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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/07/2025, n. 3402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3402 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19181/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il LE, nella persona del Giudice dott. Andrea Natale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 19181/2024 promossa da:
, nata il [...] a [...], Argentina, residente in [...]Parte_1
Bonifacini 3887, Santos Lugares, Buenos Aires, Argentina rappresentata e difesa, dall'Avv. SANVITALE SIMONA, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.
Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza iure sanguinis
Conclusioni parte attrice:
« Voglia l'Ill.mo LE adito, contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso:
- riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis della ricorrente;
- per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_1 competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana della ricorrente indicata, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare competente.
- Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge ».
Parte convenuta non costituita e non comparsa in giudizio.
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
1. Oggetto del processo è la domanda di accertamento dei ricorrenti del diritto a vedere riconosciuta la cittadinanza italiana jure sanguinis. All'uopo i ricorrenti hanno allegato i fatti costitutivi del diritto e prodotto documentazione – apostillata e debitamente tradotta – tesa a dimostrare la discendenza dei ricorrenti da un avo cittadino italiano.
2. Il ricorso è stato notificato all'amministrazione resistente, che non si è costituita.
3. Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
4. All'udienza del 12 giugno 2025, la Difesa ha insistito nell'accoglimento, richiamandosi alle argomentazioni in atti. La causa è stata pertanto trattenuta in decisione.
Sull'interesse ad agire
1. Con riferimento all'interesse ad agire, si osserva che – stando alla domanda – la trasmissione della cittadinanza passa anche per linea femminile (con trasmissione determinatasi in epoca pre- costituzionale). Ciò posto è noto l'orientamento dei consolati generali d'Italia che ritengono che
«hanno diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana per via amministrativa i figli di donna italiana, soltanto se nati a partire dall'1.1.1948 e i loro discendenti». Sussiste, pertanto, l'interesse della ricorrente ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato che - essendo il passaggio generazionale per linea femminile avvenuto in epoca precostituzionale –
l'amministrazione non riconosce in via amministrativa il diritto al riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis. A fronte di tale posizione dell'Amministrazione si rende dunque necessario l'accertamento del diritto in sede giurisdizionale (anche alla luce di quanto si dirà in merito alla sentenza della Corte costituzionale n. 30/1983 e dei suoi effetti nel tempo, secondo l'interpretazione data sul punto da Cass. Sez. Un. n. 4466/2009).
2. Ne discende l'interesse dei ricorrenti ad agire in sede giudiziaria.
Sulla competenza per territorio
1. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che quest'ultima ha competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana" ex art. 3, co. 2,
d.l. n. 13/2017.
2 2. In ordine alla competenza territoriale del LE di Torino, l'art. 4, co. 5, d.l. n.
13/2017dispone che «Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
3. Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che l'avo italiano era nato a [...] (ora provincia di Alessandria), che ricade nella giurisdizione del Distretto di
Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il LE Civile di Torino,
Sezione specializzata in materia di immigrazione.
Sul riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis (in generale)
1. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi
è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”.
2. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
3. Come si vedrà trattando della situazione concreta della ricorrente, nel caso in esame, la trasmissione della cittadinanza è passata anche per linea femminile. Ciò posto, occorre considerare – sebbene le leggi dell'epoca (segnatamente l'art. 1 e l'art. 10 della legge n.
555/1912) non prevedessero la possibilità per le donne di trasmettere la cittadinanza ai propri discendenti – il dato non è di ostacolo all'accoglimento del ricorso. Occorre infatti considerare
3 l'intervento di due sentenze della Corte costituzionale e di una della Corte di cassazione a Sezioni unite.
3.1. Con sentenza n. 87 del 1975, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, terzo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555 per violazione degli artt. 3 e 29 Cost. – «nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna» nel caso in cui la perdita della cittadinanza sia riferita alla donna che si mariti con uno straniero;
ciò in ragione del fatto che tale disposizione creava «un'ingiustificata e non razionale disparita' di trattamento fra i due coniugi (…) e, inoltre, un'ingiustificata disparita' di trattamento fra le stesse donne italiane sposate a stranieri, facendo dipendere la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera che preveda l'acquisto della cittadinanza del marito da parte della moglie».
3.2. Con sentenza n. 30 del 1983, la Corte costituzionale ha poi dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555 «nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina».
3.3. Con riferimento agli effetti nel tempo di tali sentenze della Corte costituzionale, occorre poi dare conto del principio di diritto – condiviso dal LE (e oramai consolidato come diritto vivente) – secondo cui «per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status"di cittadino, che ha natura permanente ed
4 imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria». [Sez. U, Sentenza n. 4466 del
25/02/2009, Rv. 606994 – 01].
4. Di conseguenza e in linea di estrema sintesi, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
5. Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può pertanto chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue, purché documenti la discendenza e l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza da parte degli ascendenti.
4. Sul riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis: il caso dei ricorrenti
Nel presente giudizio i ricorrenti reclamano il riconoscimento del diritto alla cittadinanza italiana deducendo di essere discendenti di cittadini italiani, in conseguenza dell'emigrazione di un avo italiano, mai naturalizzatosi cittadino argentino. La prova della discendenza dei ricorrenti dall'avo italiano si fonda su certificati depositati in allegato al ricorso [doc. 1-11, in allegato al ricorso].
Tutti i certificati di seguito menzionati risultano regolarmente apostillati e tradotti.
Ciò premesso, si può ripercorrere la catena che dall'avo italiano giunge sino agli odierni ricorrenti. Dai documenti allegati al ricorso (come detto, apostillati e debitamente tradotti), risulta infatti che:
5 1. L'avo italiano emigrato è da identificarsi in Persona_1 nato il [...] a [...] (attuale provincia di Alessandria) (doc. 1);
2. In data 13.10.1937, il signor è deceduto in Argentina (doc. 4) Persona_1 ed è attestato che egli non si sia mai naturalizzato, non avendo acquistato la cittadinanza argentina;
egli pertanto non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana (doc. 2 certificato negativo di naturalizzazione, in cui è indicato anche il nominativo di . Persona_2
3. Mentre era in vita, il sig. ha sposato la sig.ra Persona_1 CP_2
(doc. 3), generando poi una figlia, la sig.ra nata
[...] Parte_2 in Argentina il 28.11.1910 (doc. 5);
4. ha poi sposato in data 27.7.1940 il sig. (doc. Parte_2 Persona_3
6), e dalla loro unione nacque in Argentina, in data 05/11/1945, il Sig.
[...]
(doc. 7) [si tratta del passaggio di trasmissione della cittadinanza Parte_3 avvenuto per linea femminile prima dell'entrata in vigore della Costituzione repubblicana];
5. ha poi sposato (doc. 8), e dalla loro Parte_3 Persona_4 unione ivi nasceva, in data 11/09/1976, la Sig.ra (doc. 9); Persona_5
6. ha poi sposato, in data 28/01/2000, il Sig. Persona_5 Persona_6
(doc. 10), e dalla loro unione è nata:
[...]
7. l'odierna ricorrente , nata il [...] a [...], Parte_1
Argentina (doc.11).
**-***-**
Da quanto sopra discende che la domanda è fondata. I documenti sopra enumerati dimostrano che l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
Né la linea di trasmissione della cittadinanza può dirsi interrotta con riferimento ai rami della famiglia interessati da una trasmissione della cittadinanza per linea femminile [in conseguenza delle sentenze della Corte costituzionale nn. 30 del 1983 e n. 87 del 1975, sopra citate].
**-***-**
6 Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite (peraltro in assenza di domanda dei ricorrenti alla condanna di parte resistente al pagamento delle spese), considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il LE, in composizione monocratica:
RICONOSCE lo status di cittadini italiani iure sanguinis a
, nata il [...] a [...], Argentina Parte_1
ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti;
COMPENSA le spese.
Si comunichi alle parti.
Torino, 12/06/2025
Il Giudice
Andrea Natale
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il LE, nella persona del Giudice dott. Andrea Natale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 19181/2024 promossa da:
, nata il [...] a [...], Argentina, residente in [...]Parte_1
Bonifacini 3887, Santos Lugares, Buenos Aires, Argentina rappresentata e difesa, dall'Avv. SANVITALE SIMONA, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.
Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza iure sanguinis
Conclusioni parte attrice:
« Voglia l'Ill.mo LE adito, contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso:
- riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis della ricorrente;
- per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_1 competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana della ricorrente indicata, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare competente.
- Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge ».
Parte convenuta non costituita e non comparsa in giudizio.
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
1. Oggetto del processo è la domanda di accertamento dei ricorrenti del diritto a vedere riconosciuta la cittadinanza italiana jure sanguinis. All'uopo i ricorrenti hanno allegato i fatti costitutivi del diritto e prodotto documentazione – apostillata e debitamente tradotta – tesa a dimostrare la discendenza dei ricorrenti da un avo cittadino italiano.
2. Il ricorso è stato notificato all'amministrazione resistente, che non si è costituita.
3. Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
4. All'udienza del 12 giugno 2025, la Difesa ha insistito nell'accoglimento, richiamandosi alle argomentazioni in atti. La causa è stata pertanto trattenuta in decisione.
Sull'interesse ad agire
1. Con riferimento all'interesse ad agire, si osserva che – stando alla domanda – la trasmissione della cittadinanza passa anche per linea femminile (con trasmissione determinatasi in epoca pre- costituzionale). Ciò posto è noto l'orientamento dei consolati generali d'Italia che ritengono che
«hanno diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana per via amministrativa i figli di donna italiana, soltanto se nati a partire dall'1.1.1948 e i loro discendenti». Sussiste, pertanto, l'interesse della ricorrente ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato che - essendo il passaggio generazionale per linea femminile avvenuto in epoca precostituzionale –
l'amministrazione non riconosce in via amministrativa il diritto al riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis. A fronte di tale posizione dell'Amministrazione si rende dunque necessario l'accertamento del diritto in sede giurisdizionale (anche alla luce di quanto si dirà in merito alla sentenza della Corte costituzionale n. 30/1983 e dei suoi effetti nel tempo, secondo l'interpretazione data sul punto da Cass. Sez. Un. n. 4466/2009).
2. Ne discende l'interesse dei ricorrenti ad agire in sede giudiziaria.
Sulla competenza per territorio
1. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che quest'ultima ha competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana" ex art. 3, co. 2,
d.l. n. 13/2017.
2 2. In ordine alla competenza territoriale del LE di Torino, l'art. 4, co. 5, d.l. n.
13/2017dispone che «Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
3. Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che l'avo italiano era nato a [...] (ora provincia di Alessandria), che ricade nella giurisdizione del Distretto di
Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il LE Civile di Torino,
Sezione specializzata in materia di immigrazione.
Sul riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis (in generale)
1. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi
è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”.
2. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
3. Come si vedrà trattando della situazione concreta della ricorrente, nel caso in esame, la trasmissione della cittadinanza è passata anche per linea femminile. Ciò posto, occorre considerare – sebbene le leggi dell'epoca (segnatamente l'art. 1 e l'art. 10 della legge n.
555/1912) non prevedessero la possibilità per le donne di trasmettere la cittadinanza ai propri discendenti – il dato non è di ostacolo all'accoglimento del ricorso. Occorre infatti considerare
3 l'intervento di due sentenze della Corte costituzionale e di una della Corte di cassazione a Sezioni unite.
3.1. Con sentenza n. 87 del 1975, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, terzo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555 per violazione degli artt. 3 e 29 Cost. – «nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna» nel caso in cui la perdita della cittadinanza sia riferita alla donna che si mariti con uno straniero;
ciò in ragione del fatto che tale disposizione creava «un'ingiustificata e non razionale disparita' di trattamento fra i due coniugi (…) e, inoltre, un'ingiustificata disparita' di trattamento fra le stesse donne italiane sposate a stranieri, facendo dipendere la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera che preveda l'acquisto della cittadinanza del marito da parte della moglie».
3.2. Con sentenza n. 30 del 1983, la Corte costituzionale ha poi dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555 «nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina».
3.3. Con riferimento agli effetti nel tempo di tali sentenze della Corte costituzionale, occorre poi dare conto del principio di diritto – condiviso dal LE (e oramai consolidato come diritto vivente) – secondo cui «per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status"di cittadino, che ha natura permanente ed
4 imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria». [Sez. U, Sentenza n. 4466 del
25/02/2009, Rv. 606994 – 01].
4. Di conseguenza e in linea di estrema sintesi, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
5. Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può pertanto chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue, purché documenti la discendenza e l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza da parte degli ascendenti.
4. Sul riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis: il caso dei ricorrenti
Nel presente giudizio i ricorrenti reclamano il riconoscimento del diritto alla cittadinanza italiana deducendo di essere discendenti di cittadini italiani, in conseguenza dell'emigrazione di un avo italiano, mai naturalizzatosi cittadino argentino. La prova della discendenza dei ricorrenti dall'avo italiano si fonda su certificati depositati in allegato al ricorso [doc. 1-11, in allegato al ricorso].
Tutti i certificati di seguito menzionati risultano regolarmente apostillati e tradotti.
Ciò premesso, si può ripercorrere la catena che dall'avo italiano giunge sino agli odierni ricorrenti. Dai documenti allegati al ricorso (come detto, apostillati e debitamente tradotti), risulta infatti che:
5 1. L'avo italiano emigrato è da identificarsi in Persona_1 nato il [...] a [...] (attuale provincia di Alessandria) (doc. 1);
2. In data 13.10.1937, il signor è deceduto in Argentina (doc. 4) Persona_1 ed è attestato che egli non si sia mai naturalizzato, non avendo acquistato la cittadinanza argentina;
egli pertanto non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana (doc. 2 certificato negativo di naturalizzazione, in cui è indicato anche il nominativo di . Persona_2
3. Mentre era in vita, il sig. ha sposato la sig.ra Persona_1 CP_2
(doc. 3), generando poi una figlia, la sig.ra nata
[...] Parte_2 in Argentina il 28.11.1910 (doc. 5);
4. ha poi sposato in data 27.7.1940 il sig. (doc. Parte_2 Persona_3
6), e dalla loro unione nacque in Argentina, in data 05/11/1945, il Sig.
[...]
(doc. 7) [si tratta del passaggio di trasmissione della cittadinanza Parte_3 avvenuto per linea femminile prima dell'entrata in vigore della Costituzione repubblicana];
5. ha poi sposato (doc. 8), e dalla loro Parte_3 Persona_4 unione ivi nasceva, in data 11/09/1976, la Sig.ra (doc. 9); Persona_5
6. ha poi sposato, in data 28/01/2000, il Sig. Persona_5 Persona_6
(doc. 10), e dalla loro unione è nata:
[...]
7. l'odierna ricorrente , nata il [...] a [...], Parte_1
Argentina (doc.11).
**-***-**
Da quanto sopra discende che la domanda è fondata. I documenti sopra enumerati dimostrano che l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
Né la linea di trasmissione della cittadinanza può dirsi interrotta con riferimento ai rami della famiglia interessati da una trasmissione della cittadinanza per linea femminile [in conseguenza delle sentenze della Corte costituzionale nn. 30 del 1983 e n. 87 del 1975, sopra citate].
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6 Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite (peraltro in assenza di domanda dei ricorrenti alla condanna di parte resistente al pagamento delle spese), considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il LE, in composizione monocratica:
RICONOSCE lo status di cittadini italiani iure sanguinis a
, nata il [...] a [...], Argentina Parte_1
ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti;
COMPENSA le spese.
Si comunichi alle parti.
Torino, 12/06/2025
Il Giudice
Andrea Natale
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