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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 05/05/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, così composta:
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente rel.
Dott.ssa Adele Foresta Consigliere
Dott.ssa Giovanna Gioia Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1568/2022 rgc, vertente
TRA
, (c.f.: ), nata il [...] a Parte_1 CodiceFiscale_1
Milano (MI), residente in [...], elettivamente domiciliata in Catanzaro (CZ), via A. Giglio, n. 1, presso lo studio dell'avv. Sergio Lucisano che la rappresenta e difende, giusta procura rilasciata in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E
(c.f.: ; CP_1 CodiceFiscale_2
APPELLATO non costituito
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catanzaro;
INTERVENTORE NECESSARIO sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, contrariis reiectis: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza per i motivi esposti, accogliere la domanda di parte ricorrente di addebito della separazione al coniuge;
disporre l'obbligo di di versare a CP_1
entro il giorno 15 di ogni mese, un assegno per il Parte_1
mantenimento dei figli pari ad euro 500,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie. Con condanna di spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”;
Per il P.G.: “Letti gli atti chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.”.
RILEVATO IN FATTO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza del Tribunale di Catanzaro impugnata:
<< Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Marcellinara in data 3.8.1996
trascritto al n. 4 parte II serie A dell'anno 1996, del registro dello stato civile del predetto comune;
dalla loro unione sono nati i figli il 29.6.1997 e Persona_1
il 6.11.2007. Per_2
Con ricorso del 24.5.2016 ha domandato la pronuncia della Parte_1
separazione personale con addebito al coniuge, deducendo che questi, durante il matrimonio, ha posto in essere condotte in violazione dei doveri coniugali e segnatamente, a causa di una relazione extraconiugale con un'altra donna, egli in data
4.1.2015 si è allontanato dalla casa familiare lasciando il coniuge ed i figli senza il proprio sostegno morale e materiale.
In ordine ai profili accessori, la ricorrente ha chiesto l'affidamento esclusivo del figlio minore con collocazione presso di sé e la regolamentazione dei diritti di visita Per_2
paterni secondo il calendario proposto;
quanto alle misure di natura economica, ha domandato l'assegnazione a sé della casa familiare e la condanna del coniuge alla corresponsione di un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli pari ad
€1.000,00 al mese (€500,00 per ciascuno), oltre al 80% delle spese straordinarie.
Si è costituito nel giudizio per aderire alla pronuncia sullo status e CP_1
chiedere il rigetto delle pretese avversarie quanto all'addebito della separazione, con domanda di addebito della stessa alla ricorrente, che ha manifestato disinteresse verso l'unione familiare. Ha altresì chiesto l'affidamento condiviso del figlio Per_2 In esito all'udienza presidenziale, con ordinanza del 30.1.2017, in via provvisoria ed urgente, è stato disposto l'affidamento condiviso del figlio minore con Per_2
collocazione presso la madre e facoltà per il padre di vederlo per due pomeriggi alla settimana con orario e luogo da concordare, oltre alla regolamentazione dei periodi feriali;
è stata disposta l'assegnazione della casa familiare alla parte ricorrente e posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con il versamento di un assegno dell'importo di €500,00 da versare ogni mese oltre al 70% delle spese straordinarie.
Transitata la causa dinnanzi al giudice istruttore, depositate le memorie integrative e le memorie ex art. 183 co 6 c.p.c., con ordinanza del 12.11.2019, il giudizio è stato dichiarato interrotto per decesso del procuratore della parte resistente.
Nel giudizio proseguito in conseguenza del deposito del ricorso in riassunzione dell'8.2.2020 da parte di , non si è costituito, Parte_1 CP_1
malgrado la regolare notificazione al medesimo.
Esperita l'istruttoria, all'udienza del 17.12.2021, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, precisate le conclusioni come in atti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. >>
Con la sentenza n. 393/2022, pubblicata il 21.3.2022, il Tribunale di Catanzaro così statuiva: <<
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2. rigetta la domanda di parte ricorrente di addebito della separazione al coniuge;
3. affida il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
4. assegna alla ricorrente la casa familiare sita in Marcellinara, via San Francesco di Paola n. 48, che l'abiterà con i figli minori, con tutti gli arredi e le pertinenze;
5. dispone che il padre possa vedere il figlio secondo un calendario libero previo accordo con il Per_2
minore;
6. dispone l'obbligo di di versare a , CP_1 Parte_1
entro il giorno 15 di ogni mese, un assegno per il mantenimento dei figli pari ad euro
250,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del 16.5.2019; 7. compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
8. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Marcellinara (CZ) di procedere all'annotazione della presente sentenza >>. Avverso tale decisione ha proposto appello la che, innanzi tutto, censurava la Pt_1
decisione di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva rigettato la domanda di addebito della separazione al , non ritenendo provate le condotte contestate allo CP_1
stesso contestate.
Al contrario, l'appellante sosteneva che dalle dichiarazioni rese in sede testimoniale dalla figlia era emerso con chiarezza che la crisi del rapporto coniugale fosse da Per_1
ricondursi alla condotta tenuta dal , il quale aveva violato l'obbligo di fedeltà, CP_1
intrattenendo una relazione extraconiugale con un'altra donna, abbandonato il tetto coniugale e omesso qualsiasi forma di assistenza morale e materiale verso il nucleo familiare.
Con il secondo motivo di appello, la impugnava la sentenza citata, nella parte in Pt_1
cui era stata ritenuta congrua la somma di euro 250,00 mensili quale contributo al mantenimento dei figli da porre a carico del , oltre alla partecipazione alle spese CP_1
straordinarie nella misura del 50%.
Diversamente, secondo la si sarebbe dovuta confermare l'ordinanza Pt_1
presidenziale del 3.11.2015, con la quale era stata individuata in euro 500,00 mensili la somma complessiva da porre a carico del per il mantenimento dei figli, oltre al CP_1
70% delle spese straordinarie, giacché l'appellato non aveva dimostrato che la sua condizione economica era variata rispetto a quanto statuito in fase presidenziale.
Con l'ultimo motivo di appello, la contesta la decisione del Tribunale di Pt_1
compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Infatti, a giudizio dell'appellante, nel caso in esame sussistevano i motivi per la condanna alle spese del convenuto, non trovando applicazione ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
il criterio della compensazione come deroga al principio della soccombenza.
Rassegnava le conclusioni in epigrafe trascritte
Il Procuratore Generale chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
rimaneva contumace. CP_1
All'udienza del 17 dicembre 2024, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note, la causa veniva assegnata in decisione, previa concessione del termine di giorni venti per il deposito della comparsa conclusionale. RITENUTO IN DIRITTO
L'appello è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.
Il presente grado di giudizio, soggetto a rito camerale (in quanto proposto in primo grado anteriormente alla riforma operata con D. Lgs 149/2022), avrebbe dovuto essere introdotto con ricorso (al pari del giudizio di primo grado).
Ed invero, per come chiaramente affermato dalla giurisprudenza di legittimità anche il giudizio di separazione è soggetto, in appello, al rito camerale “in tema di impugnazione della sentenza di separazione personale tra coniugi, l'art. 23 l. n. 74 del 1987, in forza del quale “l'appello è deciso in camera di consiglio”, postula l'applicazione del rito camerale con riferimento all'intero giudizio di impugnazione, con la conseguenza che la proposizione dell'appello si perfeziona con il deposito del relativo ricorso in cancelleria,
nel termine perentorio di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c., costituendo, per converso, la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza un momento meramente esterno e successivo alla fattispecie processuale introduttiva del giudizio di impugnazione, funzionale soltanto all'instaurazione del contraddittorio. Nondimeno, ove
l'appello sia stato introdotto con atto di citazione e non con ricorso, la nullità dell'impugnazione non risulta predicabile in applicazione del generale principio di conservazione degli atti processuali, sempre che l'atto viziato abbia i requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo, ed il relativo deposito nella cancelleria del giudice adito sia avvenuto entro i termini perentori fissati dalla legge”
(cfr Cass. n. 403/2019).
Nella fattispecie, dunque, considerato che la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 21 marzo 2022, l'appellante avrebbe dovuto depositare la citazione (e, quindi, iscrivere a ruolo la causa) entro 24.10.2022 (6 mesi dal deposito della sentenza appellata ex art. 327 c.p.c.).
Tanto non è avvenuto, atteso che la causa è stata iscritta a ruolo in data 31.10.2022.
L'appello è, quindi, inammissibile in quanto tardivo. Non appare superfluo rilevare come le questione di inammissibilità -rilevate d'ufficio - non vadano sottoposte al contraddittorio delle parti ( nella concreta fattispecie peraltro l'appellata è rimasta contumace), sulla scorta di un principio, consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale < esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 45, comma 13, della l. n. 69 del 2009), se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l'esercizio delle domande giudiziali >> (cfr. Cass. n. 6218/19).
La pronuncia in rito, considerata la contumacia dell'appellata, impone la declaratoria di irripetibilità delle spese anticipate dall'appellante.
L'inammissibilità dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'appello, mentre restano demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.13055/18).
Va disposta l'omissione delle generalità delle parti e dei soggetti menzionati e gli altri dati identificativi in caso di diffusione della presente sentenza, secondo il disposto dell'art. 52 D. lgs. 193/2003.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 321/2022 pubblicata in data 21 marzo
2022, con l'intervento del P.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-dichiara inammissibile l'appello;
-dichiara irripetibili le spese del grado;
-dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13 comma 1-quater del DPR
115/02, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'impugnazione; -dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.
Lgs. 193/2003.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Catanzaro,
Prima Sezione Civile, tenutasi da remoto il 16.4.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, così composta:
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente rel.
Dott.ssa Adele Foresta Consigliere
Dott.ssa Giovanna Gioia Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1568/2022 rgc, vertente
TRA
, (c.f.: ), nata il [...] a Parte_1 CodiceFiscale_1
Milano (MI), residente in [...], elettivamente domiciliata in Catanzaro (CZ), via A. Giglio, n. 1, presso lo studio dell'avv. Sergio Lucisano che la rappresenta e difende, giusta procura rilasciata in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E
(c.f.: ; CP_1 CodiceFiscale_2
APPELLATO non costituito
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catanzaro;
INTERVENTORE NECESSARIO sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, contrariis reiectis: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza per i motivi esposti, accogliere la domanda di parte ricorrente di addebito della separazione al coniuge;
disporre l'obbligo di di versare a CP_1
entro il giorno 15 di ogni mese, un assegno per il Parte_1
mantenimento dei figli pari ad euro 500,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie. Con condanna di spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”;
Per il P.G.: “Letti gli atti chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.”.
RILEVATO IN FATTO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza del Tribunale di Catanzaro impugnata:
<< Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Marcellinara in data 3.8.1996
trascritto al n. 4 parte II serie A dell'anno 1996, del registro dello stato civile del predetto comune;
dalla loro unione sono nati i figli il 29.6.1997 e Persona_1
il 6.11.2007. Per_2
Con ricorso del 24.5.2016 ha domandato la pronuncia della Parte_1
separazione personale con addebito al coniuge, deducendo che questi, durante il matrimonio, ha posto in essere condotte in violazione dei doveri coniugali e segnatamente, a causa di una relazione extraconiugale con un'altra donna, egli in data
4.1.2015 si è allontanato dalla casa familiare lasciando il coniuge ed i figli senza il proprio sostegno morale e materiale.
In ordine ai profili accessori, la ricorrente ha chiesto l'affidamento esclusivo del figlio minore con collocazione presso di sé e la regolamentazione dei diritti di visita Per_2
paterni secondo il calendario proposto;
quanto alle misure di natura economica, ha domandato l'assegnazione a sé della casa familiare e la condanna del coniuge alla corresponsione di un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli pari ad
€1.000,00 al mese (€500,00 per ciascuno), oltre al 80% delle spese straordinarie.
Si è costituito nel giudizio per aderire alla pronuncia sullo status e CP_1
chiedere il rigetto delle pretese avversarie quanto all'addebito della separazione, con domanda di addebito della stessa alla ricorrente, che ha manifestato disinteresse verso l'unione familiare. Ha altresì chiesto l'affidamento condiviso del figlio Per_2 In esito all'udienza presidenziale, con ordinanza del 30.1.2017, in via provvisoria ed urgente, è stato disposto l'affidamento condiviso del figlio minore con Per_2
collocazione presso la madre e facoltà per il padre di vederlo per due pomeriggi alla settimana con orario e luogo da concordare, oltre alla regolamentazione dei periodi feriali;
è stata disposta l'assegnazione della casa familiare alla parte ricorrente e posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con il versamento di un assegno dell'importo di €500,00 da versare ogni mese oltre al 70% delle spese straordinarie.
Transitata la causa dinnanzi al giudice istruttore, depositate le memorie integrative e le memorie ex art. 183 co 6 c.p.c., con ordinanza del 12.11.2019, il giudizio è stato dichiarato interrotto per decesso del procuratore della parte resistente.
Nel giudizio proseguito in conseguenza del deposito del ricorso in riassunzione dell'8.2.2020 da parte di , non si è costituito, Parte_1 CP_1
malgrado la regolare notificazione al medesimo.
Esperita l'istruttoria, all'udienza del 17.12.2021, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, precisate le conclusioni come in atti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. >>
Con la sentenza n. 393/2022, pubblicata il 21.3.2022, il Tribunale di Catanzaro così statuiva: <<
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2. rigetta la domanda di parte ricorrente di addebito della separazione al coniuge;
3. affida il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
4. assegna alla ricorrente la casa familiare sita in Marcellinara, via San Francesco di Paola n. 48, che l'abiterà con i figli minori, con tutti gli arredi e le pertinenze;
5. dispone che il padre possa vedere il figlio secondo un calendario libero previo accordo con il Per_2
minore;
6. dispone l'obbligo di di versare a , CP_1 Parte_1
entro il giorno 15 di ogni mese, un assegno per il mantenimento dei figli pari ad euro
250,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del 16.5.2019; 7. compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
8. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Marcellinara (CZ) di procedere all'annotazione della presente sentenza >>. Avverso tale decisione ha proposto appello la che, innanzi tutto, censurava la Pt_1
decisione di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva rigettato la domanda di addebito della separazione al , non ritenendo provate le condotte contestate allo CP_1
stesso contestate.
Al contrario, l'appellante sosteneva che dalle dichiarazioni rese in sede testimoniale dalla figlia era emerso con chiarezza che la crisi del rapporto coniugale fosse da Per_1
ricondursi alla condotta tenuta dal , il quale aveva violato l'obbligo di fedeltà, CP_1
intrattenendo una relazione extraconiugale con un'altra donna, abbandonato il tetto coniugale e omesso qualsiasi forma di assistenza morale e materiale verso il nucleo familiare.
Con il secondo motivo di appello, la impugnava la sentenza citata, nella parte in Pt_1
cui era stata ritenuta congrua la somma di euro 250,00 mensili quale contributo al mantenimento dei figli da porre a carico del , oltre alla partecipazione alle spese CP_1
straordinarie nella misura del 50%.
Diversamente, secondo la si sarebbe dovuta confermare l'ordinanza Pt_1
presidenziale del 3.11.2015, con la quale era stata individuata in euro 500,00 mensili la somma complessiva da porre a carico del per il mantenimento dei figli, oltre al CP_1
70% delle spese straordinarie, giacché l'appellato non aveva dimostrato che la sua condizione economica era variata rispetto a quanto statuito in fase presidenziale.
Con l'ultimo motivo di appello, la contesta la decisione del Tribunale di Pt_1
compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Infatti, a giudizio dell'appellante, nel caso in esame sussistevano i motivi per la condanna alle spese del convenuto, non trovando applicazione ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
il criterio della compensazione come deroga al principio della soccombenza.
Rassegnava le conclusioni in epigrafe trascritte
Il Procuratore Generale chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
rimaneva contumace. CP_1
All'udienza del 17 dicembre 2024, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note, la causa veniva assegnata in decisione, previa concessione del termine di giorni venti per il deposito della comparsa conclusionale. RITENUTO IN DIRITTO
L'appello è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.
Il presente grado di giudizio, soggetto a rito camerale (in quanto proposto in primo grado anteriormente alla riforma operata con D. Lgs 149/2022), avrebbe dovuto essere introdotto con ricorso (al pari del giudizio di primo grado).
Ed invero, per come chiaramente affermato dalla giurisprudenza di legittimità anche il giudizio di separazione è soggetto, in appello, al rito camerale “in tema di impugnazione della sentenza di separazione personale tra coniugi, l'art. 23 l. n. 74 del 1987, in forza del quale “l'appello è deciso in camera di consiglio”, postula l'applicazione del rito camerale con riferimento all'intero giudizio di impugnazione, con la conseguenza che la proposizione dell'appello si perfeziona con il deposito del relativo ricorso in cancelleria,
nel termine perentorio di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c., costituendo, per converso, la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza un momento meramente esterno e successivo alla fattispecie processuale introduttiva del giudizio di impugnazione, funzionale soltanto all'instaurazione del contraddittorio. Nondimeno, ove
l'appello sia stato introdotto con atto di citazione e non con ricorso, la nullità dell'impugnazione non risulta predicabile in applicazione del generale principio di conservazione degli atti processuali, sempre che l'atto viziato abbia i requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo, ed il relativo deposito nella cancelleria del giudice adito sia avvenuto entro i termini perentori fissati dalla legge”
(cfr Cass. n. 403/2019).
Nella fattispecie, dunque, considerato che la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 21 marzo 2022, l'appellante avrebbe dovuto depositare la citazione (e, quindi, iscrivere a ruolo la causa) entro 24.10.2022 (6 mesi dal deposito della sentenza appellata ex art. 327 c.p.c.).
Tanto non è avvenuto, atteso che la causa è stata iscritta a ruolo in data 31.10.2022.
L'appello è, quindi, inammissibile in quanto tardivo. Non appare superfluo rilevare come le questione di inammissibilità -rilevate d'ufficio - non vadano sottoposte al contraddittorio delle parti ( nella concreta fattispecie peraltro l'appellata è rimasta contumace), sulla scorta di un principio, consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale < esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 45, comma 13, della l. n. 69 del 2009), se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l'esercizio delle domande giudiziali >> (cfr. Cass. n. 6218/19).
La pronuncia in rito, considerata la contumacia dell'appellata, impone la declaratoria di irripetibilità delle spese anticipate dall'appellante.
L'inammissibilità dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'appello, mentre restano demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.13055/18).
Va disposta l'omissione delle generalità delle parti e dei soggetti menzionati e gli altri dati identificativi in caso di diffusione della presente sentenza, secondo il disposto dell'art. 52 D. lgs. 193/2003.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 321/2022 pubblicata in data 21 marzo
2022, con l'intervento del P.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-dichiara inammissibile l'appello;
-dichiara irripetibili le spese del grado;
-dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13 comma 1-quater del DPR
115/02, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'impugnazione; -dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.
Lgs. 193/2003.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Catanzaro,
Prima Sezione Civile, tenutasi da remoto il 16.4.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo