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Rigetto
Sentenza 9 marzo 2026
Rigetto
Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 09/03/2026, n. 1857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1857 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05984/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 09/03/2026
N. 01857 /2026 REG.PROV.COLL. N. 05984/2025 REG.RIC. N. 05985/2025 REG.RIC. N. 05987/2025 REG.RIC. N. 05988/2025 REG.RIC. N. 05989/2025 REG.RIC. N. 09325/2025 REG.RIC. N. 09336/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5984 del 2025, proposto da RO Diagnostics
S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura
CIG 9621797E0E, rappresentato e difeso dall'avvocato IU AN ER, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via di Ripetta 142;
contro
BB S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Raffaele Cassano, Claudio Tesauro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; N. 05984/2025 REG.RIC.
Società Regionale per la Sanità - So.Re.Sa. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Aprea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
I.R.C.C.S. di Diritto Pubblico per lo Studio e la Cura dei Tumori, Fondazione G.
Pascale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difeso dagli avvocati Paola Cosmai, Carlo Di Marsilio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
sul ricorso numero di registro generale 5985 del 2025, proposto da RO Diagnostics
S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato IU AN ER, con domicilio fisico eletto presso lo studio
IU AN ER in Roma, via di Ripetta 142;
contro
BB S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Raffaele Cassano, Claudio Tesauro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Società Regionale per la Sanità - So.Re.Sa. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Aprea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti N. 05984/2025 REG.RIC.
sul ricorso numero di registro generale 5987 del 2025, proposto da RO Diagnostics
S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato IU AN ER, con domicilio fisico eletto presso lo studio
IU AN ER in Roma, via di Ripetta 142;
contro
BB S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Raffaele Cassano, Claudio Tesauro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Società Regionale per la Sanità - So.Re.Sa. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Aprea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Asl Napoli 1 Centro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenica Coppola, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
Asl Napoli 3 Sud, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Rajola Pescarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 5988 del 2025, proposto da RO Diagnostics
S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato IU AN ER, con domicilio fisico eletto presso lo studio
IU AN ER in Roma, via di Ripetta 142; N. 05984/2025 REG.RIC.
contro
BB S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Raffaele Cassano, Claudio Tesauro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Società Regionale per la Sanità - So.Re.Sa. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Aprea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
sul ricorso numero di registro generale 5989 del 2025, proposto da RO Diagnostics
S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato IU AN ER, con domicilio fisico eletto presso lo studio
IU AN ER in Roma, via di Ripetta 142;
contro
BB S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Raffaele Cassano, Claudio Tesauro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Società Regionale per la Sanità - So.Re.Sa. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Aprea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti N. 05984/2025 REG.RIC.
sul ricorso numero di registro generale 9325 del 2025, proposto da BE TE
S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Corrado Curzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
contro
I.R.C.C.S. di Diritto Pubblico per lo Studio e la Cura dei Tumori Fondazione G.
Pascale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Paola Cosmai, Carlo Di Marsilio, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
Società Regionale per la Sanità - So.Re.Sa. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Aprea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Sanitaria Locale Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Guido Verderosa, Gennaro Galietta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
BB S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Raffaele Cassano, Claudio Tesauro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 9336 del 2025, proposto da BE TE
S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Corrado Curzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia; N. 05984/2025 REG.RIC.
contro
Società Regionale per la Sanità - So.Re.Sa. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Aprea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Sanitaria Locale Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Guido Verderosa, Gennaro Galietta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
quanto al ricorso n. 5984 del 2025: per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Prima) n. 05210/2025, resa tra le parti. quanto al ricorso n. 5985 del 2025: per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Prima) n. 05211/2025, resa tra le parti. quanto al ricorso n. 5987 del 2025: per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Prima) n. 05208/2025, resa tra le parti. quanto al ricorso n. 5988 del 2025: per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Prima) n. 05209/2025, resa tra le parti. quanto al ricorso n. 5989 del 2025: per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Prima) n. 05213/2025, resa tra le parti. quanto al ricorso n. 9325 del 2025: N. 05984/2025 REG.RIC.
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Prima) n. 05606/2025, resa tra le parti. quanto al ricorso n. 9336 del 2025: per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Prima) n. 05607/2025, resa tra le parti.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio e gli appelli incidentali di RO Diagnostics
S.p.A. e BB S.r.l. (proposti da entrambe nel giudizio n. 9336 del 2025 e dalla sola
RO nel giudizio n. 9325 del 2025);
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Società Regionale per la Sanità - So.Re.Sa.
S.p.a., I.R.C.C.S. di Diritto Pubblico per lo Studio e la Cura dei Tumori, Fondazione
G. Pascale, Asl Napoli 1 Centro, Asl Napoli 3 Sud, Asl Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2026 il Cons. Giovanni
ES e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Nella controversia che oppone RO Diagnostics S.p.A. ad BB S.r.l. il Collegio
è chiamato a valutare la correttezza delle decisioni con le quali il T.A.R. Campania ha annullato l'aggiudicazione di 6 Lotti della gara bandita da So.Re.Sa. S.p.A. (di seguito
“RE”) con determinazione del Direttore Generale n. 25 del 13 febbraio 2023, per la fornitura di sistemi diagnostici destinati alle Aziende Sanitarie della Regione.
L'oggetto dell'appalto, da aggiudicare in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del d.lgs. n. 50/2016 (max 70 punti tecnici e 30 punti economici), consiste, secondo quanto previsto dall'art. 2 del Capitolato Tecnico, nella N. 05984/2025 REG.RIC.
fornitura in noleggio di sistemi per l'esecuzione di test da laboratorio, comprensivi di tutti i reattivi occorrenti e relativi materiali di consumo.
Ciascuno dei Lotti geografici nei quali è stata ripartita comprende la fornitura a più
ASL/AO le quali, a loro volta, possono essere composte da uno o più sedi o laboratori
(“presidi”) dislocati nel territorio di competenza.
2. L'annullamento ha riguardato, per quanto qui di interesse, i Lotti 1 (sentenza
5208/2025, oggetto dell'appello r.g. n. 5987/2025), 2 (sentenza 5209/2025, oggetto dell'appello r.g. n. 5988/2025), 3 (sentenza 5210/2025, oggetto dell'appello r.g. n.
5984/2025), 4 (sentenza 5211/2025, oggetto dell'appello r.g. n. 5985/2025) e 6
(sentenza 5213/2025, oggetto dell'appello r.g. n. 5989/2025), tutti aggiudicati a RO con determinazione 14 novembre 2023 n. 257.
3. BB, seconda classificata, ha impugnato in primo grado l'aggiudicazione, deducendo, per quanto qui rileva, l'insufficienza dei reagenti offerti da RO rispetto al fabbisogno annuo complessivo richiesto dagli atti di gara - comprensivo dei controlli di qualità giornalieri (quattro al giorno per ciascun strumento: 2 “normali”
+ 2 “patologici”) e delle calibrazioni periodiche - nel numero e secondo la frequenza prevista nel rispetto dei fabbisogni stimati dalla stazione appaltante nell'Allegato B3-
Scheda di Fabbisogno Lotto 3.
3.1. A fondamento della sua censura ha indicato:
- l'art. 17.1 del Disciplinare, recante i “Criteri di valutazione dell'offerta tecnica”, laddove si prevede che “l'offerta tecnica, pena l'esclusione, dovrà soddisfare i livelli minimi della fornitura, qualitativi e quantitativi, richiesti nel Capitolato Tecnico e nei relativi allegati”;
- l'art. 3 del Capitolato Tecnico (“Quantitativi e confezionamento”), nella parte in cui dispone che “Il fabbisogno complessivo stimato per la fornitura relativa alle Aziende
Sanitarie della Regione Campania è riportato nell'allegato B3 - Scheda Fabbisogni, suddiviso per lotto, Azienda Sanitaria e singolo analita. Le quantità indicate sono da N. 05984/2025 REG.RIC.
intendersi come determinazioni/esami, non comprensive, quindi, dei consumi riferiti
a calibrazioni, controlli e ripetuti. L'offerta dovrà pertanto essere dimensionata in base alle caratteristiche del sistema offerto (stabilità della curva di calibrazione, frequenza di utilizzo dei calibratori, stabilità dei reattivi on board) e comprendere tutto quanto necessario per l'esecuzione degli esami (materiali di consumo, reagenti, calibratori) tenendo conto che la frequenza di esecuzione analisi dei singoli analiti è indicata nel suddetto allegato B3 – Scheda Fabbisogni, ed il numero di controlli da prevedere è di 2 a livello normale a 2 a livello patologico per giorno”.
3.2. In via incidentale, RO ha a sua volta chiesto l'esclusione dalla gara della controparte BB, sostenendo che gli analizzatori Alinity ci-series da questa offerti non sarebbero dotati di soluzione per il “carryover”, come previsto dal criterio di minima di cui al n. 7 dell'“Allegato B1 – Caratteristiche tecniche minime” al
Capitolato Tecnico (così formulato: “dotato di soluzione per il carry over”).
L'assetto di censure si è ripetuto tal quale in tutti e cinque i giudizi sopra richiamati.
4. Per dirimere le questioni tecniche sottese ai temi di causa, il T.A.R. ha disposto verificazione (affidandola all'ISS – Dipartimento Malattie Infettive), formulando due quesiti volti ad accertare:
(i) la congruità, rispetto alla lex specialis, delle quantità di confezioni/test offerte da
RO;
(ii) la sussistenza, nei sistemi BB, di una soluzione conforme al requisito di
“dotazione di soluzione per il carry‑over”.
5. La relazione del Verificatore ha concluso che l'offerta RO non copre il fabbisogno annuo (evidenziando una duplice carenza di confezioni e di test) e che i sistemi BB sono dotati di una soluzione idonea all'abbattimento del “carry‑over”.
6. All'esito dell'approfondimento istruttorio, il T.A.R. ha quindi accolto i ricorsi principali di BB (annullando l'aggiudicazione, con conseguenti statuizioni di N. 05984/2025 REG.RIC.
subentro della ricorrente nel contratto) e respinto i ricorsi incidentali di RO, facendo proprie le conclusioni della verificazione.
7. RO ha impugnato le decisioni con appelli dai contenuti speculari, deducendo, in sintesi:
(a) la violazione del contraddittorio e l' “appiattimento” della decisione del giudice di prime cure sulle risultanze della verificazione: il T.A.R. avrebbe ignorato le argomentazioni spese da RO in merito all'interpretazione della legge di gara al fine di confutare gli esiti della verificazione e si sarebbe totalmente adagiato sui contenuti della relazione del suo ausiliare. Sintomatica in tal senso sarebbe la pubblicazione della sentenza a 48 ore dall'udienza;
(b) l'erronea interpretazione della lex specialis, in quanto il calcolo del fabbisogno complessivo sarebbe stato effettuato per singolo lotto, singolo sito/presidio e singolo analita (per “strumento/presidio”) laddove, invece, avrebbe dovuto essere eseguito, in applicazione dei criteri dettati dalla legge di gara, per singolo lotto, Azienda
Sanitaria e singolo analita (quindi per “sistema/AA.SS.”);
(c) l'erronea valutazione del requisito del “carry‑over”.
8. Le cause, a seguito dell'accoglimento dell'istanza cautelare, sono passate in decisione all'udienza pubblica del 26 febbraio 2026.
9. Preliminarmente gli appelli vengono riuniti, in considerazione dei profili di connessione soggettiva e contenutistica che ne rendono opportuna la trattazione contestuale.
10. Sempre in via preliminare va respinta l'eccezione di carenza di legittimazione sollevata dalla ASL Napoli 3 Sud nel giudizio r.g. 5987/2025, essendo tale Azienda
“destinataria della prestazione negoziale controversa”, e come tale titolare “di un interesse alla determinazione del suo legittimo contenuto” (v. Cons. Stato, sez. III, n.
4701 del 2024). N. 05984/2025 REG.RIC.
Va da sé che le declaratorie di estromissione dal giudizio statuite dal T.A.R. nei confronti di altre parti e non investite da specifico mezzo di impugnazione restano ferme (in quanto coperte dal giudicato) e non necessitano di essere reiterate nel presente grado di giudizio.
11. E' invece fondata l'eccezione sollevata da BB circa l'inammissibilità della perizia tecnica (a firma del prof. Perruolo) per la prima volta allegata tra i documenti a corredo del mezzo di impugnazione.
11.1. Come osservato da questo Consiglio in analoghi precedenti, ai sensi dell'art. 104, comma 2, c.p.a. e, più in generale, di quanto previsto dall'art. 345 c.p.c., "nel giudizio amministrativo di appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, compresa la perizia di parte prodotta per la prima volta in grado di appello, trattandosi di documentazione che dalla parte avrebbe ben potuto essere acquisita e prodotta già nel primo grado di giudizio (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 4347/2018 e 2506/2018; sez. III, 3142/2017)" (negli stessi termini, più di recente, Cons. Stato, sez. III, nn. 8098 del 2025 e 3846 del 2025).
11.2. Non ricorrono d'altra parte le ipotesi eccettuative entro le quali l'art. 104, comma
2, c.p.a. ammette la produzione nel giudizio in appello di nuovi mezzi di prova, laddove il giudice li ritenga indispensabili ai fini della decisione o la parte dimostri di non averli potuti proporre o produrre nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
11.3. Il documento in questione non apporta elementi conoscitivi indispensabili ai fini della decisione e certamente avrebbe potuto/dovuto essere prodotto nel giudizio di primo grado: prova ne sia il fatto che, nel corso dell'espletata verificazione, l'odierna appellante ha avuto la facoltà di nominare un proprio consulente di parte, così come nel corso dello svolgimento del giudizio non sono mancate occasioni di interlocuzione sulla materia tecnica oggetto dell'approfondimento istruttorio, anche attraverso la produzione di elaborati di parte introdotti in replica ai contenuti della verificazione (si N. 05984/2025 REG.RIC.
vedano il parere e la relazione tecnica in risposta alla relazione del Verificatore depositati da RO in data 18 giugno 2025).
12. Nel merito, va anzitutto respinta, in quanto priva di fondamento, la censura di lesione della regola del contraddittorio che si sarebbe prodotta nel corso dell'espletamento della verificazione. La deduzione viene svolta da RO sul rilievo per cui i consulenti di parte non sarebbero stati di fatto coinvolti dal Verificatore in contraddittorio “se non in occasione di un primo incontro preliminare all'avvio vero
e proprio delle operazioni peritali”.
12.1. In disparte l'astratta rilevanza della questione sul solo versante della attendibilità ma non certo della validità delle operazioni peritali (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 160 del 2024; id., sez. V, n. 96 del 2024), gli atti dimostrano che le parti hanno nominato consulenti, sono state convocate all'avvio delle operazioni (21 gennaio 2025), hanno interloquito con il Verificatore e hanno potuto depositare osservazioni e relazioni tecniche di parte in risposta all'elaborato dell'ausiliario del giudice, sicché non emergono preclusioni idonee a vulnerare il contraddittorio.
12.2. Né pare censurabile la tecnica motivazionale adottata dal T.A.R. mediante richiamo alle risultanze della relazione del Verificatore, laddove ritenuta dal giudicante esaustiva anche sotto il profilo della confutazione implicita delle contrarie e con essa incompatibili conclusioni dei consulenti tecnici di parte (v., ex multis, Cons.
Stato, sez. V, n. 3236 del 2025).
13. Venendo alle censure sostanziali, occorre dare conto dei rilievi formulati da BB nel ricorso introduttivo, per meglio inquadrare la decisione assunta in primo grado e i motivi dedotti a fondamento dell'appello.
13.1. Le doglianze di BB muovevano dalla premessa – recepita dal Capitolato (art. 3) e dall'Allegato B3/Scheda Fabbisogni – per cui l'offerta doveva comprendere tutto il necessario per l'esecuzione degli esami, inclusi reagenti, controlli e calibratori, con N. 05984/2025 REG.RIC.
una frequenza dei controlli pari a 2 “normali” e 2 “patologici” al giorno per ciascun strumento.
Assumevano poi rilievo nella prospettazione di BB anche i chiarimenti resi sul quesito PI030006‑2023, asseritamente confermativi sia del numero di quattro controlli giornalieri anche in caso di turni inferiori alle 24 ore, sia della rilevanza del singolo presidio/strumento ai fini del calcolo (con esclusione dei soli strumenti di backup).
Da qui l'assunto di BB secondo cui RO avrebbe offerto confezioni/test in misura insufficiente a coprire, per la maggior parte degli analiti, fabbisogno + controlli
+ calibrazioni (queste ultime considerate, dalla Commissione, nel numero di 8 test/anno per analita/presidio).
13.2. Ai fini della sua decisione il T.A.R. ha valorizzato la relazione del Verificatore il quale, esaminata la lex specialis, ha applicato due metodi di calcolo – per confezioni e per test – entrambi a suo dire coerenti con il significato proprio delle disposizioni di gara e convergenti nell'attestare la carenza dell'offerta RO.
13.3. Anzitutto, in considerazione del tenore letterale di quanto riportato a pag. 6 del
Capitolato, art. 3 (“Il fabbisogno complessivo stimato per la fornitura relativa alle
Aziende Sanitarie della Regione Campania è riportato nell'allegato B3 - Scheda
Fabbisogni, suddiviso per lotto, Azienda Sanitaria e singolo analita” e “L'offerta dovrà pertanto essere dimensionata … tenendo conto che la frequenza di esecuzione analisi dei singoli analiti è indicata nel suddetto allegato B3 – Scheda Fabbisogni”), il Verificatore ha chiarito che il calcolo del fabbisogno complessivo “è stato effettuato per singolo lotto, singolo sito/presidio e singolo analita”, specificando che in forza della Tabella All.B3 “per ““sito/presidio” si intende il luogo nel quale è fisicamente localizzato ogni singolo strumento di analisi”.
La quantità di reagenti risultante dai suddetti calcoli “è stata poi confrontata con la quantità di reagenti offerti da RO”. N. 05984/2025 REG.RIC.
Per giungere a concludere che il calcolo dovesse essere condotto “per presidio/strumento e per analita”, il Verificatore ha tenuto conto, oltre che dei parametri normativi sopra riportati:
(i) della indivisibilità dei kit: i test in questione vengono forniti in confezioni - anche denominate kit - contenenti tutto il necessario per eseguire un certo numero di test, quindi la fornitura di test per un dato analita richiede necessariamente l'acquisto di confezioni e non di singoli test;
(ii) della non trasferibilità dei residui tra siti diversi: “una confezione (kit) usata parzialmente su uno strumento della struttura può continuare ad essere utilizzata, fino ad esaurimento dei test della confezione, su un altro strumento localizzato nella stessa struttura, per minimizzare gli sprechi di test ed evitandone una sovrastima di confezioni necessarie”.
Ne viene che “deve essere presa in considerazione la caratteristica di indivisibilità delle confezioni di test e quindi la reale impossibilità di condivisione di reagenti residui tra siti differenti”;
(iii) della non intercambiabilità dei testi fra analiti differenti: il numero di controlli da prevedere è “pari a 2 a livello di analita normale e 2 a livello di analita patologico per giorno, quindi complessivamente 4 controlli giorno per ogni tipologia di analita”.
Di conseguenza, “anche nel caso di 1 solo test effettuato per un dato analita in un giorno, è necessario conteggiare 4 test aggiuntivi per controlli”;
(iv) della scansione operativa dei laboratori fino a 7/7 giorni: alcuni laboratori fanno test 7/7 giorni, altri 6/7 giorni, altri ancora per 5/7, di conseguenza i fabbisogni sono stati calcolati tenendo conto delle sedute settimanali di attività.
13.4. Specificati i criteri di calcolo, il Verificatore ha provveduto alla stima del fabbisogno, valutando sia il numero di confezioni, sia il numero di test necessari per soddisfare il fabbisogno complessivo annuo, per poi confrontare i dati con il numero di confezioni e test offerti da RO: con entrambi i metodi, le quantità di N. 05984/2025 REG.RIC.
confezioni/test da quest'ultima offerte non sono risultate congrue rispetto alla richiesta di gara.
13.5. Ad avviso dell'appellante, le conclusioni alle quali è giunto il Verificatore sarebbero errate e parimenti erronea sarebbe la sentenza di primo grado che le ha fatte proprie.
In particolare, l'aggiudicataria contesta il fatto che il Verificatore, muovendo da un'interpretazione della legge di gara non coerente con il suo dato testuale e comunque non condivisa dalla stazione appaltante (v. verbale del 4 gennaio 2024), abbia calcolato il fabbisogno complessivo annuo “per singolo lotto, singolo sito/presidio e singolo analita”, pur difettando, tanto nella lex specialis quanto nei successivi chiarimenti, un riferimento coerente con tale metodologia di conteggio: il Verificatore avrebbe dovuto invece considerare la definizione di “Sistema” contenuta nel
Capitolato Tecnico, con conseguente distribuzione di controlli e calibrazioni “per singolo lotto, AA.SS. e singolo analita”.
Ne viene, stando alla tesi di parte appellante, che non essendo precisato nella lex di gara e nei chiarimenti resi da RE che i test necessari ai controlli dovessero essere calcolati facendo riferimento ad ogni singolo sito/presidio, il computo avrebbe dovuto necessariamente essere eseguito in relazione a ciascuna ASL destinataria della fornitura del singolo lotto (per “Sistema”).
13.6. A giudizio di questo Collegio, la tesi di RO – controlli “per sistema/AA.SS.”
– contrasta con il dato testuale e tecnico‑operativo più logicamente ritraibile dalle diverse e pertinenti disposizioni della lex specialis:
- invero, l'art. 3 del Capitolato quantifica il numero di esami che devono essere effettuali all'anno facendo chiaro riferimento all'Allegato B3 – Scheda Fabbisogni e, sulla base della Tabella ivi contenuta, il “Sito” è il luogo nel quale è fisicamente localizzato ogni singolo strumento di analisi; N. 05984/2025 REG.RIC.
- all'art. 3 si prevede, infatti, che l'offerta debba “comprendere tutto quanto necessario per l'esecuzione degli esami (materiali di consumo, reagenti, calibratori) tenendo conto che la frequenza di esecuzione analisi dei singoli analiti indicata nel suddetto allegato B3 – Scheda Fabbisogni, ed il numero di controlli da prevedere è di
2 a livello normale a 2 a livello patologico per giorno”;
- se, quindi, il criterio di calcolo è quello della “frequenza di esecuzione analisi dei singoli analiti” e questa frequenza è riportata dell'allegato B3 con riferimento al singolo sito/presidio (inteso come luogo nel quale è fisicamente localizzato ogni singolo strumento di analisi), è ragionevole concludere nel senso della correttezza del calcolo calibrato sulle frequenze dei singoli presidi e, quindi, sul fabbisogno unitariamente considerato in relazione a ciascuno di essi;
- di non minor rilievo è il fatto che il Capitolato specifichi che “L'offerta dovrà pertanto essere dimensionata … tenendo conto..”, il che lascia intendere che la stima dei quantitativi non rappresenta un dato già disponibile ma è rimessa ad un conteggio ancora da svolgere e ancorato ad un certo parametro (la più volte richiamata
“frequenza di esecuzione” riportata nella Scheda Fabbisogni) al quale, d'altra parte, la diversa lettura proposta da RO non riesce a conferire alcun significato plausibile, in grado di armonizzarsi con le ulteriori previsioni di contesto;
- la razionalità del suddetto criterio di calcolo si avvalora anche sul piano funzionale, avendo il Verificatore avuto modo di precisare che “è estremamente importante calcolare un numero adeguato di test di controllo e di calibrazione, così come previsto dal Capitolato Tecnico e riportato nel Verbale Commissione Giudicatrice del 4 gennaio 2024. Tali test aggiuntivi sono indispensabili per assicurare la qualità di ogni risultato diagnostico (ovvero, con linguaggio meno tecnico, per assicurare che il risultato sia valido e non frutto, ad es., di problemi legati all'esecuzione del test o allo strumento), nell'interesse del cittadino di usufruire di un risultato diagnostico di qualità”. N. 05984/2025 REG.RIC.
Non solo, ma il metodo di calcolo seguito dalla Commissione di gara nel verbale del
4 gennaio 2024, condiviso da RO, tiene sì conto del numero di test totale, sommando i test da effettuare per tutti gli analiti e per tutti i siti afferenti al lotto, ma non opera alcuna differenziazione per singolo “analita”. Pur stimando quantità complessivamente congrue rispetto alla richiesta di gara, esso non tiene conto del fatto che i test di analiti differenti non sono intercambiabili tra di loro e che, quindi, conferendo esclusiva rilevanza alle quantità totali, può verificarsi la situazione in cui il numero di test sia in eccesso per uno specifico analita ed in difetto per un altro analita. In tal modo, viene sminuita l'infungibile rilevanza del “singolo analita”, nonostante questa figuri tra i parametri dei quali tenere conto ai fini del calcolo del fabbisogno.
Dunque, anche per tale ragione, in modo coerente e razionale la Verificazione ha svolto la stima del fabbisogno parametrandola al “presidio” e per “analita”, evidenziando, nell'offerta di RO, carenze sia per confezioni che per test, con scostamenti talora molto marcati.
Concludendo, l'impostazione “per sistema” proposta da RO è stata motivatamente ritenuta inattendibile in quanto portatrice del limite di diluire i controlli, mascherando deficit reali che, nella concreta organizzazione dei laboratori e data l'indivisibilità dei kit, non possono essere compensati con spostamenti di reagenti tra siti.
13.7. Quanto al chiarimento reso in risposta al quesito n. 4 di cui al Protocollo
PI030006-23 (a conferma del fatto che “Relativamente a tutti i lotti – strumento principale/backup”, “[...] per i presidi in cui vengono richiesti due strumenti e
“strumento principale + backup” i reagenti (e relativi consumi in termini di calibrazione e controlli) vadano calcolati considerando gli analiti eseguiti su un solo strumento, strumento principale”), esso non incide sulla tematica in esame, poiché il suo ambito di chiarificazione è circoscritto all'indicazione operativa (confermata dal
Verificatore) secondo la quale “ai fini del calcolo, nel caso in un sito/presidio fossero N. 05984/2025 REG.RIC.
presenti due strumenti, dei quali uno strumento principale ed uno strumento aggiuntivo (di backup, cioè da utilizzare in caso di guasto di quello principale), il numero di test annuo per la calibrazione è stato calcolato per ogni sito/presidio e non per ogni strumento: quindi soltanto 8 test/anno aggiuntivi per la calibrazione. Nel caso invece in un sito/presidio fossero presenti 2 o più strumenti principali (ovvero strumenti sempre in funzione, NON di backup) sono stati calcolati 8 test/anno aggiuntivi per la calibrazione per ogni strumento principale, criterio finalizzato a garantire uniformità della prestazione diagnostica in tutti i presidi per tutti gli strumenti in funzione”).
13.8. L'opposta lettura delle richiamate disposizioni illustrata nei suoi atti difensivi da
RO fa leva, come esposto, sul concetto di “Sistema”, definito nel Capitolato come
“l'unità fisica e funzionale, costituita da più parti o sottosistemi interagenti tra loro e con altri sistemi, che formano un tutt'uno in cui ogni parte dà il proprio contributo per una finalità comune. Nel presente Capitolato Tecnico per Sistema si intende tutto quanto necessario per l'esecuzione degli esami dei test di laboratorio (immunometria
e/o chimica clinica) ad esempio le apparecchiature ed i relativi accessori, i reagenti,
i controlli, i calibratori ed ogni altro eventuale prodotto”.
Tuttavia:
- la nozione di “Sistema” è riferita, appunto, al complesso dei dispositivi diagnostici necessari all'effettuazione dei test e non ha di per sé diretta o decisiva implicazione sul dimensionamento della fornitura in relazione alle esigenze dell'ente che ne è destinatario. Esso rappresenta l'unità fisica e funzionale, costituita da più parti o sottosistemi interagenti tra loro e con altri sistemi (comprensiva di reagenti, soluzioni, accessori), che formano un tutt'uno in cui ogni parte dà il proprio contributo per una finalità diagnostica comune;
- al contempo, nessuna delle parti contendenti nega che il “Sistema” così inteso debba essere allocato presso ciascuno dei laboratori (o presidi) ricompresi in ogni Azienda N. 05984/2025 REG.RIC.
Sanitaria, e che questa allocazione risponda ad esigenze funzionali: trattandosi, infatti, del complesso strumentale, integrato e inscindibile, di dispositivi e materiali funzionalmente connessi e necessari per l'effettuazione delle analisi, va da sé che ciascuno di detti “Sistemi” debba poter operare presso ogni laboratorio di analisi;
- il Verificatore ha tenuto conto di questo dato, corroborandolo con l'ulteriore considerazione della “non trasferibilità dei residui tra siti diversi”, la quale vale a confermare la necessaria autosufficienza e indipendenza di ogni apparato strumentale e degli analiti ad esso associati;
- che destinataria della fornitura del “Sistema” debba essere la singola postazione operativa (laboratorio), presso la quale andrà attrezzata la completa strumentazione necessaria all'esecuzione dei test, trova poi ulteriore riscontro anche nel disposto del punto 5.3 del Capitolato ove - sia pure a proposito della diversa tematica della
“Formazione del personale” - si prevede che detta attività formativa dovrà svolgersi presso la singola “sede”, cioè il singolo sito o presidio fisico destinatario dell'installazione del “Sistema”: vi si legge infatti che “l'Aggiudicatario è tenuto a svolgere l'attività di informazione, formazione ed addestramento presso la sede del destinatario per l'uso sicuro ed appropriato delle apparecchiature. Tale attività dovrà riguardare .. l'uso del sistema nel suo complesso ossia dell'apparecchiatura, degli accessori ..”.
La tesi di RO sembra in definitiva disattendere il fatto che la singola ASL non è
l'unico presidio presso cui saranno installati tutti gli analizzatori e sul quale, pertanto, andrà dimensionata la portata della fornitura, dal che consegue la coerenza logica del calcolo parametrato sulla “frequenza di esecuzione analisi dei singoli analiti indicata nell'allegato B3 – Scheda Fabbisogni”.
13.9. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, il fatto che nella prima enunciazione contenuta nell'art. 3 del Capitolato si dica che il fabbisogno complessivo stimato è stato “riportato nell'allegato B3 - Scheda Fabbisogni, suddiviso per lotto, Azienda N. 05984/2025 REG.RIC.
Sanitaria e singolo analita” non appare in sé decisivo, né tale da implicare che anche i conteggi dovessero parametrarsi al “singolo lotto, AA.SS. e singolo analita”: e ciò sia per la necessità di coniugare questa iniziale affermazione (in sé non del tutto limpida) con la seguente (che altrimenti rimarrebbe priva di significato) nella quale si specifica, come già esposto, che “L'offerta dovrà pertanto, essere dimensionata … tenendo conto che la frequenza di esecuzione analisi dei singoli analiti è indicata nel suddetto allegato B3 – Scheda Fabbisogni”; sia per le già segnalate ragioni di lettura operativa o teleologico-funzionale delle disposizioni capitolari sopra illustrate.
14. Il Collegio reputa infondato anche il secondo motivo di appello.
14.1. Nel corso del giudizio di primo grado RO aveva censurato - in via incidentale
- la mancata esclusione di BB in quanto gli analizzatori Alinity ci-series da questa offerti non sarebbero stati dotati di soluzione per il “carry over” (in italiano
“trascinamento”), inteso come il fenomeno per effetto del quale una quantità di analita o campione precedentemente analizzato rimane all'interno del sistema anche per il campione successivo, con possibile alterazione del risultato.
Il requisito di minima figura al punto n. 7 dell'“Allegato B1 – Caratteristiche tecniche minime” al Capitolato Tecnico ed è così formulato: “dotato di soluzione per il carry over”.
14.2. In risposta al quesito formulato sul punto, il Verificatore ha dapprima precisato che:
“- il Capitolato Tecnico non specificava che il sistema debba essere progettato in maniera da impedire del tutto il carry over: il sistema deve essere progettato in maniera che ci sia una soluzione per il carry over, senza specificare l'aspetto quantitativo;
- nella risposta alla richiesta di chiarimento PI-030198-23, la SA si era espressa sull'aspetto quantitativo, stabilendo che il carry over dovesse essere completamente eliminato; tuttavia, tale chiarimento è stato invalidato dal successivo chiarimento PI- N. 05984/2025 REG.RIC.
033509-23 che ribadisce la validità di quanto stabilito negli atti di gara: quindi, che il sistema deve essere “dotato di soluzione per il carry over”;
- la Commissione Giudicatrice ha ritenuto un carry over <0,1 p.p.m. non significativo dal punto di vista pratico;
- la strumentazione BB è provvista di una soluzione per il carry over come dichiarato nell'”All.7 Questionario tecnico”, nel quale viene riportato un carry over
< 0,1 p.p.m.”.
Fatte queste precisazioni di contesto, il Verificatore ha chiarito che il “carry over”
(effetto di “trascinamento”) “rappresenta un fenomeno che può verificarsi durante una procedura analitica, nel corso della quale avviene il trasferimento di minime quantità di analita da un campione al campione successivo, con potenziale impatto sul risultato del campione successivo”.
Appurato cosa debba intendersi per “carry over”, il Verificatore ha aggiunto che per controllare che esso sia trascurabile “se ne effettua la misurazione attraverso l'analisi di un campione privo dell'analita in esame (detto campione “bianco”), che viene analizzato subito dopo un campione contenente una concentrazione elevata di analita
[…] il carry over nel “bianco” deve essere inferiore al minimo livello di analita misurabile dal test: in questo caso la possibilità che il carry over influisca in maniera sostanziale sul risultato del campione successivo è trascurabile”.
Alla luce di tali chiarimenti, il Verificatore ha infine concluso che la strumentazione
BB risulta dotata di un rimedio al “carry over”, così come prescritto dal Capitolato
Tecnico, in quanto “la soluzione proposta prevede il lavaggio dell'ago di prelievo/distribuzione campioni, tra un campione ed il successivo, in modo da minimizzare il carry over del sistema, riducendolo a valori ≤ 0,1 p.p.m, un livello che, in generale, può considerarsi trascurabile”.
14.3. RO critica la risposta fornita dal Verificatore e recepita in sentenza, deducendo che - sulla base delle disposizioni della lex specialis - la Commissione N. 05984/2025 REG.RIC.
Giudicatrice avrebbe potuto valutare soluzioni equivalenti solo laddove in grado di condurre all'eliminazione e non alla semplice riduzione del “carry over”: poiché questa eliminazione totale (pari a “0”) nel caso di specie non sussiste, il criterio di minima n. 7 non potrebbe dirsi rispettato né in termini generali, né - e con maggiore evidenza - con riguardo all'analita β-hCG per il quale il “carry over” è 7,5 p.p.m..
14.4. L'assunto sin qui illustrato non può essere condiviso.
Anzitutto, esso trascura di considerare che il chiarimento PI-030198-23, reso in relazione al quesito con cui era stato chiesto “[…] di confermare che per “Dotato di soluzione per il carry over” si intenda soluzione mirata alla completa eliminazione del carry over per gli analizzatori di immunometria” - ed al quale la stazione appaltante ha risposto affermativamente (“Si conferma”) - è stato superato dal successivo chiarimento PI033509-23, con il quale la medesima stazione appaltante ha confermato che ciò che conta è il rispetto di quanto previsto negli atti di gara che, per quanto rileva nella presente sede, si limita a richiedere “Dotato di soluzione per il
Carryover”.
In secondo luogo, la stessa Commissione Giudicatrice, con il verbale del 31 gennaio
2024, ha sottolineato come “un carry over < o,1 p.p.m. (parte per milione) sia da considerare non significativo e quindi conforme al requisito minimo richiesto, tanto da non necessitare l'utilizzo di un puntuale monouso”.
14.5. In definitiva, gli atti di gara richiedevano che il sistema fosse “dotato di soluzione per il carry‑over”, senza predeterminare una soglia di eliminazione assoluta; e il chiarimento che evocava l'azzeramento è stato superato dal successivo chiarimento che ha riaffermato la prevalenza dell'atto di gara, il che induce a ritenere che il parametro dell'assoluto azzeramento del “carry over” non fosse – in questa sua rigida assolutezza – rinvenibile nella legge di gara.
14.6. Ciò posto, parimenti infondati sono i rilievi di RO con riguardo all'analita β-
hCG per il quale il “carry over” sarebbe 7,5 p.p.m.: come evidenziato dal Verificatore, N. 05984/2025 REG.RIC.
sulla base del Capitolato Tecnico il sistema doveva essere “dotato di soluzione per il carry over”, ma non vi era alcun riferimento a singoli analiti e a singoli parametri da esaminare sul sistema stesso.
Ciò che quindi la lex specialis ha richiesto e che correttamente la Commissione giudicatrice ha valutato è un sistema analitico dotato di soluzioni per la gestione del
“carry over”, senza necessità di esaminare anche la performance di ogni singolo test.
D'altra parte, sottolinea il Verificatore, “Per quanto riguarda tale livello di carry over, non è possibile stabilire se sia da considerarsi accettabile in base a quanto indicato nella suddetta Linea Guida dell'EMA, mancando agli atti altre informazioni essenziali relative al test per questo specifico analita”.
15. Conclusivamente gli appelli riuniti nn. 5985, 5987, 5988 e 5989/2025, vanno respinti.
16. Quanto all'appello r.g. n. 9336/2025, esso ha ad oggetto la sentenza n. 5607/2025 con la quale il T.A.R. della Campania ha dichiarato inammissibile il ricorso principale proposto da BE TE S.r.L., terza classificata nel lotto 4, e improcedibili i ricorsi incidentali proposti da RO e BB.
16.1. Mettendo a frutto gli esiti della verificazione svolta sui medesimi quesiti sin qui illustrati, il T.A.R. ha ritenuto che essendo i “…livelli minimi di fornitura qualitativi
e quantitativi …” soddisfatti dalla seconda classificata BB (sebbene non dall'aggiudicataria RO), comunque BE, quale terza graduata, non avrebbe modo di conseguire l'aggiudicazione. Da qui la declaratoria di carenza di interesse all'azione dalla stessa intentata.
16.2. BE, riprendendo nell'appello due motivi già svolti in primo grado, in questa sede lamenta:
i) il fatto che “il contraddittorio sugli sviluppi e sulle risultanze della verificazione si
è svolto successivamente al deposito della relazione del verificatore”, mentre il giudice di primo grado si sarebbe appiattito sugli esiti della verificazione, senza N. 05984/2025 REG.RIC.
prendere posizione sulle argomentazioni svolte da BE a confutazione degli stessi;
ii) la mancata esclusione dalla gara di BB, seconda classificata, per avere offerto uno strumento ad alta produttività (Alinity cci) composto da due moduli di chimica clinica e un modulo “i” (per l'esecuzione di esami di immunometria), per il quale sarebbe necessario un doppio set di controlli qualità, sicché l'unico set proposto (da
1460 controlli) sarebbe insufficiente rispetto al requisito di minima: sarebbe quindi erronea la conclusione del Verificatore secondo la quale i 4 test giornalieri di controllo per ogni test di chimica clinica vanno eseguiti solo su uno dei due moduli “c”;
iii) la mancata disamina da parte del T.A.R. del secondo motivo di ricorso, afferente un vizio di carattere generale (l'illegittima correzione da parte della Commissione della formula matematica che il Disciplinare dettava per l'attribuzione dei punteggi relativi a quelle caratteristiche premiali - parametri 10 e 11 - da valutarsi utilizzando il metodo quantitativo) capace di invalidare e far caducare l'intera procedura di gara.
16.3. BB e RO propongono a loro volta appello incidentale e con esso le censure non esamine dal T.A.R. volte all'esclusione dalla gara di BE.
16.4. Sul primo profilo dell'appello principale (i) si richiamano - nel senso della sua infondatezza - le considerazioni già svolte con riferimento all'analoga censura formulata da RO.
16.5. Sul secondo profilo (ii) il Collegio ritiene che le affermazioni di BE siano smentite dal fatto che:
a) il Verificatore, dopo un'approfondita analisi, ha constatato che, “tenuto conto dell'elevata produttività del singolo modulo e del fabbisogno del Lotto 4”, un singolo modulo “c” dello strumento principale “è in grado di effettuare adeguatamente i test annui previsti”. N. 05984/2025 REG.RIC.
Ne viene che l'apparato ICT non debba essere obbligatoriamente installato in entrambi i moduli disponibili, essendo sufficiente un solo modulo ICT, in quanto in grado di eseguire contemporaneamente tutti e 3 i test Elettroliti.
Già per tale ragione, non essendo necessario l'impiego in simultanea di due moduli, va disattesa la tesi sulla quale fa leva il motivo di appello nel senso che sarebbe necessario il caricamento dei test su ogni singolo modulo analitico inserito nello strumento Alinity cci;
b) a ciò aggiungasi che la legge di gara richiedeva 2 controlli a livello normale e 2 controlli a livello patologico per il sistema offerto, indipendentemente dal numero dei moduli integrati nel sistema;
c) è, infine, pacifico che il secondo modulo “c” svolge funzione di “backup” rispetto al principale e che i chiarimenti PI030198-23 e PI030006-2023 hanno messo in luce che per gli strumenti di backup, da considerarsi in modalità stand-by, va considerato necessario solo ciò che serve per lo strumento principale (affermazione del tutto logica considerando che lo strumento ausiliare è destinato ad essere utilizzato solo quando quello principale sia soggetto ad avarie che ne impediscono il funzionamento).
Alla luce di quanto esposto, anche la richiesta di parte appellante di rinnovazione dell'istruttoria non può trovare accoglimento, in quanto il Verificatore ha già esaustivamente risposto in relazione alle circostanze sopra richiamate.
16.6. Sul terzo profilo (iii), infine, BE sostiene che, con riguardo ai due parametri contestati (10 e 11), la Commissione avrebbe errato nell'applicare la formula prevista dalla legge di gara (Xi – 80/20), in quanto la regola matematica imporrebbe che prima si eseguano le operazioni all'interno delle parentesi (di divisione e di moltiplicazione, nell'ordine di sequenza) e solo successivamente le operazioni di addizione e sottrazione; viceversa, la formula è stata applicata come se
Xi – 80 rappresentasse il numeratore di una frazione con denominatore 20 (ovvero N. 05984/2025 REG.RIC.
assumendo che dapprima debba eseguirsi la sottrazione Xi – 80 e che il relativo risultato debba essere diviso per 20).
Aggiunge BE che l'applicazione corretta della formula avrebbe condotto all'assegnazione di punteggi del tutto irragionevoli, il che avrebbe dovuto indurre la stazione appaltante ad agire in autotutela annullando la lex specialis e disponendo la riedizione della gara, non sussistendo alcun margine per procedere ad una interpretazione correttiva delle disposizioni regolatrici (v. pag. 18 e ss. appello).
16.7. Il motivo non può essere accolto.
Sebbene le regole della notazione matematica invocate da BE siano astrattamente corrette e diano effettivamente priorità all'operazione di divisione rispetto a quella di addizione o sottrazione, nondimeno sussistono chiari elementi per ritenere che l'espressione “Xi – 80/20” vada intesa nel senso fatto proprio dalla stazione appaltante, in quanto:
i) anzitutto, solo in quest'ultimo senso la formula produce numeri congruenti ai fini della calibrazione dei punteggi: il dato è pacifico e ammesso anche dalla parte appellante;
ii) in secondo luogo, volendo aderire alla lettura proposta da BE, il secondo fattore della formula (80/20) risulterebbe del tutto privo di senso o comunque pleonastico: posto infatti che la divisione 80/20 produce sempre lo stesso risultato di
4, sarebbe stato sufficiente inserire al suo posto la cifra “4” e strutturare la formula nel seguente modo “Xi – 4”. In questa versione, tuttavia, la formula avrebbe perso la sua originaria e specifica funzionalità di calibrazione dei punteggi;
iii) in terzo luogo, il segno “/”, barra obliqua o slash, nella digitazione digitale è associato anche al significato di frazione in linea, il che spiegherebbe in termini verosimili l'apparente incongruenza della formula.
In siffatto contesto, è del tutto plausibile ritenere che al più sarebbe stato possibile esigere da parte della stazione appaltante una rettifica chiarificatrice della redazione N. 05984/2025 REG.RIC.
grafica della formula che ne esplicitasse l'unico senso ictu oculi ritrabile (v. Cons.
Stato, sez. V, n. 4019 del 2025); ma è evidente che per effetto di un siffatto intervento non si sarebbero avute né una alterazione delle regole di gara e una conseguente invalidazione della procedura, né una rimodulazione dell'ordine di graduatoria diverso da quello recepito negli atti di gara. Tanto basta per dichiarare infondato il motivo in esame.
16.6. In conclusione, l'appello principale è infondato e va respinto, il che determina l'improcedibilità dei mezzi di impugnazione incidentali.
17. Infine, l'appello r.g. n. 9325/2025, riferito al Lotto 3 e anch'esso proposto da
BE, veicola le medesime questioni dell'appello r.g. n. 9336/2025, con l'aggiunta di una censura (secondo motivo di appello) - non esaminata dal T.A.R. - riferita alla contestazione sulla dichiarazione di BB secondo cui “La manutenzione della strumentazione analitica, sia per il modulo di chimica clinica che per quello di immunometria, è automatica. Il tempo di impiego del personale è pari a zero”.
17.1. Secondo BE si tratterebbe di dichiarazione inveritiera – e quindi non meritevole del punteggio attribuitole - in quanto l'analizzatore Alinity cci prevederebbe una durata della manutenzione di 12 minuti per i moduli di chimica clinica e di 23 minuti per il modulo di immunometria, quindi una durata certamente non pari a “zero”.
A dimostrazione dell'interesse alla doglianza, BE articola una prova di resistenza volta a dimostrare che la corretta attribuzione dei punteggi in relazione al parametro in questione le consentirebbe di superare in graduatoria BB.
17.2. Va premesso che il “criterio n. 4 - Tempo di manutenzione” del Capitolato tecnico prevede che “Il punteggio sarà assegnato in funzione del minor tempo di impiego del personale, misurato in minuti, necessario per effettuare la manutenzione giornaliera dell'apparecchiatura”: dove è evidente che il “minor tempo di impiego”
è riferito al “personale” ed è quindi il “tempo uomo” (in quanto concerne operazioni N. 05984/2025 REG.RIC.
che hanno bisogno dell'attività di un operatore) e non il “tempo macchina” (che invece concerne operazioni automatiche che non necessitano della presenza umana).
17.3. Così inquadrata, la censura risulta infondata, in quanto all'interno del manuale d'impiego e nella pagina inerente alla manutenzione giornaliera del dispositivo offerto da BE non vi è nessuna menzione del tempo impiegato dall'operatore, ma soltanto il dettaglio della manutenzione automatica (nella “durata prevista pari a 12
e 23 minuti” rispettivamente per i moduli di chimica clinica e immunometria), proprio perché il processo - secondo quanto desumibile dall'inconfutata documentazione tecnica - è totalmente automatizzato e non richiede l'intervento umano.
Stando così le cose, BB ha correttamente dichiarato un tempo di impiego del personale pari a “zero”, dal momento che per entrambi i moduli la soluzione offerta prevede una manutenzione totalmente automatica.
17.4. Quanto all'appello incidentale proposto da RO e volto all'esclusione dalla gara di BE, esso risulta improcedibile in conseguenza dell'accertata infondatezza dell'appello principale.
18. Le spese di lite relative a tutti i giudizi vengono compensate, in considerazione della complessità interpretativa e della peculiarità tecnica delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti:
-- li riunisce;
-- respinge gli appelli principali proposti da RO e BE;
-- dichiara improcedibili gli appelli incidentali proposti da RO e BB nel giudizio r.g. n. 9336/2025 e da RO nel giudizio r.g. n. 9325/2025;
-- compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. N. 05984/2025 REG.RIC.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CH RR, Presidente
Giovanni ES, Consigliere, Estensore
Giovanni Tulumello, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giovanni ES CH RR
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 09/03/2026
N. 01857 /2026 REG.PROV.COLL. N. 05984/2025 REG.RIC. N. 05985/2025 REG.RIC. N. 05987/2025 REG.RIC. N. 05988/2025 REG.RIC. N. 05989/2025 REG.RIC. N. 09325/2025 REG.RIC. N. 09336/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5984 del 2025, proposto da RO Diagnostics
S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura
CIG 9621797E0E, rappresentato e difeso dall'avvocato IU AN ER, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via di Ripetta 142;
contro
BB S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Raffaele Cassano, Claudio Tesauro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; N. 05984/2025 REG.RIC.
Società Regionale per la Sanità - So.Re.Sa. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Aprea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
I.R.C.C.S. di Diritto Pubblico per lo Studio e la Cura dei Tumori, Fondazione G.
Pascale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difeso dagli avvocati Paola Cosmai, Carlo Di Marsilio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
sul ricorso numero di registro generale 5985 del 2025, proposto da RO Diagnostics
S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato IU AN ER, con domicilio fisico eletto presso lo studio
IU AN ER in Roma, via di Ripetta 142;
contro
BB S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Raffaele Cassano, Claudio Tesauro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Società Regionale per la Sanità - So.Re.Sa. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Aprea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti N. 05984/2025 REG.RIC.
sul ricorso numero di registro generale 5987 del 2025, proposto da RO Diagnostics
S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato IU AN ER, con domicilio fisico eletto presso lo studio
IU AN ER in Roma, via di Ripetta 142;
contro
BB S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Raffaele Cassano, Claudio Tesauro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Società Regionale per la Sanità - So.Re.Sa. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Aprea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Asl Napoli 1 Centro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenica Coppola, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
Asl Napoli 3 Sud, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Rajola Pescarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 5988 del 2025, proposto da RO Diagnostics
S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato IU AN ER, con domicilio fisico eletto presso lo studio
IU AN ER in Roma, via di Ripetta 142; N. 05984/2025 REG.RIC.
contro
BB S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Raffaele Cassano, Claudio Tesauro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Società Regionale per la Sanità - So.Re.Sa. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Aprea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
sul ricorso numero di registro generale 5989 del 2025, proposto da RO Diagnostics
S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato IU AN ER, con domicilio fisico eletto presso lo studio
IU AN ER in Roma, via di Ripetta 142;
contro
BB S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Raffaele Cassano, Claudio Tesauro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Società Regionale per la Sanità - So.Re.Sa. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Aprea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti N. 05984/2025 REG.RIC.
sul ricorso numero di registro generale 9325 del 2025, proposto da BE TE
S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Corrado Curzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
contro
I.R.C.C.S. di Diritto Pubblico per lo Studio e la Cura dei Tumori Fondazione G.
Pascale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Paola Cosmai, Carlo Di Marsilio, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
Società Regionale per la Sanità - So.Re.Sa. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Aprea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Sanitaria Locale Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Guido Verderosa, Gennaro Galietta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
BB S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Raffaele Cassano, Claudio Tesauro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 9336 del 2025, proposto da BE TE
S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Corrado Curzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia; N. 05984/2025 REG.RIC.
contro
Società Regionale per la Sanità - So.Re.Sa. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Aprea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Sanitaria Locale Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Guido Verderosa, Gennaro Galietta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
quanto al ricorso n. 5984 del 2025: per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Prima) n. 05210/2025, resa tra le parti. quanto al ricorso n. 5985 del 2025: per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Prima) n. 05211/2025, resa tra le parti. quanto al ricorso n. 5987 del 2025: per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Prima) n. 05208/2025, resa tra le parti. quanto al ricorso n. 5988 del 2025: per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Prima) n. 05209/2025, resa tra le parti. quanto al ricorso n. 5989 del 2025: per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Prima) n. 05213/2025, resa tra le parti. quanto al ricorso n. 9325 del 2025: N. 05984/2025 REG.RIC.
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Prima) n. 05606/2025, resa tra le parti. quanto al ricorso n. 9336 del 2025: per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Prima) n. 05607/2025, resa tra le parti.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio e gli appelli incidentali di RO Diagnostics
S.p.A. e BB S.r.l. (proposti da entrambe nel giudizio n. 9336 del 2025 e dalla sola
RO nel giudizio n. 9325 del 2025);
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Società Regionale per la Sanità - So.Re.Sa.
S.p.a., I.R.C.C.S. di Diritto Pubblico per lo Studio e la Cura dei Tumori, Fondazione
G. Pascale, Asl Napoli 1 Centro, Asl Napoli 3 Sud, Asl Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2026 il Cons. Giovanni
ES e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Nella controversia che oppone RO Diagnostics S.p.A. ad BB S.r.l. il Collegio
è chiamato a valutare la correttezza delle decisioni con le quali il T.A.R. Campania ha annullato l'aggiudicazione di 6 Lotti della gara bandita da So.Re.Sa. S.p.A. (di seguito
“RE”) con determinazione del Direttore Generale n. 25 del 13 febbraio 2023, per la fornitura di sistemi diagnostici destinati alle Aziende Sanitarie della Regione.
L'oggetto dell'appalto, da aggiudicare in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del d.lgs. n. 50/2016 (max 70 punti tecnici e 30 punti economici), consiste, secondo quanto previsto dall'art. 2 del Capitolato Tecnico, nella N. 05984/2025 REG.RIC.
fornitura in noleggio di sistemi per l'esecuzione di test da laboratorio, comprensivi di tutti i reattivi occorrenti e relativi materiali di consumo.
Ciascuno dei Lotti geografici nei quali è stata ripartita comprende la fornitura a più
ASL/AO le quali, a loro volta, possono essere composte da uno o più sedi o laboratori
(“presidi”) dislocati nel territorio di competenza.
2. L'annullamento ha riguardato, per quanto qui di interesse, i Lotti 1 (sentenza
5208/2025, oggetto dell'appello r.g. n. 5987/2025), 2 (sentenza 5209/2025, oggetto dell'appello r.g. n. 5988/2025), 3 (sentenza 5210/2025, oggetto dell'appello r.g. n.
5984/2025), 4 (sentenza 5211/2025, oggetto dell'appello r.g. n. 5985/2025) e 6
(sentenza 5213/2025, oggetto dell'appello r.g. n. 5989/2025), tutti aggiudicati a RO con determinazione 14 novembre 2023 n. 257.
3. BB, seconda classificata, ha impugnato in primo grado l'aggiudicazione, deducendo, per quanto qui rileva, l'insufficienza dei reagenti offerti da RO rispetto al fabbisogno annuo complessivo richiesto dagli atti di gara - comprensivo dei controlli di qualità giornalieri (quattro al giorno per ciascun strumento: 2 “normali”
+ 2 “patologici”) e delle calibrazioni periodiche - nel numero e secondo la frequenza prevista nel rispetto dei fabbisogni stimati dalla stazione appaltante nell'Allegato B3-
Scheda di Fabbisogno Lotto 3.
3.1. A fondamento della sua censura ha indicato:
- l'art. 17.1 del Disciplinare, recante i “Criteri di valutazione dell'offerta tecnica”, laddove si prevede che “l'offerta tecnica, pena l'esclusione, dovrà soddisfare i livelli minimi della fornitura, qualitativi e quantitativi, richiesti nel Capitolato Tecnico e nei relativi allegati”;
- l'art. 3 del Capitolato Tecnico (“Quantitativi e confezionamento”), nella parte in cui dispone che “Il fabbisogno complessivo stimato per la fornitura relativa alle Aziende
Sanitarie della Regione Campania è riportato nell'allegato B3 - Scheda Fabbisogni, suddiviso per lotto, Azienda Sanitaria e singolo analita. Le quantità indicate sono da N. 05984/2025 REG.RIC.
intendersi come determinazioni/esami, non comprensive, quindi, dei consumi riferiti
a calibrazioni, controlli e ripetuti. L'offerta dovrà pertanto essere dimensionata in base alle caratteristiche del sistema offerto (stabilità della curva di calibrazione, frequenza di utilizzo dei calibratori, stabilità dei reattivi on board) e comprendere tutto quanto necessario per l'esecuzione degli esami (materiali di consumo, reagenti, calibratori) tenendo conto che la frequenza di esecuzione analisi dei singoli analiti è indicata nel suddetto allegato B3 – Scheda Fabbisogni, ed il numero di controlli da prevedere è di 2 a livello normale a 2 a livello patologico per giorno”.
3.2. In via incidentale, RO ha a sua volta chiesto l'esclusione dalla gara della controparte BB, sostenendo che gli analizzatori Alinity ci-series da questa offerti non sarebbero dotati di soluzione per il “carryover”, come previsto dal criterio di minima di cui al n. 7 dell'“Allegato B1 – Caratteristiche tecniche minime” al
Capitolato Tecnico (così formulato: “dotato di soluzione per il carry over”).
L'assetto di censure si è ripetuto tal quale in tutti e cinque i giudizi sopra richiamati.
4. Per dirimere le questioni tecniche sottese ai temi di causa, il T.A.R. ha disposto verificazione (affidandola all'ISS – Dipartimento Malattie Infettive), formulando due quesiti volti ad accertare:
(i) la congruità, rispetto alla lex specialis, delle quantità di confezioni/test offerte da
RO;
(ii) la sussistenza, nei sistemi BB, di una soluzione conforme al requisito di
“dotazione di soluzione per il carry‑over”.
5. La relazione del Verificatore ha concluso che l'offerta RO non copre il fabbisogno annuo (evidenziando una duplice carenza di confezioni e di test) e che i sistemi BB sono dotati di una soluzione idonea all'abbattimento del “carry‑over”.
6. All'esito dell'approfondimento istruttorio, il T.A.R. ha quindi accolto i ricorsi principali di BB (annullando l'aggiudicazione, con conseguenti statuizioni di N. 05984/2025 REG.RIC.
subentro della ricorrente nel contratto) e respinto i ricorsi incidentali di RO, facendo proprie le conclusioni della verificazione.
7. RO ha impugnato le decisioni con appelli dai contenuti speculari, deducendo, in sintesi:
(a) la violazione del contraddittorio e l' “appiattimento” della decisione del giudice di prime cure sulle risultanze della verificazione: il T.A.R. avrebbe ignorato le argomentazioni spese da RO in merito all'interpretazione della legge di gara al fine di confutare gli esiti della verificazione e si sarebbe totalmente adagiato sui contenuti della relazione del suo ausiliare. Sintomatica in tal senso sarebbe la pubblicazione della sentenza a 48 ore dall'udienza;
(b) l'erronea interpretazione della lex specialis, in quanto il calcolo del fabbisogno complessivo sarebbe stato effettuato per singolo lotto, singolo sito/presidio e singolo analita (per “strumento/presidio”) laddove, invece, avrebbe dovuto essere eseguito, in applicazione dei criteri dettati dalla legge di gara, per singolo lotto, Azienda
Sanitaria e singolo analita (quindi per “sistema/AA.SS.”);
(c) l'erronea valutazione del requisito del “carry‑over”.
8. Le cause, a seguito dell'accoglimento dell'istanza cautelare, sono passate in decisione all'udienza pubblica del 26 febbraio 2026.
9. Preliminarmente gli appelli vengono riuniti, in considerazione dei profili di connessione soggettiva e contenutistica che ne rendono opportuna la trattazione contestuale.
10. Sempre in via preliminare va respinta l'eccezione di carenza di legittimazione sollevata dalla ASL Napoli 3 Sud nel giudizio r.g. 5987/2025, essendo tale Azienda
“destinataria della prestazione negoziale controversa”, e come tale titolare “di un interesse alla determinazione del suo legittimo contenuto” (v. Cons. Stato, sez. III, n.
4701 del 2024). N. 05984/2025 REG.RIC.
Va da sé che le declaratorie di estromissione dal giudizio statuite dal T.A.R. nei confronti di altre parti e non investite da specifico mezzo di impugnazione restano ferme (in quanto coperte dal giudicato) e non necessitano di essere reiterate nel presente grado di giudizio.
11. E' invece fondata l'eccezione sollevata da BB circa l'inammissibilità della perizia tecnica (a firma del prof. Perruolo) per la prima volta allegata tra i documenti a corredo del mezzo di impugnazione.
11.1. Come osservato da questo Consiglio in analoghi precedenti, ai sensi dell'art. 104, comma 2, c.p.a. e, più in generale, di quanto previsto dall'art. 345 c.p.c., "nel giudizio amministrativo di appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, compresa la perizia di parte prodotta per la prima volta in grado di appello, trattandosi di documentazione che dalla parte avrebbe ben potuto essere acquisita e prodotta già nel primo grado di giudizio (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 4347/2018 e 2506/2018; sez. III, 3142/2017)" (negli stessi termini, più di recente, Cons. Stato, sez. III, nn. 8098 del 2025 e 3846 del 2025).
11.2. Non ricorrono d'altra parte le ipotesi eccettuative entro le quali l'art. 104, comma
2, c.p.a. ammette la produzione nel giudizio in appello di nuovi mezzi di prova, laddove il giudice li ritenga indispensabili ai fini della decisione o la parte dimostri di non averli potuti proporre o produrre nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
11.3. Il documento in questione non apporta elementi conoscitivi indispensabili ai fini della decisione e certamente avrebbe potuto/dovuto essere prodotto nel giudizio di primo grado: prova ne sia il fatto che, nel corso dell'espletata verificazione, l'odierna appellante ha avuto la facoltà di nominare un proprio consulente di parte, così come nel corso dello svolgimento del giudizio non sono mancate occasioni di interlocuzione sulla materia tecnica oggetto dell'approfondimento istruttorio, anche attraverso la produzione di elaborati di parte introdotti in replica ai contenuti della verificazione (si N. 05984/2025 REG.RIC.
vedano il parere e la relazione tecnica in risposta alla relazione del Verificatore depositati da RO in data 18 giugno 2025).
12. Nel merito, va anzitutto respinta, in quanto priva di fondamento, la censura di lesione della regola del contraddittorio che si sarebbe prodotta nel corso dell'espletamento della verificazione. La deduzione viene svolta da RO sul rilievo per cui i consulenti di parte non sarebbero stati di fatto coinvolti dal Verificatore in contraddittorio “se non in occasione di un primo incontro preliminare all'avvio vero
e proprio delle operazioni peritali”.
12.1. In disparte l'astratta rilevanza della questione sul solo versante della attendibilità ma non certo della validità delle operazioni peritali (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 160 del 2024; id., sez. V, n. 96 del 2024), gli atti dimostrano che le parti hanno nominato consulenti, sono state convocate all'avvio delle operazioni (21 gennaio 2025), hanno interloquito con il Verificatore e hanno potuto depositare osservazioni e relazioni tecniche di parte in risposta all'elaborato dell'ausiliario del giudice, sicché non emergono preclusioni idonee a vulnerare il contraddittorio.
12.2. Né pare censurabile la tecnica motivazionale adottata dal T.A.R. mediante richiamo alle risultanze della relazione del Verificatore, laddove ritenuta dal giudicante esaustiva anche sotto il profilo della confutazione implicita delle contrarie e con essa incompatibili conclusioni dei consulenti tecnici di parte (v., ex multis, Cons.
Stato, sez. V, n. 3236 del 2025).
13. Venendo alle censure sostanziali, occorre dare conto dei rilievi formulati da BB nel ricorso introduttivo, per meglio inquadrare la decisione assunta in primo grado e i motivi dedotti a fondamento dell'appello.
13.1. Le doglianze di BB muovevano dalla premessa – recepita dal Capitolato (art. 3) e dall'Allegato B3/Scheda Fabbisogni – per cui l'offerta doveva comprendere tutto il necessario per l'esecuzione degli esami, inclusi reagenti, controlli e calibratori, con N. 05984/2025 REG.RIC.
una frequenza dei controlli pari a 2 “normali” e 2 “patologici” al giorno per ciascun strumento.
Assumevano poi rilievo nella prospettazione di BB anche i chiarimenti resi sul quesito PI030006‑2023, asseritamente confermativi sia del numero di quattro controlli giornalieri anche in caso di turni inferiori alle 24 ore, sia della rilevanza del singolo presidio/strumento ai fini del calcolo (con esclusione dei soli strumenti di backup).
Da qui l'assunto di BB secondo cui RO avrebbe offerto confezioni/test in misura insufficiente a coprire, per la maggior parte degli analiti, fabbisogno + controlli
+ calibrazioni (queste ultime considerate, dalla Commissione, nel numero di 8 test/anno per analita/presidio).
13.2. Ai fini della sua decisione il T.A.R. ha valorizzato la relazione del Verificatore il quale, esaminata la lex specialis, ha applicato due metodi di calcolo – per confezioni e per test – entrambi a suo dire coerenti con il significato proprio delle disposizioni di gara e convergenti nell'attestare la carenza dell'offerta RO.
13.3. Anzitutto, in considerazione del tenore letterale di quanto riportato a pag. 6 del
Capitolato, art. 3 (“Il fabbisogno complessivo stimato per la fornitura relativa alle
Aziende Sanitarie della Regione Campania è riportato nell'allegato B3 - Scheda
Fabbisogni, suddiviso per lotto, Azienda Sanitaria e singolo analita” e “L'offerta dovrà pertanto essere dimensionata … tenendo conto che la frequenza di esecuzione analisi dei singoli analiti è indicata nel suddetto allegato B3 – Scheda Fabbisogni”), il Verificatore ha chiarito che il calcolo del fabbisogno complessivo “è stato effettuato per singolo lotto, singolo sito/presidio e singolo analita”, specificando che in forza della Tabella All.B3 “per ““sito/presidio” si intende il luogo nel quale è fisicamente localizzato ogni singolo strumento di analisi”.
La quantità di reagenti risultante dai suddetti calcoli “è stata poi confrontata con la quantità di reagenti offerti da RO”. N. 05984/2025 REG.RIC.
Per giungere a concludere che il calcolo dovesse essere condotto “per presidio/strumento e per analita”, il Verificatore ha tenuto conto, oltre che dei parametri normativi sopra riportati:
(i) della indivisibilità dei kit: i test in questione vengono forniti in confezioni - anche denominate kit - contenenti tutto il necessario per eseguire un certo numero di test, quindi la fornitura di test per un dato analita richiede necessariamente l'acquisto di confezioni e non di singoli test;
(ii) della non trasferibilità dei residui tra siti diversi: “una confezione (kit) usata parzialmente su uno strumento della struttura può continuare ad essere utilizzata, fino ad esaurimento dei test della confezione, su un altro strumento localizzato nella stessa struttura, per minimizzare gli sprechi di test ed evitandone una sovrastima di confezioni necessarie”.
Ne viene che “deve essere presa in considerazione la caratteristica di indivisibilità delle confezioni di test e quindi la reale impossibilità di condivisione di reagenti residui tra siti differenti”;
(iii) della non intercambiabilità dei testi fra analiti differenti: il numero di controlli da prevedere è “pari a 2 a livello di analita normale e 2 a livello di analita patologico per giorno, quindi complessivamente 4 controlli giorno per ogni tipologia di analita”.
Di conseguenza, “anche nel caso di 1 solo test effettuato per un dato analita in un giorno, è necessario conteggiare 4 test aggiuntivi per controlli”;
(iv) della scansione operativa dei laboratori fino a 7/7 giorni: alcuni laboratori fanno test 7/7 giorni, altri 6/7 giorni, altri ancora per 5/7, di conseguenza i fabbisogni sono stati calcolati tenendo conto delle sedute settimanali di attività.
13.4. Specificati i criteri di calcolo, il Verificatore ha provveduto alla stima del fabbisogno, valutando sia il numero di confezioni, sia il numero di test necessari per soddisfare il fabbisogno complessivo annuo, per poi confrontare i dati con il numero di confezioni e test offerti da RO: con entrambi i metodi, le quantità di N. 05984/2025 REG.RIC.
confezioni/test da quest'ultima offerte non sono risultate congrue rispetto alla richiesta di gara.
13.5. Ad avviso dell'appellante, le conclusioni alle quali è giunto il Verificatore sarebbero errate e parimenti erronea sarebbe la sentenza di primo grado che le ha fatte proprie.
In particolare, l'aggiudicataria contesta il fatto che il Verificatore, muovendo da un'interpretazione della legge di gara non coerente con il suo dato testuale e comunque non condivisa dalla stazione appaltante (v. verbale del 4 gennaio 2024), abbia calcolato il fabbisogno complessivo annuo “per singolo lotto, singolo sito/presidio e singolo analita”, pur difettando, tanto nella lex specialis quanto nei successivi chiarimenti, un riferimento coerente con tale metodologia di conteggio: il Verificatore avrebbe dovuto invece considerare la definizione di “Sistema” contenuta nel
Capitolato Tecnico, con conseguente distribuzione di controlli e calibrazioni “per singolo lotto, AA.SS. e singolo analita”.
Ne viene, stando alla tesi di parte appellante, che non essendo precisato nella lex di gara e nei chiarimenti resi da RE che i test necessari ai controlli dovessero essere calcolati facendo riferimento ad ogni singolo sito/presidio, il computo avrebbe dovuto necessariamente essere eseguito in relazione a ciascuna ASL destinataria della fornitura del singolo lotto (per “Sistema”).
13.6. A giudizio di questo Collegio, la tesi di RO – controlli “per sistema/AA.SS.”
– contrasta con il dato testuale e tecnico‑operativo più logicamente ritraibile dalle diverse e pertinenti disposizioni della lex specialis:
- invero, l'art. 3 del Capitolato quantifica il numero di esami che devono essere effettuali all'anno facendo chiaro riferimento all'Allegato B3 – Scheda Fabbisogni e, sulla base della Tabella ivi contenuta, il “Sito” è il luogo nel quale è fisicamente localizzato ogni singolo strumento di analisi; N. 05984/2025 REG.RIC.
- all'art. 3 si prevede, infatti, che l'offerta debba “comprendere tutto quanto necessario per l'esecuzione degli esami (materiali di consumo, reagenti, calibratori) tenendo conto che la frequenza di esecuzione analisi dei singoli analiti indicata nel suddetto allegato B3 – Scheda Fabbisogni, ed il numero di controlli da prevedere è di
2 a livello normale a 2 a livello patologico per giorno”;
- se, quindi, il criterio di calcolo è quello della “frequenza di esecuzione analisi dei singoli analiti” e questa frequenza è riportata dell'allegato B3 con riferimento al singolo sito/presidio (inteso come luogo nel quale è fisicamente localizzato ogni singolo strumento di analisi), è ragionevole concludere nel senso della correttezza del calcolo calibrato sulle frequenze dei singoli presidi e, quindi, sul fabbisogno unitariamente considerato in relazione a ciascuno di essi;
- di non minor rilievo è il fatto che il Capitolato specifichi che “L'offerta dovrà pertanto essere dimensionata … tenendo conto..”, il che lascia intendere che la stima dei quantitativi non rappresenta un dato già disponibile ma è rimessa ad un conteggio ancora da svolgere e ancorato ad un certo parametro (la più volte richiamata
“frequenza di esecuzione” riportata nella Scheda Fabbisogni) al quale, d'altra parte, la diversa lettura proposta da RO non riesce a conferire alcun significato plausibile, in grado di armonizzarsi con le ulteriori previsioni di contesto;
- la razionalità del suddetto criterio di calcolo si avvalora anche sul piano funzionale, avendo il Verificatore avuto modo di precisare che “è estremamente importante calcolare un numero adeguato di test di controllo e di calibrazione, così come previsto dal Capitolato Tecnico e riportato nel Verbale Commissione Giudicatrice del 4 gennaio 2024. Tali test aggiuntivi sono indispensabili per assicurare la qualità di ogni risultato diagnostico (ovvero, con linguaggio meno tecnico, per assicurare che il risultato sia valido e non frutto, ad es., di problemi legati all'esecuzione del test o allo strumento), nell'interesse del cittadino di usufruire di un risultato diagnostico di qualità”. N. 05984/2025 REG.RIC.
Non solo, ma il metodo di calcolo seguito dalla Commissione di gara nel verbale del
4 gennaio 2024, condiviso da RO, tiene sì conto del numero di test totale, sommando i test da effettuare per tutti gli analiti e per tutti i siti afferenti al lotto, ma non opera alcuna differenziazione per singolo “analita”. Pur stimando quantità complessivamente congrue rispetto alla richiesta di gara, esso non tiene conto del fatto che i test di analiti differenti non sono intercambiabili tra di loro e che, quindi, conferendo esclusiva rilevanza alle quantità totali, può verificarsi la situazione in cui il numero di test sia in eccesso per uno specifico analita ed in difetto per un altro analita. In tal modo, viene sminuita l'infungibile rilevanza del “singolo analita”, nonostante questa figuri tra i parametri dei quali tenere conto ai fini del calcolo del fabbisogno.
Dunque, anche per tale ragione, in modo coerente e razionale la Verificazione ha svolto la stima del fabbisogno parametrandola al “presidio” e per “analita”, evidenziando, nell'offerta di RO, carenze sia per confezioni che per test, con scostamenti talora molto marcati.
Concludendo, l'impostazione “per sistema” proposta da RO è stata motivatamente ritenuta inattendibile in quanto portatrice del limite di diluire i controlli, mascherando deficit reali che, nella concreta organizzazione dei laboratori e data l'indivisibilità dei kit, non possono essere compensati con spostamenti di reagenti tra siti.
13.7. Quanto al chiarimento reso in risposta al quesito n. 4 di cui al Protocollo
PI030006-23 (a conferma del fatto che “Relativamente a tutti i lotti – strumento principale/backup”, “[...] per i presidi in cui vengono richiesti due strumenti e
“strumento principale + backup” i reagenti (e relativi consumi in termini di calibrazione e controlli) vadano calcolati considerando gli analiti eseguiti su un solo strumento, strumento principale”), esso non incide sulla tematica in esame, poiché il suo ambito di chiarificazione è circoscritto all'indicazione operativa (confermata dal
Verificatore) secondo la quale “ai fini del calcolo, nel caso in un sito/presidio fossero N. 05984/2025 REG.RIC.
presenti due strumenti, dei quali uno strumento principale ed uno strumento aggiuntivo (di backup, cioè da utilizzare in caso di guasto di quello principale), il numero di test annuo per la calibrazione è stato calcolato per ogni sito/presidio e non per ogni strumento: quindi soltanto 8 test/anno aggiuntivi per la calibrazione. Nel caso invece in un sito/presidio fossero presenti 2 o più strumenti principali (ovvero strumenti sempre in funzione, NON di backup) sono stati calcolati 8 test/anno aggiuntivi per la calibrazione per ogni strumento principale, criterio finalizzato a garantire uniformità della prestazione diagnostica in tutti i presidi per tutti gli strumenti in funzione”).
13.8. L'opposta lettura delle richiamate disposizioni illustrata nei suoi atti difensivi da
RO fa leva, come esposto, sul concetto di “Sistema”, definito nel Capitolato come
“l'unità fisica e funzionale, costituita da più parti o sottosistemi interagenti tra loro e con altri sistemi, che formano un tutt'uno in cui ogni parte dà il proprio contributo per una finalità comune. Nel presente Capitolato Tecnico per Sistema si intende tutto quanto necessario per l'esecuzione degli esami dei test di laboratorio (immunometria
e/o chimica clinica) ad esempio le apparecchiature ed i relativi accessori, i reagenti,
i controlli, i calibratori ed ogni altro eventuale prodotto”.
Tuttavia:
- la nozione di “Sistema” è riferita, appunto, al complesso dei dispositivi diagnostici necessari all'effettuazione dei test e non ha di per sé diretta o decisiva implicazione sul dimensionamento della fornitura in relazione alle esigenze dell'ente che ne è destinatario. Esso rappresenta l'unità fisica e funzionale, costituita da più parti o sottosistemi interagenti tra loro e con altri sistemi (comprensiva di reagenti, soluzioni, accessori), che formano un tutt'uno in cui ogni parte dà il proprio contributo per una finalità diagnostica comune;
- al contempo, nessuna delle parti contendenti nega che il “Sistema” così inteso debba essere allocato presso ciascuno dei laboratori (o presidi) ricompresi in ogni Azienda N. 05984/2025 REG.RIC.
Sanitaria, e che questa allocazione risponda ad esigenze funzionali: trattandosi, infatti, del complesso strumentale, integrato e inscindibile, di dispositivi e materiali funzionalmente connessi e necessari per l'effettuazione delle analisi, va da sé che ciascuno di detti “Sistemi” debba poter operare presso ogni laboratorio di analisi;
- il Verificatore ha tenuto conto di questo dato, corroborandolo con l'ulteriore considerazione della “non trasferibilità dei residui tra siti diversi”, la quale vale a confermare la necessaria autosufficienza e indipendenza di ogni apparato strumentale e degli analiti ad esso associati;
- che destinataria della fornitura del “Sistema” debba essere la singola postazione operativa (laboratorio), presso la quale andrà attrezzata la completa strumentazione necessaria all'esecuzione dei test, trova poi ulteriore riscontro anche nel disposto del punto 5.3 del Capitolato ove - sia pure a proposito della diversa tematica della
“Formazione del personale” - si prevede che detta attività formativa dovrà svolgersi presso la singola “sede”, cioè il singolo sito o presidio fisico destinatario dell'installazione del “Sistema”: vi si legge infatti che “l'Aggiudicatario è tenuto a svolgere l'attività di informazione, formazione ed addestramento presso la sede del destinatario per l'uso sicuro ed appropriato delle apparecchiature. Tale attività dovrà riguardare .. l'uso del sistema nel suo complesso ossia dell'apparecchiatura, degli accessori ..”.
La tesi di RO sembra in definitiva disattendere il fatto che la singola ASL non è
l'unico presidio presso cui saranno installati tutti gli analizzatori e sul quale, pertanto, andrà dimensionata la portata della fornitura, dal che consegue la coerenza logica del calcolo parametrato sulla “frequenza di esecuzione analisi dei singoli analiti indicata nell'allegato B3 – Scheda Fabbisogni”.
13.9. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, il fatto che nella prima enunciazione contenuta nell'art. 3 del Capitolato si dica che il fabbisogno complessivo stimato è stato “riportato nell'allegato B3 - Scheda Fabbisogni, suddiviso per lotto, Azienda N. 05984/2025 REG.RIC.
Sanitaria e singolo analita” non appare in sé decisivo, né tale da implicare che anche i conteggi dovessero parametrarsi al “singolo lotto, AA.SS. e singolo analita”: e ciò sia per la necessità di coniugare questa iniziale affermazione (in sé non del tutto limpida) con la seguente (che altrimenti rimarrebbe priva di significato) nella quale si specifica, come già esposto, che “L'offerta dovrà pertanto, essere dimensionata … tenendo conto che la frequenza di esecuzione analisi dei singoli analiti è indicata nel suddetto allegato B3 – Scheda Fabbisogni”; sia per le già segnalate ragioni di lettura operativa o teleologico-funzionale delle disposizioni capitolari sopra illustrate.
14. Il Collegio reputa infondato anche il secondo motivo di appello.
14.1. Nel corso del giudizio di primo grado RO aveva censurato - in via incidentale
- la mancata esclusione di BB in quanto gli analizzatori Alinity ci-series da questa offerti non sarebbero stati dotati di soluzione per il “carry over” (in italiano
“trascinamento”), inteso come il fenomeno per effetto del quale una quantità di analita o campione precedentemente analizzato rimane all'interno del sistema anche per il campione successivo, con possibile alterazione del risultato.
Il requisito di minima figura al punto n. 7 dell'“Allegato B1 – Caratteristiche tecniche minime” al Capitolato Tecnico ed è così formulato: “dotato di soluzione per il carry over”.
14.2. In risposta al quesito formulato sul punto, il Verificatore ha dapprima precisato che:
“- il Capitolato Tecnico non specificava che il sistema debba essere progettato in maniera da impedire del tutto il carry over: il sistema deve essere progettato in maniera che ci sia una soluzione per il carry over, senza specificare l'aspetto quantitativo;
- nella risposta alla richiesta di chiarimento PI-030198-23, la SA si era espressa sull'aspetto quantitativo, stabilendo che il carry over dovesse essere completamente eliminato; tuttavia, tale chiarimento è stato invalidato dal successivo chiarimento PI- N. 05984/2025 REG.RIC.
033509-23 che ribadisce la validità di quanto stabilito negli atti di gara: quindi, che il sistema deve essere “dotato di soluzione per il carry over”;
- la Commissione Giudicatrice ha ritenuto un carry over <0,1 p.p.m. non significativo dal punto di vista pratico;
- la strumentazione BB è provvista di una soluzione per il carry over come dichiarato nell'”All.7 Questionario tecnico”, nel quale viene riportato un carry over
< 0,1 p.p.m.”.
Fatte queste precisazioni di contesto, il Verificatore ha chiarito che il “carry over”
(effetto di “trascinamento”) “rappresenta un fenomeno che può verificarsi durante una procedura analitica, nel corso della quale avviene il trasferimento di minime quantità di analita da un campione al campione successivo, con potenziale impatto sul risultato del campione successivo”.
Appurato cosa debba intendersi per “carry over”, il Verificatore ha aggiunto che per controllare che esso sia trascurabile “se ne effettua la misurazione attraverso l'analisi di un campione privo dell'analita in esame (detto campione “bianco”), che viene analizzato subito dopo un campione contenente una concentrazione elevata di analita
[…] il carry over nel “bianco” deve essere inferiore al minimo livello di analita misurabile dal test: in questo caso la possibilità che il carry over influisca in maniera sostanziale sul risultato del campione successivo è trascurabile”.
Alla luce di tali chiarimenti, il Verificatore ha infine concluso che la strumentazione
BB risulta dotata di un rimedio al “carry over”, così come prescritto dal Capitolato
Tecnico, in quanto “la soluzione proposta prevede il lavaggio dell'ago di prelievo/distribuzione campioni, tra un campione ed il successivo, in modo da minimizzare il carry over del sistema, riducendolo a valori ≤ 0,1 p.p.m, un livello che, in generale, può considerarsi trascurabile”.
14.3. RO critica la risposta fornita dal Verificatore e recepita in sentenza, deducendo che - sulla base delle disposizioni della lex specialis - la Commissione N. 05984/2025 REG.RIC.
Giudicatrice avrebbe potuto valutare soluzioni equivalenti solo laddove in grado di condurre all'eliminazione e non alla semplice riduzione del “carry over”: poiché questa eliminazione totale (pari a “0”) nel caso di specie non sussiste, il criterio di minima n. 7 non potrebbe dirsi rispettato né in termini generali, né - e con maggiore evidenza - con riguardo all'analita β-hCG per il quale il “carry over” è 7,5 p.p.m..
14.4. L'assunto sin qui illustrato non può essere condiviso.
Anzitutto, esso trascura di considerare che il chiarimento PI-030198-23, reso in relazione al quesito con cui era stato chiesto “[…] di confermare che per “Dotato di soluzione per il carry over” si intenda soluzione mirata alla completa eliminazione del carry over per gli analizzatori di immunometria” - ed al quale la stazione appaltante ha risposto affermativamente (“Si conferma”) - è stato superato dal successivo chiarimento PI033509-23, con il quale la medesima stazione appaltante ha confermato che ciò che conta è il rispetto di quanto previsto negli atti di gara che, per quanto rileva nella presente sede, si limita a richiedere “Dotato di soluzione per il
Carryover”.
In secondo luogo, la stessa Commissione Giudicatrice, con il verbale del 31 gennaio
2024, ha sottolineato come “un carry over < o,1 p.p.m. (parte per milione) sia da considerare non significativo e quindi conforme al requisito minimo richiesto, tanto da non necessitare l'utilizzo di un puntuale monouso”.
14.5. In definitiva, gli atti di gara richiedevano che il sistema fosse “dotato di soluzione per il carry‑over”, senza predeterminare una soglia di eliminazione assoluta; e il chiarimento che evocava l'azzeramento è stato superato dal successivo chiarimento che ha riaffermato la prevalenza dell'atto di gara, il che induce a ritenere che il parametro dell'assoluto azzeramento del “carry over” non fosse – in questa sua rigida assolutezza – rinvenibile nella legge di gara.
14.6. Ciò posto, parimenti infondati sono i rilievi di RO con riguardo all'analita β-
hCG per il quale il “carry over” sarebbe 7,5 p.p.m.: come evidenziato dal Verificatore, N. 05984/2025 REG.RIC.
sulla base del Capitolato Tecnico il sistema doveva essere “dotato di soluzione per il carry over”, ma non vi era alcun riferimento a singoli analiti e a singoli parametri da esaminare sul sistema stesso.
Ciò che quindi la lex specialis ha richiesto e che correttamente la Commissione giudicatrice ha valutato è un sistema analitico dotato di soluzioni per la gestione del
“carry over”, senza necessità di esaminare anche la performance di ogni singolo test.
D'altra parte, sottolinea il Verificatore, “Per quanto riguarda tale livello di carry over, non è possibile stabilire se sia da considerarsi accettabile in base a quanto indicato nella suddetta Linea Guida dell'EMA, mancando agli atti altre informazioni essenziali relative al test per questo specifico analita”.
15. Conclusivamente gli appelli riuniti nn. 5985, 5987, 5988 e 5989/2025, vanno respinti.
16. Quanto all'appello r.g. n. 9336/2025, esso ha ad oggetto la sentenza n. 5607/2025 con la quale il T.A.R. della Campania ha dichiarato inammissibile il ricorso principale proposto da BE TE S.r.L., terza classificata nel lotto 4, e improcedibili i ricorsi incidentali proposti da RO e BB.
16.1. Mettendo a frutto gli esiti della verificazione svolta sui medesimi quesiti sin qui illustrati, il T.A.R. ha ritenuto che essendo i “…livelli minimi di fornitura qualitativi
e quantitativi …” soddisfatti dalla seconda classificata BB (sebbene non dall'aggiudicataria RO), comunque BE, quale terza graduata, non avrebbe modo di conseguire l'aggiudicazione. Da qui la declaratoria di carenza di interesse all'azione dalla stessa intentata.
16.2. BE, riprendendo nell'appello due motivi già svolti in primo grado, in questa sede lamenta:
i) il fatto che “il contraddittorio sugli sviluppi e sulle risultanze della verificazione si
è svolto successivamente al deposito della relazione del verificatore”, mentre il giudice di primo grado si sarebbe appiattito sugli esiti della verificazione, senza N. 05984/2025 REG.RIC.
prendere posizione sulle argomentazioni svolte da BE a confutazione degli stessi;
ii) la mancata esclusione dalla gara di BB, seconda classificata, per avere offerto uno strumento ad alta produttività (Alinity cci) composto da due moduli di chimica clinica e un modulo “i” (per l'esecuzione di esami di immunometria), per il quale sarebbe necessario un doppio set di controlli qualità, sicché l'unico set proposto (da
1460 controlli) sarebbe insufficiente rispetto al requisito di minima: sarebbe quindi erronea la conclusione del Verificatore secondo la quale i 4 test giornalieri di controllo per ogni test di chimica clinica vanno eseguiti solo su uno dei due moduli “c”;
iii) la mancata disamina da parte del T.A.R. del secondo motivo di ricorso, afferente un vizio di carattere generale (l'illegittima correzione da parte della Commissione della formula matematica che il Disciplinare dettava per l'attribuzione dei punteggi relativi a quelle caratteristiche premiali - parametri 10 e 11 - da valutarsi utilizzando il metodo quantitativo) capace di invalidare e far caducare l'intera procedura di gara.
16.3. BB e RO propongono a loro volta appello incidentale e con esso le censure non esamine dal T.A.R. volte all'esclusione dalla gara di BE.
16.4. Sul primo profilo dell'appello principale (i) si richiamano - nel senso della sua infondatezza - le considerazioni già svolte con riferimento all'analoga censura formulata da RO.
16.5. Sul secondo profilo (ii) il Collegio ritiene che le affermazioni di BE siano smentite dal fatto che:
a) il Verificatore, dopo un'approfondita analisi, ha constatato che, “tenuto conto dell'elevata produttività del singolo modulo e del fabbisogno del Lotto 4”, un singolo modulo “c” dello strumento principale “è in grado di effettuare adeguatamente i test annui previsti”. N. 05984/2025 REG.RIC.
Ne viene che l'apparato ICT non debba essere obbligatoriamente installato in entrambi i moduli disponibili, essendo sufficiente un solo modulo ICT, in quanto in grado di eseguire contemporaneamente tutti e 3 i test Elettroliti.
Già per tale ragione, non essendo necessario l'impiego in simultanea di due moduli, va disattesa la tesi sulla quale fa leva il motivo di appello nel senso che sarebbe necessario il caricamento dei test su ogni singolo modulo analitico inserito nello strumento Alinity cci;
b) a ciò aggiungasi che la legge di gara richiedeva 2 controlli a livello normale e 2 controlli a livello patologico per il sistema offerto, indipendentemente dal numero dei moduli integrati nel sistema;
c) è, infine, pacifico che il secondo modulo “c” svolge funzione di “backup” rispetto al principale e che i chiarimenti PI030198-23 e PI030006-2023 hanno messo in luce che per gli strumenti di backup, da considerarsi in modalità stand-by, va considerato necessario solo ciò che serve per lo strumento principale (affermazione del tutto logica considerando che lo strumento ausiliare è destinato ad essere utilizzato solo quando quello principale sia soggetto ad avarie che ne impediscono il funzionamento).
Alla luce di quanto esposto, anche la richiesta di parte appellante di rinnovazione dell'istruttoria non può trovare accoglimento, in quanto il Verificatore ha già esaustivamente risposto in relazione alle circostanze sopra richiamate.
16.6. Sul terzo profilo (iii), infine, BE sostiene che, con riguardo ai due parametri contestati (10 e 11), la Commissione avrebbe errato nell'applicare la formula prevista dalla legge di gara (Xi – 80/20), in quanto la regola matematica imporrebbe che prima si eseguano le operazioni all'interno delle parentesi (di divisione e di moltiplicazione, nell'ordine di sequenza) e solo successivamente le operazioni di addizione e sottrazione; viceversa, la formula è stata applicata come se
Xi – 80 rappresentasse il numeratore di una frazione con denominatore 20 (ovvero N. 05984/2025 REG.RIC.
assumendo che dapprima debba eseguirsi la sottrazione Xi – 80 e che il relativo risultato debba essere diviso per 20).
Aggiunge BE che l'applicazione corretta della formula avrebbe condotto all'assegnazione di punteggi del tutto irragionevoli, il che avrebbe dovuto indurre la stazione appaltante ad agire in autotutela annullando la lex specialis e disponendo la riedizione della gara, non sussistendo alcun margine per procedere ad una interpretazione correttiva delle disposizioni regolatrici (v. pag. 18 e ss. appello).
16.7. Il motivo non può essere accolto.
Sebbene le regole della notazione matematica invocate da BE siano astrattamente corrette e diano effettivamente priorità all'operazione di divisione rispetto a quella di addizione o sottrazione, nondimeno sussistono chiari elementi per ritenere che l'espressione “Xi – 80/20” vada intesa nel senso fatto proprio dalla stazione appaltante, in quanto:
i) anzitutto, solo in quest'ultimo senso la formula produce numeri congruenti ai fini della calibrazione dei punteggi: il dato è pacifico e ammesso anche dalla parte appellante;
ii) in secondo luogo, volendo aderire alla lettura proposta da BE, il secondo fattore della formula (80/20) risulterebbe del tutto privo di senso o comunque pleonastico: posto infatti che la divisione 80/20 produce sempre lo stesso risultato di
4, sarebbe stato sufficiente inserire al suo posto la cifra “4” e strutturare la formula nel seguente modo “Xi – 4”. In questa versione, tuttavia, la formula avrebbe perso la sua originaria e specifica funzionalità di calibrazione dei punteggi;
iii) in terzo luogo, il segno “/”, barra obliqua o slash, nella digitazione digitale è associato anche al significato di frazione in linea, il che spiegherebbe in termini verosimili l'apparente incongruenza della formula.
In siffatto contesto, è del tutto plausibile ritenere che al più sarebbe stato possibile esigere da parte della stazione appaltante una rettifica chiarificatrice della redazione N. 05984/2025 REG.RIC.
grafica della formula che ne esplicitasse l'unico senso ictu oculi ritrabile (v. Cons.
Stato, sez. V, n. 4019 del 2025); ma è evidente che per effetto di un siffatto intervento non si sarebbero avute né una alterazione delle regole di gara e una conseguente invalidazione della procedura, né una rimodulazione dell'ordine di graduatoria diverso da quello recepito negli atti di gara. Tanto basta per dichiarare infondato il motivo in esame.
16.6. In conclusione, l'appello principale è infondato e va respinto, il che determina l'improcedibilità dei mezzi di impugnazione incidentali.
17. Infine, l'appello r.g. n. 9325/2025, riferito al Lotto 3 e anch'esso proposto da
BE, veicola le medesime questioni dell'appello r.g. n. 9336/2025, con l'aggiunta di una censura (secondo motivo di appello) - non esaminata dal T.A.R. - riferita alla contestazione sulla dichiarazione di BB secondo cui “La manutenzione della strumentazione analitica, sia per il modulo di chimica clinica che per quello di immunometria, è automatica. Il tempo di impiego del personale è pari a zero”.
17.1. Secondo BE si tratterebbe di dichiarazione inveritiera – e quindi non meritevole del punteggio attribuitole - in quanto l'analizzatore Alinity cci prevederebbe una durata della manutenzione di 12 minuti per i moduli di chimica clinica e di 23 minuti per il modulo di immunometria, quindi una durata certamente non pari a “zero”.
A dimostrazione dell'interesse alla doglianza, BE articola una prova di resistenza volta a dimostrare che la corretta attribuzione dei punteggi in relazione al parametro in questione le consentirebbe di superare in graduatoria BB.
17.2. Va premesso che il “criterio n. 4 - Tempo di manutenzione” del Capitolato tecnico prevede che “Il punteggio sarà assegnato in funzione del minor tempo di impiego del personale, misurato in minuti, necessario per effettuare la manutenzione giornaliera dell'apparecchiatura”: dove è evidente che il “minor tempo di impiego”
è riferito al “personale” ed è quindi il “tempo uomo” (in quanto concerne operazioni N. 05984/2025 REG.RIC.
che hanno bisogno dell'attività di un operatore) e non il “tempo macchina” (che invece concerne operazioni automatiche che non necessitano della presenza umana).
17.3. Così inquadrata, la censura risulta infondata, in quanto all'interno del manuale d'impiego e nella pagina inerente alla manutenzione giornaliera del dispositivo offerto da BE non vi è nessuna menzione del tempo impiegato dall'operatore, ma soltanto il dettaglio della manutenzione automatica (nella “durata prevista pari a 12
e 23 minuti” rispettivamente per i moduli di chimica clinica e immunometria), proprio perché il processo - secondo quanto desumibile dall'inconfutata documentazione tecnica - è totalmente automatizzato e non richiede l'intervento umano.
Stando così le cose, BB ha correttamente dichiarato un tempo di impiego del personale pari a “zero”, dal momento che per entrambi i moduli la soluzione offerta prevede una manutenzione totalmente automatica.
17.4. Quanto all'appello incidentale proposto da RO e volto all'esclusione dalla gara di BE, esso risulta improcedibile in conseguenza dell'accertata infondatezza dell'appello principale.
18. Le spese di lite relative a tutti i giudizi vengono compensate, in considerazione della complessità interpretativa e della peculiarità tecnica delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti:
-- li riunisce;
-- respinge gli appelli principali proposti da RO e BE;
-- dichiara improcedibili gli appelli incidentali proposti da RO e BB nel giudizio r.g. n. 9336/2025 e da RO nel giudizio r.g. n. 9325/2025;
-- compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. N. 05984/2025 REG.RIC.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CH RR, Presidente
Giovanni ES, Consigliere, Estensore
Giovanni Tulumello, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giovanni ES CH RR
IL SEGRETARIO