al trasferimento sub doc. 3 conv.) e dunque non è CP_9 certamente errata l'allegazione che tutte le attività assicurative della ex sono Controparte_7 state cedute ad . CP_9 D'altra parte, come correttamente argomentato dalla difesa dell'attrice, che il contratto oggetto di causa non sia affatto ricompreso nella cessione del ramo di azienda, risulta documentalmente provato dall'atto di quetanza del premio assicurativo dd. 09.02.2021, relativo all'annualità 2021, dunque ben successivo la cessione del ramo di azienda del 2014, che risulta emesso da e non da Parte_1 CP_9 (cfr. doc. 3b att.). Si deve dunque ritenere che anche dopo il 2014 il contratto in questione è
[...] proseguito tra le parti originarie, ossia e Parte_1 Controparte_5
L'attrice, dopo aver indennizzato il proprio assicurato in forza della garanzia diretta Controparte_5 contro il rischio incendio (cfr. polizza n. 900064353 “assicurazione globale fabbricati” sub doc. 3 att.), ha agito a norma dell'art. 1916, co. 1, c.c., secondo cui “l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili” e, a norma dell'art. 144 cod. ass., contro l'assicurazione r.c. auto del soggetto ritenuto responsabile dell'evento dannoso che ha cagionato danni al fabbricato di proprietà del proprio assicurato nonché contro il terzo responsabile medesimo.
Il titolo di responsabilità invocato dall'attrice è sia la responsabilità extracontrattuale da cose in custodia a norma dell'art. 2051 c.c. che la responsabilità del proprietario del veicolo a motore a norma dell'art. 2054, co. 3, c.c., oltre alla generale fattispecie di responsabilità di cui all'art. 2043 c.c.
pagina 3 di 8 La responsabilità di cui all'art. 2054, co. 3, c.c. è una responsabilità di natura oggettiva, così come la responsabilità da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. che risultano entrambe fondate.
In merito alla responsabilità da circolazione stradale, le Sezioni Unite hanno chiarito che la disciplina della garanzia r.c.a. di cui all'art. 122 cod. ass. va interpretata in maniera conforme al diritto dell'Unione europea e alla giurisprudenza eurounitaria “nel senso che la circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale” (cfr. Sez. Un., 30.07.2021, n. 21983, rv. 661872). Il riferimento normativo è dato dall'art. 3, co. 1, della direttiva n. 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16.09.2009, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, che prevede che
“ogni Stato membro adotta tutte le misure appropriate, fatta salva l'applicazione dell'art. 5, affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel suo territorio sia coperta da un'assicurazione”. La giurisprudenza eurounitaria, in plurime occasioni, ha affermato che rientra nella nozione di
“circolazione dei veicoli” qualunque uso di un veicolo che sia “conforme alla funzione abituale dello stesso”, interpretando, pertanto, in maniera estensiva tale nozione ed escludendo alcun riferimento alle caratteristiche del terreno su cui il veicolo è utilizzato (cfr., tra le altre, Corte Giust., 04.08.2014, C- 162/2013; Corte Giust., 20.06.2019, C-100/18 che, nello specifico, ha fatto rientrare nella nozione di circolazione il caso di un veicolo parcheggiato in un garage privato di un immobile, utilizzato in conformità alla sua funzione di mezzo di trasporto, che abbia preso fuoco, provocando un incendio avente origine nei circuito elettrico del veicolo stesso, e abbia causato danni a tale immobile, malgrado il fatto che detto veicolo non fosse stato spostato da più di 24 ore prima del verificarsi dell'incendio: ossia un caso del tutto analogo a quello oggetto del presente giudizio). Le Sezioni Unite sopra citate hanno pertanto ribadito, come peraltro già sostenuto dal prevalente orientamento, l'irrilevanza della natura pubblica o privata dell'area di parcheggio/circolazione – anche in fase statica, preliminare o successiva, affermando che “il criterio discretivo cui assegnare rilievo ai fini della determinazione dell'estensione della copertura assicurativa per la r.c.a. deve dunque rinvenirsi nell'uso del veicolo conforme alla sua funzione abituale” (cfr. pg. 15 motivazione). Pertanto, è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che “qualunque danno causato da un veicolo senza guida di rotaie è un danno causato dalla “circolazione”, senza che rilevi che il veicolo sia fermo o in movimento, né che il danno sia arrecato dallo spostamento del mezzo o di sue parti, né, infine, che si sia verificato su area pubblica o privata (cfr., da ultimo, Cass., 25.01.2025, n. 1812, rv. 673738).
Non merita, pertanto, accoglimento l'eccezione della convenuta secondo cui l'obbligo di assicurare veicoli a motore in relazione alla cd. circolazione statica in aree private non sussisteva all'epoca del sinistro, essendo entrato in vigore solo con il d.l. n. 184/2023, perché la giurisprudenza prevalente già da tempo sosteneva una nozione ampia di circolazione, comprendente il transito, la fermata o la sosta di veicoli su aree pubbliche o private, sicché l'intervento normativo sopra citato non ha efficacia innovativa ma meramente ricognitiva di un esito già conseguito in via interpretativa, tra l'altro imposto dal diritto dell'Unione europea, sin dal 2009, secondo l'interpretazione vincolante, per tutte le Istituzioni degli Stati membri, ivi compresi le autorità giurisdizionali, datane dalla Corte di giusitizia, nelle pronunzie sopra citate.
Pertanto, deve ritenersi sussistente la garanzia r.c. auto anche nel caso di incendio del veicolo fermo parcheggiato in un garage di proprietà privata, come avvenuto nel caso di specie. I danni provocati a pagina 4 di 8 terzi dall'incendio di un veicolo in sosta, sia su area pubblica che privata, vanno ritenuto danni provocati dalla circolazione di un veicolo e, come tali, coperti dall'assicurazioni obbligatoria r.c. auto.
In merito all'an della responsabilità, risulta provato il nesso di causalità tra il trattore , targato CP_6 AV255B e l'evento dannoso all'immobile di e così pienamente integrate le Controparte_5 fattispecie di responsabilità di cui agli artt. 2051 e 2054, comma 3 c.c.
Dagli atti di causa è, infatti, emerso che in data 17.05.2021, alle ore 2.48 circa, scoppiava un incendio presso il garage/tettoia di proprietà di sito a Pomarolo (TN), via 3 Novembre n. 16, Controparte_5 adiacente alla casa di abitazione di quest'ultimo, ove si trovavano parcheggiati due trattori, un atomizzatore e vari attrezzi agricoli di proprietà del convenuto oltre a tre moto di Controparte_2 proprietà del padre di , (cfr. relativa testimonianza resa all'udienza del 07.05.2025). CP_2 Per_1 In seguito all'immediata segnalazione, giungevano sul posto, verso le ore 3.00 circa, i VVF volontari di Pomarolo che, trovando l'incendio già generalizzato, provvedevano immediatamente a contenerlo per evitare che si propagasse all'abitazione adiacente. Successivamente, giungevano sul posto anche i VVF di Rovereto, Trento, Villa Lagarina e Nomi, ma solo quando le fiamme erano già state spente (cfr. testimonianza resa da . In seguito allo spegnimento dell'incendio, i VVF rimanevano Testimone_1 sul posto a vigilare i luoghi sino alle ore 05.15 (cfr. rapporto di intervento dei VVF di Pomarolo sub doc. 1 att. e informazioni dell'intervento da parte del Servizio anticendi e protezione civile della PAT sub doc. 2 att.). La totale distruzione del garage/tettoia causata dall'incendio si evince dalle numerose fotografie dello stato dei luoghi prodotte in causa (cfr. fotografie pubblicate all'interno di due articoli di giornale sub doc.ti 10-11 att., perizia assicurativa attorea sub doc. 4 att., nonché report fotografico dettagliato sub doc. 7 conv.). In merito allo stato dei luoghi, il teste padre del convenuto , ha dichiarato Testimone_2 CP_2 che: “posso confermare che mio figlio ricoverava i suoi mezzi agricoli in particolare due trattori e un atomizzatore presso il garage aperto/con tettoia. Preciso che vi è una parte chiusa in muratura ma l'altra parte è aperta sormontata da tettoia. Nessun altro aveva mezzi agricoli li ricoverati. Nel garage vi erano anche tre moto tutte intestate a me. Posso confermare che nel locale vi fossero anche prodotti per attività agricola ma non sono in grado di indicarli con precisione essendo solo lui il contadino io do solo una mano. Escludo che il locale garage/tettoia fosse dotato di impianto anticendio” (cfr. verbale d'udienza dd. 07.05.2025).
Dall'istruttoria svolta, risulta provato che l'incendio scoppiato nel garage/tettoia di proprietà di
[...] ha avuto origine dal trattore Carraro, targato AV255B, di proprietà di CP_5 Controparte_2 che si trovava parcheggiato all'interno dello stesso. La teste figlia di infatti, prima persona accortasi dell'evento Testimone_3 Controparte_5 dannoso e residente nell'immobile sito in via 3 Novembre, n. 14, ha dichiarato che: “in piena notte del 17.05.2021 ho udito uno scoppio e mi sono alzata e mi sono recata subito nella stanza dei miei genitori temendo che fossero caduti ma loro non si erano accorti di nulla. Poi ho sentito un secondo botto e giunta in cucina ho visto dalla finestra una luce proveniente dal garage aperto con una tettoia. Sono allora uscita di corsa e ho visto il trattore piccolo di proprietà di che lo utilizza per CP_6 CP_2 la sua azienda agricola con fondi vari a distanza di qualche chilometro dello stabile, invaso da fiamme provenienti dal cofano. Si trattava di fiamme piuttosto alte mentre non ho visto fiamme altrove rispetto al trattore. Preciso di aver visto solo le fiamme sul trattore ma non posso escludere che ve ne fossero altre avendo l'attenzione sul trattore ed essendo in preda all'agitazione. Preciso che a fianco vi era un altro trattore con atomizzatore sempre di che in quel momento non era raggiunto dalle CP_2 pagina 5 di 8 fiamme ma che è stato poi distrutto. Sono allora corsa di sopra a chiamare che ha chiamato CP_2 subito i pompieri e poi è venuto in garage a vedere. L'incendio ha danneggiato tutta la tettoia, 3 moto ricoverate nel garage una di papà una di , padre di e una di . Ha poi Per_1 CP_2 Per_2 danneggiato tutto il garage l'attrezzatura e parte della casa” (cfr. verbale d'udienza dd. 07.05.2025). La teste, pertanto, ha dichiarato di aver chiaramente visto il trattore “piccolo ” di proprietà di CP_6
“invaso da fiamme provenienti dal cofano”, precisando, peraltro, che “si trattava Controparte_2 di fiamme piuttosto alte mentre non ho visto fiamme altrove rispetto al trattore” e che “a fianco vi era un altro trattore con atomizzatore sempre di che in quel momento non era raggiunto dalle CP_11 fiamme ma che è stato poi distrutto”. Anche il convenuto sottoposto ad interrogatorio formale, ha precisato che: “risiedo Controparte_2 in un appartamento sito al primo piano del fabbricato di proprietà di mio nonno, signor CP_5
, in Pomarolo (TN), via 3 novembre al civico n. 14, composto di due appartamenti con annesso
[...] garage e appendice tettoia a struttura lignea;
in detto garage/tettoia pertinente al fabbricato di proprietà di mio nonno, signor , nella mia disponibilità, si trovava ricoverata tutta la Controparte_5 mia attrezzatura agricola e in particolare due trattori un atomizzatore ed altre piccole cose che utilizzo per l'azienda agricola con terreni vicini e lontani sino 30 km. Mio nonno non aveva mezzi agricoli. In quel garage vi erano inoltre 3 moto, tutte intestate a mio padre . confermo che alle ore 02.40 Per_1 circa del 17.05.2021 venivo svegliato dalla zia che mi disse di aver udito due forti botti e che Tes_3 aveva visto fiamme sotto scocca del mio trattatore CARRARO tg. AV255B. io mi sono alzato e ho effettivamente verificato che le fiamme lambivano solo quel trattore che riconosco nella foto sub doc. 11 pag. 2/5 quello posto a sx guardando la foto. Il trattore a fianco era al momento libero da fiamme tanto che volevo salvarlo ma poi ho deciso di chiamare i vigili volontari e l'incendio è stato spento da me con loro. Preciso che anch'io sono vigile volontario. Preciso che le fiamme erano solo sul trattore ma non posso assicurare che l'innesco fosse sul trattore perché dietro lungo le pareti vi erano due moto di mio padre che non ero in grado di vedere perché davanti vi era il motore incendiato. Mia zia ha visto l'incendio in fase meno avanzata di circa 2/3 minuti. Preciso che quel trattore lo avevo utilizzato il giorno prima ossia sino alle ore 17.00 circa mentre l'incendio si è verificato alle Per_3 ore 02.30 circa del Lunedi (cfr. verbale d'udienza dd. 07.05.2025).
Le conformi dichiarazioni sopra riportate fanno senz'altro ritenere, secondo la regola di accertamento del fatto che vige nel processo civile del “più probabile che non”, che l'incendio ha avuto origine proprio dal trattore , targato AV255B, e, precisamente, dal cofano dello stesso, di proprietà del CP_6 convenuto, a nulla rilevando la mera ipotesi che l'origine potesse essere nelle moto poste dietro al trattore, quale circostanza che non è in grado di scalfire la pregnanza probatoria delle dichiarazioni rese da e (queste ultime dal valore certamente confessorio) secondo le quali il Tes_3 Controparte_2 trattore di quest'ultimo, immediatamente dopo lo scoppio dell'incendio, era invaso dalle fiamme senza che le fiamme lambissero null'altro di presente all'interno del garage. E' vero, infatti, che le moto erano sottratte alla vista dei due dichiaranti ma ciò non è sufficiente per contrastare la forza dimostrativa della circostanza secondo la quale hanno visto le fiamme lambire il solo trattore.
Analogamente non valgono a scalfire questa prova le conformi dichiarazioni rese dal vigile del fuoco ordinario e del perito assicurativo per i quali hanno Testimone_1 Controparte_12 dichiarato di aver eseguito un'accurata ispezione dei luoghi dell'incendio ma che da essa era impossibile ricostruire l'origine vista la completa distruzione attestata dalle foto in atti. Il Teste ha, altresì, dichiarato di aver ricercato una possibile origine da corto circuito dell'impianto CP_12 elettrico, senza rinvenirla.
pagina 6 di 8 Pertanto, va ritenuta provata la responsabilità, sia a norma dell'art. 2051 che a norma dell'art. 2054, comma 3 c.c., di proprietario e custode del trattore , targato AV255B, da Controparte_2 CP_6 cui ha originato l'incendio, nella causazione dei danni al garage/tettoia di proprietà di
[...]
La difesa della convenuta secondo la quale il ricovero del mezzo presso la tettoia-garage di CP_5 farebbe assumere a costui la qualità di custode del bene è destituita del benché Controparte_5 minimo fondamento. Il rapporto di custodia, inteso come potere di fatto sulla cosa, non viene certo meno solo perché il trattore viene ricoverato durante la notte sotto la tettoia-garage di un congiunto, nelle immediate vicinanze dell'abitazione del proprietario, che lo utilizza giornalmente per l'esercizio della propria impresa agricola. Al riguardo merita di essere evidenziato, anche ai fini dell'art.1916, comma 2 c.c., come pur non convivendo col nonno, abita in un appartamento Controparte_2 sovrastante. D'altra parte, la circostanza che il rapporto di custodia non si sia mai interrotta emerge, con certezza, dalla circostanza che la zia appena accortasi che è scoppiato l'incendio non chiama Tes_3 il padre ma il nipote che, infatti, interviene per domare l'incendio insieme ai vigili del CP_5 CP_2 fuoco volontari all'uopo allertati.
Peraltro, non merita accoglimento neppure l'eccezione di parte convenuta circa la sussistenza di un concorso di colpa di a norma dell'art. 1227 c.c. per aver consentito a Controparte_5 [...] di stazionare i trattori e gli altrui attrezzi da lavoro nel garage/tettoia di proprietà, trattandosi CP_2 di rimprovero del tutto generico e per nulla argomentato, non potendosi ritenere, alla stregua delle prove a disposizione, che per l'incendio del trattore fosse in qualsiasi modo per lui Controparte_5 prevedibile ed evitabile.
In merito al quantum, l'attrice ha chiesto la condanna dei convenuti al rimborso dei danni indennizzati al proprio assicurato per complessivi € 26.434,00 (cfr. attestazione di pagamento sub doc. 5 nonché relazione perizia perito assicurativo di con completa documentazione Persona_4 fotografica sub doc. 4 att.). La quantificazione dei danni effettuata dal perito assicurativo attoreo è assolutamente congrua rispetto ai danni cagionati al garage/tettoia che è stata interamente distrutta dall'incendio, come si evince chiaramente dalle numerose fotografie dello stato dei luoghi depositate in atti. L'indennizzo liquidato dall'assicurazione attrice riguarda, precisamente, la porzione del garage costituita dalla tettoia e dai relativi pilastri in legno, la porzione del garage in muratura, che comprende le pareti e il solaio, la porzione del fabbricato principale di proprietà di che ha subito Controparte_5 danni ai vetri dell'edificio, all'impianto elettrico, all'intonaco della facciata e alla lattoniera del tetto. Il perito assicurativo, geometra ha, peraltro, precisato di aver applicato una riduzione Persona_4 per la vetustà dell'immobile secondo le previsioni di polizza (cfr. verbale d'udienza dd. 07.05.2025). La stima dei danni effettuata dal perito assicurativo attoreo va quindi ritenuta assolutamente congrua e pertinente. Le eccezioni sollevate da parte convenuta in relazione al quantum sono, invece, generiche e assolutamente prive di riscontro, non avendo la stessa nemmeno depositato la propria perizia di parte, ma soltanto le fotografie dei luoghi allegate alla stessa. Il perito di parte convenuta, ha precisato di non ricordare la stima dei danni Persona_5 effettuata ma di aver accertato “che vi erano dei residui di due trattori, di due moto, materiale agricolo vario ed attrezzature. (…). Confermo le foto da me scattate nell'occasione nel doc. 7 di parte convenuta” (cfr. verbale d'udienza dd. 07.05.2025).
Alla stregua degli elementi a disposizione ed in considerazione della non grande rilevanza dell'oggetto del contendere è stata ritenuta superflua la CTU estimativa dei danni, pur richiesta, che avrebbe in ogni pagina 7 di 8 caso potuto svolgersi unicamente sulla base delle fotografie già in atti che anche alla stregua di un valutazione ad opera di un profano costituiscono sicuro riscontro alla domanda.
Avendo l'attrice proposto, in via surrogatoria, anche l'azione diretta prevista dall'art. 144 cod. ass. che spettava al danneggiato ( i convenuti e TA mutua vanno, Controparte_5 Controparte_2 pertanto, condannati in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice Parte_1 della somma di € 26.434,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal 15.12.2021, data del pagamento (cfr. attestazione di pagamento sub doc. 5 att.), al saldo effettivo. Infatti, secondo consolidata interpretazione la successione nei diritti del danneggiato assicurata dall'art. 1916 c.c. comporta che l'assicuratore che agisce in surroga è titolare di una obbligazione non di valuta ma di valore, con conseguente diritto di ottenere anche la rivalutazione monetaria dal momento del pagamento dell'indennizzo (cfr. Cass., 20.01.2009, n. 1336, rv. 606338; Cass., 16.12.1997, n. 12725, rv. 510969; Cass., 25.03.1995, n. 3570, rv. 491418).
A titolo di rivalutazione monetaria ed interessi per il ritardato pagamento, sulla base dei criteri suggeriti dalla nota sentenza a Sezioni Unite nr. 1712/95 ed in base ad una valutazione equitativa, fondata sull'andamento nel periodo in considerazione degli interessi legali, da un lato, e della svalutazione monetaria, dall'altro appare equo riconoscere un 3% in ragione annua.
Pertanto, i convenuti e TA mutua vanno condannati in solido tra loro al pagamento Controparte_2 in favore dell'attrice di complessivi € 26.434,00, oltre al 3 % annuo dal Parte_1 15.12.2021 (doc. 5) al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei valori medi di cui al d.m. 55/2014 relativo allo scaglione di riferimento, in conformità alla nota depositata dall'attrice, comprensiva anche della fase di negoziazione assistita.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Rovereto definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
contro
TA mutua e , così provvede: Parte_1 Controparte_2
1. In accoglimento della domanda attorea condanna e in solido tra CP_1 Controparte_2 loro, al pagamento in favore di della somma di € 26.434,00, oltre Parte_1 al 3 % annuo dal 15.12.2021 al saldo effettivo;
2. Condanna e in solido tra loro, alla rifusione delle spese CP_1 Controparte_2 processuali in favore di per complessivi € 8.697,00, di cui € Parte_1 545,00 per spese vive ed € 8.152,00 per onorari, oltre al 15% per spese generali, CPA e IVA come per legge.
Rovereto, 23 ottobre 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Dies
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVERETO
CONTENZIOSO ORDINARIO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Riccardo Dies, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 799/2024 promossa da:
c.f. ), in persona del procuratore pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 col patrocinio dell'avv. FRANCESCO GENTILE (c.f. ) e domiciliata C.F._1 digitalmente presso il difensore.
ATTRICE contro
(c.f. , p.i. ), in persona del procuratore pro tempore, col CP_1 P.IVA_2 P.IVA_3 patrocinio dell'avv. NICOLA GIULIANO (c.f. ed elettivamente domiciliata in C.F._2 38122 Trento, viale Rovereto n. 67, presso il difensore.
CONVENUTA nonché contro
(c.f. , residente in [...] Controparte_2 C.F._3 Novembre n. 14.
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: surrogazione dell'assicuratore (art. 1916, co. 1, c.c.) – responsabilità da cose in custodia (art. 2051 c.c.) da circolazione stradale (art. 2054 c.c.) e azione diretta ex art. 144 cod. ass.
Le parti hanno concluso come segue:
Per l'attrice: “NEL MERITO: 1. - accertare e dichiarare che l'incendio sprigionatosi nelle circostanze di luogo e di tempo descritte nella narrativa dell'atto di citazione introduttivo, deve ascriversi alla responsabilità esclusiva del signor , ai sensi degli artt. 2051 e 2054, 3 comma, cod. Controparte_2 civ., nella sua qualità di proprietario e custode del trattore CARRARO targato AV255B, dal cui vano motore ha avuto origine il focolaio dell'incendio per cui è causa, da considerarsi fatto della circolazione del veicolo, rientrante nell'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e alla responsabilità solidale dell'assicuratore del predetto mezzo , azionabile dal danneggiato CP_1 con azione diretta ai sensi degli artt. 122 e 144 Codice delle Assicurazioni;
- per l'effetto, 2. -
pagina 1 di 8 condannare il signor e Controparte_2 Controparte_3
in qualità di assicuratore della responsabilità civile per i danni a terzi
[...] cagionati dall'incendio del trattore di proprietà del predetto convenuto, in via solidale tra loro, a rimborsare surrogatasi ai sensi dell'art. 1916 cod. civ. nel diritto Controparte_4 risarcitorio del proprio assicurato signor , nei confronti del responsabile del sinistro Controparte_5
e del predetto assicuratore , l'importo di complessivi Euro 26.434,00, pari a quanto CP_1 corrisposto dalla Compagnia attrice al predetto assicurato, a titolo di indennizzo assicurativo dei danni dal medesimo subiti, in conseguenza dell'incendio per cui è causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data del pagamento al saldo effettivo. In via istruttoria: come da memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. in relazione alle istanze non accolte”.
Per la convenuta: “1) in via preliminare: per le ragioni esposte in narrativa della comparsa di costituzione e risposta dd. 13.01.2025, accertato e dichiarato il difetto di legittimazione attiva e/o titolarità del rapporto giuridico controverso di parte attrice, dichiararsi inammissibile la domanda attorea;
2) in via principale: per i fatti, le causali e le ragioni di cui in narrativa della comparsa di costituzione e risposta dd. 13.01.2025, rigettarsi ogni domanda di parte attrice, siccome infondata in fatto e in diritto;
3) in via subordinata: per i fatti, le causali e le ragioni di cui in narrativa della comparsa di costituzione e risposta dd. 13.01.2025, escludere la responsabilità di e CP_1 rigettarsi ogni pretesa avversaria ai sensi dell'art. 1227 comma 2 c.c. ovvero, in ulteriore subordine, ridursi le pretese avversarie in ragione del concorso di colpa ex art. 1227 comma 1 c.c. nella misura che sarà eventualmente ritenuta di Giustizia;
4) con vittoria di spese del presente giudizio, con gli aumenti di cui all'art. 4 comma 1-bis e di cui all'art. 4 comma 2 D.M. n. 55/14, oltre rimborso forfettario spese generali, CNPA ed IVA come per legge, e refusione delle spese di eventuali consulenze tecniche di parte e C.T.U., oltre alle spese di registrazione e successive tutte occorrende. In via istruttoria come da memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. in relazione alle istanze non accolte”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attrice surrogatasi ai sensi dell'art. 1916, co. 1, c.c. nel diritto al Parte_1 risarcimento del danno del proprio assicurato verso il responsabile civile, ha Controparte_5 convenuto in giudizio e la sua assicurazione r.c. auto TA mutua chiedendo Controparte_2 l'accertamento dell'esclusiva responsabilità di ai sensi degli artt. 2051, 2043 e Controparte_2 2054, co. 3, c.c., quale custode e proprietario del trattore , targato AV255B, da cui originava CP_6 l'incendio scoppiato in data 17.05.2021, alle ore 2.48 circa, nel garage/tettoia di e la Controparte_5 condanna dei convenuti, in solido tra loro, al rimborso dell'importo di € 26.434,00, oltre rivalutazione e interessi dal pagamento al saldo effettivo, corrisposto dall'attrice al proprio assicurato a causa dei danni subiti. La convenuta, in via preliminare, ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità della domanda per difetto di legittimazione attiva e/o titolarità del rapporto giuridico dell'attrice, nel merito in via principale, ha chiesto il rigetto della domanda e, in via subordinata, ha chiesto la riduzione del danno ai sensi dell'art. 1227, co. 2, c.c. e, in via ulteriormente subordinata, ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c.
La domanda attorea è fondata e va, pertanto, accolta per i motivi di seguito esposti.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'attrice. A ben vedere si tratta di eccezione di merito perché il difetto di legittimazione attiva potrebbe essere pronunziata solo se, alla stregua delle allegazioni dell'attrice questa pretende di azionare un diritto altrui. Invece l'attrice pagina 2 di 8 ha allegato di essere titolare del rapporto assicurativo da cui origina il diritto di assicurazione e ciò è quanto basta per affermare la sua piena legittimazione attiva. Se poi questa allegazione fosse errata, nel senso che titolare della polizza è in realtà altra Compagnia assicurativa, come allegato dalla convenuta, la domanda andrebbe certo rigettata ma nel merito, e non dichiarata inammissibile, con una pronunzia in rito, per difetto di legittimazione attiva. Ciò precisato, nell'esaminare la questione di merito ha eccepito che la polizza fabbricato per cui è causa è stata stipulata nel 2004 con la che nel 2013 Controparte_7 Controparte_4 e sono state incorporate per fusione nella
[...] Controparte_7 Controparte_8 (denominata e che nel 2014 la ha ceduto ad il ramo Parte_1 Parte_1 CP_9 d'azienda riconducibile a tutte le attività assicurative della ex , comprensive di un Controparte_7 portafoglio di contratti assicurativi del ramo danni (cfr. doc. 3 conv. comunicato stampa relativo all'accordo di cessione ad di un ramo d'azienda “comprensivo di un portafoglio CP_9 assicurativo danni del valore di 1,1, miliardi di euro, 729 agenzie e 500 dipendenti dedicati alla gestione di tali attività”). Emerge, poi, che in data 31.12.2013 è stato stipulato l'atto di fusione per incorporazione di CP_4 e in forza del quale quest'ultima compagnia Controparte_7 Controparte_10 assicurativa ha assunto la nuova denominazione sociale di (cfr. Parte_1 comunicato stampa relativo all'atto di fusione sub doc. 2 conv.), sussistendo, pertanto, continuità di soggettività giuridica tra la incorporata e la (oggi, Controparte_7 Parte_1 [...]
incorporante. Controparte_4 In merito alla cessione di un ramo d'azienda tra e , contrariamente a Parte_1 CP_9 quanto sostenuto da parte convenuta, emerge che si è trattato di un “trasferimento parziale del portafoglio relativo ai contratti assicurativi rami danni, ad eccezione dei ramo cauzioni, riconducibili alle agenzie ex oggetto della cessione di un ramo d'azienda da a Controparte_7 Parte_1 favore di (cfr. autorizzazione dell'IVASS al trasferimento sub doc. 3 conv.) e dunque non è CP_9 certamente errata l'allegazione che tutte le attività assicurative della ex sono Controparte_7 state cedute ad . CP_9 D'altra parte, come correttamente argomentato dalla difesa dell'attrice, che il contratto oggetto di causa non sia affatto ricompreso nella cessione del ramo di azienda, risulta documentalmente provato dall'atto di quetanza del premio assicurativo dd. 09.02.2021, relativo all'annualità 2021, dunque ben successivo la cessione del ramo di azienda del 2014, che risulta emesso da e non da Parte_1 CP_9 (cfr. doc. 3b att.). Si deve dunque ritenere che anche dopo il 2014 il contratto in questione è
[...] proseguito tra le parti originarie, ossia e Parte_1 Controparte_5
L'attrice, dopo aver indennizzato il proprio assicurato in forza della garanzia diretta Controparte_5 contro il rischio incendio (cfr. polizza n. 900064353 “assicurazione globale fabbricati” sub doc. 3 att.), ha agito a norma dell'art. 1916, co. 1, c.c., secondo cui “l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili” e, a norma dell'art. 144 cod. ass., contro l'assicurazione r.c. auto del soggetto ritenuto responsabile dell'evento dannoso che ha cagionato danni al fabbricato di proprietà del proprio assicurato nonché contro il terzo responsabile medesimo.
Il titolo di responsabilità invocato dall'attrice è sia la responsabilità extracontrattuale da cose in custodia a norma dell'art. 2051 c.c. che la responsabilità del proprietario del veicolo a motore a norma dell'art. 2054, co. 3, c.c., oltre alla generale fattispecie di responsabilità di cui all'art. 2043 c.c.
pagina 3 di 8 La responsabilità di cui all'art. 2054, co. 3, c.c. è una responsabilità di natura oggettiva, così come la responsabilità da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. che risultano entrambe fondate.
In merito alla responsabilità da circolazione stradale, le Sezioni Unite hanno chiarito che la disciplina della garanzia r.c.a. di cui all'art. 122 cod. ass. va interpretata in maniera conforme al diritto dell'Unione europea e alla giurisprudenza eurounitaria “nel senso che la circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale” (cfr. Sez. Un., 30.07.2021, n. 21983, rv. 661872). Il riferimento normativo è dato dall'art. 3, co. 1, della direttiva n. 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16.09.2009, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, che prevede che
“ogni Stato membro adotta tutte le misure appropriate, fatta salva l'applicazione dell'art. 5, affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel suo territorio sia coperta da un'assicurazione”. La giurisprudenza eurounitaria, in plurime occasioni, ha affermato che rientra nella nozione di
“circolazione dei veicoli” qualunque uso di un veicolo che sia “conforme alla funzione abituale dello stesso”, interpretando, pertanto, in maniera estensiva tale nozione ed escludendo alcun riferimento alle caratteristiche del terreno su cui il veicolo è utilizzato (cfr., tra le altre, Corte Giust., 04.08.2014, C- 162/2013; Corte Giust., 20.06.2019, C-100/18 che, nello specifico, ha fatto rientrare nella nozione di circolazione il caso di un veicolo parcheggiato in un garage privato di un immobile, utilizzato in conformità alla sua funzione di mezzo di trasporto, che abbia preso fuoco, provocando un incendio avente origine nei circuito elettrico del veicolo stesso, e abbia causato danni a tale immobile, malgrado il fatto che detto veicolo non fosse stato spostato da più di 24 ore prima del verificarsi dell'incendio: ossia un caso del tutto analogo a quello oggetto del presente giudizio). Le Sezioni Unite sopra citate hanno pertanto ribadito, come peraltro già sostenuto dal prevalente orientamento, l'irrilevanza della natura pubblica o privata dell'area di parcheggio/circolazione – anche in fase statica, preliminare o successiva, affermando che “il criterio discretivo cui assegnare rilievo ai fini della determinazione dell'estensione della copertura assicurativa per la r.c.a. deve dunque rinvenirsi nell'uso del veicolo conforme alla sua funzione abituale” (cfr. pg. 15 motivazione). Pertanto, è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che “qualunque danno causato da un veicolo senza guida di rotaie è un danno causato dalla “circolazione”, senza che rilevi che il veicolo sia fermo o in movimento, né che il danno sia arrecato dallo spostamento del mezzo o di sue parti, né, infine, che si sia verificato su area pubblica o privata (cfr., da ultimo, Cass., 25.01.2025, n. 1812, rv. 673738).
Non merita, pertanto, accoglimento l'eccezione della convenuta secondo cui l'obbligo di assicurare veicoli a motore in relazione alla cd. circolazione statica in aree private non sussisteva all'epoca del sinistro, essendo entrato in vigore solo con il d.l. n. 184/2023, perché la giurisprudenza prevalente già da tempo sosteneva una nozione ampia di circolazione, comprendente il transito, la fermata o la sosta di veicoli su aree pubbliche o private, sicché l'intervento normativo sopra citato non ha efficacia innovativa ma meramente ricognitiva di un esito già conseguito in via interpretativa, tra l'altro imposto dal diritto dell'Unione europea, sin dal 2009, secondo l'interpretazione vincolante, per tutte le Istituzioni degli Stati membri, ivi compresi le autorità giurisdizionali, datane dalla Corte di giusitizia, nelle pronunzie sopra citate.
Pertanto, deve ritenersi sussistente la garanzia r.c. auto anche nel caso di incendio del veicolo fermo parcheggiato in un garage di proprietà privata, come avvenuto nel caso di specie. I danni provocati a pagina 4 di 8 terzi dall'incendio di un veicolo in sosta, sia su area pubblica che privata, vanno ritenuto danni provocati dalla circolazione di un veicolo e, come tali, coperti dall'assicurazioni obbligatoria r.c. auto.
In merito all'an della responsabilità, risulta provato il nesso di causalità tra il trattore , targato CP_6 AV255B e l'evento dannoso all'immobile di e così pienamente integrate le Controparte_5 fattispecie di responsabilità di cui agli artt. 2051 e 2054, comma 3 c.c.
Dagli atti di causa è, infatti, emerso che in data 17.05.2021, alle ore 2.48 circa, scoppiava un incendio presso il garage/tettoia di proprietà di sito a Pomarolo (TN), via 3 Novembre n. 16, Controparte_5 adiacente alla casa di abitazione di quest'ultimo, ove si trovavano parcheggiati due trattori, un atomizzatore e vari attrezzi agricoli di proprietà del convenuto oltre a tre moto di Controparte_2 proprietà del padre di , (cfr. relativa testimonianza resa all'udienza del 07.05.2025). CP_2 Per_1 In seguito all'immediata segnalazione, giungevano sul posto, verso le ore 3.00 circa, i VVF volontari di Pomarolo che, trovando l'incendio già generalizzato, provvedevano immediatamente a contenerlo per evitare che si propagasse all'abitazione adiacente. Successivamente, giungevano sul posto anche i VVF di Rovereto, Trento, Villa Lagarina e Nomi, ma solo quando le fiamme erano già state spente (cfr. testimonianza resa da . In seguito allo spegnimento dell'incendio, i VVF rimanevano Testimone_1 sul posto a vigilare i luoghi sino alle ore 05.15 (cfr. rapporto di intervento dei VVF di Pomarolo sub doc. 1 att. e informazioni dell'intervento da parte del Servizio anticendi e protezione civile della PAT sub doc. 2 att.). La totale distruzione del garage/tettoia causata dall'incendio si evince dalle numerose fotografie dello stato dei luoghi prodotte in causa (cfr. fotografie pubblicate all'interno di due articoli di giornale sub doc.ti 10-11 att., perizia assicurativa attorea sub doc. 4 att., nonché report fotografico dettagliato sub doc. 7 conv.). In merito allo stato dei luoghi, il teste padre del convenuto , ha dichiarato Testimone_2 CP_2 che: “posso confermare che mio figlio ricoverava i suoi mezzi agricoli in particolare due trattori e un atomizzatore presso il garage aperto/con tettoia. Preciso che vi è una parte chiusa in muratura ma l'altra parte è aperta sormontata da tettoia. Nessun altro aveva mezzi agricoli li ricoverati. Nel garage vi erano anche tre moto tutte intestate a me. Posso confermare che nel locale vi fossero anche prodotti per attività agricola ma non sono in grado di indicarli con precisione essendo solo lui il contadino io do solo una mano. Escludo che il locale garage/tettoia fosse dotato di impianto anticendio” (cfr. verbale d'udienza dd. 07.05.2025).
Dall'istruttoria svolta, risulta provato che l'incendio scoppiato nel garage/tettoia di proprietà di
[...] ha avuto origine dal trattore Carraro, targato AV255B, di proprietà di CP_5 Controparte_2 che si trovava parcheggiato all'interno dello stesso. La teste figlia di infatti, prima persona accortasi dell'evento Testimone_3 Controparte_5 dannoso e residente nell'immobile sito in via 3 Novembre, n. 14, ha dichiarato che: “in piena notte del 17.05.2021 ho udito uno scoppio e mi sono alzata e mi sono recata subito nella stanza dei miei genitori temendo che fossero caduti ma loro non si erano accorti di nulla. Poi ho sentito un secondo botto e giunta in cucina ho visto dalla finestra una luce proveniente dal garage aperto con una tettoia. Sono allora uscita di corsa e ho visto il trattore piccolo di proprietà di che lo utilizza per CP_6 CP_2 la sua azienda agricola con fondi vari a distanza di qualche chilometro dello stabile, invaso da fiamme provenienti dal cofano. Si trattava di fiamme piuttosto alte mentre non ho visto fiamme altrove rispetto al trattore. Preciso di aver visto solo le fiamme sul trattore ma non posso escludere che ve ne fossero altre avendo l'attenzione sul trattore ed essendo in preda all'agitazione. Preciso che a fianco vi era un altro trattore con atomizzatore sempre di che in quel momento non era raggiunto dalle CP_2 pagina 5 di 8 fiamme ma che è stato poi distrutto. Sono allora corsa di sopra a chiamare che ha chiamato CP_2 subito i pompieri e poi è venuto in garage a vedere. L'incendio ha danneggiato tutta la tettoia, 3 moto ricoverate nel garage una di papà una di , padre di e una di . Ha poi Per_1 CP_2 Per_2 danneggiato tutto il garage l'attrezzatura e parte della casa” (cfr. verbale d'udienza dd. 07.05.2025). La teste, pertanto, ha dichiarato di aver chiaramente visto il trattore “piccolo ” di proprietà di CP_6
“invaso da fiamme provenienti dal cofano”, precisando, peraltro, che “si trattava Controparte_2 di fiamme piuttosto alte mentre non ho visto fiamme altrove rispetto al trattore” e che “a fianco vi era un altro trattore con atomizzatore sempre di che in quel momento non era raggiunto dalle CP_11 fiamme ma che è stato poi distrutto”. Anche il convenuto sottoposto ad interrogatorio formale, ha precisato che: “risiedo Controparte_2 in un appartamento sito al primo piano del fabbricato di proprietà di mio nonno, signor CP_5
, in Pomarolo (TN), via 3 novembre al civico n. 14, composto di due appartamenti con annesso
[...] garage e appendice tettoia a struttura lignea;
in detto garage/tettoia pertinente al fabbricato di proprietà di mio nonno, signor , nella mia disponibilità, si trovava ricoverata tutta la Controparte_5 mia attrezzatura agricola e in particolare due trattori un atomizzatore ed altre piccole cose che utilizzo per l'azienda agricola con terreni vicini e lontani sino 30 km. Mio nonno non aveva mezzi agricoli. In quel garage vi erano inoltre 3 moto, tutte intestate a mio padre . confermo che alle ore 02.40 Per_1 circa del 17.05.2021 venivo svegliato dalla zia che mi disse di aver udito due forti botti e che Tes_3 aveva visto fiamme sotto scocca del mio trattatore CARRARO tg. AV255B. io mi sono alzato e ho effettivamente verificato che le fiamme lambivano solo quel trattore che riconosco nella foto sub doc. 11 pag. 2/5 quello posto a sx guardando la foto. Il trattore a fianco era al momento libero da fiamme tanto che volevo salvarlo ma poi ho deciso di chiamare i vigili volontari e l'incendio è stato spento da me con loro. Preciso che anch'io sono vigile volontario. Preciso che le fiamme erano solo sul trattore ma non posso assicurare che l'innesco fosse sul trattore perché dietro lungo le pareti vi erano due moto di mio padre che non ero in grado di vedere perché davanti vi era il motore incendiato. Mia zia ha visto l'incendio in fase meno avanzata di circa 2/3 minuti. Preciso che quel trattore lo avevo utilizzato il giorno prima ossia sino alle ore 17.00 circa mentre l'incendio si è verificato alle Per_3 ore 02.30 circa del Lunedi (cfr. verbale d'udienza dd. 07.05.2025).
Le conformi dichiarazioni sopra riportate fanno senz'altro ritenere, secondo la regola di accertamento del fatto che vige nel processo civile del “più probabile che non”, che l'incendio ha avuto origine proprio dal trattore , targato AV255B, e, precisamente, dal cofano dello stesso, di proprietà del CP_6 convenuto, a nulla rilevando la mera ipotesi che l'origine potesse essere nelle moto poste dietro al trattore, quale circostanza che non è in grado di scalfire la pregnanza probatoria delle dichiarazioni rese da e (queste ultime dal valore certamente confessorio) secondo le quali il Tes_3 Controparte_2 trattore di quest'ultimo, immediatamente dopo lo scoppio dell'incendio, era invaso dalle fiamme senza che le fiamme lambissero null'altro di presente all'interno del garage. E' vero, infatti, che le moto erano sottratte alla vista dei due dichiaranti ma ciò non è sufficiente per contrastare la forza dimostrativa della circostanza secondo la quale hanno visto le fiamme lambire il solo trattore.
Analogamente non valgono a scalfire questa prova le conformi dichiarazioni rese dal vigile del fuoco ordinario e del perito assicurativo per i quali hanno Testimone_1 Controparte_12 dichiarato di aver eseguito un'accurata ispezione dei luoghi dell'incendio ma che da essa era impossibile ricostruire l'origine vista la completa distruzione attestata dalle foto in atti. Il Teste ha, altresì, dichiarato di aver ricercato una possibile origine da corto circuito dell'impianto CP_12 elettrico, senza rinvenirla.
pagina 6 di 8 Pertanto, va ritenuta provata la responsabilità, sia a norma dell'art. 2051 che a norma dell'art. 2054, comma 3 c.c., di proprietario e custode del trattore , targato AV255B, da Controparte_2 CP_6 cui ha originato l'incendio, nella causazione dei danni al garage/tettoia di proprietà di
[...]
La difesa della convenuta secondo la quale il ricovero del mezzo presso la tettoia-garage di CP_5 farebbe assumere a costui la qualità di custode del bene è destituita del benché Controparte_5 minimo fondamento. Il rapporto di custodia, inteso come potere di fatto sulla cosa, non viene certo meno solo perché il trattore viene ricoverato durante la notte sotto la tettoia-garage di un congiunto, nelle immediate vicinanze dell'abitazione del proprietario, che lo utilizza giornalmente per l'esercizio della propria impresa agricola. Al riguardo merita di essere evidenziato, anche ai fini dell'art.1916, comma 2 c.c., come pur non convivendo col nonno, abita in un appartamento Controparte_2 sovrastante. D'altra parte, la circostanza che il rapporto di custodia non si sia mai interrotta emerge, con certezza, dalla circostanza che la zia appena accortasi che è scoppiato l'incendio non chiama Tes_3 il padre ma il nipote che, infatti, interviene per domare l'incendio insieme ai vigili del CP_5 CP_2 fuoco volontari all'uopo allertati.
Peraltro, non merita accoglimento neppure l'eccezione di parte convenuta circa la sussistenza di un concorso di colpa di a norma dell'art. 1227 c.c. per aver consentito a Controparte_5 [...] di stazionare i trattori e gli altrui attrezzi da lavoro nel garage/tettoia di proprietà, trattandosi CP_2 di rimprovero del tutto generico e per nulla argomentato, non potendosi ritenere, alla stregua delle prove a disposizione, che per l'incendio del trattore fosse in qualsiasi modo per lui Controparte_5 prevedibile ed evitabile.
In merito al quantum, l'attrice ha chiesto la condanna dei convenuti al rimborso dei danni indennizzati al proprio assicurato per complessivi € 26.434,00 (cfr. attestazione di pagamento sub doc. 5 nonché relazione perizia perito assicurativo di con completa documentazione Persona_4 fotografica sub doc. 4 att.). La quantificazione dei danni effettuata dal perito assicurativo attoreo è assolutamente congrua rispetto ai danni cagionati al garage/tettoia che è stata interamente distrutta dall'incendio, come si evince chiaramente dalle numerose fotografie dello stato dei luoghi depositate in atti. L'indennizzo liquidato dall'assicurazione attrice riguarda, precisamente, la porzione del garage costituita dalla tettoia e dai relativi pilastri in legno, la porzione del garage in muratura, che comprende le pareti e il solaio, la porzione del fabbricato principale di proprietà di che ha subito Controparte_5 danni ai vetri dell'edificio, all'impianto elettrico, all'intonaco della facciata e alla lattoniera del tetto. Il perito assicurativo, geometra ha, peraltro, precisato di aver applicato una riduzione Persona_4 per la vetustà dell'immobile secondo le previsioni di polizza (cfr. verbale d'udienza dd. 07.05.2025). La stima dei danni effettuata dal perito assicurativo attoreo va quindi ritenuta assolutamente congrua e pertinente. Le eccezioni sollevate da parte convenuta in relazione al quantum sono, invece, generiche e assolutamente prive di riscontro, non avendo la stessa nemmeno depositato la propria perizia di parte, ma soltanto le fotografie dei luoghi allegate alla stessa. Il perito di parte convenuta, ha precisato di non ricordare la stima dei danni Persona_5 effettuata ma di aver accertato “che vi erano dei residui di due trattori, di due moto, materiale agricolo vario ed attrezzature. (…). Confermo le foto da me scattate nell'occasione nel doc. 7 di parte convenuta” (cfr. verbale d'udienza dd. 07.05.2025).
Alla stregua degli elementi a disposizione ed in considerazione della non grande rilevanza dell'oggetto del contendere è stata ritenuta superflua la CTU estimativa dei danni, pur richiesta, che avrebbe in ogni pagina 7 di 8 caso potuto svolgersi unicamente sulla base delle fotografie già in atti che anche alla stregua di un valutazione ad opera di un profano costituiscono sicuro riscontro alla domanda.
Avendo l'attrice proposto, in via surrogatoria, anche l'azione diretta prevista dall'art. 144 cod. ass. che spettava al danneggiato ( i convenuti e TA mutua vanno, Controparte_5 Controparte_2 pertanto, condannati in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice Parte_1 della somma di € 26.434,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal 15.12.2021, data del pagamento (cfr. attestazione di pagamento sub doc. 5 att.), al saldo effettivo. Infatti, secondo consolidata interpretazione la successione nei diritti del danneggiato assicurata dall'art. 1916 c.c. comporta che l'assicuratore che agisce in surroga è titolare di una obbligazione non di valuta ma di valore, con conseguente diritto di ottenere anche la rivalutazione monetaria dal momento del pagamento dell'indennizzo (cfr. Cass., 20.01.2009, n. 1336, rv. 606338; Cass., 16.12.1997, n. 12725, rv. 510969; Cass., 25.03.1995, n. 3570, rv. 491418).
A titolo di rivalutazione monetaria ed interessi per il ritardato pagamento, sulla base dei criteri suggeriti dalla nota sentenza a Sezioni Unite nr. 1712/95 ed in base ad una valutazione equitativa, fondata sull'andamento nel periodo in considerazione degli interessi legali, da un lato, e della svalutazione monetaria, dall'altro appare equo riconoscere un 3% in ragione annua.
Pertanto, i convenuti e TA mutua vanno condannati in solido tra loro al pagamento Controparte_2 in favore dell'attrice di complessivi € 26.434,00, oltre al 3 % annuo dal Parte_1 15.12.2021 (doc. 5) al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei valori medi di cui al d.m. 55/2014 relativo allo scaglione di riferimento, in conformità alla nota depositata dall'attrice, comprensiva anche della fase di negoziazione assistita.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Rovereto definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
contro
TA mutua e , così provvede: Parte_1 Controparte_2
1. In accoglimento della domanda attorea condanna e in solido tra CP_1 Controparte_2 loro, al pagamento in favore di della somma di € 26.434,00, oltre Parte_1 al 3 % annuo dal 15.12.2021 al saldo effettivo;
2. Condanna e in solido tra loro, alla rifusione delle spese CP_1 Controparte_2 processuali in favore di per complessivi € 8.697,00, di cui € Parte_1 545,00 per spese vive ed € 8.152,00 per onorari, oltre al 15% per spese generali, CPA e IVA come per legge.
Rovereto, 23 ottobre 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Dies
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