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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIV, sentenza 03/02/2026, n. 1585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1585 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1585/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente
SA AR, EL
BALSAMO MILENA, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16859/2024 depositato il 14/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
MA La OT Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249119631871000 IRAP 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 575/2026 depositato il 22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l. proponeva ricorso per l'annullamento della intimazione di pagamento in epigrafe indicata, riferendo di essere stata destinataria della notifica di due avvisi di accertamento per il tramite dei quali l'Agenzia delle Entrate aveva proceduto ad una rideterminazione dei redditi dichiarati in materia di IRES, IRAP ed IVA rispettivamente per gli anni di imposta 2010 e 2011. In relazione ad ciascuno dei suddetti avvisi, venivano instaurati giudizi che venivano sottoposti al vaglio della Corte di Cassazione, avendo avuto un esito sfavorevole dinanzi al Collegio di seconde cure.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 12447/2024, previa riunione, cassava parzialmente le sentenze di secondo grado, accogliendo le ragioni di parte contribuente riguardo la rideterminazione delle sanzioni irrogate e disponendo il rinvio degli instaurati giudizi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del
Lazio per 'procedere ad un nuovo esame delle cause nei limiti delle censure accolte e di quanto precisato in motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio'.
La contribuente denunciava l'illegittimità dell'intimazione sollevando le seguenti censure: " 1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 68, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 546/1992 e dei principi che regolano gli effetti della cassazione delle sentenze di merito;
2. Nullità derivata dell'impugnata intimazione di pagamento per manifesta nullità degli atti ad essa preliminari e propedeutici".
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, evidenziando che l'Ufficio aveva accolto parzialmente le richieste dalla contribuente, provvedendo allo sgravio degli importi richiesti a titolo di sanzione, ma chiedendo il rigetto del ricorso per il resto.
La società ricorrente, con riferimento allo sgravio, rilevava che il Collegio poteva pronunciare la cessazione della materia del contendere e conseguentemente annettere a tale declaratoria la soccombenza virtuale dell'Ufficio con riferimento alla liquidazione delle spese di lite, mentre doveva pronunciarsi con riferimento al resto e annullare l'atto impositivo.
All'udienza del 21.11.2025 la causa veniva assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, con riferimento al ricorso in esame, dichiara la parziale cessazione della materia del contendere in relazione alle sanzioni, oggetto di sgravio parziale, e lo respinge per il resto.
Va, invero, rilevato che, con riferimento agli importi iscritti a ruolo, in relazione all'avviso di accertamento n.
TK3036608890/2016 vi sia stato il rigetto delle ragioni della società sia in primo che in secondo grado, mentre per quel che riguarda l'avviso di accertamento n. TK3036604871/2015 successivamente ad un primo grado sfavorevole, vi è stato un accoglimento in appello delle ragioni dell'Amministrazione fiscale. L'ordinanza n. 12447 del 2024 della Corte di Cassazione ha disposto il rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, esclusivamente per quel che concerne il trattamento sanzionatorio, atteso che viene specificato: " d) i motivi posti a fondamento dei ricorsi iscritti ai nn. 3317/2017 e 16502/2022 R.G., riguardanti gli anni di imposta 2007 e 2011, devono essere respinti;
tuttavia, pronunciando sui detti ricorsi, va disposta la cassazione delle sentenze impugnate, ai fini della rideterminazione della sanzione complessiva da irrogare alla contribuente".
Ne consegue il rigetto del ricorso con riferimento alle ulteriori somme portate dall'atto di intimazione impugnato con esclusione delle sanzioni, essendo riferite agli avvisi di accertamenti sopra richiamati ormai definiti, quanto alla sorte capitale, a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 12447 del 2024. In definitiva, con riferimento al trattamento sanzionatorio, va dichiarata la cessazione della materia del contendere essendo intervenuto sgravio, mentre il ricorso va respinto per il resto, atteso che le somme richieste dall'Ufficio sono state richieste correttamente ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. 546 del 1992.
Le ragioni della decisione e la peculiarità della vicenda processuale giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere in riferimento alle sanzioni. Rigetta per il resto il ricorso.
Spese compensate.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente
SA AR, EL
BALSAMO MILENA, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16859/2024 depositato il 14/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
MA La OT Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249119631871000 IRAP 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 575/2026 depositato il 22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l. proponeva ricorso per l'annullamento della intimazione di pagamento in epigrafe indicata, riferendo di essere stata destinataria della notifica di due avvisi di accertamento per il tramite dei quali l'Agenzia delle Entrate aveva proceduto ad una rideterminazione dei redditi dichiarati in materia di IRES, IRAP ed IVA rispettivamente per gli anni di imposta 2010 e 2011. In relazione ad ciascuno dei suddetti avvisi, venivano instaurati giudizi che venivano sottoposti al vaglio della Corte di Cassazione, avendo avuto un esito sfavorevole dinanzi al Collegio di seconde cure.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 12447/2024, previa riunione, cassava parzialmente le sentenze di secondo grado, accogliendo le ragioni di parte contribuente riguardo la rideterminazione delle sanzioni irrogate e disponendo il rinvio degli instaurati giudizi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del
Lazio per 'procedere ad un nuovo esame delle cause nei limiti delle censure accolte e di quanto precisato in motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio'.
La contribuente denunciava l'illegittimità dell'intimazione sollevando le seguenti censure: " 1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 68, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 546/1992 e dei principi che regolano gli effetti della cassazione delle sentenze di merito;
2. Nullità derivata dell'impugnata intimazione di pagamento per manifesta nullità degli atti ad essa preliminari e propedeutici".
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, evidenziando che l'Ufficio aveva accolto parzialmente le richieste dalla contribuente, provvedendo allo sgravio degli importi richiesti a titolo di sanzione, ma chiedendo il rigetto del ricorso per il resto.
La società ricorrente, con riferimento allo sgravio, rilevava che il Collegio poteva pronunciare la cessazione della materia del contendere e conseguentemente annettere a tale declaratoria la soccombenza virtuale dell'Ufficio con riferimento alla liquidazione delle spese di lite, mentre doveva pronunciarsi con riferimento al resto e annullare l'atto impositivo.
All'udienza del 21.11.2025 la causa veniva assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, con riferimento al ricorso in esame, dichiara la parziale cessazione della materia del contendere in relazione alle sanzioni, oggetto di sgravio parziale, e lo respinge per il resto.
Va, invero, rilevato che, con riferimento agli importi iscritti a ruolo, in relazione all'avviso di accertamento n.
TK3036608890/2016 vi sia stato il rigetto delle ragioni della società sia in primo che in secondo grado, mentre per quel che riguarda l'avviso di accertamento n. TK3036604871/2015 successivamente ad un primo grado sfavorevole, vi è stato un accoglimento in appello delle ragioni dell'Amministrazione fiscale. L'ordinanza n. 12447 del 2024 della Corte di Cassazione ha disposto il rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, esclusivamente per quel che concerne il trattamento sanzionatorio, atteso che viene specificato: " d) i motivi posti a fondamento dei ricorsi iscritti ai nn. 3317/2017 e 16502/2022 R.G., riguardanti gli anni di imposta 2007 e 2011, devono essere respinti;
tuttavia, pronunciando sui detti ricorsi, va disposta la cassazione delle sentenze impugnate, ai fini della rideterminazione della sanzione complessiva da irrogare alla contribuente".
Ne consegue il rigetto del ricorso con riferimento alle ulteriori somme portate dall'atto di intimazione impugnato con esclusione delle sanzioni, essendo riferite agli avvisi di accertamenti sopra richiamati ormai definiti, quanto alla sorte capitale, a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 12447 del 2024. In definitiva, con riferimento al trattamento sanzionatorio, va dichiarata la cessazione della materia del contendere essendo intervenuto sgravio, mentre il ricorso va respinto per il resto, atteso che le somme richieste dall'Ufficio sono state richieste correttamente ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. 546 del 1992.
Le ragioni della decisione e la peculiarità della vicenda processuale giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere in riferimento alle sanzioni. Rigetta per il resto il ricorso.
Spese compensate.