Articolo 45 della Legge 11 febbraio 1963, n. 479
Articolo 44Articolo 46
Versione
2 maggio 1963
Art. 45.
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1951-52 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese
accertate per la competenza propria
dell'esercizio finanziario 1951-52
(articolo 41)......................... L. 68.224.255 -

Somme rimaste da pagare sui residui
degli esercizi precedenti(articolo 43) L. 24.768.524 -
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Residui passivi al 30 giugno 1952. L. 92.992.779 -
Entrata in vigore il 2 maggio 1963