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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 03/11/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1497/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. OL Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 1497/2025, per la disciplina dei rapporti tra genitori non uniti in matrimonio e figli, promosso da:
(C.F. , nata ad [...], l'[...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
OL CA
- ricorrente -
contro
(C.F. ), nato ad [...], il Controparte_1 C.F._2
17.11.1987, con gli Avv.ti Riccardo Vaccaro e Nicole Plettner
- resistente -
Intervento del Pubblico Ministero in data 21.8.2025.
Conclusioni congiunte delle parti: “a) Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore Per_1
ad entrambi i genitori, con collocazione principale e prevalente nonché con residenza
[...]
anagrafica del medesimo presso l'abitazione della madre;
b) Disporre le seguenti modalità di visita
1 del padre compatibilmente con gli impegni di lavoro di entrambi i genitori: - il signor
[...]
potrà far visita al figlio e tenerlo con sé in due pomeriggi infrasettimanali il Controparte_1
lunedì e il mercoledì (salvo diversi accordi tra le parti da comunicarsi con almeno una giornata di anticipo) dalle ore 16.30 (orario di uscita da scuola) fino alla mattina successiva con obbligo di riaccompagnamento a scuola e in weekend alternati, dal venerdì alle ore 18:00 alla domenica alle ore 21:00; ulteriori periodi di visita potranno essere concordati tra i genitori nel rispetto degli impegni di studio, di sport, di socialità nonché nel rispetto della volontà del figlio minore, e sempre compatibilmente agli impegni lavorativi dei genitori;
- ll figlio minore trascorrerà le principali festività di calendario e i compleanni con un genitore o con l'altro (o con tutti e due se d'accordo entrambi), indicativamente con il criterio dell'alternanza e, comunque, tenendo conto delle abitudini del figlio e delle tradizioni dei nuclei famigliari materno e paterno. Qualora una festività di spettanza di uno dei due genitori coincidesse con il giorno di spettanza dell'altro, quest'ultimo potrà recuperarlo previo accordo tra i genitori. Le vacanze natalizie saranno suddivise in due periodi, uno dal 25 al 31 dicembre e uno dall'1 al 7 gennaio e tenendo comunque fermo il fatto che, se il figlio passerà la vigilia di Natale con la madre festeggerà il 25/12 con il padre e viceversa. Le vacanze Pasquali da suddividersi in due periodi, ovvero dalla fine della scuola fino al giorno di
Pasqua e dal Lunedì dell'Angelo fino al rientro a scuola saranno trascorse dal minore alternativamente con i genitori. Il tutto salvi diversi e migliori accordi tra le parti;
- Durante le vacanze estive il signor potrà tenere con sé il figlio minore per un Controparte_1
periodo di quindici giorni anche non consecutivi da concordarsi tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno. Alla signora verrà riconosciuto un periodo di 3 settimane, anche non Parte_1
consecutive, da trascorrere in via esclusiva con il figlio. Durante i periodi di vacanza riservati a ciascun genitore la frequentazione settimanale verrà sospesa garantendo, peraltro, il genitore che trascorrerà con il figlio le ferie stesse il colloquio telefonico o in videochiamata dell'altro genitore con il minore almeno una volta al giorno. I genitori assumeranno di volta in volta gli accordi per eventuali ulteriori periodi di vacanza. Resta inteso che tutte le condizioni relative al tempo che i genitori trascorreranno con saranno sempre liberamente e concordemente modificabili Persona_1
compatibilmente con le esigenze del figlio minore nonché con le proprie necessità logistiche ed impegni di lavoro. c) Imporre alle parti un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, anche in merito all'eventuale conoscenza di nuovi compagni di vita e la frequentazione di con i medesimi, che considerata la tenera età del minore e la sua Persona_1
attuale sofferenza emotiva dovrà avvenire utilizzando il buon senso e essere limitata alle ore diurne al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi nonché la tutela delle figure paterna e materna con impegno reciproco da parte di entrambi ad evitare di
2 esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza e non del figlio.
d) Porre a carico del sig. a titolo di contributo al mantenimento del Controparte_1
figlio, la somma mensile di euro 500,00; tale somma rivalutabile annualmente in base agli indici
ISTAT dovrà essere corrisposta entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra al seguente Iban. Parte_1
[...]. Saranno, inoltre, a carico delle parti nella misura del 50% le spese straordinarie come da Protocollo approvato il 20/07/2016 dal Tribunale di Alessandria a cui ci si riporta integralmente;
per le spese per le quali è richiesto dal suddetto protocollo il preventivo accordo, ciascun genitore comunicherà a mezzo whatsapp, all'altro genitore le spese straordinarie da sostenersi per il figlio minore, allegando quando possibile e richiesto, il preventivo o comunque l'indicazione di massima della spesa da sostenere;
in detta ipotesi l'altro genitore, entro le successive 72 ore, dovrà a sua volta comunicare il suo assenso o diniego motivato e, in caso di mancato espresso e giustificato dissenso entro il predetto termine, la spesa si intenderà approvata;
per le spese, invece, che non richiedono il preventivo accordo, ciascun genitore dovrà allegare le relative pezze giustificative. In ogni caso, il genitore che avrà anticipato le spese di cui sopra, avrà diritto ad ottenerne il rimborso nella misura del 50%, convenendo i ricorrenti che i saldi di dare/avere tra le parti dovranno essere regolati entro il termine massimo di 15 giorni dall'effettuazione delle spese stesse. e) Porre a carico del 50% ciascuno tra i genitori, limitatamente all'anno scolastico in corso, le spese della retta scolastica della Casa Angelo
Custode di Alessandria. f) L'assegno Unico e Universale concesso dall'Inps a favore del figlio continuerà ad essere erogato alla sig.ra . g) La sig.ra ed il sig. Parte_1 Parte_1
esprimono il proprio assenso reciproco al rilascio e/o rinnovo del Controparte_1
passaporto o di qualunque altro documento valido per l'espatrio, con l'inserimento sullo stesso del figlio minore ovvero al rilascio al minore di propri documenti validi per l'espatrio ove accompagnato da uno dei genitori fermo restando che in ogni caso in cui un genitore riterrà di portare il figlio all'estero dovrà farsi rilasciare dall'altro preventivo consenso scritto. f) spese di lite integralmente compensate”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso in data 13.6.2025, la Sig.ra ha domandato la disciplina dei Parte_1
rapporti tra i genitori non uniti in matrimonio, Sig.ri e Controparte_1 Parte_1
e il figlio minore, , nato ad [...], il [...].
[...] Persona_1
2. Con decreto in data 14.7.2025, il Giudice Delegato ha rigettato il ricorso ex art. 473-bis15
c.p.c., depositato nell'interesse della Sig.ra Parte_1
3 3. Con memoria difensiva in data 19.9.2025, si è costituito in giudizio il Sig. Controparte_1
.
[...]
4. Scambiate le memorie ex art. 473-bis17 c.p.c., all'udienza del 21.10.2025, le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni e, rinunciata ogni istanza istruttoria, hanno chiesto la rimessione immediata della causa al Collegio, senza concessione di termini a difesa. La Sig.ra ha dichiarato: “vivo ad Alessandria, piazza Mantelli, n. 12, sono in affitto, Parte_1
pago Euro 650,00 mensili. Non sono proprietaria di case o terreni. Insegno alla scuola primaria, con contratto a tempo indeterminato, per circa Euro 1.400,00 mensili netti. Non ho altri redditi. Non ci sono mai stati problemi di violenza”. Il Sig. ha Controparte_1
dichiarato: “vivo a Oviglio, via Cavour, n. 17, la casa è mia, abito coi miei genitori. Sono consulente per le aziende agricole, mediamente, negli ultimi tre anni, ha fatturato circa Euro
350.000,00. Nell'ultimo anno, non ho avuto reddito, a causa delle spese Nei due anni precedenti, ho avuto un reddito personale di circa Euro 1.500,00 / 2.000,00 mensili netti. Le spese sono molto ingenti, connesse a finanziamenti e materie prime. Non ci sono mai stati problemi di violenza”.
5. Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, è necessario “che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza” (così, tra le altre, Cass. 19.6.2008, n. 16593).
6. La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337-ter c.c., non esclude che il minore sia collocato prevalentemente presso uno dei genitori e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. n. 18131/2013). Allorché sussista conflitto genitoriale e il giudice sia chiamato a stabilire il luogo in cui i minori debbano fissare la propria residenza, deve in particolare tenersi conto del tempo trascorso dall'eventuale avvenuto trasferimento, dell'acquisito delle nuove abitudini di vita, di cui è sconsigliabile il repentino mutamento, a maggior ragione se questo debba comportare un distacco dall'uno dei genitori con cui vi sia stabile convivenza
(C. App. Catania 16.8.2013 e Cass.
4.6.2010 n. 13619).
7. In regime di affidamento condiviso, la scelta in ordine ai tempi di permanenza dei figli presso l'uno e l'altro genitore è rimessa in primo luogo agli accordi tra i genitori e solo in difetto di accordo al regolamento giudiziale, che ha natura di sussidiaria e si limita a fissare la “cornice minima” dei tempi di permanenza. Tuttavia, la cornice minima data dal giudice deve essere
4 pienamente adeguata alle esigenze delle famiglia e all'interesse dei minori, poiché deve potersi consentire ai figli di trascorrere con il genitore non collocatario dei tempi adeguati e segnatamente dei fine settimana interi, e tempi infrasettimanali, garantendo una certa continuità di vita in questi periodi, nei limiti in cui ciò non interferisca con una normale organizzazione di vita domestica e consenta la conservazione dell'habitat principale dei minori presso il genitore collocatario. Vi è invero una sensibile differenza tra regolare i tempi di permanenza e limitarli significativamente: e per adottare limitazioni al diritto e dovere dei genitori di intrattenere con i figli un rapporto continuativo, è necessario dimostrare che da ciò può derivare pregiudizio al minore (in questo senso, si veda, tra le altre, C. App. Catania
16.10.2013). Il preminente interesse del figlio minore, infatti, al quale deve sempre essere conformato il provvedimento del giudice, può considerarsi composto essenzialmente da due elementi: mantenere i legami con la famiglia (a meno che non sia dimostrato che tali legami siano particolarmente inadatti) e potersi sviluppare in un ambiente sano (in questo senso, si veda CEDU6.7.2010, EU c. Svizzera e CEDU 12.7.2011, EE e NE c.
Italia).
8. La giurisprudenza ha interpretato il dovere di mantenimento come espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicofisico del figlio. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 c.c., obbliga i genitori a far fronte a una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, nonché alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione
(in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 19.3.2013, n. 17089). Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
5 - affida il figlio minore, in modo condiviso, a entrambi i genitori, i quali, Persona_1
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, con collocazione prevalente presso la madre, Sig.ra dove avrà residenza anagrafica;
Parte_1
- dispone che il padre, Sig. , tenga con sé il figlio minore, , Controparte_1 Persona_1 secondo il seguente regime concordato tra i genitori: “disporre le seguenti modalità di visita del padre compatibilmente con gli impegni di lavoro di entrambi i genitori: - il signor
[...]
potrà far visita al figlio e tenerlo con sé in due pomeriggi infrasettimanali Controparte_1
il lunedì e il mercoledì ( salvo diversi accordi tra le parti da comunicarsi con almeno una giornata di anticipo) dalle ore 16.30 (orario di uscita da scuola) fino alla mattina successiva con obbligo di riaccompagnamento a scuola e in weekend alternati, dal venerdì alle ore
18:00 alla domenica alle ore 21:00; ulteriori periodi di visita potranno essere concordati tra i genitori nel rispetto degli impegni di studio, di sport, di socialità nonché nel rispetto della volontà del figlio minore, e sempre compatibilmente agli impegni lavorativi dei genitori;
- ll figlio minore trascorrerà le principali festività di calendario e i compleanni con un genitore o con l'altro (o con tutti e due se d'accordo entrambi), indicativamente con il criterio dell'alternanza e , comunque, tenendo conto delle abitudini del figlio e delle tradizioni dei nuclei famigliari materno e paterno. Qualora una festività di spettanza di uno dei due genitori coincidesse con il giorno di spettanza dell'altro, quest'ultimo potrà recuperarlo previo accordo tra i genitori. Le vacanze natalizie saranno suddivise in due periodi, uno dal
25 al 31 dicembre e uno dall'1 al 7 gennaio e tenendo comunque fermo il fatto che, se il figlio passerà la vigilia di Natale con la madre festeggerà il 25/12 con il padre e viceversa. Le vacanze Pasquali da suddividersi in due periodi, ovvero dalla fine della scuola fino al giorno di Pasqua e dal Lunedì dell'Angelo fino al rientro a scuola saranno trascorse dal minore alternativamente con i genitori. Il tutto salvi diversi e migliori accordi tra le parti;
- Durante le vacanze estive il signor potrà tenere con sé il figlio minore per Controparte_1
un periodo di quindici giorni anche non consecutivi da concordarsi tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno. Alla signora verrà riconosciuto un periodo di 3 Parte_1
settimane, anche non consecutive, da trascorrere in via esclusiva con il figlio. Durante i periodi di vacanza riservati a ciascun genitore la frequentazione settimanale verrà sospesa garantendo, peraltro, il genitore che trascorrerà con il figlio le ferie stesse il colloquio telefonico o in videochiamata dell'altro genitore con il minore almeno una volta al giorno. I genitori assumeranno di volta in volta gli accordi per eventuali ulteriori periodi di vacanza.
Resta inteso che tutte le condizioni relative al tempo che i genitori trascorreranno con Per_1
6 saranno sempre liberamente e concordemente modificabili compatibilmente con le Per_1 esigenze del figlio minore nonché con le proprie necessità logistiche ed impegni di lavoro”;
- pone, a carico del padre, Sig. , l'obbligo di corrispondere alla madre, Controparte_1
Sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento ordinario del figlio, la somma di Euro 500,00, rivalutabile Persona_1
annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria;
- prende atto dei seguenti ulteriori accordi intervenuti tra i genitori: “imporre alle parti un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, anche in merito all'eventuale conoscenza di nuovi compagni di vita e la frequentazione di con i Persona_1
medesimi, che considerata la tenera età del minore e la sua attuale sofferenza emotiva dovrà avvenire utilizzando il buon senso e essere limitata alle ore diurne al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi nonché la tutela delle figure paterna e materna con impegno reciproco da parte di entrambi ad evitare di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza e non del figlio […].
Per le spese per le quali è richiesto dal suddetto protocollo il preventivo accordo, ciascun genitore comunicherà a mezzo whatsapp, all'altro genitore le spese straordinarie da sostenersi per il figlio minore, allegando quando possibile e richiesto, il preventivo o comunque l'indicazione di massima della spesa da sostenere;
in detta ipotesi l'altro genitore, entro le successive 72 ore, dovrà a sua volta comunicare il suo assenso o diniego motivato e, in caso di mancato espresso e giustificato dissenso entro il predetto termine, la spesa si intenderà approvata;
per le spese, invece, che non richiedono il preventivo accordo, ciascun genitore dovrà allegare le relative pezze giustificative. In ogni caso, il genitore che avrà anticipato le spese di cui sopra, avrà diritto ad ottenerne il rimborso nella misura del 50%, convenendo i ricorrenti che i saldi di dare/avere tra le parti dovranno essere regolati entro il termine massimo di 15 giorni dall'effettuazione delle spese stesse […]. Porre a carico del
50% ciascuno tra i genitori, limitatamente all'anno scolastico in corso, le spese della retta scolastica della Casa Angelo Custode di Alessandria. f) L'assegno Unico e Universale concesso dall'Inps a favore del figlio continuerà ad essere erogato alla sig.ra
[...]
. g) La sig.ra ed il sig. esprimono il Parte_1 Parte_1 Controparte_1
proprio assenso reciproco al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di qualunque altro documento valido per l'espatrio, con l'inserimento sullo stesso del figlio minore ovvero al rilascio al minore di propri documenti validi per l'espatrio ove accompagnato da uno dei
7 genitori fermo restando che in ogni caso in cui un genitore riterrà di portare il figlio all'estero dovrà farsi rilasciare dall'altro preventivo consenso scritto”;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 28 ottobre 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. OL Rampini)
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. OL Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 1497/2025, per la disciplina dei rapporti tra genitori non uniti in matrimonio e figli, promosso da:
(C.F. , nata ad [...], l'[...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
OL CA
- ricorrente -
contro
(C.F. ), nato ad [...], il Controparte_1 C.F._2
17.11.1987, con gli Avv.ti Riccardo Vaccaro e Nicole Plettner
- resistente -
Intervento del Pubblico Ministero in data 21.8.2025.
Conclusioni congiunte delle parti: “a) Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore Per_1
ad entrambi i genitori, con collocazione principale e prevalente nonché con residenza
[...]
anagrafica del medesimo presso l'abitazione della madre;
b) Disporre le seguenti modalità di visita
1 del padre compatibilmente con gli impegni di lavoro di entrambi i genitori: - il signor
[...]
potrà far visita al figlio e tenerlo con sé in due pomeriggi infrasettimanali il Controparte_1
lunedì e il mercoledì (salvo diversi accordi tra le parti da comunicarsi con almeno una giornata di anticipo) dalle ore 16.30 (orario di uscita da scuola) fino alla mattina successiva con obbligo di riaccompagnamento a scuola e in weekend alternati, dal venerdì alle ore 18:00 alla domenica alle ore 21:00; ulteriori periodi di visita potranno essere concordati tra i genitori nel rispetto degli impegni di studio, di sport, di socialità nonché nel rispetto della volontà del figlio minore, e sempre compatibilmente agli impegni lavorativi dei genitori;
- ll figlio minore trascorrerà le principali festività di calendario e i compleanni con un genitore o con l'altro (o con tutti e due se d'accordo entrambi), indicativamente con il criterio dell'alternanza e, comunque, tenendo conto delle abitudini del figlio e delle tradizioni dei nuclei famigliari materno e paterno. Qualora una festività di spettanza di uno dei due genitori coincidesse con il giorno di spettanza dell'altro, quest'ultimo potrà recuperarlo previo accordo tra i genitori. Le vacanze natalizie saranno suddivise in due periodi, uno dal 25 al 31 dicembre e uno dall'1 al 7 gennaio e tenendo comunque fermo il fatto che, se il figlio passerà la vigilia di Natale con la madre festeggerà il 25/12 con il padre e viceversa. Le vacanze Pasquali da suddividersi in due periodi, ovvero dalla fine della scuola fino al giorno di
Pasqua e dal Lunedì dell'Angelo fino al rientro a scuola saranno trascorse dal minore alternativamente con i genitori. Il tutto salvi diversi e migliori accordi tra le parti;
- Durante le vacanze estive il signor potrà tenere con sé il figlio minore per un Controparte_1
periodo di quindici giorni anche non consecutivi da concordarsi tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno. Alla signora verrà riconosciuto un periodo di 3 settimane, anche non Parte_1
consecutive, da trascorrere in via esclusiva con il figlio. Durante i periodi di vacanza riservati a ciascun genitore la frequentazione settimanale verrà sospesa garantendo, peraltro, il genitore che trascorrerà con il figlio le ferie stesse il colloquio telefonico o in videochiamata dell'altro genitore con il minore almeno una volta al giorno. I genitori assumeranno di volta in volta gli accordi per eventuali ulteriori periodi di vacanza. Resta inteso che tutte le condizioni relative al tempo che i genitori trascorreranno con saranno sempre liberamente e concordemente modificabili Persona_1
compatibilmente con le esigenze del figlio minore nonché con le proprie necessità logistiche ed impegni di lavoro. c) Imporre alle parti un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, anche in merito all'eventuale conoscenza di nuovi compagni di vita e la frequentazione di con i medesimi, che considerata la tenera età del minore e la sua Persona_1
attuale sofferenza emotiva dovrà avvenire utilizzando il buon senso e essere limitata alle ore diurne al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi nonché la tutela delle figure paterna e materna con impegno reciproco da parte di entrambi ad evitare di
2 esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza e non del figlio.
d) Porre a carico del sig. a titolo di contributo al mantenimento del Controparte_1
figlio, la somma mensile di euro 500,00; tale somma rivalutabile annualmente in base agli indici
ISTAT dovrà essere corrisposta entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra al seguente Iban. Parte_1
[...]. Saranno, inoltre, a carico delle parti nella misura del 50% le spese straordinarie come da Protocollo approvato il 20/07/2016 dal Tribunale di Alessandria a cui ci si riporta integralmente;
per le spese per le quali è richiesto dal suddetto protocollo il preventivo accordo, ciascun genitore comunicherà a mezzo whatsapp, all'altro genitore le spese straordinarie da sostenersi per il figlio minore, allegando quando possibile e richiesto, il preventivo o comunque l'indicazione di massima della spesa da sostenere;
in detta ipotesi l'altro genitore, entro le successive 72 ore, dovrà a sua volta comunicare il suo assenso o diniego motivato e, in caso di mancato espresso e giustificato dissenso entro il predetto termine, la spesa si intenderà approvata;
per le spese, invece, che non richiedono il preventivo accordo, ciascun genitore dovrà allegare le relative pezze giustificative. In ogni caso, il genitore che avrà anticipato le spese di cui sopra, avrà diritto ad ottenerne il rimborso nella misura del 50%, convenendo i ricorrenti che i saldi di dare/avere tra le parti dovranno essere regolati entro il termine massimo di 15 giorni dall'effettuazione delle spese stesse. e) Porre a carico del 50% ciascuno tra i genitori, limitatamente all'anno scolastico in corso, le spese della retta scolastica della Casa Angelo
Custode di Alessandria. f) L'assegno Unico e Universale concesso dall'Inps a favore del figlio continuerà ad essere erogato alla sig.ra . g) La sig.ra ed il sig. Parte_1 Parte_1
esprimono il proprio assenso reciproco al rilascio e/o rinnovo del Controparte_1
passaporto o di qualunque altro documento valido per l'espatrio, con l'inserimento sullo stesso del figlio minore ovvero al rilascio al minore di propri documenti validi per l'espatrio ove accompagnato da uno dei genitori fermo restando che in ogni caso in cui un genitore riterrà di portare il figlio all'estero dovrà farsi rilasciare dall'altro preventivo consenso scritto. f) spese di lite integralmente compensate”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso in data 13.6.2025, la Sig.ra ha domandato la disciplina dei Parte_1
rapporti tra i genitori non uniti in matrimonio, Sig.ri e Controparte_1 Parte_1
e il figlio minore, , nato ad [...], il [...].
[...] Persona_1
2. Con decreto in data 14.7.2025, il Giudice Delegato ha rigettato il ricorso ex art. 473-bis15
c.p.c., depositato nell'interesse della Sig.ra Parte_1
3 3. Con memoria difensiva in data 19.9.2025, si è costituito in giudizio il Sig. Controparte_1
.
[...]
4. Scambiate le memorie ex art. 473-bis17 c.p.c., all'udienza del 21.10.2025, le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni e, rinunciata ogni istanza istruttoria, hanno chiesto la rimessione immediata della causa al Collegio, senza concessione di termini a difesa. La Sig.ra ha dichiarato: “vivo ad Alessandria, piazza Mantelli, n. 12, sono in affitto, Parte_1
pago Euro 650,00 mensili. Non sono proprietaria di case o terreni. Insegno alla scuola primaria, con contratto a tempo indeterminato, per circa Euro 1.400,00 mensili netti. Non ho altri redditi. Non ci sono mai stati problemi di violenza”. Il Sig. ha Controparte_1
dichiarato: “vivo a Oviglio, via Cavour, n. 17, la casa è mia, abito coi miei genitori. Sono consulente per le aziende agricole, mediamente, negli ultimi tre anni, ha fatturato circa Euro
350.000,00. Nell'ultimo anno, non ho avuto reddito, a causa delle spese Nei due anni precedenti, ho avuto un reddito personale di circa Euro 1.500,00 / 2.000,00 mensili netti. Le spese sono molto ingenti, connesse a finanziamenti e materie prime. Non ci sono mai stati problemi di violenza”.
5. Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, è necessario “che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza” (così, tra le altre, Cass. 19.6.2008, n. 16593).
6. La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337-ter c.c., non esclude che il minore sia collocato prevalentemente presso uno dei genitori e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. n. 18131/2013). Allorché sussista conflitto genitoriale e il giudice sia chiamato a stabilire il luogo in cui i minori debbano fissare la propria residenza, deve in particolare tenersi conto del tempo trascorso dall'eventuale avvenuto trasferimento, dell'acquisito delle nuove abitudini di vita, di cui è sconsigliabile il repentino mutamento, a maggior ragione se questo debba comportare un distacco dall'uno dei genitori con cui vi sia stabile convivenza
(C. App. Catania 16.8.2013 e Cass.
4.6.2010 n. 13619).
7. In regime di affidamento condiviso, la scelta in ordine ai tempi di permanenza dei figli presso l'uno e l'altro genitore è rimessa in primo luogo agli accordi tra i genitori e solo in difetto di accordo al regolamento giudiziale, che ha natura di sussidiaria e si limita a fissare la “cornice minima” dei tempi di permanenza. Tuttavia, la cornice minima data dal giudice deve essere
4 pienamente adeguata alle esigenze delle famiglia e all'interesse dei minori, poiché deve potersi consentire ai figli di trascorrere con il genitore non collocatario dei tempi adeguati e segnatamente dei fine settimana interi, e tempi infrasettimanali, garantendo una certa continuità di vita in questi periodi, nei limiti in cui ciò non interferisca con una normale organizzazione di vita domestica e consenta la conservazione dell'habitat principale dei minori presso il genitore collocatario. Vi è invero una sensibile differenza tra regolare i tempi di permanenza e limitarli significativamente: e per adottare limitazioni al diritto e dovere dei genitori di intrattenere con i figli un rapporto continuativo, è necessario dimostrare che da ciò può derivare pregiudizio al minore (in questo senso, si veda, tra le altre, C. App. Catania
16.10.2013). Il preminente interesse del figlio minore, infatti, al quale deve sempre essere conformato il provvedimento del giudice, può considerarsi composto essenzialmente da due elementi: mantenere i legami con la famiglia (a meno che non sia dimostrato che tali legami siano particolarmente inadatti) e potersi sviluppare in un ambiente sano (in questo senso, si veda CEDU6.7.2010, EU c. Svizzera e CEDU 12.7.2011, EE e NE c.
Italia).
8. La giurisprudenza ha interpretato il dovere di mantenimento come espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicofisico del figlio. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 c.c., obbliga i genitori a far fronte a una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, nonché alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione
(in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 19.3.2013, n. 17089). Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
5 - affida il figlio minore, in modo condiviso, a entrambi i genitori, i quali, Persona_1
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, con collocazione prevalente presso la madre, Sig.ra dove avrà residenza anagrafica;
Parte_1
- dispone che il padre, Sig. , tenga con sé il figlio minore, , Controparte_1 Persona_1 secondo il seguente regime concordato tra i genitori: “disporre le seguenti modalità di visita del padre compatibilmente con gli impegni di lavoro di entrambi i genitori: - il signor
[...]
potrà far visita al figlio e tenerlo con sé in due pomeriggi infrasettimanali Controparte_1
il lunedì e il mercoledì ( salvo diversi accordi tra le parti da comunicarsi con almeno una giornata di anticipo) dalle ore 16.30 (orario di uscita da scuola) fino alla mattina successiva con obbligo di riaccompagnamento a scuola e in weekend alternati, dal venerdì alle ore
18:00 alla domenica alle ore 21:00; ulteriori periodi di visita potranno essere concordati tra i genitori nel rispetto degli impegni di studio, di sport, di socialità nonché nel rispetto della volontà del figlio minore, e sempre compatibilmente agli impegni lavorativi dei genitori;
- ll figlio minore trascorrerà le principali festività di calendario e i compleanni con un genitore o con l'altro (o con tutti e due se d'accordo entrambi), indicativamente con il criterio dell'alternanza e , comunque, tenendo conto delle abitudini del figlio e delle tradizioni dei nuclei famigliari materno e paterno. Qualora una festività di spettanza di uno dei due genitori coincidesse con il giorno di spettanza dell'altro, quest'ultimo potrà recuperarlo previo accordo tra i genitori. Le vacanze natalizie saranno suddivise in due periodi, uno dal
25 al 31 dicembre e uno dall'1 al 7 gennaio e tenendo comunque fermo il fatto che, se il figlio passerà la vigilia di Natale con la madre festeggerà il 25/12 con il padre e viceversa. Le vacanze Pasquali da suddividersi in due periodi, ovvero dalla fine della scuola fino al giorno di Pasqua e dal Lunedì dell'Angelo fino al rientro a scuola saranno trascorse dal minore alternativamente con i genitori. Il tutto salvi diversi e migliori accordi tra le parti;
- Durante le vacanze estive il signor potrà tenere con sé il figlio minore per Controparte_1
un periodo di quindici giorni anche non consecutivi da concordarsi tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno. Alla signora verrà riconosciuto un periodo di 3 Parte_1
settimane, anche non consecutive, da trascorrere in via esclusiva con il figlio. Durante i periodi di vacanza riservati a ciascun genitore la frequentazione settimanale verrà sospesa garantendo, peraltro, il genitore che trascorrerà con il figlio le ferie stesse il colloquio telefonico o in videochiamata dell'altro genitore con il minore almeno una volta al giorno. I genitori assumeranno di volta in volta gli accordi per eventuali ulteriori periodi di vacanza.
Resta inteso che tutte le condizioni relative al tempo che i genitori trascorreranno con Per_1
6 saranno sempre liberamente e concordemente modificabili compatibilmente con le Per_1 esigenze del figlio minore nonché con le proprie necessità logistiche ed impegni di lavoro”;
- pone, a carico del padre, Sig. , l'obbligo di corrispondere alla madre, Controparte_1
Sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento ordinario del figlio, la somma di Euro 500,00, rivalutabile Persona_1
annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria;
- prende atto dei seguenti ulteriori accordi intervenuti tra i genitori: “imporre alle parti un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, anche in merito all'eventuale conoscenza di nuovi compagni di vita e la frequentazione di con i Persona_1
medesimi, che considerata la tenera età del minore e la sua attuale sofferenza emotiva dovrà avvenire utilizzando il buon senso e essere limitata alle ore diurne al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi nonché la tutela delle figure paterna e materna con impegno reciproco da parte di entrambi ad evitare di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza e non del figlio […].
Per le spese per le quali è richiesto dal suddetto protocollo il preventivo accordo, ciascun genitore comunicherà a mezzo whatsapp, all'altro genitore le spese straordinarie da sostenersi per il figlio minore, allegando quando possibile e richiesto, il preventivo o comunque l'indicazione di massima della spesa da sostenere;
in detta ipotesi l'altro genitore, entro le successive 72 ore, dovrà a sua volta comunicare il suo assenso o diniego motivato e, in caso di mancato espresso e giustificato dissenso entro il predetto termine, la spesa si intenderà approvata;
per le spese, invece, che non richiedono il preventivo accordo, ciascun genitore dovrà allegare le relative pezze giustificative. In ogni caso, il genitore che avrà anticipato le spese di cui sopra, avrà diritto ad ottenerne il rimborso nella misura del 50%, convenendo i ricorrenti che i saldi di dare/avere tra le parti dovranno essere regolati entro il termine massimo di 15 giorni dall'effettuazione delle spese stesse […]. Porre a carico del
50% ciascuno tra i genitori, limitatamente all'anno scolastico in corso, le spese della retta scolastica della Casa Angelo Custode di Alessandria. f) L'assegno Unico e Universale concesso dall'Inps a favore del figlio continuerà ad essere erogato alla sig.ra
[...]
. g) La sig.ra ed il sig. esprimono il Parte_1 Parte_1 Controparte_1
proprio assenso reciproco al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di qualunque altro documento valido per l'espatrio, con l'inserimento sullo stesso del figlio minore ovvero al rilascio al minore di propri documenti validi per l'espatrio ove accompagnato da uno dei
7 genitori fermo restando che in ogni caso in cui un genitore riterrà di portare il figlio all'estero dovrà farsi rilasciare dall'altro preventivo consenso scritto”;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 28 ottobre 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. OL Rampini)
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