Sentenza 24 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/07/2001, n. 10071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10071 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2001 |
Testo completo
O L 4 L 7 O B 1 E /2 1 1007 1 /01 N E 9 O 9 C -1 PUBBLICA ITALIANA W A 1 A P -1 N I 1 D 2 W O E ITALIANO D C I 0 3 O J LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Risarcimento danni SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 18791/98 Dott. Vittorio DUVA Presidente Dott. Ernesto LUPO Consigliere - Rel. Consigliere Cron. 22675 Dott. Ennio MALZONE Consigliere Rep. Dott. Mario FINOCCHIARO - Consigliere Ud. 21/02/01 Dott. Donato CALABRESE ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: US ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo procuratore speciale sig. Marco PELLICCIARI, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE GIULIO CESARE 137, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO PRUNAS, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
D'ZO IN, RO RU;
intimati - pace di avversO la sentenza n. 27/98 del Giudice di 2001 NOCERA INFERIORE, emessa il 12/01/98 e depositata il 362 14/01/98 (R.G. 1805/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/02/01 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito l'Avvocato Francesco PRUNAS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 3 - 7 ottobre 1996 D'NZ Vin- cenzo conveniva davanti al giudice di pace di Nocera Inferiore BR ID e l'GU Ass.ni spa, rispet- tivamente proprietario conducente e assicuratore del- le Fiat panda tg. NA-R42794, per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni riportati nel sinistro automobilistico verificatosi in Napoli il 2.3.94 e quantificati in L.
1.500.000. Assumeva l'attore che, mentre era alla guida della sua autovettura Seat Ibiza tg. MI-99539Y, era stato in- vestito frontalmente dall'autovettura del convenuto che procedeva contromano. Il convenuto BR ID, costituitosi in giudi- zio, chiedeva il rigetto della domanda attrice asseren- do che precedentemente alla instaurazione del presente giudizio il danno era stato risarcito all'attore dalla sua compagnia di assicurazione, producendo al riguardo 2 l'atto di transazione e la relativa quietanza. L'attore dichiarava di disconoscere la firma di sottoscrizione dell'atto di transazione e il convenuto di volersene avvalere. All'udienza dell'1.12.97 il procuratore dell'attore dichiarava che il suo assistito aveva ricevuto quanto richiesto con l'atto introduttivo di giudizio e chiede- va la condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite. Il giudice di pace con sentenza del 12.1.98 dichia- rava cessata la materia del contendere e condannava i convenuti in solido a rivalere l'attore delle spese di lite liquidate in sentenza. Per la cassazione della decisione ricorre l'GU Ass.ni spa esponendo tre motivi. Nessuno degli intimati si è costituito in questo grado di giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si deduce che il giudice di pace ha apoditticamente ritenuta apocrifa la firma apposta sotto l'atto di transazione, perché non ha spiegato l'iter logico seguito per giungere a tale decisione. Il motivo è infondato, perché è spiegato in moti- vazione che tale giudizio consegue alla comparazione 3 della firma a nome dell'attore in calce all'atto di transazione e quella propria di costui in calce alla procura ad litem, all'atto di notorietà prodotto in giudizio e alla sua patente di guida. Con il secondo motivo si censura per violazione de- gli artt. 1188 e 1189 c.c. la declaratoria di cessazio- ne della materia del contendere, assumendosi che la do- manda attrice doveva essere dichiarata infondata, per essere stato estinto il relativo diritto ante causam con la transazione della lite e la liquidazione del darno ovvero, atteso che la liquidazione del danno era stata fatta nelle mani del precedente procuratore del- l'attore, si sarebbe dovuto ritenere che costui comun- que ne aveva tratto beneficio (art.1188 c.c.) ovvero che il pagamento era stato fatto in buona fede dal de- bitore (art. 1189 c/c.) e quindi ritenere lo stesso li- berato dalla relativa obbligazione. La censura non è aderente alla realtà processuale, perché non essendo stato provato che l'attore ha rice- vuto il pagamento della somma quietanzata anteriormente all'instaurazione del presente giudizio, risulta che il giudice di pace ha ritenuto che la dichiarazione del difensore dell'attore, secondo cui il suo cliente aveva ricevuto quanto richiesto con la citazione, andava in- tesa nel senso che il credito dell'attore era stato 4 soddisfatto nelle more del presente giudizio. Conseguentemente, nemmeno trova fondamento la cen- sura (terzo motivo) sulla statuizione sulle spese pro- cessuali, basata sul presupposto che la causa era stata introdotta dopo che l'attore era stato indennizzato. Per le ragioni suesposte devesi ritenere che la de- cisione impugnata rispetta i limiti del giudizio di equità. La mancata costituzione degli intimati esonera dal- l'obbligo della statuizione sulle spese del giudizio di cassazione. O L L O
P.Q.M.
B E M , 1 N Rigetta il ricorso;
nulla sulle spese del giudizio 9 O I 9 Z ) 1 A - E R 1 T C 1 di cassazione. S - I A 1 G P 2 E I R D A Così deciso in Roma addì 21.2.2001 D E E C A PRESID I D D CONSIGLIERE EST. E T IL N Vitorio riva E IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria oggi, fi 24 LUG 2001 CAIL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista 4 5 0 5