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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 61/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
FUGACCI PIERLUIGI, Presidente e Relatore
LE OB, Giudice
MARESCA MARCELLO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 693/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Quale Socio Dello Studio - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 Quale Socio Dello Studio - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL302C205414/2024 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 55/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento ricorso.
Resistente: rigetta ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso l''avviso di accertamento n. TL301C205414/2024, notificato il 25 marzo 2025 e relativo a IVA per l'anno 2018, il dott. Ricorrente_1, quale socio e rappresentante dello Ricorrente_3 (cod. fisc. P.IVA_1) nonché del NOTAIO Ricorrente_2 (CF_Ricorrente_2) anch'egli quale socio del predetto studio associato difesi, dall' avv. Difensore_1, hanno presentato ricorso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e onorari di lite. L'accertamento impugnato si fonda essenzialmente sulla contestazione circa la non strumentalità di un immobile utilizzato dal ricorrente
Studio notarile associato, per l'esercizio della propria attività professionale. Trattasi segnatamente di un immobile sito nel Comune di Rapallo, Indirizzo_1. A parere dei ricorrenti la non strumentalità dell'immobile di cui si discute si pone in singolare contraddizione con quanto dalla stessa Agenzia appurato con l'accertamento n. TL301C205451 notificato per la stessa annualità nei confronti del notaio Ricorrente_1 in proprio e divenuto definitivo per mancata impugnazione (doc. 6), atteso che con quest'ultimo atto l'Agenzia ha negato la strumentalità (anche) del bene in discorso proprio in ragione del fatto che il notaio Ricorrente_1, a far data dai dai primi mesi del 2017, ha costituito lo studio associato qui ricorrente. Con la conseguenza che il bene non sarebbe stato più strumentale per il notaio Ricorrente_1 ma, aggiungiamo noi e giocoforza, per lo studio associato. Non potendosi evidentemente ipotizzare che l'immobile de quo non sia strumentale né per l'uno né per l'altro. Stante, come si è rilevato, la definitività dell'accertamento personale e dunque il riconoscimento della non strumentalità del bene per il notaio Ricorrente_1 in proprio, proprio per effetto della costituzione dello Studio associato, ne consegue, implicitamente ma inequivocabilmente, il riconoscimento della natura strumentale del bene per lo Studio associato.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate di Genova, che viceversa ritiene legittimo il proprio operato, anche in considerazione del fatto che il mancato riconoscimento della strumentalità dell'immobile per l'annualità di cui si discute nei confronti del NOTAIO Ricorrente_1, è lo stesso di quello oggetto del presente contendere, vale a dire il dato oggettivo ed incontestato secondo cui l'immobile sito in Rapallo – Fraz. San Michele di Pagana, Indirizzo_1 non costituisce luogo di esercizio dell'attività professionale né per il Notaio Ricorrente_1 né per lo Studio Associato, visto e considerato che nessuno di essi lo ha dichiarato all'Anagrafe Tributaria né lo ha pubblicizzato nei siti internet di interesse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminati gli atti di causa ritiene il ricorso infondato e in quanto tale soggetto a reiezione. In primo luogo bisogna evidenziare che, vertendo in tema di costi, l'onere della prova circa la strumentalità dell'immobile e la conseguente inerenza dei relativi costi è a carico del contribuente. Sia in fase precontenziosa, ma anche in sede contenziosa non si nota alcuna prova circa la strumentalità dell'immobile.
Non risulta documentato, per esempio, alcun atto stipulato in loco nel 2018 dallo Studio Associato, alcun evento promozionale organizzato, oppure una qualche adozione temporanea di personale svolgente assistenza nella sede di rappresentanza…ecc. Un caso del tutto analogo è stato peraltro trattato recentemente dalla Suprema Corte di Cassazione nell'Ordinanza n. 655 del 08.01.2024, ove è stato ribadito, se mai ce ne fosse bisogno, che in tema di immobili strumentali è onere del contribuente documentare che tali immobili siano effettivamente strumentali all'attività e quindi i relativi costi deducibili. Le difese del ricorrente si fondano unicamente sulla presunta contraddittorietà dell'atto impugnato con altri controlli effettuati nei confronti del Notaio Ricorrente_1 in relazione a precedenti annualità (con particolare riferimento ad un atto di adesione sottoscritto per l'anno 2008 e ad un P.V.C. redatto dalla Guardia di Finanza di Genova in relazione alle annualità 2013, 2014 e 2015) e con altro accertamento redatto in capo al Notaio Ricorrente_1 per l'anno d'imposta in questione e divenuto definitivo per mancata impugnazione. Sia il PVC che gli atti di accertamento e di adesione richiamati da controparte riguardano il notaio Ricorrente_1 persona fisica (avente p. iva P.IVA_2 attiva dal 05.06.1998), soggetto fiscalmente distinto dallo Ricorrente_3 (istituito nel gennaio del 2017 ed avente p.iva P.IVA_1). Per quanto riguarda infine l'accertamento n. TL301C205451/2024, contenente il medesimo tipo di contestazione nei confronti del Notaio Ricorrente_1 e divenuto definitivo per mancata impugnazione, controparte, partendo da una premessa errata (non corrisponde al vero che in tale atto l'Ufficio avrebbe negato la strumentalità dell'immobile “in ragione del fatto che il notaio Ricorrente_1, a far data dai primi mesi del 2017, ha costituito lo studio associato qui ricorrente”) ne deduce che se l'immobile non è più strumentale per il notaio Ricorrente_1 deve esserlo “giocoforza per lo studio associato”. Tuttavia bisogna sottolineare che il fondamento del predetto accertamento è lo stesso di quello oggetto del presente contendere, vale a dire il dato oggettivo ed incontestato secondo cui l'immobile sito in Rapallo – Fraz. San Michele di Pagana, Indirizzo_1 non costituisce luogo di esercizio dell'attività professionale né per il Notaio Ricorrente_1 né per lo Studio Associato, visto e considerato che nessuno di essi lo ha dichiarato all'Anagrafe Tributaria né lo ha pubblicizzato nei siti internet di interesse. Nel corso dell'accesso all'immobile di Rapallo effettuato dai funzionari della Agenzia delle Entrate il 31/01/2023 (prod. n. 8), la Parte ha dichiarato che lo studio di San Michele di Pagana non è uno studio operativo e non ha alcun impiegato dedicato. Per i suesposti motivi il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 1.200,00.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
FUGACCI PIERLUIGI, Presidente e Relatore
LE OB, Giudice
MARESCA MARCELLO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 693/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Quale Socio Dello Studio - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 Quale Socio Dello Studio - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL302C205414/2024 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 55/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento ricorso.
Resistente: rigetta ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso l''avviso di accertamento n. TL301C205414/2024, notificato il 25 marzo 2025 e relativo a IVA per l'anno 2018, il dott. Ricorrente_1, quale socio e rappresentante dello Ricorrente_3 (cod. fisc. P.IVA_1) nonché del NOTAIO Ricorrente_2 (CF_Ricorrente_2) anch'egli quale socio del predetto studio associato difesi, dall' avv. Difensore_1, hanno presentato ricorso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e onorari di lite. L'accertamento impugnato si fonda essenzialmente sulla contestazione circa la non strumentalità di un immobile utilizzato dal ricorrente
Studio notarile associato, per l'esercizio della propria attività professionale. Trattasi segnatamente di un immobile sito nel Comune di Rapallo, Indirizzo_1. A parere dei ricorrenti la non strumentalità dell'immobile di cui si discute si pone in singolare contraddizione con quanto dalla stessa Agenzia appurato con l'accertamento n. TL301C205451 notificato per la stessa annualità nei confronti del notaio Ricorrente_1 in proprio e divenuto definitivo per mancata impugnazione (doc. 6), atteso che con quest'ultimo atto l'Agenzia ha negato la strumentalità (anche) del bene in discorso proprio in ragione del fatto che il notaio Ricorrente_1, a far data dai dai primi mesi del 2017, ha costituito lo studio associato qui ricorrente. Con la conseguenza che il bene non sarebbe stato più strumentale per il notaio Ricorrente_1 ma, aggiungiamo noi e giocoforza, per lo studio associato. Non potendosi evidentemente ipotizzare che l'immobile de quo non sia strumentale né per l'uno né per l'altro. Stante, come si è rilevato, la definitività dell'accertamento personale e dunque il riconoscimento della non strumentalità del bene per il notaio Ricorrente_1 in proprio, proprio per effetto della costituzione dello Studio associato, ne consegue, implicitamente ma inequivocabilmente, il riconoscimento della natura strumentale del bene per lo Studio associato.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate di Genova, che viceversa ritiene legittimo il proprio operato, anche in considerazione del fatto che il mancato riconoscimento della strumentalità dell'immobile per l'annualità di cui si discute nei confronti del NOTAIO Ricorrente_1, è lo stesso di quello oggetto del presente contendere, vale a dire il dato oggettivo ed incontestato secondo cui l'immobile sito in Rapallo – Fraz. San Michele di Pagana, Indirizzo_1 non costituisce luogo di esercizio dell'attività professionale né per il Notaio Ricorrente_1 né per lo Studio Associato, visto e considerato che nessuno di essi lo ha dichiarato all'Anagrafe Tributaria né lo ha pubblicizzato nei siti internet di interesse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminati gli atti di causa ritiene il ricorso infondato e in quanto tale soggetto a reiezione. In primo luogo bisogna evidenziare che, vertendo in tema di costi, l'onere della prova circa la strumentalità dell'immobile e la conseguente inerenza dei relativi costi è a carico del contribuente. Sia in fase precontenziosa, ma anche in sede contenziosa non si nota alcuna prova circa la strumentalità dell'immobile.
Non risulta documentato, per esempio, alcun atto stipulato in loco nel 2018 dallo Studio Associato, alcun evento promozionale organizzato, oppure una qualche adozione temporanea di personale svolgente assistenza nella sede di rappresentanza…ecc. Un caso del tutto analogo è stato peraltro trattato recentemente dalla Suprema Corte di Cassazione nell'Ordinanza n. 655 del 08.01.2024, ove è stato ribadito, se mai ce ne fosse bisogno, che in tema di immobili strumentali è onere del contribuente documentare che tali immobili siano effettivamente strumentali all'attività e quindi i relativi costi deducibili. Le difese del ricorrente si fondano unicamente sulla presunta contraddittorietà dell'atto impugnato con altri controlli effettuati nei confronti del Notaio Ricorrente_1 in relazione a precedenti annualità (con particolare riferimento ad un atto di adesione sottoscritto per l'anno 2008 e ad un P.V.C. redatto dalla Guardia di Finanza di Genova in relazione alle annualità 2013, 2014 e 2015) e con altro accertamento redatto in capo al Notaio Ricorrente_1 per l'anno d'imposta in questione e divenuto definitivo per mancata impugnazione. Sia il PVC che gli atti di accertamento e di adesione richiamati da controparte riguardano il notaio Ricorrente_1 persona fisica (avente p. iva P.IVA_2 attiva dal 05.06.1998), soggetto fiscalmente distinto dallo Ricorrente_3 (istituito nel gennaio del 2017 ed avente p.iva P.IVA_1). Per quanto riguarda infine l'accertamento n. TL301C205451/2024, contenente il medesimo tipo di contestazione nei confronti del Notaio Ricorrente_1 e divenuto definitivo per mancata impugnazione, controparte, partendo da una premessa errata (non corrisponde al vero che in tale atto l'Ufficio avrebbe negato la strumentalità dell'immobile “in ragione del fatto che il notaio Ricorrente_1, a far data dai primi mesi del 2017, ha costituito lo studio associato qui ricorrente”) ne deduce che se l'immobile non è più strumentale per il notaio Ricorrente_1 deve esserlo “giocoforza per lo studio associato”. Tuttavia bisogna sottolineare che il fondamento del predetto accertamento è lo stesso di quello oggetto del presente contendere, vale a dire il dato oggettivo ed incontestato secondo cui l'immobile sito in Rapallo – Fraz. San Michele di Pagana, Indirizzo_1 non costituisce luogo di esercizio dell'attività professionale né per il Notaio Ricorrente_1 né per lo Studio Associato, visto e considerato che nessuno di essi lo ha dichiarato all'Anagrafe Tributaria né lo ha pubblicizzato nei siti internet di interesse. Nel corso dell'accesso all'immobile di Rapallo effettuato dai funzionari della Agenzia delle Entrate il 31/01/2023 (prod. n. 8), la Parte ha dichiarato che lo studio di San Michele di Pagana non è uno studio operativo e non ha alcun impiegato dedicato. Per i suesposti motivi il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 1.200,00.