Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 12/12/2025, n. 22543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22543 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22543/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11687/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11687 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Daniele Dante Di Loreto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ministero dell’Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’accertamento
e la dichiarazione dell’illegittimità del silenzio e/o del diniego serbato sull'istanza della ricorrente volta al riconoscimento della cittadinanza italiana iure matrimonii , con conseguente ordine all’Amministrazione resistente di concludere il procedimento nel merito mediante riconoscimento dello status civitatis in capo alla ricorrente con effetti ex tunc , ,nonché con trasmissione degli atti per la trascrizione presso i registri dello stato civile del Comune di Introdacqua (AQ) o altro ente ritenuto competente dalla Corte; in via subordinata, per la rimessione alla Corte Costituzionale dell’art. 3-bis della legge 5.2.1992, n. 91, come introdotto dal decreto legge 28.3.2025, n. 36 (conv. in legge 26.5.2025, n. 74), per contrasto con principi e diritti costituzionali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 il dott. CO TE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con il ricorso in epigrafe si lamenta l’illegittimità del silenzio rifiuto serbato dall’Amministrazione sulla domanda volta ad ottenere la declaratoria di cittadinanza italiana iure matrimonii ai sensi dell’art. 10, comma 2, della legge n. 555/1912, vigente all’epoca del matrimonio della ricorrente;
Considerato che:
- nella suddetta ipotesi il riconoscimento della cittadinanza, lungi dal costituire una graziosa concessione demandata al potere discrezionale dell’Amministrazione, costituisce un vero e proprio diritto soggettivo relativamente al quale gli organi competenti possono assumere solo atti a carattere dichiarativo e non costitutivo, che questi sono tenuti ad adottare, una volta riscontrata la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge (cfr., ex multis , Cons. St., sez. III, 29 aprile 2019, n. 2768);
- che il rito del silenzio è limitato alle sole ipotesi di inerzia serbata dall’Amministrazione su istanze intese ad ottenere l’adozione di un provvedimento amministrativo ad emanazione vincolata, ma di contenuto discrezionale, ed incidente, quindi su posizioni di interesse legittimo; resta perciò escluso dal suo ambito applicativo il silenzio afferente a pretese fondate sull’esercizio di diritti soggettivi, poiché in tal caso l’interessato ha titolo a chiedere l’accertamento del proprio diritto al giudice ordinario, se la materia non rientra tra quelle di giurisdizione esclusiva (come nel caso di specie);
Ritenuto, per quanto precede, di dover dichiarare il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto avente per oggetto una questione rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà essere trasposto secondo le regole dettate dall’art. 11 c.p.a.;
Ravvisata la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite in ragione della costituzione soltanto formale dell’Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, indicando quale giudice competente il giudice ordinario.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
AN TO, Presidente
CO TE, Consigliere, Estensore
Antonietta Giudice, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO TE | AN TO |
IL SEGRETARIO