Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 30/05/2025, n. 957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 957 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 849/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari - dr.ssa Manuela Esposito -, nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA
TRA
nato a [...] l'[...] (C.f. ), titolare Parte_1 C.F._1 dell'omonima ditta con sede in Cariati (Cs) alla Via Nazionale n. 27, elettivamente domiciliato in TI FR (Ta) alla piazza Roma n. 11, presso lo studio dell'Avv.
Caterina Argese, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, CF , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Presidente pro-tempore, con la rappresentanza e difesa dell'Avv. Marcello
Carnovale, in virtù di procura alle liti in virtù di procura generale alle liti per atto del notaio avv. Paolo Castellini di Roma Rep n. 80974 del 21.7.2015, con domicilio eletto in
Castrovillari (Cs) presso gli uffici dell'istituto;
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4.3.2019, il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 334 2018 00070206 36 000 di € 11.998,57, notificato il 22.1.2019 dall' per maggiori contributi accertati a titolo di gestione commercianti per l'anno 2013 CP_2
e richiesti in conseguenza di avviso di accertamento n. TD3010301397/2017 emesso dall'Agenzia delle Entrate, oggetto di impugnativa innanzi alla Commissione Tributaria provinciale di Cosenza.
********
Il ricorso è stato tempestivamente proposto entro il termine di quaranta giorni dalla notifica dell'avviso di addebito, ai sensi del D. Lgs. n. 46 del 1999, di cui si lamenta la violazione dell'art. 24 da parte dell' . CP_2
è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice".
Il potere di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali è inibito allorché l'atto presupposto
(verbale di accertamento/ispettivo) sia impugnato dinanzi all'autorità giudiziaria. In caso di proposizione dell'azione di accertamento negativo delle pretese contributive iscrivibili a ruolo, si determina una stasi nel procedimento amministrativo di formazione del ruolo, ovvero una temporanea carenza del potere-dovere della P.A. di agire in via esecutiva.
Coerentemente, l'art. 25, comma 1, Lett. B) collega il decorso dei termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo all'avvenuta pronuncia del provvedimento giurisdizionale definitivo (“i contributi o premi dovuti dagli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi,
a pena di decadenza: b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo”).
Il citato art. 24 non distingue affatto tra accertamento eseguito dall'Istituto previdenziale ed accertamento operato da altra pubblica amministrazione. Secondo il consolidato insegnamento del giudice di legittimità, “l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali è subordinata, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D. Lgs. n. 46 del 1999, all'emissione di un provvedimento esecutivo del giudice ove l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, senza distinguere se esso sia eseguito dall'ente previdenziale ovvero da altro ufficio pubblico e senza richiedere la conoscenza, da parte dell'ente creditore, dell'impugnazione proposta. (Nella specie, la S.C., confermando la pronuncia di merito, ha escluso la correttezza dell'iscrizione a ruolo effettuata dall sulla base di un verbale di accertamento dell non esecutivo, in CP_3 CP_2
quanto impugnato in un giudizio ancora pendente nei confronti del solo ente accertatore)"
(Cass. n. 4032/2016; Cass. n. 12333/2015). Con specifico riferimento all'impugnazione del verbale dell'Agenzia delle Entrate, la giurisprudenza ha statuito che “in tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, l'art. 24, comma 3, del D. Lgs. 26 febbraio 1999,
n. 46, che prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia il provvedimento esecutivo del giudice, qualora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l'Agenzia delle entrate, né è necessario, ai fini della non iscrivibilità a ruolo, che, in quest'ultima ipotesi,
l' sia messo a conoscenza dell'impugnazione dell'accertamento innanzi al giudice CP_2
tributario" (Cass. Sez. L, Sent. n. 8379 del 09/04/2014).
Alla luce del chiaro e coerente orientamento della Suprema Corte, che consente di saldare insieme la duplice esigenza di scongiurare, da un lato, contrasti di giudicati e di evitare, dall'altro, inutili duplicazioni di attività processuali, deve ritenersi pertanto inibito all' , CP_2
nella situazione in esame, di emettere avvisi di addebito per pretesi recuperi contributivi sino all'intervenuta definitività del giudizio relativo all'accertamento della legittimità del verbale di accertamento dell'Agenzia delle Entrate.
Si rileva tuttavia che il giudice dell'opposizione che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. Cass., n. 14149/2012), con la conseguenza che gli eventuali vizi formali dell'avviso di addebito (o della cartella esattoriale) comportano soltanto l'impossibilità, per l'Istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fanno decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito (cfr. Cass. 19/1/2015, n. 774; Cass. 26/11/2011, n.
26395).
Sul merito si osserva che la pretesa contributiva trae origine da verbale di accertamento dell'Agenzia delle Entrate che ha quantificato il maggior reddito di impresa e calcolato i contributi previdenziali conseguentemente dovuti.
L'opposizione all'avviso di addebito dà luogo a un giudizio ordinario di cognizione su diritti e obblighi inerenti al rapporto contributivo, cosicché l'accertamento deve essere compiuto secondo le ordinarie regole in materia di onere della prova;
ex art. 2697 cod. civ. grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (cfr. Cass. civ., n. 5763/02 e Cass. civ., n. 23600/09). Secondo il consolidato insegnamento del giudice di legittimità, “nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa CP_2 contributiva” (Cass. Sez. L, Sent. n. 14965 del 06/09/2012; Cass. Sez. L, Sent. n. 22862 del
10/11/2010).
L' è pertanto tenuto a provare l'effettività del maggior reddito che si assume percepito CP_2
da parte ricorrente. Nel caso di specie difetta la prova del maggior reddito prodotto, avendo
CP_ l' omesso di produrre non solo il verbale di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, quale atto-presupposto della pretesa contributiva, ma soprattutto i documenti contabili attestanti il maggior reddito dell'anno in contesa. L'istituto resistente non ha prodotto documentazione idonea a dimostrare il reddito sul quale applicare la maggiore contribuzione. È pertanto impossibile effettuare accertamenti in ordine alla veridicità e fondatezza dei fatti menzionati nel verbale dell'amministrazione finanziaria (che comunque, in questa sede, non risulta prodotto).
Peraltro i modelli UNICO relativi all'anno 2013, sia nella versione originaria che in quella integrativa, non recano alcuna compilazione del quadro RR, destinato alla determinazione dei contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alle gestioni autonome.
La mancata compilazione di detto quadro — unitamente all'assenza di indicazioni riferibili a compensi o redditi connessi a prestazioni personali d'opera — esclude la sussistenza di indicatori documentali o dichiarativi che possano fondare una presunzione di esercizio abituale e personale di attività commerciale, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità ai fini dell'iscrizione obbligatoria alla Gestione commercianti (ex multis, Cass. n.
25045/2019).
Ne consegue che l'onere probatorio gravante sull' non può ritenersi assolto, né in CP_2 relazione alla titolarità formale di un'attività imprenditoriale né in relazione alla sua effettiva prosecuzione nell'anno oggetto di contribuzione.
Da tale carenza probatoria discende l'annullamento dell'avviso di addebito oggetto di causa.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Manuela Esposito, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione di merito di parte ricorrente e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito oggetto di opposizione n. 334 2018 00070206 36 000;
- condanna la parte resistente alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi €. 1.500,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso spese forfettario del 15% ed accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Castrovillari, 30.5.2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Manuela Esposito Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Nilo Rizzo – Funzionario addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.