Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 2931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2931 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
nella seguente composizione: dr. Leonardo Pica Presidente dr.ssa Ornella Minucci Giudice dr. Paolo Andrea Vassallo Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 19696 del R.G.A.C.C. dell'anno 2021, trattenuta in decisione nell'udienza del 07/11/2024 tenutasi secondo le modalità di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., con assegnazione, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., del termine fino al 27/01/2025 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica e vertente
TRA
( ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
30/04/1957, ( ) nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e ( nato a [...] Parte_3 C.F._3
il 10/09/1990, rappresentati e difesi, come da procure rilasciate su separato foglio allegato all'atto di citazione ex art. 83, comma 3 c.p.c., dall'Avv. Pio Gaudiano
( ), con studio in Foggia, alla Via Antonio Gramsci, n. 73. C.F._4
- ATTORI -
E
con sede legale in Conegliano (TV), Via V. Alfieri, 1, Controparte_1
rappresentata, in virtù di mandato speciale stipulato con atto per P.IVA_1
notaio di Pordenone del 30/11/2018, rep. 300077/32828, Persona_1
1T, da (già a seguito di variazione di Controparte_2 CP_3
denominazione sociale del 14/12/2018), con sede legale in Milano, Bastioni di Porta
Nuova, n. 19, , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
rappresentata e difesa, come da procura generale alle liti con atto per notaio dott. di Milano (n. 4957 rep., n. 1196 racc.) del 25/09/2019, registrato Persona_2
presso l'Ufficio Territoriale degli Atti Pubblici di Milano DP II in data 9/10/2019 al n.
35005 serie 1T allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Stefano
Menghini ( , con studio in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. C.F._5
19.
- CONVENUTA -
CONCLUSIONI
Per parte attrice: «dichiarano di rinunciare agli atti del giudizio iscritto al N.R.G.
19696/2021 – Tribunale di Napoli e richiedono l'estinzione del processo»
Per parte convenuta: «dichiara […] di rinunciare alla propria domanda riconvenzionale e di accettare la rinuncia agli atti del giudizio RG. 19696/2021 del
Tribunale di Napoli, effettuata dai sig,ri . , la sig.ra Parte_1
e il sig. , rappresentati e difesi dall'Avvocato Parte_2 Parte_3
Pio Gaudiano del Foro di Foggia».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 28/07/2021, gli attori convenivano in giudizio la onde sentire accogliere le seguenti conclusioni: «IN Controparte_1
VIA PRINCIPALE: A. Accertare e dichiarare la nullità assoluta della fidejussione omnibus del 04.02.1994, ai sensi degli artt. 2, co. 2 lett. a) L. 287/1990 e art. 1418
c.c.; B. Accertare e dichiarare l'inesistenza, inefficacia e radicale invalidità delle fidejussioni del 22.07.1994, del 02.11.1994 e del 01.12.1994 per non riconoscibilità delle firme apposte in calce alle stesse;
C. Accertare e dichiarare la nullità assoluta delle fidejussioni del 22.07.1994, del 02.11.1994 e del 01.12.1994, ai sensi degli artt.
2, co. 2 lett. a) L. 287/1990 e art. 1418 c.c.; IN VIA GRADATA D. Accertare e dichiarare la nullità, ai sensi degli artt. 2, co. 2 lett. a) L. 287/90 e art. 1419 c.c., delle clausole n. 2 (c.d. clausola di reviviscenza, conforme alla n. 2 dello “schema ABI”), n.
6 (c.d. clausola di deroga, conforme alla n. 8 dello “schema ABI”) e n. 8 (c.d. clausola di sopravvivenza, conforme alla n. 6 dello “schema ABI”) della fidejussione omnibus del 04.02.1994, e dichiarare conseguentemente estinta l'obbligazione fidejussoria perché scaduta ai sensi dell'art. 1957 c.c., ovvero perché estinta ai sensi dell'art. 1956 c.c.; E. Accertare e dichiarare la nullità, ai sensi degli artt. 2, co. 2 lett. a) L.
287/90 e art. 1419 c.c., delle clausole n. 2, n. 5 e n. 9 dei contratti di fidejussione del
22.07.1994, del 02.11.1994 e del 01.12.1994 e dichiarare conseguentemente estinta l'obbligazione fidejussoria perché scaduta ai sensi dell'art. 1957 c.c.; F. Accertare e dichiarare la nullità della clausola di deroga contenuta nell'art. 6 della fidejussione omnibus del 04.02.1994, in quanto vessatoria e non autonomamente sottoscritta, ai sensi degli artt. 1341 co. 2 c.c. e 33, lett. b) e t) del Codice del Consumo e dichiarare, conseguentemente, estinta l'obbligazione fidejussoria perché scaduta ai sensi dell'art. 1957 c.c.; G. Accertare e dichiarare la nullità della clausola di deroga della competenza contenuta nell'art. 16 della fidejussione omnibus del 04.02.1994, in quanto vessatoria e non autonomamente sottoscritta, ai sensi degli artt. 1341 co. 2
c.c. e 33, lett. b) e t) del Codice del Consumo ed affermare, conseguentemente, la competenza territoriale del Tribunale adito;
H. Previo accertamento dell'inefficacia e/o della nullità, ai sensi dell'art. 1956 co. 2 c.c., della clausola di cui all'art. 5 del contratto di fidejussione omnibus del 04.02.1994, accerti e dichiari l'avvenuta estinzione, ai sensi dell'art. 1956 co. 1 c.c., della garanzia fidejussoria prestata con tale contratto e con i contratti di fidejussione del 22.07.1994, del 02.11.1994 e del
01.12.1994. IN OGNI CASO: I. Condannare la convenuta soc. Controparte_1
società unipersonale a responsabilità limitata, in persona del rappresentante legale pro tempore, al pagamento delle spese e compensi di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario, il quale dichiara di avere anticipato le prime e non riscossi i secondi».
2. Si costituiva in giudizio la convenuta, rassegnando le seguenti conclusioni:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: A) In via preliminare, rigettare tutto quanto eccepito ed esposito per tutti i motivi meglio esposti nel corpo del presente atto;
B) In via sempre principale e nel merito: respingere tutte le domande formulate in quanto total-mente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel copro del presente atto;
C) In via riconvenzionale e nel merito, dichiarare legittimi i contratti di fideiussione prestati per gli effetti condannare gli attori al pagamento di €.
46.997,58».
3. Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 c. VI c.p.c. il giudice istruttore rigettava ogni istanza istruttoria e la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni. Successivamente veniva rimessa al Collegio per la decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
4. Con ordinanza del 31/10/2023 il Collegio rimetteva la causa sul ruolo del
Giudice istruttore disponendo CTU grafologica, onde effettuare l'istruttoria in ordine alla domanda, proposta in via principale dagli odierni attori, di accertamento e di dichiarazione di “inesistenza, inefficacia e radicale invalidità delle fideiussioni del 22/07/1994, del 02/11/1994 e del 01/12/1994 per non riconoscibilità delle firme apposte in calce alle stesse” e nominava consulente la dott.ssa . Persona_3
5. Espletata la consulenza tecnica d'ufficio e depositato l'elaborato peritale, il giudice istruttore fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni. Indi la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di repliche.
6. Successivamente al deposito delle comparse conclusionali e nelle more della scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica, gli attori - per mezzo del proprio difensore munito di procura speciale ad litem posta a margine dell'atto introduttivo con espresso potere di rinunciare agli atti del giudizio - con atto depositato in data 06/02/2025, rappresentando di aver raggiunto o un accordo transattivo in cui le parti di erano impegnate reciprocamente a depositare e reciprocamente accettare atto di rinuncia ai sensi dell'art. 306 c.p.c., hanno dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio ed hanno chiesto l'estinzione del giudizio. 7. Con atto depositato in data 11/02/2025, la convenuta - per mezzo del difensore, munito di procura speciale con atto a rogito del Notaio , Persona_4
Repertorio N. 11664 Raccolta N. 6589, del 29.2.2024 con il potere di rinunciare agli atti e di accettare rinunce - ha dichiarato di accettare la rinuncia agli atti.
8. In conseguenza di quanto sopra va dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
Dagli atti di rinunzia ed accettazione risulta che le parti hanno raggiunto accordo sulla regolamentazione delle spese di lite e pertanto non è da provvedere alla liquidazione delle stesse ai sensi dell'art. 306 ultimo comma c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia d'Impresa definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1) DICHIARA l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c.;
2) DICHIARA non doversi provvedere in merito alle spese di lite.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 19/02/2025
Il Relatore Il Presidente
(dr. Paolo Andrea Vassallo) (dr. Leonardo Pica) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
2 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
3 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
4 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).
5 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e
35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).