Articolo 2 della Legge 19 febbraio 1957, n. 137
Articolo 1
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16 aprile 1957
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e data alla Convenzione, con annesso Protocollo finale, di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Entrata in vigore il 16 aprile 1957