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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 19/03/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA Sezione lavoro In nome del Popolo italiano La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. ssa Ginevra Chinè Consigliere rel.
3 Dott. ssa Maria Antonietta Consigliere SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 938/2022 R.G.L. e vertente
TRA
, in persona del Presidente e legale Parte_1 rappresentante pro-tempore - rappresentato e dall'Avv. Rita Pisanu;
appellante e
, rappresentata e difesa dall'avv. Immacolata Roberta Curinga; CP_1
appellata
CONCLUSIONI Come da scritti difensivi e verbali di causa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 13/04/2017 adiva il Tribunale di Locri e CP_1 conveniva in giudizio l' per ivi sentire dichiarare l'illegittimità del CP_2 provvedimento di ricalcolo della pensione di cui era titolare (PM n. 09375810) per il periodo dal 01/06/2010 al 31/07/2015, e della trattenuta effettuata dall'Ente dell'importo di euro 4.045,46 con conseguente condanna alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute oltre interessi e rivalutazione monetaria;
il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario. A sostegno del ricorso eccepiva l'illegittimità e la tardività del recupero. Si costituiva in giudizio l' contestando la fondatezza della domanda e CP_2 chiedendone il rigetto. Con la sentenza impugnata, il ricorso è stato accolto ritenendo il recupero tardivo sulla base della seguente motivazione: < l'illegittimità del provvedimento di ricalcolo della pensione in conformità a quanto disposto dall'art. 13, comma 2, Legge 412/91 ed il debito è interamente irripetibile poiché la notifica è avvenuta tardivamente ossia oltre l'anno successivo a quello in cui si è avuta conoscenza del reddito da parte dell' Orbene dalla documentazione in CP_2 atti emerge che con comunicazioni del 12/04/2011 e del 09/11/2013 (ovvero il periodo oggetto di causa) l'ente aveva proceduto, negli anni, al ricalcolo del trattamento pensionistico erogato alla ricorrente. Risultano altresì prodotti (e regolarmente presentati) le dichiarazioni dei redditi per gli anni oggetto di causa. Dunque dalle allegazioni si evince che la comunicazione (del 02/07/2015) con cui è stato notificato a parte ricorrente l'indebito scaturito dalla ricostituzione della pensione, non rispetta il periodo annuale di decadenza. Pertanto, se il pensionato non ha agito con dolo non è tenuto alla restituzione delle somme non dovute, sempre che queste non gli siano state richieste nell'arco di tempo massimo che l'ente erogatore si riserva per effettuare le verifiche contabili. Il comma 2 dell'art 13 della legge n. 412/91 dispone che l' debba procedere annualmente Pt_1
“alla verifica delle situazione reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e, provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza. Alla luce di siffatte considerazioni, e preso atto che non vi è prova di alcun comportamento doloso del ricorrente nella presunta indebita prestazione, così come ribadito dalla Cass. 482/2017 la domanda è meritevole d'accoglimento>> Avverso la sentenza propone appello l' rilevando che il recupero per le CP_2 annualità 2010 e 2011 era stato ritenuto illegittimo perché somme prescritte e lo stesso aveva chiesto, già con la costituzione in primo grado, la cessata materia ed il giudice ha ignorato detta eccezione. Per le restanti annualità ha contestato la decisione rilevando che la giurisprudenza ha interpretato, nel seguente modo, la decadenza << di cui all'art. 13 comma 2 L. 412 del 1991 secondo cui “L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei CP_2 pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza” precisa che “la stessa non può operare in assenza di corrette dichiarazioni del titolare della prestazione>> deducendo che, ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 2, della L.412/1991, non si richiede l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell' di attribuzione del bene della vita oggetto di recupero, ma rileva Pt_1 semplicemente il controllo delle date in cui la comunicazione della parte sui redditi è avvenuta e la tempestività della richiesta dell' rispetto ad essa. Pt_1
Sulla base di tali motivi, l' ha chiesto la parziale cessata materia e per il rigetto CP_2 del ricorso di primo grado. Si è costituto l'appellato, chiedendo il rigetto dell'appello. Sono state depositate note nel termine del 18/3/2025, fissato con decreto presidenziale ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio tenutasi in esito all'udienza cartolare.
Motivi della decisione L'appello è parzialmente fondato. Va preso atto dell'annullamento del recupero per gli anni 2010 e 2011 su cui va dichiarata la cessata materia del contendere. Per i restanti anni l' ha inviato all'appellata la comunicazione a mezzo CP_2 raccomandata n. 630101218375 del 02.07.2015 con cui ha recuperato per il periodo dal 01/06/2010 al 31/07/2015, e l'importo di euro 4.045,46 a causa del superamento dei redditi non comunicati dall'assicurato. Ciò posto, nella specie il thema decidendum non riguarda la intrinseca ripetibilità delle somme erogate indebitamente per errore dall'istituto, e quindi l'applicazione dell'art. 52 legge 88/89, bensì unicamente l'accertamento della tempestività dell'azione di recupero, rispetto al superamento del reddito non regolarmente comunicato dal pensionato per gli anni accertati. Rispetto alla ripetibilità di tali somme (sulla cui natura indebita non vi è contestazione in mancanza di prova da parte del ricorrente del mancato superamento dei redditi), trova applicazione il principio, espresso dalla giurisprudenza, secondo cui
“… la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sè all'ambito degli errori e CP_2 quindi alla sfera della non ripetibilità indicata dalla L. n. 88 del 1989, art. 52, comma 2, (come modificato dalla L. n. 412 del 1991, art. 13, comma 1), soggiacendo invece alla regola di ripetibilità in un termine decadenziale, stabilito appunto dal citato art. 13, comma 2. 11. Ratio della disciplina è che tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona l'an o il quantum della prestazione stessa si manifesta una "fisiologica sfasatura temporale" (Corte Cost. n. 166 del 1996), data dai tempi tecnici affinchè i dati disponibili all'Istituto siano "immessi nei circuiti delle verifiche contabili" (così ancora Corte Cost. cit.). (tra le altre: Sez. L - Sentenza n. 13918 del 20/05/2021). Difatti, anche su questo punto la pronuncia prima citata ha chiarito, con argomentazioni che qui si condividono, che <All'interno di tale articolato procedimento si colloca la previsione dei comma 2 dell'art. 13 cit. secondo la quale l' "(...) provvede, CP_2 entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in za". Il termine "recupero" non può essere inteso, come ha fatto la sentenza impugnata, nel senso che entro l'anno (civile) successivo a quello in cui è pervenuta la dichiarazione reddituale l'intero importo debba essere in effetti restituito all' ma va inteso nel senso che entro tale termine CP_2
l' deve formalizzare la richiesta di r ione dell'importo ritenuto indebito e cioè deve Pt_1 iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato. In questo senso si è già pronunciata questa Corte di legittimità con la recente ordinanza n. 23031 del 2020. Una diversa interpretazione non appare coerente con l'iter procedimentalizzato che caratterizza la formazione degli atti di una pubblica amministrazione (quale è l' finendo CP_2 per affidare il prodursi dell'effetto impeditivo della decadenza ad un evento (l'effettivo recupero) che sta a valle dell'attività amministrativa e che risente inevitabilmente della condotta del soggetto obbligato. Inoltre, qualora si accedesse a tale interpretazione, si finirebbe in modo paradossale per escludere la possibilità di rateizzare la restituzione dell'indebito che è posta nell'esclusivo interesse del pensionato…”. Venendo ora all'esame dei motivi di appello, è da condividere la tesi in esso argomentata, con riferimento agli anni 2013, 2014 e 2015 secondo cui nessun termine di decadenza sarebbe decorso rispetto all'azione di recupero, essendo stata avanzata la richiesta di restituzione dell'indebito con lettera n. 630101218375 del 02.07.2015, e quindi tempestivamente. Poiché, la dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2013 avrebbe dovuto essere resa entro il 30 giugno 2014, quella del 2014 entro il 30/6/2015 il recupero per detti anni è tempestivo essendo stato comunicato nel 2015. Diversamente è tardivo per l' anno 2012 (dichiarazione entro 31/6/2013) e recupero entro l'anno successivo. Pertanto, essendo stato avviato il procedimento amministrativo per gli anni 2013, 2014 e 2015 di recupero, portandolo a conoscenza del pensionato, entro il termine fissato dall' all'art.13 secondo comma, la pretesa restitutoria avanzata dall' è
CP_2 legittima e il ricorso di primo grado va parzialmente rigettato. Per la stessa ragione il recupero per l' anno precedente 2012 va ritento tardivo. Va anche dato atto, come sopra premesso, che per gli anni 2010 e 2011 l' ha
CP_2 annullato il recupero ritenendoli prescritti e su detti anni va dichiarata la cessata materia del contendere. In conclusione il recupero per gli anni 2010 e 2011 è stato annullato d'ufficio dall' per l'anno 2012 va ritenuto tardivo con conferma parziale della sentenza,
CP_2 mentre per gli anni 2013, 2014 e 2015 va ritenuto tempestivo e legittimo per il superamento dei redditi con riforma della sentenza. Le spese di entrambi i gradi attesa la reciproca soccombenza dovuta all'accoglimento parziale dell'originario ricorso vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
la corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato il 28/12/222 dall' contro
CP_2 CP_1
avverso la sentenza n. 684 del 2022, del 22.07.2022 in accoglimento parziale
[...] dell'appello, accoglie parzialmente la domanda di primo grado come in parte motiva. Compensa le spese del doppio grado;
Reggio Calabria, 19/3/2025. il relatore il presidente Dott.ssa Ginevra Chinè Dott.ssa Marialuisa Crucitti
1 Dott. ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. ssa Ginevra Chinè Consigliere rel.
3 Dott. ssa Maria Antonietta Consigliere SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 938/2022 R.G.L. e vertente
TRA
, in persona del Presidente e legale Parte_1 rappresentante pro-tempore - rappresentato e dall'Avv. Rita Pisanu;
appellante e
, rappresentata e difesa dall'avv. Immacolata Roberta Curinga; CP_1
appellata
CONCLUSIONI Come da scritti difensivi e verbali di causa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 13/04/2017 adiva il Tribunale di Locri e CP_1 conveniva in giudizio l' per ivi sentire dichiarare l'illegittimità del CP_2 provvedimento di ricalcolo della pensione di cui era titolare (PM n. 09375810) per il periodo dal 01/06/2010 al 31/07/2015, e della trattenuta effettuata dall'Ente dell'importo di euro 4.045,46 con conseguente condanna alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute oltre interessi e rivalutazione monetaria;
il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario. A sostegno del ricorso eccepiva l'illegittimità e la tardività del recupero. Si costituiva in giudizio l' contestando la fondatezza della domanda e CP_2 chiedendone il rigetto. Con la sentenza impugnata, il ricorso è stato accolto ritenendo il recupero tardivo sulla base della seguente motivazione: < l'illegittimità del provvedimento di ricalcolo della pensione in conformità a quanto disposto dall'art. 13, comma 2, Legge 412/91 ed il debito è interamente irripetibile poiché la notifica è avvenuta tardivamente ossia oltre l'anno successivo a quello in cui si è avuta conoscenza del reddito da parte dell' Orbene dalla documentazione in CP_2 atti emerge che con comunicazioni del 12/04/2011 e del 09/11/2013 (ovvero il periodo oggetto di causa) l'ente aveva proceduto, negli anni, al ricalcolo del trattamento pensionistico erogato alla ricorrente. Risultano altresì prodotti (e regolarmente presentati) le dichiarazioni dei redditi per gli anni oggetto di causa. Dunque dalle allegazioni si evince che la comunicazione (del 02/07/2015) con cui è stato notificato a parte ricorrente l'indebito scaturito dalla ricostituzione della pensione, non rispetta il periodo annuale di decadenza. Pertanto, se il pensionato non ha agito con dolo non è tenuto alla restituzione delle somme non dovute, sempre che queste non gli siano state richieste nell'arco di tempo massimo che l'ente erogatore si riserva per effettuare le verifiche contabili. Il comma 2 dell'art 13 della legge n. 412/91 dispone che l' debba procedere annualmente Pt_1
“alla verifica delle situazione reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e, provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza. Alla luce di siffatte considerazioni, e preso atto che non vi è prova di alcun comportamento doloso del ricorrente nella presunta indebita prestazione, così come ribadito dalla Cass. 482/2017 la domanda è meritevole d'accoglimento>> Avverso la sentenza propone appello l' rilevando che il recupero per le CP_2 annualità 2010 e 2011 era stato ritenuto illegittimo perché somme prescritte e lo stesso aveva chiesto, già con la costituzione in primo grado, la cessata materia ed il giudice ha ignorato detta eccezione. Per le restanti annualità ha contestato la decisione rilevando che la giurisprudenza ha interpretato, nel seguente modo, la decadenza << di cui all'art. 13 comma 2 L. 412 del 1991 secondo cui “L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei CP_2 pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza” precisa che “la stessa non può operare in assenza di corrette dichiarazioni del titolare della prestazione>> deducendo che, ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 2, della L.412/1991, non si richiede l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell' di attribuzione del bene della vita oggetto di recupero, ma rileva Pt_1 semplicemente il controllo delle date in cui la comunicazione della parte sui redditi è avvenuta e la tempestività della richiesta dell' rispetto ad essa. Pt_1
Sulla base di tali motivi, l' ha chiesto la parziale cessata materia e per il rigetto CP_2 del ricorso di primo grado. Si è costituto l'appellato, chiedendo il rigetto dell'appello. Sono state depositate note nel termine del 18/3/2025, fissato con decreto presidenziale ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio tenutasi in esito all'udienza cartolare.
Motivi della decisione L'appello è parzialmente fondato. Va preso atto dell'annullamento del recupero per gli anni 2010 e 2011 su cui va dichiarata la cessata materia del contendere. Per i restanti anni l' ha inviato all'appellata la comunicazione a mezzo CP_2 raccomandata n. 630101218375 del 02.07.2015 con cui ha recuperato per il periodo dal 01/06/2010 al 31/07/2015, e l'importo di euro 4.045,46 a causa del superamento dei redditi non comunicati dall'assicurato. Ciò posto, nella specie il thema decidendum non riguarda la intrinseca ripetibilità delle somme erogate indebitamente per errore dall'istituto, e quindi l'applicazione dell'art. 52 legge 88/89, bensì unicamente l'accertamento della tempestività dell'azione di recupero, rispetto al superamento del reddito non regolarmente comunicato dal pensionato per gli anni accertati. Rispetto alla ripetibilità di tali somme (sulla cui natura indebita non vi è contestazione in mancanza di prova da parte del ricorrente del mancato superamento dei redditi), trova applicazione il principio, espresso dalla giurisprudenza, secondo cui
“… la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sè all'ambito degli errori e CP_2 quindi alla sfera della non ripetibilità indicata dalla L. n. 88 del 1989, art. 52, comma 2, (come modificato dalla L. n. 412 del 1991, art. 13, comma 1), soggiacendo invece alla regola di ripetibilità in un termine decadenziale, stabilito appunto dal citato art. 13, comma 2. 11. Ratio della disciplina è che tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona l'an o il quantum della prestazione stessa si manifesta una "fisiologica sfasatura temporale" (Corte Cost. n. 166 del 1996), data dai tempi tecnici affinchè i dati disponibili all'Istituto siano "immessi nei circuiti delle verifiche contabili" (così ancora Corte Cost. cit.). (tra le altre: Sez. L - Sentenza n. 13918 del 20/05/2021). Difatti, anche su questo punto la pronuncia prima citata ha chiarito, con argomentazioni che qui si condividono, che <All'interno di tale articolato procedimento si colloca la previsione dei comma 2 dell'art. 13 cit. secondo la quale l' "(...) provvede, CP_2 entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in za". Il termine "recupero" non può essere inteso, come ha fatto la sentenza impugnata, nel senso che entro l'anno (civile) successivo a quello in cui è pervenuta la dichiarazione reddituale l'intero importo debba essere in effetti restituito all' ma va inteso nel senso che entro tale termine CP_2
l' deve formalizzare la richiesta di r ione dell'importo ritenuto indebito e cioè deve Pt_1 iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato. In questo senso si è già pronunciata questa Corte di legittimità con la recente ordinanza n. 23031 del 2020. Una diversa interpretazione non appare coerente con l'iter procedimentalizzato che caratterizza la formazione degli atti di una pubblica amministrazione (quale è l' finendo CP_2 per affidare il prodursi dell'effetto impeditivo della decadenza ad un evento (l'effettivo recupero) che sta a valle dell'attività amministrativa e che risente inevitabilmente della condotta del soggetto obbligato. Inoltre, qualora si accedesse a tale interpretazione, si finirebbe in modo paradossale per escludere la possibilità di rateizzare la restituzione dell'indebito che è posta nell'esclusivo interesse del pensionato…”. Venendo ora all'esame dei motivi di appello, è da condividere la tesi in esso argomentata, con riferimento agli anni 2013, 2014 e 2015 secondo cui nessun termine di decadenza sarebbe decorso rispetto all'azione di recupero, essendo stata avanzata la richiesta di restituzione dell'indebito con lettera n. 630101218375 del 02.07.2015, e quindi tempestivamente. Poiché, la dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2013 avrebbe dovuto essere resa entro il 30 giugno 2014, quella del 2014 entro il 30/6/2015 il recupero per detti anni è tempestivo essendo stato comunicato nel 2015. Diversamente è tardivo per l' anno 2012 (dichiarazione entro 31/6/2013) e recupero entro l'anno successivo. Pertanto, essendo stato avviato il procedimento amministrativo per gli anni 2013, 2014 e 2015 di recupero, portandolo a conoscenza del pensionato, entro il termine fissato dall' all'art.13 secondo comma, la pretesa restitutoria avanzata dall' è
CP_2 legittima e il ricorso di primo grado va parzialmente rigettato. Per la stessa ragione il recupero per l' anno precedente 2012 va ritento tardivo. Va anche dato atto, come sopra premesso, che per gli anni 2010 e 2011 l' ha
CP_2 annullato il recupero ritenendoli prescritti e su detti anni va dichiarata la cessata materia del contendere. In conclusione il recupero per gli anni 2010 e 2011 è stato annullato d'ufficio dall' per l'anno 2012 va ritenuto tardivo con conferma parziale della sentenza,
CP_2 mentre per gli anni 2013, 2014 e 2015 va ritenuto tempestivo e legittimo per il superamento dei redditi con riforma della sentenza. Le spese di entrambi i gradi attesa la reciproca soccombenza dovuta all'accoglimento parziale dell'originario ricorso vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
la corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato il 28/12/222 dall' contro
CP_2 CP_1
avverso la sentenza n. 684 del 2022, del 22.07.2022 in accoglimento parziale
[...] dell'appello, accoglie parzialmente la domanda di primo grado come in parte motiva. Compensa le spese del doppio grado;
Reggio Calabria, 19/3/2025. il relatore il presidente Dott.ssa Ginevra Chinè Dott.ssa Marialuisa Crucitti