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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 23/05/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi: ato a Rovereto (TN) il 05.06.1985 Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Annelise Filz presso il suo studio in
Trento (TN) via San Vigilio, 5, giusta delega in calce al ricorso
E ata a Rovereto (TN) il 15.11.1991 Controparte_1
Rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Tomasini presso il suo studio in
Mezzolombardo (TN) via A. de Gasperi 34/D, giusta delega allegata al ricorso per ottenere pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dagli stessi il 24.05.2014 in
Nomi (TN)
- preso atto che all'udienza del 31.03.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del loro matrimonio religioso;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà; - ritenuto che con decreto di data 30.11.2023 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del
22.11.2023 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.;
- che quando fu presentato il ricorso introduttivo, era decorso il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art.3 L. 898/70, così come modificato dall'art. 1
L. 55/2015;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto da e Parte_1 [...]
rascritto al n. 1 Parte II Serie A del Registro degli atti di CP_1
matrimonio del Comune di Nomi (TN) per l'anno 2014 alle seguenti condizioni:
1) Disporre l'affidamento condiviso delle due figlie ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza presso la madre.
2) Stabilire che le figlie stiano con il padre:
- A fine settimana alternati, dal venerdì dall'uscita della scuola alla domenica sera con rientro presso la madre per le ore 20,00, oltre al martedì dall'uscita della scuola al mercoledì mattina con ingresso a scuola o consegna alla madre nelle giornate in cui non c'è scuola alle ore 8,00.
- I genitori si impegnano a non iscrivere le minori a più di due attività extrascolastiche a testa.
pag. 2 di 5 - Le vacanze natalizie e pasquali saranno suddivise a metà tra i genitori, avendo cura di alternare, di anno in anno, Natale e Vigilia, Pasqua e
Pasquetta.
- Ciascun genitore trascorrerà con le figlie, durante oil periodo estivo, tre settimane, di cui due anche consecutive, da concordare fra i genitori entro il
31 maggio di ogni anno.
3) stabilire che il signor versi un contributo mensile per il Parte_1
mantenimento ordinario delle figlie pari ad € 500,00 ciascuna, che andrà corrisposto entro il giorno 20 di ogni mese e rivalutato in base agli indici
Istat dal primo gennaio 2026. Il versamento verrà effettuato sul conto corrente della signora CP_1
4) Stabilire che il signor versi l'ulteriore importo di € 250,00 Parte_1
mensile a figlia a titolo di contributo al canone di locazione che la madre sosterrà per il canone di locazione relativo all'immobile in cui vive con le figlie. Detto importo verrà versato sul conto corrente della signora entro il giorno 20 di ogni mese. CP_1
5) stabilire che le spese straordinarie nell'interesse delle figlie saranno sostenute dai genitori per il 65% dal signor e il 35% la signora Parte_1
dette spese saranno quelle specificate come da protocollo CNF. CP_1
Il rimborso sarà versato entro un mese dalla presentazione delle relative pezze d'appoggio. Le spese superiori ad € 100,00 saranno necessariamente concordate tra le parti e l'eventuale diniego di uno dei due dovrà in ogni caso essere giustificato.
6) Disporre che l'Assegno Unico, assegno al nucleo ed altri eventuali benefici (esclusi rimborsi spese mediche, di studio e borse di studio) vengano percepito dalla signora mentre le detrazioni/deduzioni CP_1
pag. 3 di 5 previste per le figlie a carico saranno fruite da ciascun genitore secondo il criterio della ripartizione effettiva delle afferenti spese
7) A definitiva e transattiva regolamentazione dei reciproci rapporti personali, economici e patrimoniali anche relativi alla divisione della comunione dei beni e a titolo di liquidazione una tantum, ex art. 5 comma
VIII L. n. 898/1970 e successive modifiche, il signor si Parte_1
impegna a corrispondere alla signora che accetta, Controparte_1
l'importo di € 40.000,00= (quarantamila//00), Detto importo viene versato con bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora CP_1
con me seguenti modalità:
- € 5.000,00 al deposito in cancelleria del presente ricorso
- € 5.000,00 entro 5 giorni dalla fissanda udienza di comparizione dei coniugi o dal termine disposto per il deposito di note
- € 30.000,00 a saldo entro 15 giorni dal deposito della sentenza di divorzio che riconoscerà detto importo anche come liquidazione una tantum dell'assegno divorzile
8) I ricorrenti dichiarano che nulla avranno più a che pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo, fatto salvo quanto stabilito nel presente atto.
9) Ciascuna delle parti terrà a suo carico le spese dei rispettivi difensori, con rinuncia dei medesimi alla solidarietà professionale ex art. 13 L.
247/2012.
10) Le parti rinunciano, sin da ora, all'impugnazione della sentenza di divorzio che sarà emessa in conformità alle condizioni di cui al presente ricorso congiunto
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
pag. 4 di 5 Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio,23.5.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi: ato a Rovereto (TN) il 05.06.1985 Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Annelise Filz presso il suo studio in
Trento (TN) via San Vigilio, 5, giusta delega in calce al ricorso
E ata a Rovereto (TN) il 15.11.1991 Controparte_1
Rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Tomasini presso il suo studio in
Mezzolombardo (TN) via A. de Gasperi 34/D, giusta delega allegata al ricorso per ottenere pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dagli stessi il 24.05.2014 in
Nomi (TN)
- preso atto che all'udienza del 31.03.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del loro matrimonio religioso;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà; - ritenuto che con decreto di data 30.11.2023 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del
22.11.2023 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.;
- che quando fu presentato il ricorso introduttivo, era decorso il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art.3 L. 898/70, così come modificato dall'art. 1
L. 55/2015;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto da e Parte_1 [...]
rascritto al n. 1 Parte II Serie A del Registro degli atti di CP_1
matrimonio del Comune di Nomi (TN) per l'anno 2014 alle seguenti condizioni:
1) Disporre l'affidamento condiviso delle due figlie ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza presso la madre.
2) Stabilire che le figlie stiano con il padre:
- A fine settimana alternati, dal venerdì dall'uscita della scuola alla domenica sera con rientro presso la madre per le ore 20,00, oltre al martedì dall'uscita della scuola al mercoledì mattina con ingresso a scuola o consegna alla madre nelle giornate in cui non c'è scuola alle ore 8,00.
- I genitori si impegnano a non iscrivere le minori a più di due attività extrascolastiche a testa.
pag. 2 di 5 - Le vacanze natalizie e pasquali saranno suddivise a metà tra i genitori, avendo cura di alternare, di anno in anno, Natale e Vigilia, Pasqua e
Pasquetta.
- Ciascun genitore trascorrerà con le figlie, durante oil periodo estivo, tre settimane, di cui due anche consecutive, da concordare fra i genitori entro il
31 maggio di ogni anno.
3) stabilire che il signor versi un contributo mensile per il Parte_1
mantenimento ordinario delle figlie pari ad € 500,00 ciascuna, che andrà corrisposto entro il giorno 20 di ogni mese e rivalutato in base agli indici
Istat dal primo gennaio 2026. Il versamento verrà effettuato sul conto corrente della signora CP_1
4) Stabilire che il signor versi l'ulteriore importo di € 250,00 Parte_1
mensile a figlia a titolo di contributo al canone di locazione che la madre sosterrà per il canone di locazione relativo all'immobile in cui vive con le figlie. Detto importo verrà versato sul conto corrente della signora entro il giorno 20 di ogni mese. CP_1
5) stabilire che le spese straordinarie nell'interesse delle figlie saranno sostenute dai genitori per il 65% dal signor e il 35% la signora Parte_1
dette spese saranno quelle specificate come da protocollo CNF. CP_1
Il rimborso sarà versato entro un mese dalla presentazione delle relative pezze d'appoggio. Le spese superiori ad € 100,00 saranno necessariamente concordate tra le parti e l'eventuale diniego di uno dei due dovrà in ogni caso essere giustificato.
6) Disporre che l'Assegno Unico, assegno al nucleo ed altri eventuali benefici (esclusi rimborsi spese mediche, di studio e borse di studio) vengano percepito dalla signora mentre le detrazioni/deduzioni CP_1
pag. 3 di 5 previste per le figlie a carico saranno fruite da ciascun genitore secondo il criterio della ripartizione effettiva delle afferenti spese
7) A definitiva e transattiva regolamentazione dei reciproci rapporti personali, economici e patrimoniali anche relativi alla divisione della comunione dei beni e a titolo di liquidazione una tantum, ex art. 5 comma
VIII L. n. 898/1970 e successive modifiche, il signor si Parte_1
impegna a corrispondere alla signora che accetta, Controparte_1
l'importo di € 40.000,00= (quarantamila//00), Detto importo viene versato con bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora CP_1
con me seguenti modalità:
- € 5.000,00 al deposito in cancelleria del presente ricorso
- € 5.000,00 entro 5 giorni dalla fissanda udienza di comparizione dei coniugi o dal termine disposto per il deposito di note
- € 30.000,00 a saldo entro 15 giorni dal deposito della sentenza di divorzio che riconoscerà detto importo anche come liquidazione una tantum dell'assegno divorzile
8) I ricorrenti dichiarano che nulla avranno più a che pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo, fatto salvo quanto stabilito nel presente atto.
9) Ciascuna delle parti terrà a suo carico le spese dei rispettivi difensori, con rinuncia dei medesimi alla solidarietà professionale ex art. 13 L.
247/2012.
10) Le parti rinunciano, sin da ora, all'impugnazione della sentenza di divorzio che sarà emessa in conformità alle condizioni di cui al presente ricorso congiunto
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
pag. 4 di 5 Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio,23.5.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
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