Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 09/03/2026, n. 1857
CS
Rigetto
Sentenza 9 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione del contraddittorio e appiattimento del giudice sulle risultanze della verificazione

    Gli atti dimostrano che le parti hanno nominato consulenti, sono state convocate all'avvio delle operazioni, hanno interloquito con il Verificatore e hanno potuto depositare osservazioni e relazioni tecniche di parte in risposta all'elaborato dell'ausiliario del giudice, pertanto non emergono preclusioni idonee a vulnerare il contraddittorio. La tecnica motivazionale del TAR mediante richiamo alle risultanze della verificazione è ritenuta esaustiva.

  • Rigettato
    Erronea interpretazione della lex specialis sul calcolo del fabbisogno complessivo

    La tesi di RO contrasta con il dato testuale e tecnico-operativo più logicamente ritraibile dalle disposizioni della lex specialis. L'art. 3 del Capitolato quantifica il numero di esami facendo riferimento all'Allegato B3 – Scheda Fabbisogni, dove il "Sito" è il luogo nel quale è fisicamente localizzato ogni singolo strumento di analisi. L'offerta deve comprendere tutto quanto necessario per l'esecuzione degli esami, tenendo conto della frequenza di esecuzione analisi dei singoli analiti indicata nell'allegato B3, ed il numero di controlli da prevedere è di 2 a livello normale e 2 a livello patologico per giorno. Il calcolo calibrato sulle frequenze dei singoli presidi è corretto. La razionalità del criterio di calcolo si avvalora sul piano funzionale, avendo il Verificatore precisato che tali test aggiuntivi sono indispensabili per assicurare la qualità di ogni risultato diagnostico. Il metodo di calcolo della Commissione di gara, pur stimando quantità complessivamente congrue, non tiene conto del fatto che i test di analiti differenti non sono intercambiabili tra di loro, il che rende coerente e razionale la stima del fabbisogno parametrandola al "presidio" e per "analita".

  • Rigettato
    Erronea valutazione del requisito del "carry-over"

    Il chiarimento PI-030198-23, che prevedeva la completa eliminazione del carry over, è stato superato dal successivo chiarimento PI033509-23, che ribadisce la validità di quanto stabilito negli atti di gara, ovvero che il sistema deve essere "dotato di soluzione per il carry over". La Commissione Giudicatrice ha ritenuto un carry over <0,1 p.p.m. non significativo. La strumentazione BB è provvista di una soluzione per il carry over come dichiarato nell'Allegato 7 Questionario tecnico, con un carry over < 0,1 p.p.m. Il sistema deve essere "dotato di soluzione per il carry over", senza predeterminare una soglia di eliminazione assoluta. Non vi era alcun riferimento a singoli analiti e a singoli parametri da esaminare sul sistema stesso. Il Verificatore ha sottolineato che non è possibile stabilire se il livello di carry over per l'analita β-hCG sia accettabile in base alla Linea Guida dell'EMA, mancando altre informazioni essenziali.

  • Accolto
    Insufficienza dei reagenti offerti da RO rispetto al fabbisogno annuo complessivo

    Il TAR ha accolto i ricorsi principali di BB, annullando l'aggiudicazione, facendo proprie le conclusioni della verificazione che ha attestato la carenza dell'offerta RO sia in termini di confezioni che di test.

  • Rigettato
    Mancanza della soluzione per il "carry-over" nei sistemi BB

    La strumentazione BB è provvista di una soluzione per il carry over come dichiarato nell'Allegato 7 Questionario tecnico, con un carry over < 0,1 p.p.m. La Commissione Giudicatrice ha ritenuto un carry over <0,1 p.p.m. non significativo. Il sistema deve essere "dotato di soluzione per il carry over", senza predeterminare una soglia di eliminazione assoluta. Il chiarimento che evocava l'azzeramento è stato superato dal successivo chiarimento che ha riaffermato la prevalenza dell'atto di gara.

  • Rigettato
    Contraddittorio sugli sviluppi e sulle risultanze della verificazione

    Si richiamano le considerazioni svolte con riferimento all'analoga censura formulata da RO, ritenendo infondato il motivo.

  • Rigettato
    Mancata esclusione dalla gara di BB per offerta di strumento con doppio modulo di chimica clinica e un modulo 'i'

    Il Verificatore ha constatato che un singolo modulo "c" dello strumento principale è in grado di effettuare adeguatamente i test annui previsti. Non è necessario l'impiego in simultanea di due moduli. La legge di gara richiedeva 2 controlli a livello normale e 2 controlli a livello patologico per il sistema offerto, indipendentemente dal numero dei moduli integrati. Il secondo modulo "c" svolge funzione di "backup" e per gli strumenti di backup va considerato necessario solo ciò che serve per lo strumento principale.

  • Rigettato
    Vizio di carattere generale nell'applicazione della formula matematica per l'attribuzione dei punteggi

    La formula "Xi – 80/20" va intesa nel senso fatto proprio dalla stazione appaltante, in quanto solo in quest'ultimo senso la formula produce numeri congruenti ai fini della calibrazione dei punteggi. Volendo aderire alla lettura proposta da BE, il secondo fattore della formula (80/20) risulterebbe privo di senso o pleonastico. Il segno "/" può associarsi al significato di frazione in linea. Sarebbe stata possibile una rettifica chiarificatrice della redazione grafica della formula, ma ciò non avrebbe alterato le regole di gara o l'ordine di graduatoria.

  • Rigettato
    Contestazione sulla dichiarazione di BB relativa al tempo di manutenzione

    Il "criterio n. 4 - Tempo di manutenzione" prevede il "minor tempo di impiego del personale", misurato in minuti, necessario per effettuare la manutenzione giornaliera. Il "tempo uomo" non il "tempo macchina". Nel manuale d'impiego non vi è menzione del tempo impiegato dall'operatore, ma solo del dettaglio della manutenzione automatica, poiché il processo è totalmente automatizzato e non richiede l'intervento umano. BB ha correttamente dichiarato un tempo di impiego del personale pari a "zero".

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 09/03/2026, n. 1857
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1857
    Data del deposito : 9 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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